Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2364 du 8 janvier 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'8 GENNAIO 1997

OGGETTO N. 2364/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)".

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 4)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Elezione del sindaco, del vicesindaco e dei consiglieri comunali)

1. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge."

Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4/1995 sono soppresse le parole "per la nomina".

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta, determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta, è effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza, con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

3. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori, ad eccezione del vicesindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, sostituisce gli assessori entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, dandone comunicazione al consiglio comunale. Le dimissioni dalla carica di assessore, indirizzate al sindaco, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci."

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 4/1995 è inserito il seguente:

"8bis. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora, in sede di convalida, si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 2, il consiglio comunale procede nella trattazione dell'ordine del giorno dopo la convalida degli altri componenti il consiglio stesso."

Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal vicesindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 11)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 4/1995 è inserito il seguente:

"4 bis. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge 142/1990."

Articolo 5 (Inserimento dell'articolo 12 bis)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4/1995 è inserito il seguente:

"Articolo 12 bis

(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

1. Ai fini della validità delle sedute e della determinazione delle maggioranze in seno al consiglio comunale si prendono in considerazione anche il sindaco ed il vicesindaco."

Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4/1995 è aggiunto il seguente periodo:

"Sono altresì elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza)."

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 14)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4/1995 è aggiunto il seguente:

"1bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996."

Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 15)

1. La lett. d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;".

2. La lett. l) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi di cui alla legge 142/1990;".

Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 32)

1. L'articolo 32 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

(Liste dei candidati)

1. Le candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29."

Articolo 10 (Inserimento dell'articolo 34 bis)

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 4/1995 è inserito il seguente:

"Articolo 34 bis

(Candidature di cittadini comunitari)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta, per i cittadini italiani, dalla presente legge:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 197/1996, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti."

Articolo 11 (Modificazioni all'articolo 35)

1. La lett. f) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 4/1995 è abrogata.

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 53)

1. Il comma 6 dell'articolo 53 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 57)

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un candidato alla carica di sindaco ed il vicesindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco ed il vicesindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

2. Al comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza tra di loro collegate è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco."

Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 58)

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi di consigliere alle liste di minoranza tra di loro collegate, è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco."

Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 73)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 4/1995 è aggiunto il seguente:

"2bis. Sono a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura."

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 10.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Joseph César.

Perrin G.C. (UV) Le projet de loi qui est soumis à votre attention a été présenté par le Gouvernement régional pour répondre à deux exigences. D'un côté il consente d'harmoniser la loi régionale n° 4/95, portant dispositions pour l'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal, à la sentence de la Cour constitutionnelle, qui le 6 septembre 1995 a déclaré illégitime l'obligation de prévoir nécessairement la présence des deux sexes - même si par un pourcentage réservé - dans les listes électorales. Ce projet de loi permet aussi d'accorder notre loi à la directive 94/91 de l'Union européenne, qui a été reçue en Italie par décret législatif n° 197 du 12 avril '96.

D'autre part ce projet de loi veut introduire une série de petites modifications, pour éliminer certaines difficultés d'interprétations qui ont engendré des problèmes lors de sa première application.

Les articles 9 et 11 suppriment les alinéas 3 et 4 de l'article 32 et la lettre f) du premier alinéa de l'article 35 de la loi, et donc l'obligation de prévoir dans une liste la présence de candidats des deux sexes.

Les articles 6, 7 et 10, en modifiant les articles 13 et 14 de la loi et en introduisant un article 34 bis, donnent le droit d'électorat actif et passif aux citoyens des états membres de l'Union européenne et ils en indiquent les procédures.

Les autres articles du projet de loi portent des modifications qui améliorent la loi régionale pour les élections communales.

L'article 1 définit mieux la différence entre les figures de conseiller communal et celles de syndic et syndic adjoint. Les articles 2, 3 et 4 perfectionnent les modalités pour les démissions des conseillers, du syndic, de l'adjoint et des assesseurs, et pour leur substitution, qui doit se faire obligatoirement dans le terme de 30 jours.

L'article 12 établit que pour déterminer la majorité au sein du Conseil et donc la validité des séances, l'on doit tenir compte aussi du syndic et de son adjoint.

L'article 8 définit avec plus de perfection les cas d'inéligibilité.

Les articles 13 et 14 sont très importants car, en modifiant les articles 57 et 58 de la loi actuelle, définissent que pour l'assignation des sièges des conseillers aux listes de minorité, l'on tient compte uniquement des voix obtenues par les listes mêmes, sans calculer les voix assignées aux candidats à la charge du syndic et d'adjoint.

L'article 15 déclare que les frais du travail accompli par la force publique, par les forces armées et par le personnel du Tribunal et de la Procure de la République pour les élections communales sont assumées directement par l'Administration régionale.

Il s'agit donc d'un projet qui perfectionne la loi que ce Conseil avait votée en 1995. A ce projet de loi le Président Viérin présente quelques modifications techniques.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je remercie le rapporteur pour sa présentation; en effet il s'agit, d'une part, de mettre application des normes de loi et, d'autre part, de mieux réglementer les problèmes qui se sont présentés lors des premières élections municipales sur la base de ces nouvelles dispositions. Les modifications que nous proposons sont les décisions qui ont été prises par les différents tribunaux, lesquels ont tranché sur le recours qui avait été présenté lors de ces mêmes élections.

Je présente deux amendements qui sont d'ordre formel. Par le premier amendement l'on remplace simplement un "e" par un "o": "Le dimissioni presentate dal sindaco", c'est à l'article 3, "e dal vicesindaco", par contre l'amendement prévoit: "Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vicesindaco".

Ensuite à l'article 13 le texte stipule: "Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vicesindaco ad esso collegato", on va préciser que c'est "il candidato alla carica di vicesindaco". L'amendement prévoit un ajout après "Qualora un candidato alla carica di sindaco", à savoir les mots "e il candidato alla carica di vicesindaco". Ensuite quand on répète ces mêmes mots, l'on prévoit l'insertion de cette précision "e il candidato alla carica di vicesindaco".

Presidente E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) A questa legge ho già votato contro quando è stata approvata. Un caso in questi giorni ha dato ragione ad una delle rimostranze che facevamo a questa legge: sindaco e vicesindaco per garantire la governabilità, e invece non è vero. Quando una maggioranza crolla nella sua integrità, crolla tutto, come abbiamo visto a Issime dove il sindaco ha dato le dimissioni, le ha date anche il vicesindaco ed è mancata la maggioranza.

Sindaco e vicesindaco, unico caso in Italia, serve solo a coprire un'eventuale elezione di un sindaco alla carica di consigliere regionale. Questo avevamo detto allora e lo ribadiamo adesso.

La cosa più importante che volevo ribadire si riferisce a quanto viene riportato all'articolo 12, dove si dice che alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e vicesindaco vengono attribuiti i 2/3 del numero dei seggi. Abbiamo detto a suo tempo che questo è un numero esorbitante, non si permette all'opposizione di svolgere il suo ruolo perché con questo rapporto si supera quasi il 70 percento dei consiglieri. In diversi casi non si permette neanche all'opposizione di avere i voti per chiedere la sfiducia, che penso che sia il minimo che un'opposizione possa avere.

Voterò ancora una volta contro questa legge, pur riconoscendo che certi capitoli sono stati migliorati proprio a seguito dell'esperienza avuta con la prima applicazione della legge, perché ritengo che questi due aspetti siano importanti, come avevo già detto l'altra volta.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Procedo anch'io per analogia.

Senz'altro il contenuto delle norme che ci vengono proposte oggi come modificative della legge 4/95 sono migliorative, non possiamo disconoscerlo; anche in commissione abbiamo riconosciuto la validità dei principi contenuti in queste norme. In particolare il recepimento del dettato della Corte costituzionale su quella che è la rappresentatività dei due sessi nelle liste mi sembra che sia più che mai condivisibile.

Tuttavia allora mi sono astenuto e ribadirò la mia astensione in questa sede per le ragioni che ha poc'anzi espresso il collega Chiarello. Queste innovazioni si innestano su un impianto normativo nei confronti del quale abbiamo espresso numerose perplessità e contraddizioni, fra le quali appunto quelle della creazione di questa figura del vicesindaco, che è un unicum nell'assetto stesso del nostro Paese; su quelle che sono le contraddizioni per dare voce anche alle forze di opposizione nel proporre delle mozioni eventuali di sfiducia, quindi si innesta su un impianto normativo che è stato oggetto di forte discussione e contraddizione.

Per questa ragione, pur considerando la portata migliorativa di queste norme, mi asterrò.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente All'articolo 3 si vota l'articolo sostitutivo presentato dal Presidente della Giunta, di cui do lettura:

Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vicesindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Sull'articolo 9 ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) Mi asterrò su questo articolo e anche sull'articolo 11, e lo faccio non per dire che questa legge non andava fatta, ma perché gli articoli 9 e 11 recepiscono una sentenza della Corte costituzionale, che elimina da tutte le leggi elettorali delle varie regioni, e da quelle nazionali, una previsione di quota e considera illegittima anche quella formulazione presente nella nostra legge regionale, che a me sembrava invece la più intelligente.

Una sentenza della Corte costituzionale va rispettata, però non la condivido e questo è il mio modo per esprimere la mia non condivisione. Non la condivido, perché ritengo che le norme sulla presenza di entrambi i sessi all'interno delle liste elettorali andava nella logica delle azioni positive volte a rimuovere una serie di ostacoli che rallentano la presenza delle donni in politica.

E' vero che siamo tutti uguali di fronte alla legge, però è anche vero che la storia di questi anni ci ha dimostrato che di fatto negli organi istituzionali l'elettorato passivo viene poi esercitato da una quota minima di donne. Abbiamo visto recentemente che nel Parlamento la presenza femminile è tornata a quote del 7 percento, regredendo rispetto ad una quota superiore della legislatura precedente. Ricordo questi dati per dire che c'è questo problema.

Vorrei leggere una considerazione fatta dalla Corte costituzionale in cui, dopo aver affermato che non ritiene operare come azione positiva nell'ambito della legge elettorale, invita tuttavia partiti, associazioni, gruppi che partecipano all'elezione, di prevedere appositamente nei rispettivi statuti o nei regolamenti o nella loro prassi, nella presentazione delle candidature la presenza delle donne nella lista. Invitano anche tutti a fare un'azione culturale, perché a questo problema venga data una risposta.

Credo che questo Consiglio, che l'altra volta ha accettato e votato quel tipo di legge, che fra l'altro ha consentito nei nostri comuni di aumentare notevolmente la presenza delle donne, sia come candidate sia come elette nei consigli comunali, credo che questo Consiglio regionale, che ha voluto comunque questo tipo di scelta, debba continuare ancora al di là della normativa della legge ad operare perché venga riconosciuta la dignità della donna e venga favorita la sua partecipazione alla vita politica.

Questo è il motivo per cui mi astengo sugli articoli 9 e 11. E' possibile anche ad altri consiglieri esprimere in questo modo una non condivisione della sentenza della Corte costituzionale.

Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Nous avons pris acte avec satisfaction du fait qu'aujourd'hui on a exprimé un jugement positif sur le texte que nous avions présenté à l'époque, en le qualifiant même de choix éclairé. A l'époque les avis étaient différents, mais voilà, c'est mieux que rien.

Simplement pour réaffirmer que le problème de la présence à l'intérieur de nos institutions des femmes et des hommes a toujours attiré à l'attention de nos communautés, on n'a pas eu besoin de prescriptions pour présenter aux différentes élections des femmes ou des hommes, parce que nous avons toujours considéré que ce n'était pas le fait d'attribuer des quotas aux uns et aux autres, mais que c'étaient la personnalité, les capacités, la disponibilité des personnes qui devaient primer par rapport à d'autres critères. Et nous nous sommes toujours opposés à la prévision de certains quotas, parce que surtout dans nos communes, s'il n'y avait pas de femmes disponibles, pour respecter certaines dispositions on serait obligé de les forcer à se présenter.

Par ailleurs la formulation précédente nous la partageons; maintenant sur la base d'une sentence de la Cour constitutionnelle nous allons modifier cette formulation, mais en ce qui nous concerne les choses ne changent pas, parce que nous serons toujours là pour favoriser une présence toujours plus forte des femmes à l'intérieur de nos institutions, afin de favoriser leur pleine insertion dans la vie sociale et politique.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Squarzino e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Squarzino, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente All'articolo 13 vi è l'emendamento del Presidente della Giunta, sostitutivo dell'intero articolo, che recita:

Emendamento Articolo 13

(Modificazioni all'articolo 57)

1. Il comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vicesindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vicesindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

2. Al comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 4/1995 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza tra di loro collegate è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco."

Lo pongo in votazione:

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Chiarello, Collé, Lanièce, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi, per dichiarazione di voto.

Parisi (RV) Prendo atto con soddisfazione delle modifiche apportate a questa legge. Nella prima stesura ci eravamo astenuti perché ritenevamo allora che la carica di sindaco e di vicesindaco dovesse essere scollegata dalla lista. Riteniamo che con le modifiche apportate adesso si faccia un passo avanti verso la trasparenza e la chiarezza su alcuni aspetti che erano sorti sulla vecchia stesura e pertanto voteremo a favore della legge.

Prendo inoltre atto con soddisfazione dell'atteggiamento di responsabilità politica tenuto dal Consiglio in merito a questo argomento. Devo purtroppo rilevare che non posso dire altrettanto per quanto riguarda l'atteggiamento politico tenuto dal Consiglio in occasione della votazione delle candidature. Avevo chiesto la parola perché volevo far rilevare che mi sembrava abbastanza strana la posizione tenuta dal Consiglio in merito al sistema adottato: su 8 o 9 organismi punti all'ordine del giorno, è stato rinviato soltanto quello dell' I.R.R.S.A.E. Dico questo perché mi sembra che politicamente e sotto l'aspetto della chiarezza il Consiglio sicuramente non ha dato un buon esempio verso l'esterno.

L'opinione pubblica si chiederà anche il perché è avvenuto questo, e mi meraviglia...

Presidente ... noi ci stiamo chiedendo di cosa parla, Consigliere...

Parisi (RV) ... sto facendo una dichiarazione di carattere politico, Presidente. Adesso mi deve lasciare la parola. Sto facendo una dichiarazione di carattere politico, per far rilevare politicamente che si è tenuto in questo consiglio un atteggiamento non molto trasparente. E lei me lo deve consentire, Presidente, perché qui c'è qualche forza politica che molto spesso ci ha bacchettati in merito all'atteggiamento da tenere in tantissime occasioni, tanto che ci siamo sentiti in certi momenti della gente poco seria per non usare altre espressioni.

Allora se l'atteggiamento vale per sempre e la morale è sempre la stessa, di fronte a certi atteggiamenti mi deve consentire di far rilevare che per esempio l'atteggiamento dei Verdi in questa circostanza non è stato poi così diverso da quello tenuto da altri in altri momenti.

Volevo far rilevare soltanto che nell'occasione del rinnovo delle cariche ho avuto l'impressione che questo moralismo, che è stato mantenuto per tantissime occasioni, in questa occasione non è stato mantenuto.

Presidente Le devo togliere la parola, Consigliere Parisi, perché lei aveva avuto 12 volte la possibilità di bacchettare chi aveva voglia di bacchettare, nel senso che aveva avuto in 12 occasioni la possibilità di prendere la parola per dichiarazione di voto su ognuna delle nomine discussa in questo Consiglio. Se non conosce quelli che sono i suoi compiti come consigliere regionale, prima deve impararseli e poi prendere la parola al momento opportuno e a quel momento bacchettare chi lei ritiene, perché abbiamo un regolamento che dà tutte le possibilità di prendere la parola.

Lei, nel fare la dichiarazione di voto, avrebbe potuto dire quello che ha detto in questo momento e non chiedere la parola dopo che si era già votato. Per cui è stato scorretto da parte sua questo intervento, glielo ribadisco ancora una volta.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.

Riccarand (VA) Per dichiarare il voto favorevole del gruppo Verde sul disegno di legge che abbiamo esaminato. Nel contempo per respingere le valutazioni del Consigliere Parisi che sono del tutto ingiustificate, nel senso che è legittimo per ogni forza politica chiedere di non procedere alla votazione su un organismo, quando si ritiene che la rosa delle candidature che sono state presentate non sia adeguata rispetto a quell'organismo. Quindi non vedo cosa c'entra la trasparenza e tutti questi discorsi che lei ha fatto.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 22

Contrari: 1

Astenuti: 6 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Il Consiglio approva