Objet du Conseil n. 266 du 1er juillet 1976 - Verbale
OGGETTO N. 266/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Estensione alle dipendenti regionali adottanti o affidatarie di minori dei benefici spettanti alle lavoratrici madri".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale, presentato dalla Giunta il 3 maggio 1976, concernente: "Estensione alle dipendenti regionali adottanti o affidatarie di minori dei benefici spettanti alle lavoratrici madri", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 25 e 26 giugno maggio 1976:
In caso di filiazione naturale, ai dipendenti regionali sono attribuiti i seguenti benefici:
1) corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia;
2) attribuzione anticipata dell'aumento periodico di stipendio;
3) concessione al personale femminile delle provvidenze di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri e consistente in:
a) un permesso retribuito di mesi tre a decorrere dalla nascita del bambino;
b) un permesso di mesi sei, retribuito per intero nel primo mese, ridotto all'80% nel secondo mese ed al 30% nei successivi quattro mesi, da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino;
c) periodi attribuiti di riposo di due ore giornaliere da fruire sino al compimento del primo anno di età del bambino;
d) permessi non retribuiti in occasione di malattie del bambino, da utilizzarsi entro i primi tre anni di età del medesimo.
Sinora, i benefici di cui trattasi sono stati estesi, in via di analogia, anche ai dipendenti che abbiano adottato od ai quali sia stato affidato un minore a scopo di adozione, facendo riferimento, per quanto concerne i benefici previsti dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, indicati al precedente punto 3), alla data di nascita del bambino.
Tuttavia, accade spesso che tali benefici non possano essere usufruiti dalle dipendenti regionali poiché, nella maggior parte dei casi, i minori hanno compiuto l'anno di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.
La Giunta regionale, riconoscendo l'alto valore morale e sociale dell'adozione, e confortata da numerose sentenze pretorili, nonché da precedenti estensioni operate da taluni enti locali, ha predisposto l'unito disegno di legge regionale allo scopo di permettere l'estensione dei benefici di cui trattasi ai casi di affidamento o di adozione, facendo riferimento non più alla data di nascita del bambino, ma alla data di ingresso del minore nella nuova famiglia.
Unico limite posto alla estensione dei benefici in parola è costituito dal compimento del terzo anno di età del minore. In tal caso, è però prevista la concessione del congedo straordinario di cui all'articolo 137 delle norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, consistente in un mese retribuito per intero ed in un mese retribuito nella misura dell'80%.
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Disegno di legge regionale n. 203
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: ESTENSIONE ALLE DIPENDENTI REGIONALI ADOTTANTI O AFFIDATARIE DI MINORI DEI BENEFICI SPETTANTI ALLE LAVORATRICI MADRI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con decorrenza dal 1 gennaio 1976, alle dipendenti regionali adottanti minori o alle quali siano affidati minori a scopo di adozione sono estesi i benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la filiazione naturale.
I benefici previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sono concessi, con riferimento alla data di adozione o di affidamento, quando il minore non abbia compiuto il terzo anno di età. Nel caso contrario è concesso un congedo straordinario della durata di due mesi, ai sensi dell'articolo 137 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere Giovanna SIGGIA solleva alcune critiche di ordine tecnico e propone di modificare sostanzialmente l'articolo unico del disegno di legge.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone allora di rinviare al pomeriggio la votazione del disegno di legge per consentire alla maggioranza di analizzare le richieste del Consigliere Siggia.
Il Consigliere SIGGIA concorda con la proposta di rinvio.
Il Vice Presidente CHABOD, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara il rinvio della discussione dell'oggetto n. 266.
Il Consiglio prende atto.
