Objet du Conseil n. 246 du 26 juin 1976 - Verbale

OGGETTO N. 246/76 - Proposta di legge n. 194, presentata dai Consiglieri Manganoni, Chincheré e Dolchi il 23 marzo 1976, concernente: "Modifiche alle leggi vigenti concernenti provvidenze a favore dell'edilizia popolare per l'anno 1975 nel settore dell'edilizia economica e popolare".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alle leggi vigenti concernenti provvidenze a favore dell'edilizia popolare per l'anno 1975 nel settore dell'edilizia economica e popolare", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 e 30 aprile 1976:

Con l'approvazione della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6, venivano prorogate per l'anno 1975 le provvidenze per la ripresa della industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Rimane però invariato sia l'importo dei singoli mutui ammessi a contributo sia il reddito lordo complessivo del richiedente.

Considerato il continuo e rilevante slittamento della moneta si rende necessario rivedere detti importi aggiornandoli al potere di acquisto della lira.

Si prevede l'aumento del reddito complessivo annuo da Lire 2.600.000 a 5.000.000 per il lavoratore subordinato e da Lire 1.300.000 a 2.000.000 per l'artigiano e il coltivatore diretto.

Sono state modificate anche le percentuali dell'assegnazione come segue:

- per il 10% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi;

- per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

- per il 50% in contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e l'ammiglioramento di fabbricati già censiti.

Si è giudicato opportuno modificare le percentuali di cui sopra allo scopo di incrementare la sistemazione di vecchi edifici.

Per quanto concerne il finanziamento della relativa spesa si fa riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 6, in quanto le modifiche proposte non comportano alcuna variazione di spesa a carico della Regione.

In considerazione del già notevole ritardo nello stanziamento e quindi nella possibilità di erogazione, i proponenti richiedono la procedura d'urgenza.

Proposta di legge regionale n. 194

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...... n. ......: "MODIFICHE ALLE LEGGI VIGENTI CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA EDILIZIA POPOLARE PER L'ANNO 1975 NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Sono prorogate, per l'applicazione delle assegnazioni per l'anno 1975, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11, 9 febbraio 1968, n. 3, 30 agosto 1970, n. 22, 3 agosto 1971, n. 7, 20 maggio 1972, n. 4, 27 aprile 1973, n. 21, 6 agosto 1974, n. 29 e 23 gennaio 1976, n. 6, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 e l'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme:

"L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:

L. 7.000.000 per l'acquisto di alloggi;

L. 10.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già censiti.

I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati, degli ex coltivatori diretti avente diritto a un trattamento di pensione".

La norma dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1972, n. 4, è abrogata.

Art. 3

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, lettera g), punto 4) della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, il capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, già modificato con l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, e con l'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è modificato come segue:

a) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente del suo nucleo familiare non risulti titolare di un reddito lordo complessivo annuo superiore a L. 5.000.000, da comprovarsi con modello 101, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

b) l'artigiano o il coltivatore diretto che singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare non risulti titolare di un reddito lordo complessivo annuo superiore a L. 2.000.000, da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell'Ufficio Imposte con riferimento all'ultimo reddito definitivo antecedentemente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

Viene pertanto abrogato l'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 29.

Art. 4

Il capoverso lettera g) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 9 febbraio 1968, n. 3, e con l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è modificato come segue:

"Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:

A) Per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti:

- fino a L. 3.000.000 annue: punti 10;

- per i redditi compresi fra L. 3.000.001 e L. 5.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti i 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 4.800.000.

B) Per gli artigiani ed i coltivatori diretti (anche pensionati):

- fino a L. 550.000 annue: punti 10;

- per i redditi compresi fra i L. 500.001 e L. 2.000.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 75.000 annue eccedenti le L. 550.000 con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 1.950.000".

Art. 5

Il quarto comma del punto 2) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, già modificato con l'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 27 aprile 1973, è modificato come segue:

"Per un più razionale sfruttamento delle aree edificabili destinate alla costruzione di nuovi fabbricati, la Giunta regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 220,00 purché non ripartita in più di due alloggi".

Art. 6

Il secondo comma del punto 2) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, viene così modificato:

"Per ampliamenti, ammodernamenti e sistemazioni di rilievo di fabbricati già censiti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale strutturazione dei fabbricati stessi, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste dalle precedenti leggi".

Art. 7

A parziale modificazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, e dall'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, i fondi regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati:

-per il 10% in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi;

-per il 40% in contributi per la costruzione di nuovi alloggi;

-per 50% in contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e l'ammiglioramento di fabbricati già censiti.

La Giunta regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di 4 alloggi e non più di 12 alloggi.

In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della cooperativa.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

Il Consigliere MANGANONI, a nome dei proponenti, dichiara che le modifiche agli importi previsti nella legge a favore dell'edilizia economica e popolare si impongono a causa della svalutazione della moneta.

Il Consigliere CLUSAZ chiede venga aumentato il limite massimo di reddito degli artigiani e coltivatori diretti richiesto per poter usufruire dei benefici della legge regionale, perequandolo così, a quello delle altre categorie.

Il Consigliere BORBEY chiede, a sua volta, l'introduzione di alcune modifiche di ordine tecnico, alle cifre contenute nella proposta di legge.

Il Consigliere MAPPELLI insiste, anche lui, su certi aspetti evidenziati negli interventi precedenti e sottolinea la necessità di favorire, in particolare, la formazione di cooperative edilizie.

Il Consigliere POLLICINI cita i dati forniti dalla Commissione regionale per il rilevamento dei prezzi e constata che, per conseguire gli obiettivi indicati dalla legge l'aumento degli importi massimi ammessi a contributo regionale dovrebbe essere calcolato sulla base della percentuale di aumento dei prezzi dell'edilizia, dall'ultimo aggiornamento della legge, in modo da mantenere costanti, percentualmente, la differenza tra contributo regionale e costo reale.

Il Consigliere BORBEY specifica ulteriormente il tenore delle modifiche richieste.

Il Consigliere MANGANONI esamina e commenta le proposte di modifica, fin qui presentate, e concorda sostanzialmente sulle stesse.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE rileva la problematica, posta dall'intervento del Consigliere Pollicini, circa la validità della legge.

Ritiene che, aumentando continuamente il carico finanziario della Regione e dei mutuatari, a seguito della lievitazione dei prezzi, la legge non sia più idonea ad agevolare le fasce meno abbienti della popolazione cui intende rivolgersi.

Si rende, pertanto, necessario porre un termine all'accoglimento delle domande; esaurire i fondi attualmente a disposizione e coordinare questo intervento a favore dell'edilizia economica e popolare con le altre leggi regionali del settore.

Il Vice Presidente CHANU, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione e delle richieste pervenute alla Presidenza, per consentire il coordinamento di un unico testo della legge, sulla base degli emendamenti presentati, dichiara il rinvio della discussione dell'argomento posto all'oggetto n. 14 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio prende atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Presidente del Consiglio

(Giorgio Chanu)

Il Consigliere Segretario del Consiglio

(Angelo Mappelli)

Il Segretario rogante

(Costantino Pramotton)