Objet du Conseil n. 221 du 28 mai 1976 - Verbale

OGGETTO N. 221/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e sue successive modificazioni".

Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e sue successive modificazioni", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

L'articolo 1 dell'allegato disegno di legge propone l'introduzione di alcune eccezioni al requisito contenuto alla lettera c) dell'articolo 3 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, cica il termine iniziale della durata della proprietà degli immobili di cui all'articolo 2 della legge medesima.

La norma originaria prescrive infatti che la proprietà abbia avuto inizio almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge; l'esperienza desumibile da questo primo periodo di applicazione ha dimostrato che detto limite comporta l'esclusione dalle provvidenze di cui al capo I di un consistente numero di soggetti che la logica e la finalità della legge parrebbero invece non voler escludere.

Un primo gruppo di casi è costituito dall'ipotesi del trapasso di proprietà avvenuto per successione: qualunque sia stato il rapporto di parentela tra il dante e l'avente causa è evidente che non può comunque configurarsi un disegno premeditato per poter accedere ai benefici della legge.

Nel capo in cui l'acquisto della proprietà consegua invece a un atto tra vivi, ma intercorso tra ascendenti e discendenti, l'eccezione appare giustificato dalla considerazione che comunque il bene rimane nell'ambito del nucleo familiare cui era già appartenuto: in questa ipotesi, poiché la condizione soggettiva per fruire delle provvidenze già esisteva nel vecchio proprietario, appare pacifico che si possa escludere la sussistenza di un intento meramente speculativo quale movente del trapasso di proprietà.

Diversa motivazione ha la terza eccezione: qui il requisito della proprietà di due anni antecedente all'entrata in vigore della legge è comunque richiesto per una parte dell'immobile; la norma è quindi preordinata a favorire il riaccorpamento della proprietà, ciò che costituisce evidentemente un fattore predisponente all'utilizzo dell'immobile e delle provvidenze previste dalla legge.

L'articolo 2 contiene invece una proposta di estensione dei benefici della legge ordinaria alla realizzazione di nuove strutture ricettive complementari, con ciò intendendosi i complessi disciplinari dalla legge nazionale 21 marzo 1958, n. 326 e cioè: ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli.

Da più parti è stata manifestata infatti l'esigenza di includere anche i nuovi esercizi extra-alberghieri tra le strutture turistiche contemplate dalla legge sui fondi di rotazione regionali, anche in relazione al fatto che la domanda di tale tipo di ricettività sta conoscendo un forte sviluppo e determinando di conseguenza un continuo aumento del numero di detti esercizi.

Questa evoluzione trova spiegazione sia in fattori d'ordine economico-sociale (minor costo della vacanza) sia in considerazioni di tipo motivazionale (diverso tipo di approccio all'ambiente). Per questo settore si propone tuttavia di prevedere una percentuale massima di mutuo riferita alla spesa riconosciuta ammissibile) sensibilmente inferiore a quella prevista per gli esercizi alberghieri, i ciò perché si ritiene che questi ultimo abbisognino, in relazione al maggiore investimento che comportano, di una incentivazione più marcata, cui corrisponde tra l'altro un beneficio economico nettamente superiore sia in termini di occupazione indotta sia per volume di reddito prodotto. Naturalmente anche per questo tipo di esercizi il Consiglio regionale potrà provvedere a fissare più precisi requisiti qualitativi minimi per l'accesso ai benefici della legge (integrando quanto già deliberato in materia ai sensi del penultimo comma dell'articolo 7 modificato), onde garantire che l'utilizzo delle provvidenze regionali sia indirizzato a garantire un miglioramento del livello della ospitalità in quelle strutture, particolarmente è per quanto attiene ai servizi e ai locali di ritrovo e ricreazione.

Si chiarisce infine che il tasso del 6% riportato nella proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 7 va inteso come semplice riferimento alla situazione ogni in vigore, impregiudicata rimanendo la possibilità di modificar qualsiasi tasso con deliberazione della giunta regionale, secondo il disposto dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra brevemente il disegno di legge che contiene alcune modifiche di carattere tecnico alla legge regionale sui fondi di rotazione.

Comunica inoltre, su esplicita richiesta in tal senso del Vice Presidente CHANU, che la Commissione consiliare permanente per il Turismo ha esaminato il disegno di legge di cui si tratta esprimendo parere favorevole per la discussione in aula del medesimo.

Il Consigliere MANGANONI fa notare che avrebbe dovuto essere sentito al riguardo il parere della Commissione consiliare permanente gli Affari generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO comunica, in risposta, che il disegno di legge di cui trattasi non comporta variazioni di spesa per cui non è prescritto il parere della Commissione Affari generali.

Il Consigliere MANGANONI, premesso che a suo giudizio sarebbe stato opportuno sentire il parere della Commissione Affari Generali, si dice perplesso sulla formulazione dell'articolo 2, per contrasto con una precisa determinazione del Consiglio stesso che, con una apposita deliberazione, aveva a suo tempo stabilito in lire 15.000.000 la misura massima di intervento regionale per i mutui relativi a lavori di costruzione di complessi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri.

Il Consigliere CHANU propone che all'articolo 1, capoverso c2) siano aggiunte, dopo le parole "ascendenti e discendenti", le parole "in linea retta".

Per quel che riguarda l'articolo 2, fa sue le perplessità espresse al riguardo dal Consigliere Manganoni.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO comunica, in risposta alle osservazioni, che il "plafond" massimo di 150 milioni di intervento regionale rimane sempre in vigore sino a quando il Consiglio regionale, con apposito provvedimento, non deciderà di modificarlo.

Si dichiara quindi favorevole all'accoglimento dell'emendamento all'articolo 1, capoverso c2), proposto dal Consigliere Chanu.

Il Consigliere MANGANONI raccomanda all'esecutivo che, in avvenire, in occasione dell'approvazione di disegni di legge portanti modificazioni a leggi precedenti, siano predisposti i testi delle leggi stesse coordinati con le modificazioni, al fine di facilitarne la consultazione ai Consiglieri regionali e, soprattutto, ai cittadini.

Il Consigliere CHANU conviene sulla necessità di fare poche leggi e leggi chiare. A questo proposito suggerisce di contemplare l'articolo 2 del disegno di legge in esame con la precisazione che il limite massimo di intervento regionale non potrà esser superiore ai 150 milioni.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO non concorda sulla proposta in quanto ritiene più opportuno che il limite massimo di intervento regionale sia fissato con deliberazione del Consiglio regionale e quindi modificabile con semplice provvedimento amministrativo, senza dover porre in esser ulteriori strumenti legislativi.

Il Consigliere Giovanna SIGGIA, a questo punto, propone che anche la determinazione del tasso di interesse sui mutui sia effettuata con provvedimenti deliberativi.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO cita, in risposta, l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, che demanda alla Giunta regionale la competenza a modificare i tassi in interesse, in relazione alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.

Il Consigliere CHANU insiste affinché sia inserita, nel testo del disegno di legge, la clausola che fissa in lire 150 milioni il limite massimo di intervento regionale e annuncia che presenterà formalmente un emendamento in tal senso.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO considera che l'attuale disegno di legge è stato predisposto al fine di rendere più agile l'applicazione delle provvidenze regionali in materia, pertanto si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento testé proposto.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1.

All'articolo 1 è stato presentato, da parte del Consigliere Chanu, il seguente emendamento: in fondo al capoverso c2), aggiungere le parole "... In linea retta".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 1 nel testo emendato sono approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, espressi con separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 2.

Il Presidente CAVERI comunica che all'articolo 2 è stato presentato, da parte del Consigliere CHANU, il seguente emendamento: anteporre al testo modificativo del secondo comma dell'articolo 7 le parole: "Fermo restando l'attuale limite massimo di 150 milioni complessivi ammessi a mutuo...".

Si dà atto che l'emendamento è respinto dal Consiglio con voti contrari diciotto e voti favorevoli dodici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, senza modificazioni, con voti favorevoli diciotto e voti contrari dodici, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articolo 3.

Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli: espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: diciotto;

Voti contrari: dodici.

Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e sue successive modificazioni".

---

Disegno di legge n. 197.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......... n. ......: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3, lettera c) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così integrato:

"Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di due anni non costituiscono elemento interruttivo i seguenti trapassi di proprietà:

c1) la successione "mortis causa" a favore dei soggetti di cui all'articolo 656 del Codice Civile;

c2) l'acquisto della proprietà degli immobili per atto "iter vivos" fra scendenti e discendenti in linea diretta;

c3) l'acquisto della proprietà su part dell'immobile per atto fra collaterali fon terzo grado, quando da tale acquisto derivi l'accentramento della proprietà dell'immobile, esteso dalle fondazioni al tetto, in uniche mani".

Art. 2

L'articolo 7, primo comma, punto 3, della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così modificato:

"costruire, ristrutturazione ed arredamento di complessi ricettivi extra-alberghieri, sempre che non rientrino fra le provvidenze previste dal capo I della presente legge per i villaggi rurali".

Il secondo comma del medesimo articolo 7 è così modificato:

"i mutui hanno una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 6% e vengono concessi nelle seguenti proporzioni:

1) per i casi di cui ai nn. 1, 2 e 4 del precedente comma;

fino ad un massimo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile, per i primi 150 milioni di spesa;

fin ad un massino del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, per la parte di spesa eccedente i 150 milioni;

2) per i casi di cui al n. 3 del precedente comma: fino ad un massino del 40% della spesa riconosciuta ammissibile".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì