Objet du Conseil n. 2338 du 18 décembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2338/X - SUBCONCESSIONE IN VIA DI SANATORIA, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DAL 15 GIUGNO 1996 AL C.M.F. LA BALME - YOULAZ DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE YOULAZ, IN COMUNE DI PRÉ-SAINT-DIDIER, AD USO IDROELETTRICO.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 25 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 03.11.1993 il C.M.F. La Balme-Youlaz ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Youlaz in Comune di Pré-Saint-Didier, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,36 di acqua per produrre, sul salto di mt. 150, la potenza nominale media annua di Kw. 13,23;
Precisato che la domanda, corredata dal relativo stato di consistenza delle opere a firma p.i. Rezzaro Lorenzo, prevede un impianto del tipo ad acqua fluente con vasca di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione;
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 18923 in data 14.12.1995, ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma, con nota n. 6058 in data 02.01.1996, osservata l'assenza della relazione idrologica di dimensionamento del prelievo e preso atto che non è stato determinato il DMV, ha dichiarato che risulta impossibile esprimere il previsto parere;
- con nota prot. 485/5 LL.PP. in data 23.01.1996 è stato comunicato all'Autorità di Bacino che la domanda del C.M.F. La Balme-Youlaz è intesa ad ottenere l'autorizzazione, in via di sanatoria, necessaria per regolarizzare l'uso dell'acqua, già in concessione per destinazione irrigua, anche per la produzione di energia elettrica, specificando inoltre che la richiesta è stata istruita come domanda di subconcessione e non ai sensi dell'art. 27 della legge 05.01.1994 n. 36, in quanto il consorzio, pur limitando la quantità derivabile alla somma dei tre prelievi principali già in concessione ad uso irriguo, ha provveduto ad unificare le varie prese in un unico punto, apportando, di conseguenza, delle varianti che non hanno permesso di rientrare nei casi previsti dal succitato art. 27;
- l'Autorità di Bacino del fiume Po, preso atto della nota sopra menzionata, ha dichiarato, con nota prot. 745 in data 20.03.1996, di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;
- l'ENEL - Compartimento di Torino, con nota prot. n. 615 in data 25.03.1996, ha fatto presente di non avere alcuna particolare osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 342 del 18.03.1965, circa la domanda sopraddistinta;
- l'avviso di presentazione della domanda 03.11.1993 del C.M.F. La Balme-Youlaz è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 11 in data 17.04.1996 e riprodotto nel n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.05.1996 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 200 in data 26.06.1996 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 08.07.1996, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Pré-Saint-Didier e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sez. Idrografica per il Po di Torino, all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara, all'Associazione d'Irrigazione Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL - Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Pesca della Valle d'Aosta, all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S. e Servizio Forestazione, all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente, all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia, all'Assessorato del Turismo Ufficio Sovraintendenza, all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al CMF La Balme-Youlaz;
- la pubblicazione presso il comune di Pré-Saint-Didier, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed non ha dato luogo alla presentazione di esposti od osservazioni in merito;
Rilevato altresì che la visita locale di istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 22.08.1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Acque della Regione, il Sig. Riccardo Bieller, Sindaco del Comune di Pré-Saint-Didier, Marcello Grange e Angelo Grange, rispettivamente Presidente e membro del direttivo del Consorzio La Balme-Youlaz, i quali hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla derivazione, in quanto a tutti conosciute e rispondenti di massima alle rappresentazioni grafiche di progetto. Nel corso della riunione non sono state formulate osservazioni o presentate opposizioni;
Tenuto presente che:
- l'opera di presa, ubicata a quota 1900 m.s.m. è costituita dalla vasca di carico dell'impianto di irrigazione a pioggia;
- la condotta è costituita da un tubo in acciaio del diametro di 250 mm. ed il corpo centrale è costruito in una nicchia del muro di monte della strada interpoderale immediatamente a monte del ponte sul torrente Youlaz, a circa quota 1750 m.s.m.;
- la restituzione dell'acqua avviene tramite un tubo in acciaio del diametro di 250 mm., interrato, che versa le acque nella vasca di restituzione della centrale e di carico dell'impianto di irrigazione a pioggia, da cui parte la rete di distribuzione di vari irrigatori;
- l'energia prodotta viene utilizzata a servizio dei "mayen" facenti parte del Consorzio, mediante linee di alimentazione interrate;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nello sfioratore di superficie della vasca di carico, a quota 1900 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1750 m.s.m. è di metri 150. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli 0,36 per tre mesi all'anno (dal 15 giugno al 15 settembre), che corrispondono a moduli medi annui 0,36 x 3/12 = mod. 0,09, risulta di: 9 x 150 : 102 = Kw. 13,23;
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, in misura di mod. 0,36, si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata, tenuto conto che si tratta di un utilizzo diverso di un quantitativo d'acqua già regolarmente assentito per uso irriguo che non va ad incidere ulteriormente sul regime idraulico del torrente Youlaz;
3) l'opera di presa e la successiva condotta, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Youlaz ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo;
Precisato ancora che il Presidente del Consorzio ha comunicato che l'impianto è entrato in esercizio in data 15.06.1996 e che pertanto si dovrà procedere al recupero del relativo canone arretrato;
Visto, infine, che il Magistrato per il Po di Parma, con nota 16215 in data 11.10.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale 08.11.1956 n. 4.
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli art. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Con voti favorevoli: ventisette e voti contrari: uno (presenti: trentuno; votanti: ventotto; astenuti: tre, i Consiglieri LANIECE, LINTY e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 15.06.1996, data di entrata in esercizio dell'impianto, al C.M.F. La Balme-Youlaz, con sede in Pré-Saint-Didier, giusta la domanda presentata in data 03.11.1993, di derivare dal torrente Youlaz, in Comune di Pré-Saint-Didier, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, moduli costanti e continui 0,36 (litri al minuto secondo trentasei) di acqua per produrre, sul salto di mt. 150, la potenza nominale media annua di Kw. 13,23 da utilizzarzi a servizio dei mayen facenti parte del Consorzio;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del CMF La Balme-Youlaz;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 270.800 (duecentosettantamilaottocento) quale canone arretrato, dovuto per il periodo dal 15.06.1996 al 14.06.1997, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per Concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
b) lire 135.400 (centotrentacinquemilaquattrocento) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
c) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
d) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 270.800 (duecentosettantamilaottocento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dal 15.06.1996, data di entrata in esercizio dell'impianto, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.
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