Objet du Conseil n. 3007 du 11 mars 1998 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 MARZO 1998
OGGETTO N. 3007/X Disegno di legge: "Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis".
Articolo 1 (Denominazione e scopo)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta promuove, in accordo con la Comunità montana Grand Paradis, sentiti l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e i comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, di seguito denominata fondazione, con sede nell'ambito della comunità montana Grand Paradis.
2. L'attività della fondazione si coordina con le analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità montana Orco e Soana e dai comuni piemontesi territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso.
Articolo 2 (Finalità e compiti)
1. La fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, le seguenti finalità:
a) promozione del turismo naturalistico;
b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;
c) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quant'altro ritenuto opportuno al fine della valorizzazione del territorio interessato;
d) informazione, offerta di servizi, diffusione di materiali e di pubblicazioni a carattere turistico;
e) coordinamento e gestione di centri di educazione ambientale.
Articolo 3 (Atto costitutivo e statuto)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere gli atti necessari per la costituzione della fondazione.
2. Le norme sulla struttura, sull'organizzazione e sul funzionamento della fondazione sono stabilite dallo statuto di cui all'allegato A.
Articolo 4 (Patrimonio)
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione attraverso il conferimento in comodato, per la durata della fondazione, degli immobili o delle parti di immobili di proprietà regionale siti nell'area del villaggio dei minatori in comune di Cogne, interessati dall'attività della fondazione medesima, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.
Articolo 5 (Contributi)
1. La Regione eroga, a favore della fondazione, un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della fondazione medesima, per le finalità ed i compiti di cui all'articolo 2 e comunque in modo paritario ai conferimenti effettuati complessivamente dagli altri soggetti aderenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 1998, in lire 150 milioni e, a decorrere dall'anno 1999, in lire 100 milioni annue.
3. La Giunta regionale, nell'ambito dei fondi assegnati per interventi nelle aree naturali protette, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, può deliberare assegnazioni straordinarie per iniziative specifiche e non ripetitive.
Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 e di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1999, che graverà sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e successivi, con la seguente denominazione "Contributo per il funzionamento della fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis".
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per il corrispondente importo annuo, dello specifico accantonamento, sul capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), previsto al punto C.1. (Attuazione del piano territoriale paesistico) dell'allegato 1 del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione.
3. All'eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dell'onere di cui al comma 1 si provvede con legge finanziaria.
Articolo 7 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono apportate, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
anno 1998: lire 150 milioni
anno 1999: lire 100 milioni
anno 2000: lire 100 milioni;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.1.08
codificazione 1.1.1.6.2.2.10.29
cap. 39620 (di nuova istituzione)
"Contributo per il funzionamento della fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis"
anno 1998: lire 150 milioni
anno 1999: lire 100 milioni
anno 2000: lire 100 milioni.
Allegato A Statuto della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis (Articolo 3)
Articolo 1 (Denominazione)
1. È costituita la Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis, di seguito denominata fondazione.
Articolo 2 (Sede)
1. La fondazione ha sede presso il villaggio dei minatori di Cogne, di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nell'ambito della comunità montana Grand Paradis, può essere deliberato dal consiglio di amministrazione senza obbligo di modifica statutaria.
Articolo 3 (Finalità)
1. La fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, le seguenti finalità:
a) promozione del turismo naturalistico;
b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco nazionale del Gran Paradiso;
c) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quant'altro ritenuto opportuno al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;
d) informazione, offerta di servizi, diffusione di materiali e di pubblicazioni a carattere turistico;
e) coordinamento e gestione di centri di educazione ambientale.
2. La fondazione può gestire in proprio, o tramite personale dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, o affidare in gestione controllata le strutture di proprietà, o ricevute in comodato, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, perseguendo finalità di qualità ed efficienza gestionale.
3. La fondazione non ha scopo di lucro.
Articolo 4 (Soci)
1. Sono soci gli enti che partecipano all'atto costitutivo della fondazione oppure aderiscono alla fondazione successivamente alla sua costituzione.
2. Possono essere soci della fondazione, oltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alla Comunità montana Grand Paradis, i comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve e l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.
Articolo 5 (Patrimonio)
1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal contributo annuo versato dai soci della fondazione, nonché dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti locali o di privati, ritenuti opportuni per lo svolgimento delle sue finalità e dei suoi compiti.
2. Il patrimonio può essere alimentato, oltre che con i proventi della propria attività, con elargizioni, donazioni, eredità, legati mobiliari e immobiliari di quanti, approvando i fini e l'operato della fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.
3. La fondazione può stipulare contratti e convenzioni e compiere quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 6 (Organi)
1. Sono organi della fondazione:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 7 (Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) dall'assessore regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;
c) dal coordinatore delle risorse naturali dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, o suo delegato;
d) dal presidente della Comunità montana Grand Paradis, o suo delegato;
e) dai Sindaci dei comuni che hanno dato la loro adesione, o loro delegati;
f) dal presidente e dal direttore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, qualora questo abbia dato la sua adesione, o loro delegati.
2. I membri del consiglio sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.
3. Al consiglio compete l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo della fondazione.
4. Al consiglio spetta altresì un compito di orientamento generale e di raccordo tra la fondazione ed i soci fondatori.
5. Al consiglio spetta il compito di proporre modificazioni dello statuto e di nominare il direttore e fissare il suo trattamento economico.
6. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno; esso si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti.
7. Il consiglio si riunisce di norma presso la sede della fondazione.
8. Il consiglio è convocato dal presidente, con lettera raccomandata inviata ai componenti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
Le riunioni del consiglio sono valide se risulta presente la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le proposte di variazione dello statuto e le spese che vincolano il bilancio della fondazione per oltre un triennio sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
11. Nell'avviso di convocazione è indicato l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed è inoltre specificato se la seduta è ordinaria o straordinaria.
12. Delle sedute del consiglio è redatto un verbale cui si affiancano gli atti deliberativi propriamente detti; i verbali e gli atti deliberativi devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della seduta.
Articolo 8 (Direttore)
1. Il direttore dirige gli uffici della fondazione e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento; è incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; attua le deliberazioni del comitato esecutivo.
2. Il direttore può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario per la gestione della fondazione, salvo ratifica da parte del comitato esecutivo nella prima riunione successiva.
3. La legale rappresentanza della fondazione di fronte a terzi o in giudizio spetta al direttore.
4. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Articolo 9 (Comitato esecutivo)
1. Il comitato esecutivo è composto:
a) dal direttore della fondazione, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, che presiede il comitato finché non sia nominato il direttore della fondazione o in caso di sua assenza;
c) dal presidente della Comunità montana Grand Paradis, o suo delegato;
d) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e dal direttore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, qualora il parco abbia aderito alla fondazione, o loro delegati.
2. Al comitato esecutivo spettano i seguenti compiti:
a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
b) gestione ordinaria e straordinaria della fondazione;
c) autorizzazione al direttore ad effettuare spese di importo complessivo superiore a lire 5.000.000; nel caso di spese inferiori a tale cifra vi è l'obbligo di rendicontazione da parte del direttore in occasione della successiva riunione del comitato.
3. Il comitato esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi; esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del comitato stesso.
4. Il comitato esecutivo è convocato dal direttore, con lettera raccomandata inviata ai componenti almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, con telegramma o fax inviato almeno ventiquattro ore prima.
5. Le riunioni del comitato esecutivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei membri.
6. Nell'avviso di convocazione sono indicati l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, la data e l'ora della convocazione.
7. Delle sedute del comitato è redatto un verbale cui si affiancano le delibere del comitato esecutivo propriamente dette; i verbali e gli atti deliberativi devono essere sottoscritti dal direttore e dal segretario della seduta.
Articolo 10 (Collegio dei revisori dei conti)
1. La gestione della fondazione è controllata da un collegio di tre revisori dei conti di cui due nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e uno dalla Comunità montana. I revisori durano in carica per cinque anni.
2. Al parere del collegio devono essere preventivamente sottoposti il bilancio preventivo e consuntivo della fondazione.
3. I membri del collegio partecipano di diritto al consiglio di amministrazione della fondazione senza diritto di voto.
4. Il collegio nomina nel proprio seno un presidente con funzione di coordinatore dell'attività.
Articolo 11 (Emolumenti)
1. Ai revisori dei conti spetta per ogni giornata di seduta un gettone di presenza che non può superare la diaria giornaliera dei consiglieri regionali.
Articolo 12 (Personale della fondazione)
1. L'organico del personale della fondazione destinato ad operare nei settori museale, della didattica ambientale, dell'informazione e della promozione turistica viene definito con deliberazione del consiglio di amministrazione, sulla base delle necessità e compatibilmente con l'entrata in funzione delle diverse attività.
Articolo 13 (Bilancio ed esercizio finanziario)
1. Il bilancio preventivo della fondazione deve essere approvato dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il primo esercizio finanziario ha termine il 31 dicembre dell'anno di costituzione della fondazione.
Articolo 14 (Estinzione e devoluzione del patrimonio)
1. Qualora le finalità di cui all'articolo 3 non potessero più essere conseguite o divenissero di scarsa utilità, il patrimonio non fosse più sufficiente, ovvero i fondatori deliberassero lo scioglimento, la fondazione si estingue.
2. La devoluzione del patrimonio avviene in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 del codice civile.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano i principi generali del diritto a norma del codice civile.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV) Al fine di favorire la promozione del turismo naturalistico e la divulgazione didattica, scientifica e culturale nell'area interessata dal Parco, la Regione, d'intesa con la Comunità montana Grand Paradis, i comuni interessati e il Parco nazionale, ha cercato di favorire il recupero e la costruzione di strutture idonee per l'allestimento di punti di informazione, divulgazione e centri visita.
Negli ultimi anni sono stati resi operativi il punto informativo ed espositivo di Degioz in Valsavarenche e il Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame, mentre sono in fase di realizzazione il Centro visitatori di Valsavarenche e Cogne, il Centro di educazione ambientale e la definitiva sistemazione del museo minerario di Cogne oltre alla mostra tematica dedicata a "L'uomo nel Parco" ad Introd.
Per coordinare, gestire e far funzionare l'insieme di queste strutture e di altre che nel tempo potranno essere realizzate, è indispensabile dotarsi di una struttura quale la Fondazione, prevista dalla presente legge. L'attività della Fondazione Grand Paradis si coordinerà con analoghe iniziative promosse dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino, dalla Comunità montana Orco e Soana e dai comuni piemontesi territorialmente interessati al Parco nazionale del Gran Paradiso.
La Regione concorrerà alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione conferendo in comodato gli immobili di proprietà siti nel villaggio minatori in Comune di Cogne con i relativi arredi e allestimenti ed erogherà un contributo annuale in misura uguale ai conferimenti effettuati complessivamente dagli altri soggetti aderenti.
Per il ?98 è previsto un contributo di 150 milioni che per gli anni successivi sarà ridotto a 100.
L'allegato A alla presente legge contiene lo Statuto che disciplina in dettaglio ogni aspetto della Fondazione e ne definisce le finalità che sono: la promozione del turismo naturalistico, la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dell'insieme dei centri visitatori del Parco, dei giardini alpini, di arboreti, di musei locali, di esposizioni temporanee e di quanto è ritenuto opportuno per la valorizzazione del territorio interessato oltre all'informazione, l'offerta di servizi, la diffusione di materiale e pubblicazioni a carattere turistico, il coordinamento e la gestione di centri di educazione ambientale. In particolare, fissa la sede della stessa presso il villaggio dei minatori di Cogne, sede che potrà eventualmente essere trasferita nell'ambito della Comunità montana del Grand Paradis con delibera del Consiglio di amministrazione.
I soci della Fondazione saranno gli enti che parteciperanno all'atto costitutivo o che aderiranno successivamente. Potranno essere soci della Fondazione, oltre che la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Comunità montana del Grand Paradis, i Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve e il Parco nazionale del Gran Paradiso. La Fondazione avrà un proprio consiglio di amministrazione, un direttore, un comitato esecutivo e un consiglio dei revisori dei conti. L'organico del personale della Fondazione, che opererà nei settori museale, della didattica ambientale, dell'informazione e della promozione turistica, verrà definito con delibera del consiglio di amministrazione in base alle necessità.
È da sottolineare che per questo disegno di legge si sono espressi favorevolmente la Comunità montana del Grand Paradis e tutte le amministrazioni comunali interessate dal Parco.
Si dà atto che, dalle ore 12.07, presiede il Presidente Stévenin.
Président La discussion générale est ouverte. La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.
Borre (UV) Non intervengo per fare la seconda relazione, ma solo per dire che forse abbiamo perso l'occasione - non per colpa nostra senz'altro da quello mi è risultato dalle dichiarazioni sia dell'Assessore che di altri componenti della Giunta - di modificare il compito che svolge il l'Ente Parco all'interno di questo territorio perché credo che, avvicinandoci al duemila, debba anche finire quel momento di controllo del Parco come unica visione di repressione anziché - come già succede in altri parchi non solo in Italia, ma anche in Francia - occupare il personale anche per valorizzare il territorio, quindi con una maggiore professionalità a tutto vantaggio degli operatori.
Ringrazio l'Assessore che ha accettato il mio emendamento che cerca di dare l'opportunità al Parco di agganciarsi con il personale alla gestione di queste strutture.
Altra cosa che dispiace nel discutere la legge è di apprendere che la parte del Piemonte poco si è attivata per dare risposta anche nell'altro versante, quindi equilibrare la crescita dell'Ente Parco e dare delle risposte concrete su queste strutture.
Président La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (Aut) In Commissione mi ero astenuto e mi fa piacere che il Consigliere Borre abbia sollevato alcuni degli aspetti per i quali il sottoscritto si era astenuto anche perché appare evidente che ancora una volta si va ad approvare un provvedimento che ha sicuramente degli obiettivi e delle finalità positive ma che, forse per la fretta, nasce monco.
In occasione di un'audizione che avevamo avuto sia con il Direttore che con il Commissario del Parco era venuta fuori la necessità che questo discorso coinvolgesse anche l'altra parte che è interessata dal Parco del Gran Paradiso ovvero il Piemonte. Adesso, come diceva il Consigliere Borre, è stata inserita la possibilità che l'Ente Parco in una fase successiva possa entrare in quest'organismo, ma a mio avviso quest'organismo doveva nascere già con la presenza principale dell'Ente Parco, altrimenti nasce monco.
Un altro aspetto che aveva sollevato qualche dubbio non solo a me, ma anche a qualche altro commissario riguardava la presenza del Direttore che ha una serie di funzioni e che quindi oltre a dirigere, oltre a svolgere determinati compiti, si trova anche nel Comitato esecutivo. Si riteneva che la presenza di questo Direttore all'interno del Comitato esecutivo potesse incidere sulle competenze spettanti al Comitato esecutivo.
Poi c'era la questione del personale. Qui non si capisce bene come verrà reperito il personale, come verranno coinvolte tutte quelle associazioni che già oggi operano sul territorio; penso alle guide della natura, alle guide turistiche e ad una serie di altre figure che già attualmente operano nel Parco. Non ho capito se queste figure verranno coinvolte in quel tipo di problematica oppure se rimangono al margine della Fondazione.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Riccarand.
Riccarand (PVA-cU) La proposta della Fondazione Grand Paradis è stata definita con i comuni e le comunità montane e con l'Ente Parco due anni fa; è stato un lavoro accuratamente portato avanti di concertazione e poi si è cercato di coinvolgere la Regione Piemonte in modo che si attivasse parallelamente alla Valle d'Aosta un'iniziativa legislativa anche da parte loro. Però la Regione Piemonte ha altri problemi, altre priorità, quindi non è riuscita ad avviare la stessa cosa. Dopo aver aspettato circa un anno, ci è sembrato opportuno non attendere oltre e quindi avviare - quanto meno per la parte valdostana - questa Fondazione per coordinare le varie iniziative tenendo presente che l'Ente Parco è stato coinvolto fin dall'inizio per cui se lo decide il Consiglio di amministrazione dell'Ente Parco, può partecipare fin dall'inizio alla Fondazione di cui è parte non solo integrante, ma importante.
Questa è l'impostazione che abbiamo dato, quindi non è che si è operato con fretta; si è dato tutto il tempo necessario però, se la Regione Piemonte non ritiene di essere pronta a procedere in questo senso, non possiamo aspettare ulteriormente anche perché sul versante valdostano si stanno aprendo queste strutture, quindi è necessario avere un organismo di coordinamento.
In questo senso l'organismo che si è cercato di prevedere è un organismo molto snello in modo che non ci sia un appesantimento burocratico per cui anche il personale proprio dell'Ente sarà limitato allo stretto necessario, mentre per tutte le attività che sono più di animazione sul territorio ci si avvarrà delle guide della natura, delle cooperative, di tutti coloro che già operano sul territorio e che con l'apertura dei centri visitatori e il coordinamento di queste sedi espositive avranno sicuramente delle opportunità molto interessanti.
Devo segnalare che l'apertura del Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame, avvenuta la scorsa estate, ha avuto un grosso successo ed ha visto una grossa partecipazione, tenendo presente che fra l'altro si paga un biglietto di ingresso per visitare il Centro espositivo e questo conferma la validità di queste iniziative. Quindi la Fondazione potrà anche avere una quota significativa di autofinanziamento attraverso i biglietti di ingresso alle strutture coordinate che creeranno una rete di punti visitatori all'interno del Parco e nei territori che sono ai confini del Parco Gran Paradiso.
Président On passe à l'examen de la loi dans le texte de la IIIème Commission. On vote l'article 1er:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 2:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 5:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 6:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'article 7:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote l'annexe A:
Présents, votants et favorables: 24
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 25
Le Conseil approuve à l'unanimité.
