Objet du Conseil n. 953 du 19 octobre 1994 - Verbale
OGGETTO N. 953/X - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO A DOMICILIO, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 877: "NUOVE NORME PER LA TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO".
Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 12 dell'ordine del giorno.
Intervengono i Consiglieri Giuseppe Cesare PERRIN e LINTY.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- l'articolo 6 della legge 18.12.1973, n. 877, stabilisce quanto segue:
"Presso ogni ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione è istituita una commissione regionale per il lavoro a domicilio.
La commissione decide i ricorsi di cui al sesto comma del precedente art. 5 e coordina a livello regionale le commissioni provinciali per il controllo del lavoro a domicilio.
La commissione, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, è dallo stesso presieduta ed è composta:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro;
b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, da due rappresentanti degli artigiani e da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali che facciano parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, avendo riguardo all'effettiva rappresentatività in sede regionale;
c) da tre rappresentanti della regione, eletti dal Consiglio regionale, con rappresentanza della minoranza.
I membri della commissione durano in carica tre anni".
Con provvedimento n. 4102/IX in data 13 gennaio 1993, il Consiglio regionale aveva eletto quali rappresentanti della Regione in seno alla suddetta Commissione i Signori Bancod Beniamino e Limonet Italo e il Signor Savio Giorgio in rappresentanza della minoranza consiliare.
Considerato che l'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Aosta deve provvedere alla ricostituzione della Commissione regionale per il lavoro a domicilio;
Ritenuto necessario provvedere alla elezione di tre rappresentanti della Regione, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge 18 dicembre 1973, n. 877;
Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario PERRON e degli scrutatori Consiglieri BORRE, FLORIO e LANIECE, con il seguente risultato della votazione:
- Consiglieri presenti: ventinove;
- Consiglieri votanti: ventinove;
- Schede valide: ventinove;
- Schede bianche: tre.
Hanno riportato voti:
- BANCOD Beniamino: ventiquattro;
- LIMONET Italo: ventiquattro;
- COPPA Giovanni: quindici;
DELIBERA
1) di eleggere quali rappresentanti della Regione in seno alla Commissione regionale per il lavoro a domicilio i Signori BANCOD Beniamino (residente in Chambave, Via Chanoux, 76), LIMONET Italo (residente in Donnaz, Fraz. Rondevacca, 1/bis) e il Signor COPPA Giovanni (residente in Brissogne, Loc. Luin, 33/A), in rappresentanza della minoranza consiliare;
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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