Objet du Conseil n. 929 du 5 octobre 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 929/X - Vendita terreni di proprietà regionale al Comune di La Thuile da destinare all'edilizia economica e popolare. Introito di somma.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che il Comune di La Thuile con nota in data 9 febbraio 1991 ha richiesto a questa Amministrazione regionale di acquistare un'area di proprietà regionale, distinta al C.T. al F. 17 con i mappali 761 - 762/parte - 763/parte - 764 e 765/parte, della superficie di circa mq. 3.900, da destinare all'edilizia economica e popolare da concedere, successivamente, in diritto di superficie a favore della "Cooperativa Mont Ru a r.l.", come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 198 in data 28 novembre 1990;
Ricordato che i terreni richiesti sono stati acquistati dalla Regione con rogito Notaio G. Marcoz in data 15 marzo 1985 dalla Società DELTASIDER S.p.A.;
Rilevato che l'Ufficio Patrimoniale dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con perizia di stima in data 11 marzo 1991 ha valutato i terreni di cui trattasi in lire 160.000 al metro quadrato, valore confermato con successivo aggiornamento in data 20 aprile 1994;
Preso atto che l'area da cedere al Comune di La Thuile è ubicata in zona urbanistica CA 15 riservata all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Rilevato che nella perizia di stima, per mero errore materiale, non è stato preso in considerazione il mappale n. 765/parte, indicato nella planimetria allegata alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 198/1990, che deve invece formare oggetto di trasferimento al Comune al fine di garantire una superficie sufficiente, secondo le disposizioni urbanistiche vigenti, alla realizzazione di n. 12 alloggi per una cubatura programmata di mc. 3.500;
Preso atto che tutte le spese notarili e del frazionamento catastale dell'area saranno a totale carico del Comune acquirente;
Ricordato che il prezzo complessivo di vendita verrà determinato sulla base delle risultanze del tipo di frazionamento catastale;
Rilevato che l'alienazione dei terreni suddetti al Comune di La Thuile non rientra nel piano di dismissioni di beni del patrimonio immobiliare della Regione di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 in quanto trattasi di un'area inserita in un programma costruttivo di alloggi economici e popolari ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la quale l'unico acquirente è il Comune che, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge 865/1971, deve provvedere all'acquisto e concedere la medesima in diritto di superficie;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Vice Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta regionale, in assenza del Dirigente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Delibera
1) di approvare la vendita al Comune di La Thuile di un'area di terreno di proprietà regionale sito nel medesimo Comune, frazione Villaret, distinto al Catasto Terreni al F. 17 con i nn. 761 (mq. 1513) - 762/parte - 763/parte - 764 (mq. 527) e 765/parte, della superficie di circa mq. 3.900, il tutto come meglio risulta individuato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, per il prezzo unitario di lire 160.000 (centosessantamila) al metro quadrato;
2) di introitare il prezzo complessivo di vendita, quale risulterà ad avvenuto frazionamento dell'area, al capitolo 10200 ("Provento vendite beni immobili") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994;
3) di onorare il Comune acquirente delle spese di redazione ed approvazione del tipo di frazionamento catastale dei mappali nn. 762, 763 e 765, nonché delle spese di stipulazione, registrazione, trascrizione ed ogni altra inerente dell'atto di cui trattasi;
4) di conferire al Presidente della Giunta od eventualmente in caso di delega, all'Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento, la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lett. d) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Planimetria
(...omissis...)
Presidente - Se nessun Consigliere chiede la parola possiamo passare alla votazione.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità.
