Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 807 du 7 juillet 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 807/X - Disegno di legge: "Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali); legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica)". (Approvazione di ordine del giorno).

Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3)

1. L'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali)

1. Le varianti al piano regolatore regionale sono approvate con la stessa procedura prevista per il piano regolatore originario.

2. Le varianti generali o sostanziali ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari comunali. Decorsi duecentosettanta giorni dalla presentazione alla Regione per l'approvazione, senza che siano state formulate dalla Regione stessa richieste di modificazioni ai comuni, le previsioni e prescrizioni della variante si applicano come vigenti, prevalendo su quelle dello strumento urbanistico approvato. Per le varianti oggetto di richiesta di modificazioni da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 11, la Regione deve pronunciarsi in via definitiva entro il suddetto termine di duecentosettanta giorni, che è comunque da considerarsi sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la richiesta di modificazioni e quella in cui la Regione riceve le controdeduzioni dallo stesso Comune.

3. Le varianti non sostanziali ai piani regolatori comunali si intendono approvate decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione per l'approvazione alla Regione, qualora questa non abbia deciso in merito o non abbia formulato richieste di modificazioni. Nel caso di proposta di modificazioni da parte della Regione, decorsi sessanta giorni dalla presentazione delle deduzioni da parte dei comuni, le varianti si intendono approvate con quelle modificazioni conseguenti alle favorevoli deduzioni comunali sulle proposte regionali di modifica. Per le parti oggetto di proposta di modificazioni su cui il Comune non concordi con la Regione, la Regione deve pronunciarsi in via definitiva entro il suddetto termine di novanta giorni, che è comunque da considerarsi sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la proposta di modificazioni e quella in cui la Regione riceve le controdeduzioni dallo stesso Comune. In caso di varianti non sostanziali, i termini di cui all'articolo 10, commi primo e secondo, sono ridotti a quindici giorni. Il Consiglio comunale delibera il testo coordinato e lo trasmette alla Regione. La variante entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso di avvenuta approvazione.

4. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:

a) con riferimento alle singole zone B, C, D, F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva ammessa;

2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva;

c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;

d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;

e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

5. Non costituiscono varianti al piano regolatore:

a) i progetti esecutivi di opere stradali per i limitati scostamenti imposti da esigenze tecniche, compresi all'interno delle fasce di rispetto indicate dal piano regolatore;

b) la riapprovazione dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori.

6. Nel caso di esigenze istruttorie, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la richiesta, non reiterabile, e quello di deposito della documentazione oggetto di istruttoria.

7. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modificazione senza che il Comune abbia comunicato il proprio parere, la Regione procede d'ufficio."

Articolo 2 - (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), è aggiunto il seguente:

"Decorso il termine stabilito nel comma primo il piano regolatore si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedano la vigenza."

Articolo 3 - (Modificazioni all'articolo 14 della l. r. 14/1978 e all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56)

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della l. r. 14/1978 è sostituito dai seguenti:

"Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma terzo, si intendono prescrizioni normative e cartografiche al grado di dettaglio richiesto per i piani urbanistici di dettaglio e contenenti:

a) l'individuazione del tipo e la dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici individuati con specifiche simbologie, nonché sulle singole aree libere;

b) le norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire il mantenimento dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.

L'apposita normativa costituisce parte integrante degli elaborati del piano adottato.

In mancanza di piano urbanistico di dettaglio o della apposita normativa, applicabile in quanto vigente o avente efficacia equivalente alla vigenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 2."

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) sono aggiunte, in fine, le parole: "o all'avverarsi della condizione equivalente alla vigenza".

Articolo 4 - (Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11)

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 4 della legge regionale. 11/1979 sono inseriti i seguenti:

"4 bis (Approvazione dei piani urbanistici di dettaglio conformi al piano regolatore generale)

1. I piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica, adottati dal Consiglio comunale, sono depositati per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune; chiunque ha facoltà di prenderne visione e di proporre osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

2. Sulle osservazioni di cui al comma 1 si pronuncia il Consiglio comunale che approva il piano urbanistico di dettaglio il quale acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

3. Sulle proposte di piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata si pronuncia, in punto di ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al piano generale, il Sindaco su parere della Commissione edilizia.

4. Il piano urbanistico di dettaglio ritenuto ammissibile viene depositato al fine di consentire la presentazione di osservazioni, con termini entrambi ridotti alla metà rispetto a quelli stabiliti per l'approvazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica.

5. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano urbanistico di dettaglio.

6. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni, la deliberazione, contenente le proposte, viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni. Il piano urbanistico di dettaglio acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

7. Il Comune trasmette entro sessanta giorni alla Regione copia dei piani urbanistici di dettaglio approvati.

4 ter

(Piani urbanistici di dettaglio in variante al piano regolatore)

1. Per l'approvazione dei piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica in variante al piano regolatore generale si segue la procedura stabilita dall'articolo 12 della legge regionale. 3/1960, così come modificato dalla presente legge, per l'approvazione di varianti non sostanziali."

Articolo 5 - (Modificazioni agli articolo 1,1 bis e 1 quinquies della legge regionale. 14/1978)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In relazione alle disposizioni di cui al comma primo, all'atto della richiesta di concessione, il Sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui si intende realizzare l'opera sia ubicato o meno in uno degli ambiti indicati nel comma primo. Ove l'accertamento dia esito positivo, il Sindaco può assentire la concessione esclusivamente per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma primo, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), ivi compreso il mutamento della destinazione d'uso e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione). Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi sui terreni di cui al comma primo, lett. b), la concessione deve essere rilasciata solo a condizione che il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti.

In tal caso è altresì necessario che il Sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore e vi si attenga. Qualora l'intervento consista nella ricostruzione, ristrutturazione, o sistemazione di alpeggi o mayen, utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, su terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, la concessione edificatoria è subordinata al solo rilascio, da parte del competente servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, del parere favorevole, in ordine alla tipologia costruttiva adottata. Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi nelle aree di cui al comma primo, lett. c), la concessione deve essere rilasciata previo parere dei servizi forestali. In tali aree boscate è ammesso altresì, alle condizioni del presente comma, il ripristino dei fabbricati diroccati, accatastati o la cui esistenza sia documentabile alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri di cui all'articolo 2, comma secondo, della presente legge."

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali. Inoltre, nei soli margini dei boschi, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole con esclusione della possibilità di mutamento di destinazione d'uso. La concessione per tali opere è assentita dal Sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPI) di cui all'articolo 18. É altresì ammessa, con la medesima procedura, nei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano altrimenti ubicabili e siano rese possibili da accorgimenti progettuali o interventi di bonifica."

3. L'articolo 1 bis della legge regionale. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 bis (Definizione di aree boscate)

1. Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli precedentemente destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a cinquemila metri quadrati, e con larghezza minima superiore a trenta metri, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione degli insediamenti preesistenti.»

4. Il secondo comma dell'articolo 1 quinquies della legge regionale. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"I comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ambiti di cui all'articolo 1, comma primo, in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma primo, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede, sentiti i servizi regionali competenti, entro centoventi giorni dalla trasmissione della cartografia da parte dei comuni. Decorso tale termine la delimitazione cartografica si intende approvata. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli ambiti di cui all'articolo 1, comma primo, sono individuati e definiti con deliberazione della Giunta regionale. La cartografia degli ambiti inedificabili costituisce parte integrante del piano regolatore generale e può essere sottoposta a periodiche revisioni recependo le modificazioni verificatesi. Le delimitazioni di cui sopra, relative all'articolo 1, comma primo, lett. c), della legge regionale. 14/1978, quando sono preventivamente concordate con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, costituiscono l'individuazione anche dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. Nella delimitazione delle aree boscate i comuni prevedono, ove opportuno, una fascia di salvaguardia inedificabile circostante al bosco. Fino a quando non sia stata approvata la delimitazione delle aree boscate, la fascia di salvaguardia è stabilita in metri trenta, con esclusione delle zone B), C), D) e F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 destinate all'espansione degli insediamenti preesistenti previste dai piani regolatori vigenti e fatte salve le deroghe per le costruzioni agricole come previsto dal comma secondo."

Articolo 5 bis - (Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti)

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, e previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per le aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, le opere realizzate su aree già soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale. 14/1978, in base a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.

Articolo 6 - (Modificazioni all'articolo 19 della legge regionale. 14/1978)

1. L'articolo 19 della legge regionale. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 (Composizione, nomina e funzionamento del Comitato regionale per la pianificazione territoriale)

1. Il comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) è composto da:

a) un coordinatore nominato tra dirigenti dell'Amministrazione regionale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale);

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

c) il Soprintendente regionale per i beni culturali ed ambientali, o suo sostituto;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

e) l'ingegnere capo dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo sostituto;

f) il dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, o suo sostituto;

g) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

h) un architetto, un ingegnere, un dottore agronomo o forestale, un geologo e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegi professionali della Valle d'Aosta;

i) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

2. Il CRPT è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del CRPT sono prorogati fino al suo rinnovo.

3. I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere consiglieri regionali.

4. Gli esperti di cui al comma 1, lett. h), sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegi professionali.

5. La Giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate al comma 1, lett. i), per i casi di assenza del titolare.

6. Il CRPT è integrato dal funzionario regionale indicato nell'articolo 19 ter, comma secondo, o da quello indicato nell'articolo 20, comma quinto, o da quello indicato nell'articolo 20 bis, comma terzo, nei casi previsti da dette disposizioni.

7. Il CRPT è convocato d'ufficio ogni qualvolta è chiamato ad esprimere parere.

8. Le sedute del CRPT sono convocate e presiedute dal coordinatore.

9. Il CRPT designa, come primo atto dopo l'insediamento, fra i suoi membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore per il caso di assenza di quest'ultimo.

10. Il CRPT è legalmente riunito quando sono presenti sette dei suoi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto. Il numero minimo dei presenti necessario per la validità della seduta non varia quando a questa partecipa uno dei membri cui si fa riferimento nel comma 6.

11. Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i Sindaci dei comuni e i Presidenti delle Comunità montane interessati.

12. Il CRPT, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella regione.

13. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate. A parità di voti, prevale il voto del coordinatore o, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

14. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti. Il segretario ha l'obbligo di segnalare al CRPT i casi in cui i membri del CRPT hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi."

Articolo 7 - (Norme transitorie)

1. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di cui all'articolo 11, comma primo, della legge regionale. 14/1978 possono integrare gli elaborati con l'apposita normativa stabilita per le zone di tipo A dall'articolo 14 della stessa legge regionale. Tale normativa deliberata dal Consiglio comunale è approvata contestualmente all'approvazione del piano regolatore o con deliberazione separata, se nel frattempo il piano regolatore generale sia stato approvato.

2. Gli effetti di cui all'articolo 11, comma secondo, della legge regionale. 14/1978, quale introdotto dalla presente legge, si hanno, per i comuni che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di cui all'articolo 11, comma primo, decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) - Per regolamentare l'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico, la tutela del paesaggio e l'uso del territorio, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle proprie funzioni ha a più riprese legiferato per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i relativi contenuti. Ora ci troviamo di fronte ad un groviglio di leggi, integrazioni e specifiche che si intrecciano con la funzione di programmazione urbanistica o di attività edilizia in termini di condizionamenti reciproci, per cui anche se la successione di queste leggi, regolamenti e procedure ha affinato le modalità d'uso del territorio, per contro hanno determinato appesantimenti sulle procedure, ponendosi in contrasto con i principi di efficienza dettati dalla legge statale del 7 agosto 1990, n. 241.

Con questo disegno di legge si intende andare verso un maggior decentramento attribuendo agli enti locali maggiori funzioni e poteri nello svolgimento delle funzioni gestionali, riconoscendo alla regione l'esercizio dei compiti di programmazione e concorso nella formazione dei principali atti urbanistici, tenendo altresì conto che la legislazione quadro statale ha stabilito nuovi principi ai quali la legislazione della Valle d'Aosta non sempre si è adeguata.

Nello stesso tempo si ritiene di dover riconsiderare i contenuti di alcune leggi nelle parti in cui la normativa esistente richiede una più puntuale definizione, apportando altresì modifiche alla composizione del comitato regionale per la pianificazione territoriale.

Questo disegno di legge va a modificare alcune norme regionali in materia urbanistica, in particolare la legge n. 3/60, la legge urbanistica per la tutela del paesaggio; la legge 14/78 "Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale"; la legge 11/79, "Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli e ulteriori norme in materia urbanistica"; la legge 56/83, "Misure urgenti per la tutela dei beni culturali".

All'originario disegno di legge presentato dalla Giunta regionale in data 22 marzo 1994, sono state apportate diverse modifiche da parte della III commissione, che ha predisposto un nuovo testo, frutto di un serio e intenso lavoro, che ha coinvolto in modo particolare diversi colleghi consiglieri. Faccio mio il nuovo testo predisposto dalla III Commissione, testo che modifica quello originario in senso positivo, per cui discuteremo e voteremo il nuovo testo della III commissione.

Passando poi all'articolato, tenendo conto già del nuovo testo, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3, e dà una precisa distinzione fra varianti sostanziali e varianti non sostanziali al piano regolatore comunale. Per le varianti sostanziali prevede che dopo 270 giorni dalla presentazione alla regione, senza che siano state formulate dalla regione stessa delle richieste di modificazione, la variante si applica come vigente.

Le varianti non sostanziali si intendono invece approvate decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione per l'approvazione della regione, qualora quest'ultima non abbia formulato proposte di modifiche o non abbia deciso in merito.

L'articolo 2 modifica l'articolo 11 della legge 15 giugno 1978 n. 14, andando ad aggiungere un ulteriore comma dopo il primo, che prevede la vigenza del piano regolatore comunale per i comuni privi di strumento urbanistico approvato, decorso un anno dalla data di presentazione del piano alla regione, qualora questa non abbia deciso in merito o non abbia formulato proposte di modifiche.

L'articolo 3 modifica l'articolo 14 della legge 14/78 e l'articolo 8 della legge regionale 10 giugno '83 n. 56, definendo le caratteristiche che deve avere la normativa per consentire ai comuni di operare nelle zone A dei piani regolatori.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 della legge del 2 marzo '79 n. 11 abrogando il 4° comma ed inserendo dopo l'articolo 4 altri due articoli, 4 bis e 4 ter, che vanno a disciplinare le procedure di approvazione dei piani urbanistici di dettaglio per iniziativa pubblica e privata.

L'articolo 5 prevede modificazioni agli articoli 1, 1 bis e 1 quinqiues della legge 14/78 e disciplina in modo più organico gli interventi nelle zone inedificabili, prevedendo un termine preciso per la delimitazione e l'approvazione di tali zone. Questo articolo in particolare ridefinisce con più precisione il significato di aree boscate.

L'articolo 5 bis dà la possibilità di sanatoria per le opere realizzate su aree soggette a divieto di attività edificatoria, ai sensi di norme regionali non più vigenti.

L'articolo 6 sostituisce interamente l'articolo 19 della legge 14/78, andando a rivedere la composizione del comitato regionale per la pianificazione territoriale, integrandolo con il dirigente del servizio forestazione e risorse naturali dell'assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

L'articolo 7 contiene alcune norme transitorie e individua in particolare il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per la vigenza dei piani regolatori comunali già trasmessi alla regione da oltre un anno.

Per concludere, il presente disegno di legge interviene sulle procedure di formazione degli strumenti urbanistici, sulla normativa relativa agli ambiti inedificabili e sulla composizione del comitato regionale per la pianificazione territoriale, dando maggiori funzioni e poteri agli enti locali, andando verso un maggior decentramento e dando una maggiore competenza ai comuni per quanto riguarda lo sviluppo delle funzioni gestionali.

Presidente - É aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (VAP) - Il testo del disegno di legge che viene sottoposto al Consiglio è, come diceva il Consigliere Rini, il frutto di un intenso lavoro e di un serrato confronto effettuato dalla III commissione con tutti i soggetti interessati a questa problematica: mi riferisco agli ordini professionali, agli uffici, alla Giunta, ai sindaci e ad altre categorie che di volta in volta hanno chiesto di essere ascoltate o hanno richiesto delle modifiche.

Come commissione non abbiamo la presunzione di aver risolto tutti i problemi che sono sul tappeto; siamo convinti tuttavia di aver fatto un buon lavoro e che l'approvazione di questo disegno di legge darà sicuramente la possibilità ai comuni di dare delle risposte immediate ad alcuni problemi contingenti.

A nostro avviso, l'approvazione di questo disegno di legge si muove nella logica di un reale decentramento, che riteniamo vada perseguito, onde permettere una maggiore operatività agli enti locali.

Poiché, infine, riteniamo indispensabile dare a questo problema specifico delle risposte globali con la redazione di un testo unico, abbiamo ritenuto opportuno come III commissione presentare un ordine del giorno, il quale impegna la Giunta a fornire all'ufficio urbanistica tutti i necessari sostegni in termini di personale, strutture e competenze, per far fronte in maniera adeguata al delicato momento di passaggio.

Avevo il dovere di far presente questo anche perché non vorrei, prima che si apra la discussione generale su questo disegno di legge, che i colleghi consiglieri pensassero che questo è uno strumento che va ad affrontare tutta quella che è la tematica dell'urbanistica e che quindi vi trovassero le lacune che sicuramente troveranno. Volevo far presente che questo è solo uno strumento per dare delle risposte immediate.

Abbiamo tentato e crediamo di esservi riusciti a dare in particolare due tipi di risposte: una per quanto riguarda i centri storici, l'altra per quanto riguarda la definizione delle aree boscate. Quest'ultimo aspetto crediamo sia quello che da qualche tempo travaglia in maniera particolare i sindaci della Valle d'Aosta.

Credo che l'ordine del giorno che è stato presentato come commissione sia già stato distribuito, diversamente pregherei di farlo al più presto.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - Prendo la parola per presentare un emendamento al testo del disegno di legge. Ovviamente il disegno di legge in discussione è molto importante e quindi, come ha detto giustamente il presidente della III commissione, lo scopo finale è quello di giungere al più presto ad una legge quadro in materia urbanistica, anche per far fronte ai vari problemi che sono presenti in questo ambito.

L'emendamento che vorrei proporre riguarda l'articolo 5, 2^ comma, il quale all'inizio recita: "In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali"; vorrei sostituire questo articolato con: "In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali attinenti il soddisfacimento di interessi generali ovvero di opere infrastrutturali al servizio di complessi agrari e forestali di proprietà pubblica o privata".

Questo emendamento ha come scopo quello di permettere eventualmente l'esecuzione di piste forestali per raggiungere mayen o alpeggi, tenendo conto che comunque queste opere, se sono effettuate in zone superiori ai 400 metri, sono soggette al VIA e quindi non dovrebbero esserci dei problemi dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind.) Credo sia doveroso da parte di tutti rivolgere un ringraziamento alla III commissione, che ha operato in modo serrato proprio per dare questo risultato.

Ho avuto la possibilità di leggerlo ieri sera, credo che il nuovo testo presentato dalla III commissione vada incontro a quelle che sono state le richieste dei sindaci, in particolare ha affinato alcuni articoli sui quali effettivamente esistevano delle grosse difficoltà di interpretazione, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di alcuni articolati. Pertanto a livello personale e come gruppo siamo grati alla III commissione per questo serrato confronto e lavoro.

Come diceva Parisi prima, questo non è il toccasana dei mali in materia urbanistica che riguarda le realtà comunali, ma sicuramente potrà dare un primo avvio a quelle che sono le applicazioni di alcune disposizioni che oggi rendono difficile la vita amministrativa ed applicativa nei nostri comuni.

Anche ieri la disponibilità data dalle opposizioni, rivedendo la posizione precedentemente assunta, di rinviare ad oggi la discussione della legge, è segno di volontà di definire questo grosso problema legato alla legge 50.

Non ho altro da aggiungere tranne augurare che la legge sia emanata nei confronti dei comuni e soprattutto applicata dai comuni, cercando successivamente di rivedere altre normative e altre leggi. L'invito che faccio alla Giunta è quello di raccogliere in un unico testo tutte le leggi in materia urbanistica.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Gli emendamenti che vengono presentati riguardano un articolo 6 bis, che comporta l'introduzione di un concetto ulteriore che tende a snellire le procedure per quanto riguarda l'approvazione di modificazioni ai piani regolatori per opere promosse direttamente dall'amministrazione regionale.

Attualmente per opere promosse direttamente dall'amministrazione regionale che siano difformi dai piani regolatori bisogna dare luogo ad una procedura di variante ai piani regolatori piuttosto complessa. Con questo articolo si disciplina una procedura per cui, se c'è l'intesa con i comuni, si semplificano e si accelerano le varianti ai piani regolatori per opere di iniziativa diretta della regione, evidentemente dove è raggiunto il consenso con i comuni.

L'altro emendamento riguarda l'articolo 5, comma 1: dopo le parole "operante nel settore dei lavori pubblici" viene aggiunto un inciso che riguarda gli interventi di sistemazione sugli alpeggi e mayen soggetti a rischio di valanghe o slavine, rendendo possibile questi interventi di ristrutturazione e sistemazione di alpeggi o mayen, utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva, anche su terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine dove esistono questi edifici e dove l'intervento si può fare perché vengono utilizzati duranti la stagione estiva, quando questo motivo di pericolo non esiste.

Sono due emendamenti di carattere tecnico che vengono inseriti.

Colgo l'occasione per segnalare alla presidenza del Consiglio che c'è un errore di battitura: là dove si dice "Sulle proposte di piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata si pronuncia, in punto ammissibilità" manca un "di" fra "punto" e "ammissibilità".

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Il tempo che hanno avuto a disposizione sia la III commissione sia la commissione paritetica regione-comuni, visto che è anch'essa intervenuta in questo iter travagliato, è stato notevole, per addivenire ad una soluzione legislativa che ha una valenza altrettanto notevole e sulla quale riteniamo opportuno fare alcune osservazioni.

La prima osservazione, che è doverosa e che finora non ho sentito ricordare da nessuno, è quella di ribadire le competenze di questo Consiglio che, stando ad una protesta "morbida" dei sindaci, si volevano ridimensionare. C'è stato un incontro con i sindaci che hanno tentato di inibire quella che è la funzione primaria e dei consiglieri regionali e degli organi consiliari per accelerare l'iter di questa legge, per addivenire comunque ad un risultato. É importante ricordare anche in questa sede che comunque la funzione legislativa spetta unicamente al Consiglio ed è bene che i tempi e le esigenze degli enti locali non vengano a prevaricare quelle che sono le nostre funzioni e le nostre attività.

Per quanto riguarda il disegno di legge nel suo insieme, si tratta di un disegno di legge che va a modificare abbastanza favorevolmente leggi preesistenti nel settore urbanistico, va soprattutto ad armonizzare quelle che sono le nuove esigenze in materia con le novità legislative che sono apparse e a livello nazionale e a livello regionale. É quindi importante fare alcune considerazioni specifiche, di cui le principali sono le seguenti.

Innanzitutto nella prima parte della legge si parla di varianti, che sono un'eccezione al piano e non sono assolutamente una regola; qui si tende da una parte a decentrare le competenze agli enti locali, dall'altra parte si tende a snellire il procedimento burocratico. Sono due principi che naturalmente appoggiamo anche noi pienamente, però ci pare che se da una parte vengono tutelate le esigenze della regione, se dall'altra vengono tutelate le esigenze dei comuni, viene però tenuto in scarsa considerazione il diritto di partecipazione del cittadino. E questo si verifica là dove si parla di possibilità per gli stessi di fare osservazioni alle varianti che vengono proposte.

Il piano comunque deve essere definito con la gente, perché il piano riguarda il territorio e la gente che abita sul territorio, quindi ci sembra una limitazione arbitraria anche per le varianti sostanziali ridurre i tempi di osservazione alla metà, da 30 a 15 giorni. Arbitraria perché comunque, conoscendo la macchinosità della burocrazia e dell'amministrazione, e quindi anche il ping-pong di pareri che vengono previsti nelle norme che intendiamo discutere e approvare, ci sembra che il cittadino possa essere limitato o impedito nell'intervenire attivamente a questa procedura che lo riguarda sempre e in ogni caso.

Inoltre questi tempi vengono dimezzati per varianti non sostanziali: guardiamo attentamente quali sono. Al comma 4 dell'articolo 1 per varianti non sostanziali si intendono riduzioni degli indici di fabbricabilità, e comunque sono una modificazione in peius per i singoli cittadini, per coloro che sono titolari di un diritto ad edificare. Quindi se non si dà loro un tempo sufficiente per poter analizzare la loro condizione o quelle che potrebbero essere le loro future aspettative, si tende a pregiudicare una libertà che deve essere sempre garantita, fermo restando comunque e le competenze dei comuni, soggetti del decentramento, e le competenze della regione, quale ente controllore sulla pianificazione urbanistica regionale.

Un'altra variante non sostanziale che comunque ha un'incidenza notevole sul diritto del cittadino, è la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi ed attrezzature di interesse generale: anche qui potrebbe essere inserito un parcheggio in un'area prima edificabile, se il sindaco o il Consiglio lo decidono. Quindi anche qui si va ad incidere su quella che è la titolarità, la sfera di azione di un singolo cittadino, per quello dico di dare un po' più di tempo per poter formulare osservazioni che poi se sarà il caso gli enti locali o la stessa regione respingeranno, però non possiamo in maniera così, forse arbitraria, impedire la loro iniziativa, il loro diritto di partecipazione.

In forza di quello che ho appena detto, avrei da proporre due emendamenti che sono; il primo relativo all'articolo 1, 3° comma, dove chiedo che in caso di varianti non sostanziali vengano abrogati i termini di cui all'articolo 10, commi 1° e 2°, cioè venga abrogato questo dimezzamento; il secondo relativo all'articolo 4, 2° comma, con cui il punto 4 viene sostituito da: "Il piano urbanistico di dettaglio ritenuto ammissibile viene depositato, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, secondo i medesimi termini previsti per l'approvazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica". Altrimenti anche qui si crea una disparità di trattamento, una discriminazione: per gli strumenti di iniziativa pubblica viene stabilito un decorso di trenta giorni, per quelli di iniziativa privata il termine viene dimezzato, quindi per evitare questa disparità di trattamento, per evitare magari una sorta di confusione che potrebbe nascere in sede di applicazione della stessa legge, sarebbe opportuno evitare di dimezzare i termini e tenere comunque fisso il termine per la pubblicazione e per le osservazioni a trenta giorni.

Un'altra osservazione riguarda invece la modifica degli articoli 1, 1 bis ed 1 quinquies della legge 14/78 in tema di aree boscate, in particolare nel secondo comma c'è una frase dove si legge: "Inoltre, nei soli margini dei boschi, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole con esclusione della possibilità di mutamento di destinazione d'uso": a parte che è notorio a tutti ormai che nelle costruzioni e nelle infrastrutture agricole vengono contrabbandati tanti edifici di natura diversa, però mi sembra che come al solito la scelta politica vada solamente a promuovere sempre il settore dell'agricoltura.

E opportuno ricordarsi che la montagna non è solo agricoltura, che in montagna l'agricoltura vive in stretta simbiosi con il turismo, con quella che tutti diciamo essere la principale vocazione economica della nostra regione, e ci terrei che, se effettivamente tutti la pensiamo in questo modo, venisse confermata anche in sede di modifica di questa legge.

Infatti con un terzo emendamento, all'articolo 5, 2° comma, avrei previsto la modifica di questa frase, fermo restando il resto del comma che mi sembra comunque confacente a quelle che sono le esigenze della nostra regione, frase che viene modificata come segue: "Inoltre, nei soli margini dei boschi e salvo il divieto di mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole nonché l'ampliamento e l'adeguamento funzionale delle costruzioni e infrastrutture dedite all'attività turistico-alberghiera".

Mi pare che questo sia un minimo riconoscimento a quella che è un'altra importante attività economica della regione, a quella che è una importante vocazione della nostra regione, che deve essere comunque tenuta in seria considerazione.

Si dà atto che, dalle ore 10,05, presiede il Vicepresidente Aloisi.

Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Marco Viérin.

Viérin M. (PpVA) - Ringrazio il presidente per la parola concessami.

Non sto qui a ribadire l'importanza di questo argomento, del resto già enunciata ieri, soprattutto nei confronti degli enti locali, di cui ho fatto parte come amministratore e di cui conosco bene le problematiche.

Ieri si era trattato solo di una nostra presa di posizione, proprio per far capire che il regolamento bisogna lasciarlo da parte sui problemi che più attanagliano i nostri cittadini, ed abbiamo voluto sostenere questa posizione in maniera pratica. Riterremmo comunque indispensabile che la maggioranza in altre occasioni si comportasse nella stessa maniera.

Detto questo, non sto a ripetere quello che hanno detto Parisi ed altri colleghi, devo però ribadire che è importante che su questo argomento urbanistico si elabori al più presto una legge quadro.

Ho partecipato alle riunioni della III commissione per quello che ho potuto, non essendo membro di diritto, ed avevo già anticipato in quella sede che era necessaria questa legge quadro perché in primo luogo il cittadino, ma poi anche l'amministratore degli enti locali, non riesce più ad orientarsi nel meandro di leggi e leggine di cui si è dotata la regione. Anche questo testo sovente fa riferimento alla legge tale, comma talaltro, quindi un cittadino dovrebbe mettersi a studiare per capire qualcosa e per evitare questa situazione bisogna per forza arrivare ad una legge quadro.

Parlando subito di quest'ultimo aspetto, come già detto in commissione al momento in cui discutemmo di questo documento, dichiaro di essere favorevole; l'unica cosa che chiedo a Parisi è di aggiungere una piccola postilla al penultimo comma. Nel penultimo comma si dice: "impegna quindi la Giunta regionale ad assumere i necessari provvedimenti per assicurare la redazione di un testo unico nell'ambito delle norme urbanistiche regionali e a definire un preciso scadenzario per un rapido esame ed approvazione di tutti i piani regolatori comunali e loro varianti giacenti da più di un anno"; qui però abbiamo una situazione dove vi sono piani regolatori giacenti da 13 anni, pertanto sarebbe giusto, soprattutto perché piani regolatori giacenti da così lungo tempo sono proprio quelli che maggiormente hanno necessità di essere variati e di essere modificati perché fuori tempo, dopo le parole "da più di un anno", aggiungere le parole "dando priorità ai P.R.G.C. seguendo l'ordine di presentazione all'amministrazione regionale".

Questo per evitare che si prenda in esame il piano regolatore presentato da un anno e mezzo, mentre ci sono comuni con piani regolatori presentati da oltre 13 anni e questi magari sono messi in secondo ordine.

Ritornando sull'argomento specifico, presento quattro emendamenti di cui spiego il contenuto, perché è importante.

All'articolo 1, punto 4, si dice: "per varianti non sostanziali si intendono quelle che:", al punto a) si specifica: "con riferimento alle singole zone B, C, D, F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:", propongo che si inserisca anche la zona E, che significa zona agricola, proprio perché ritengo che queste zone abbiano la stessa funzione e la stessa necessità delle altre zone che sono quelle edificabili, quelle industriali e quelle di interesse pubblico. Perché questo? Perché non è che qui diamo facoltà ai comuni di fare grandi cose; questo punto dice espressamente che si può da parte dei comuni, se approvata questa legge, ridurre nelle zone stesse gli indici di edificabilità, eventualmente le superfici ed eventualmente apportare degli aumenti solo agli indici di fabbricabilità contenuti in un 10: ritengo che in qualche zona agricola di qualche comune forse può essere necessario e urgente, per intervenire in questo settore agricolo, che ha già grandi difficoltà di per se stesso, dare la possibilità a chi vuole ampliare un fabbricato rurale, di utilizzare questa procedura accelerata.

All'articolo 5, secondo comma, sesta riga, si dice: "...è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali"; qui si parla solo di interessi generali, e sono perfettamente d'accordo, però se andiamo a dare la possibilità per l'esecuzione di opere infrastrutturali, sappiamo che molte volte questo tipo di opere comporta la realizzazione di opere pertinenziali, quindi si propone di aggiungere dopo le parole "esecuzione di opere infrastrutturali", le parole "e pertinenziali", proprio perché per fare un lavoro come si deve si è praticamente obbligati ad intervenire sulle opere pertinenziali.

Sempre allo stesso articolo e allo stesso comma, si dice: "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili"; qui bisognerebbe capire il senso che si vuole dare a questo articolo, perché la proposta di legge dice anche: "è altresì ammessa con la medesima procedura nei terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali". Cosa vuol dire questo?

Da quello che ho potuto capire, questo significa che se si deve fare un acquedotto o altre strutture del genere, si potrebbero utilizzare tracciati che vadano ad incidere anche su zone dove non si potrebbe edificare, purché "dette opere non siano altrimenti ubicabili". Allora faccio l'esempio di una nostra vallata, dove magari su una sponda orografica non si può passare con l'acquedotto o con la fognatura o con altre opere infrastrutturali perché ci sono problemi di questo tipo, però utilizzando questa legge lo possiamo fare perché, appunto, la legge ce lo consente. Ma un cittadino può fare un esposto alla magistratura, facendo appello a quanto la legge dice, e cioè "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili".

Il cittadino può osservare che l'opera poteva essere fatta, ad esempio, sull'altra sponda orografica del torrente e che pertanto non si poteva fare dove ha deciso l'amministrazione. Anche se i costi sono superiori, perché chiaramente ritengo che qualsiasi amministrazione faccia la scelta se questa poi comporta un risparmio di denaro, un'economia per la realizzazione dell'opera. Quindi non vorrei che queste quattro o cinque parole obbligassero comunque a rendere inefficace la volontà di questo articolo, che sarebbe troppo soggetto ad interpretazione, in quanto qualsiasi cittadino potrebbe proporre un'ubicazione alternativa, anche se costerebbe di più e nessuno potrebbe dire niente.

Ultimo emendamento. All'articolo 5, comma 4, là dove si dice: "Nella delimitazione delle aree boscate i comuni prevedono, ove opportuno, una fascia di salvaguardia inedificabile circostante il bosco.

Fino a quando non sia stata approvata la delimitazione delle aree boscate, la fascia di salvaguardia è stabilita in metri trenta, con esclusione delle zone B), C), D) e F)..."; chiedo che venga aggiunta anche la E perché sappiamo che moltissimi casi, attualmente in essere con il problema delle aree boscate, sono riconducibili a situazioni agricole.

Quindi se non aggiungiamo il punto E qui, rischieremmo di non trovare soluzione a tutti quei casi riguardanti le strutture agricole che sono state bloccate sia dalla magistratura, sia dai comuni tramite commissione edilizia ed altre istituzioni. Anche qui si chiede l'inserimento della zona E per risolvere in maniera più chiara e corretta i problemi in essere sulle aree boscate.

Mi riservo eventualmente di fare una dichiarazione di voto e chiederei una risposta a queste mie proposte.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Dopo tutti i ringraziamenti che sono stati indirizzati alla III commissione io ritengo che abbia solo fatto il suo dovere, che per una volta abbia fatto quello che i consiglieri dovrebbero fare, cioè proporre delle leggi e cercare di far funzionare bene questo Consiglio.

Visto che dopo tutte le riunioni fatte in commissione, adesso sono apparsi una quindicina di emendamenti, devo dire che a questa legge abbiamo lavorato veramente, abbiamo ascoltato i vari suggerimenti, però vorrei aggiungere che mai come questa volta è apparso indispensabile andare al più presto ad elaborare una legge quadro che snellisca il lavoro dei sindaci, perché pur con tutta la buona volontà, questa legge probabilmente snellirà alcuni lavori e ne complicherà altri. Adesso lo vedranno i sindaci e gli amministratori quando applicheranno la legge.

Penso di aver capito in questa occasione che è indispensabile mettere mano alla legge urbanistica per andare davvero a semplificare le cose, che era poi quello che chiedevano i sindaci.

Quando abbiamo fatto l'incontro con i sindaci, sembrava che ci fosse un muro contro muro, specialmente all'inizio della riunione; probabilmente non ci eravamo capiti. In questi mesi con le leggi che sono state fatte abbiamo dimostrato che è nostra intenzione fare in modo che la Valle d'Aosta sia amministrata nel miglior modo possibile, e ai sindaci, che operano in prima linea, dobbiamo dare gli strumenti per farlo.

Voglio fare un ringraziamento più che alla III commissione, a Florio, dopo tutte le critiche che ho sentito in giro per la Valle; chi ha lavorato di più a questa legge è stato proprio il Consigliere Florio e mi dispiace che oggi non sia presente, non spetta a me dire queste cose, però bisogna riconoscere il lavoro fatto da ciascun consigliere.

Ci eravamo astenuti in commissione perché c'erano degli emendamenti sui quali eravamo abbastanza scettici e che inizialmente qualche consigliere voleva inserire; vedo che non sono stati inseriti anche perché probabilmente avevamo detto in commissione che poi la commissione di controllo avrebbe messo in discussione la legge. Pertanto do un giudizio positivo a questo disegno di legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.

Borre (UV) - Ringrazio il consigliere Chiarello che ha riportato alla realtà il lavoro della commissione.

Non ho niente da eccepire sugli emendamenti, perché se volessimo metterci a lavorare sugli emendamenti, forse ogni consigliere potrebbe portarne ancora diversi perché come qualcuno giustamente ha accennato, questa legge non è il toccasana dell'urbanistica e giustamente chiederemmo di mettere mano ad una legge quadro. Però all'interno della III commissione, che ha non ritardato i lavori per la consegna di questo progetto al Consiglio, ma che ha voluto valutare attentamente questi problemi da demandare ai sindaci, abbiamo lavorato per due mesi per delle giornate intere, quindi tutti gli emendamenti potevano essere valutati in quella sede.

Oggi ritengo che sia pericoloso andare ad emendare, seppure con valutazioni giuste, questo disegno di legge, perché sarebbe una catena per cui un emendamento porterebbe all'altro. Invece l'impegno che chiediamo con quell'ordine del giorno che abbiamo presentato, è che subito dopo approvata questa legge si inizi a lavorare su una legge quadro. Per questo ritengo che i consiglieri, che con tutta la buona volontà hanno lavorato e che oggi propongono degli emendamenti, li ritirino in questa sede, per sviluppare invece un lavoro comune nella legge quadro che andiamo ad elaborare. Altrimenti corriamo il rischio di lavorare in commissione per dei mesi e poi ritornare in Consiglio ad emendare articoli che potevamo benissimo emendare in commissione.

Presidente - Altri che intendono intervenire?

Se nessuno intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Credo che la sostanza dal punto di vista politico ed amministrativo di questo disegno di legge sia rappresentata dal tentativo di raggiungere un punto di equilibrio non facile, piuttosto delicato, che va comunque ricercato.

Il punto di equilibrio è quello che sta fra la capacità, il ruolo di controllo, di programmazione, di governo del territorio da parte dell'amministrazione regionale, che è un suo compito istituzionale che non può essere eliminato e che deve essere esercitato effettivamente attraverso strumenti di pianificazione, e la necessità di dare da parte dell'amministrazione regionale delle risposte in tempi accettabili ai cittadini, agli enti locali, in modo che interventi sul territorio siano ammessi o negati a seconda della loro conformità ai piani urbanistici.

E chiaro che oggi ci troviamo in una situazione piuttosto delicata sotto questo aspetto, perché nel corso degli anni da parte dell'amministrazione regionale si è accumulato un notevole ritardo nell'esame e nell'approvazione dei piani regolatori comunali. Abbiamo dei piani regolatori comunali che giacciono nei cassetti dell'amministrazione regionale da 12-15 anni e ci sono ancora una trentina di piani regolatori dei comuni che devono essere esaminati ed approvati; è chiaro che questo comporta una situazione inaccettabile sia dal punto di vista della risposta da dare agli enti locali, sia dal punto di vista del governo del territorio. Sappiamo bene infatti che, se non si approvano i piani regolatori, dopo un anno questi acquistano una loro efficacia e quindi di fatto si procede con interventi che non sono stati approvati all'interno di uno strumento di pianificazione.

Il disegno di legge che è stato presentato dalla Giunta e che oggi il Consiglio sta esaminando, va sicuramente nel senso di imprimere una accelerazione e dei tempi più stretti per l'esame e l'approvazione degli strumenti urbanistici.

Dall'altra però abbiamo anche una realtà di una macchina regionale che è molto lenta su questo e che deve essere messa in grado di dare delle risposte reali in seguito ad un esame degli strumenti urbanistici. In questo senso il Consiglio saprà che la Giunta regionale fin dalla fine dello scorso anno si è attrezzata in questa direzione.

In presenza di una situazione di carenza di personale e di difficoltà di esaminare piani che da molti anni sono giacenti, ci si è rivolti anche a dei nuovi apporti con del personale esterno assunto in via provvisoria con un incarico di consulenze in modo da esaminare questi progetti; è chiaro che questo sforzo va intensificato in modo da trasformare questo disegno di legge in una possibilità per andare a governare meglio tutti gli aspetti urbanistici e territoriali della nostra regione.

Questo poi va collegato ad un disegno più generale, che deve portarci nei tempi più brevi possibili ad uno strumento urbanistico a livello regionale, quindi ad un piano territoriale e paesistico a livello regionale, un piano previsto fin dalla legge 1960, ma che non è stato mai attuato.

Quindi: pianificazione generale, esame degli strumenti urbanistici puntuali, questo credo sia un impegno da parte dell'amministrazione regionale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalla commissione, va sicuramente nel senso in cui opera anche la Giunta regionale, per cui ritengo che vada sicuramente accolto e sostenuto da parte di tutto il Consiglio.

Per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati, i due emendamenti che ho presentato erano l'esplicitazione di concetti già espressi in commissione, che ci eravamo riservati di presentare in aula proprio perché c'era un problema di formulazione degli stessi.

Gli altri emendamenti che sono stati presentati, come già sottolineava il consigliere Borre, sono stati oggetto di una discussione approfondita in discussione, là dove sono state espresse le motivazioni per cui alcune cose andavano impostate in un certo modo.

E chiaro che faremo ancora, attraverso una sospensione del Consiglio che chiediamo come maggioranza, un esame di queste proposte in modo da poter dare una risposta puntuale anche sui singoli emendamenti che sono stati presentati.

Presidente - C'è una proposta di sospensione, credo sia doveroso accoglierla, quindi sospendiamo il Consiglio per il tempo necessario per l'esame degli emendamenti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,26 alle ore 10,47.

Presidente - Riprendono i lavori dopo la doverosa e credo proficua pausa di sospensione. Ricordo che abbiamo chiuso la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Rispetto agli emendamenti che sono stati presentati, come avevo già detto in precedenza, ci troviamo di fronte a due gruppi distinti: ci sono i due emendamenti che ho presentato a nome della Giunta e che sono l'esplicitazione di precisazioni che erano già state espresse e condivise in sede di III commissione, ma che richiedevano una formulazione più compiuta, che era stata demandata all'assessore per questioni di carattere tecnico.

Gli altri emendamenti ripropongono sostanzialmente, salvo forse i due emendamenti di Tibaldi riguardanti la tempistica, questioni che erano già state analizzate a fondo in commissione e rispetto alle quali si era ritenuto di non accogliere delle modificazioni sia perché altrimenti avrebbero creato una situazione contraddittoria rispetto ad una impostazione complessiva del disegno di legge, sia perché si trattava di ulteriori aspetti che andranno recuperati all'interno di questo discorso di cui si parla anche nell'ordine del giorno presentato, ovvero di un testo unico che raggruppi tutta la materia.

Quindi da parte della Giunta e da parte della maggioranza ci sarà un voto di astensione sugli emendamenti presentati dai consiglieri della minoranza.

Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Marco Viérin per dichiarazione di voto.

Viérin M. (PpVA) - Noi, al contrario di quanto ha detto l'assessore Riccarand, voteremo i due emendamenti presentati dalla maggioranza perché secondo noi l'articolo 6 bis va bene perché va nell'indirizzo di snellire le procedure, ed anche l'altro emendamento in merito ai mayen e agli alpeggi da ristrutturare ci sembra una cosa sensata. Però non posso accettare la risposta della maggioranza sui nostri emendamenti, perché illustrando le motivazioni della presentazione degli stessi, ho precisato che erano di natura tecnica, per cui avrei gradito di più una risposta di tipo tecnico.

Non voglio ribadire le motivazioni che ho già detto nel mio precedente intervento, mi riservo di prendere la parola in occasione della votazione dei vari articoli per eventualmente fare dichiarazioni per ogni articolo.

Ripeto che avrei preferito una risposta tecnica, perché ci sono alcuni aspetti di notevole importanza che avevo sollevato con la presentazione di questi emendamenti.

Presidente - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo all'esame dell'ordine del giorno di cui do lettura.

Ordine del giorno - Preso atto del ritardo che, nel corso degli anni, si è verificato nell'esame da parte della Regione degli strumenti di pianificazione urbanistica;

Evidenziata la necessità di semplificare e sveltire le procedure di esame ed approvazione di tali strumenti;

Esprime

una valutazione positiva sulle nuove norme che consentono un miglior uso degli strumenti di pianificazione territoriale indicando tuttavia la necessità di giungere al più presto ad un testo unico delle norme urbanistiche regionali;

Sottolinea inoltre

la necessità di un rapido esame dei Piani Regolatori Generali Comunali e delle Varianti che da molti anni sono stati trasmessi alla Regione;

Impegna quindi

la Giunta regionale ad assumere i necessari provvedimenti per assicurare la redazione di un testo unico delle norme urbanistiche regionali e a definire un preciso scadenzario per un rapido esame ed approvazione di tutti i Piani Regolatori Comunali e loro varianti giacenti da più di un anno;

Impegna

la Giunta regionale a fornire all'Ufficio di Urbanistica tutti i necessari sostegni, in termini di personale, di competenze e di strutture, per poter far fronte in modo efficiente e qualificato all'attuale delicato momento di passaggio.

Presidente - C'è un emendamento all'Ordine del giorno presentato dal Vicepresidente Marco Viérin, il quale recita:

Emendamento - al punto "Impegna quindi" dell'ordine del giorno

dopo le parole "da più di un anno" aggiungere le parole "dando priorità al P.R.G.C. seguendo l'ordine di presentazione all'amministrazione regionale".

Presidente - Credo sia accoglibile, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno nel testo così emendato:

Ordine del giorno - Preso atto del ritardo che, nel corso degli anni, si è verificato nell'esame da parte della Regione degli strumenti di pianificazione urbanistica;

Evidenziata la necessità di semplificare e sveltire le procedure di esame ed approvazione di tali strumenti;

Esprime

una valutazione positiva sulle nuove norme che consentono un miglior uso degli strumenti di pianificazione territoriale indicando tuttavia la necessità di giungere al più presto ad un testo unico delle norme urbanistiche regionali;

Sottolinea inoltre

la necessità di un rapido esame dei Piani Regolatori Generali Comunali e delle Varianti che da molti anni sono stati trasmessi alla Regione;

Impegna quindi

la Giunta regionale ad assumere i necessari provvedimenti per assicurare la redazione di un testo unico delle norme urbanistiche regionali e a definire un preciso scadenzario per un rapido esame ed approvazione di tutti i Piani Regolatori Comunali e loro varianti giacenti da più di un anno dando priorità ai P.R.G.C. seguendo l'ordine di presentazione all'Amministrazione regionale;

Impegna

la Giunta regionale a fornire all'Ufficio di Urbanistica tutti i necessari sostegni, in termini di personale, di competenze e di strutture, per poter far fronte in modo efficiente e qualificato all'attuale delicato momento di passaggio.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 ci sono più emendamenti.

Il Consigliere Tibaldi ha presentato un emendamento all'articolo 1, terzo comma, che recita:

Emendamento - Nel capoverso n. 3, relativo alle "varianti non sostanziali", si abroga la seguente frase: "In caso di varianti non sostanziali, i termini di cui all'articolo 10, commi primo e secondo, sono ridotti a quindici giorni".

C'è poi un emendamento del Vicepresidente Marco Viérin, di cui do lettura:

Emendamento - all'articolo 1 punto 4 comma a):

aggiungere "E", quindi si dovrà leggere: "...alle singole zone B, C, D, E, F, di cui...".

Ha chiesto la parola il Vicepresidente Marco Viérin.

Viérin M. (PpVA) - Sull'articolo 1 il mio ragionamento era quello di inserire anche le zone E oltre che le zone B, C, D e F.

In commissione era stata inserita la zona F ed è vero che avevamo parlato della zona E già in commissione, ma è anche vero che in commissione c'erano state delle perplessità se inserirla o meno, pertanto era giusto affrontare l'argomento anche in Consiglio.

Ritengo che sia troppo facile su questo emendamento dire che ci asteniamo; i consiglieri invece devono dire se ritengono esatta una certa posizione oppure se la ritengono errata, e non semplicemente astenersi su una proposta come questa con cui si chiede che le zone E vengano parificate alle altre zone.

La parifica in cosa consiste? Consiste nel fatto che gli enti locali un domani avranno la possibilità, anche nelle zone agricole, di ridurre gli indici ed eventualmente le superfici di quelle zone, e possono aumentare per un massimo del 10 percento gli indici di edificabilità. Quindi è la parifica delle zone agricole a quelle edificabili, a quelle industriali, alle zone di utilità pubblica, nient'altro che questo. Chiedo ai consiglieri che non ci sia un voto di astensione, come preannunciato dall'assessore Riccarand a nome della maggioranza, ma che ci si esprima in maniera chiara verso l'opinione pubblica su queste cose, che sono cose pratiche e non politiche.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Il Consiglio regionale si è già espresso rispetto a questo problema non più di tre settimane fa, nelle precedenti due adunanze, in cui abbiamo definito le varianti non sostanziali rispetto alla procedura di VIA esattamente con la stessa definizione che andiamo a votare oggi: le abbiamo già votate tutte quante all'unanimità. E c'era un motivo ben preciso per cui non era stata inserita la lettera E: perché ci sono già per le zone E gli indici di edificabilità che sono molto bassi e sono già chiaramente identificati, quindi non c'era nessun bisogno di inserirli all'interno di questa definizione.

É stata fatta la scelta di definire allo stesso modo in questa legge, che riguarda le norme urbanistiche, e nella legge che riguarda la procedura di VIA, per avere la stessa definizione di varianti non sostanziali.

Quindi non è un argomento nuovo, lo avevamo già affrontato in Consiglio regionale e lo avevamo già risolto in questo modo con voto unanime.

Presidente - Essendo stati presentati più emendamenti, si inizia dall'emendamento che è più distante dal testo di legge, che è quello presentato dal consigliere Tibaldi.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Tibaldi:

Presenti: 25

Votanti e favorevoli: 6

Astenuti: 19 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin J.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Vicepresidente Marco Viérin:

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 6

Astenuti: 21 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - All'articolo 4 c'è l'emendamento presentato dal consigliere Tibaldi, che recita:

Emendamento - Articolo 4, secondo comma

Il punto 4 viene sostituito dal seguente:

"Il piano urbanistico di dettaglio ritenuto ammissibile viene depositato al fine di consentire la presentazione di osservazioni, secondo i medesimi termini previsti per l'approvazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica".

Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Tibaldi:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 6

Astenuti: 22 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - All'articolo 5 vi sono diversi emendamenti.

L'emendamento presentato dall'assessore Riccarand all'articolo 5, comma 1, recita:

Emendamento - aggiungere dopo le parole "operante nel settore dei lavori pubblici vi si attenga" il seguente comma:

"Qualora l'intervento consista nella ricostruzione, ristrutturazione, o sistemazione di alpeggi, mayen, utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, su terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, la concessione edificatoria è subordinata al solo rilascio, da parte del competente Servizio dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali, del parere favorevole, in ordine alla tipologia costruttiva adottata".

Lo pongo in votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - L'emendamento presentato dal consigliere Tibaldi, all'articolo 5, secondo comma, recita:

Emendamento - Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14/1878 è sostituito dal seguente:"In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali. Inoltre, nei soli margini dei boschi e salvo il divieto di mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole nonché l'ampliamento e l'adeguamento funzionale delle costruzioni e infrastrutture dedite all'attività turistico-alberghiera.

La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'articolo 18. É altresì ammessa, con la medesima procedura, nei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano altrimenti ubicabili e siano rese possibili da accorgimenti progettuali o interventi di bonifica".

Lo pongo in votazione:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 5

Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino,

Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Presidente - Vi sono gli emendamenti presentati dal consigliere Marco Viérin, all'articolo 5, punto 2:

Emendamento - aggiungere "e pertinenziali" quindi si dovrà leggere: "...di opere infrastrutturali e pertinenziali direttamente attinenti al soddisfacimento...".

Emendamento - togliere: "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili" quindi si dovrà leggere: "...al soddisfacimento di interessi generali e siano rese possibili...".

Ha chiesto la parola il Vicepresidente Marco Viérin.

Viérin M. (PpVA) - In questo articolo ho presentato due emendamenti, sempre al punto 2, uno è in merito alle pertinenze di quelle opere infrastrutturali che potranno essere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

É chiaro che andare a mettere mano a queste opere infrastrutturali, se vogliamo che vengano realizzate in maniera decorosa, comporta mettere mano alle relative opere pertinenziali.

Questo discorso non era stato inserito, ne propongo adesso l'inserimento.

Il secondo emendamento sempre al punto 2 è in merito all'ultima frase della pagina 9, che dice: "É altresì ammessa, con la medesima procedura, nei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano altrimenti ubicabili..."; il mio emendamento chiede di togliere la dicitura "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili".

Questo perché ci può essere un'interpretazione errata da parte della magistratura su eventuali opere realizzate dagli enti locali in queste zone, nel senso di ritenere che l'opera che si va a realizzare, ad esempio acquedotto o altre, possono passare da un sito diverso, anche se questa scelta comporta costi più alti. É chiaro che la scelta degli enti locali di utilizzare la legge in questo senso avvengono sicuramente per motivi finanziari, quindi convenienza finanziaria per l'ente stesso. Ma lasciando il testo in tale maniera qualsiasi soggetto può sollevare l'obiezione che l'opera poteva avere un'altra ubicazione.

Ad esempio, in un comune dove si potrebbe passare con l'acquedotto a monte, però la zona è soggetta a rischio di valanghe e slavine, anche se costa di più qualcuno potrebbe sollevare l'eccezione che si poteva passare a valle, quindi non c'è più la discrezionalità che si vuol dare all'ente locale con questa normativa.

Prendo atto che la maggioranza si astiene e non si esprime nel merito, se togliere o lasciare questa dicitura; voterò comunque l'articolo perché è meglio che qualcosa ci sia piuttosto che non ci sia per niente.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Sui tre emendamenti presentati dal Vicepresidente Viérin all'articolo 5, due al punto 2 e uno al punto 4, sul primo effettivamente non si ritiene opportuno inserire quell'espressione "pertinenziali" perché è chiaro che, se si consentono opere infrastrutturali, è ovvio che è compreso qualsiasi elemento costruttivo che è attinente a quell'opera infrastrutturale, altrimenti non è che si possa realizzare.

Quindi se è intesa in quel senso la parola "pertinenziale", rispetto alle opere infrastrutturali di interesse generale è sicuramente già compreso nella definizione attuale; se invece è qualcosa in più, allora è una espressione molto generica e diventa difficile capire cosa significa opera pertinenziale attinente al soddisfacimento di interessi generali.

Quando definiamo opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, questa dizione comprende ovviamente tutte le opere attinenti alla realizzazione di quell'opera che vengono definite pertinenziali.

Per quanto riguarda le opere non altrimenti ubicabili, è chiaro che nella scelta di questo intervento dovrà esserci a monte una precisa documentazione, che motiva perché si fa una certa scelta. Pertanto credo che questo sia facilmente attuabile.

Per quanto riguarda invece il punto 4, il non inserimento delle zone E è legato al fatto che per le zone E è già prevista una specifica deroga, che è richiamata alla conclusione del comma 4 "fatte salve le deroghe per le costruzioni agricole, come previsto dal comma secondo".

Quindi per la costruzione nelle zone E c'è una normativa di deroga precedentemente indicata e richiamata nello stesso articolo, e non c'è assolutamente bisogno di inserirlo in questo punto.

Presidente - Pongo in votazione gli emendamenti presentati dal Vicepresidente Marco Viérin all'articolo 5:

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 6

Astenuti: 21 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino,

Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Presidente - Vi è l'emendamento del Consigliere Lanièce, all'articolo 5, 2^ comma, che chiede di sostituire:

Emendamento - "In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali".

con:

"In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali ovvero di opere infrastrutturali al servizio di complessi agrari e forestali di proprietà pubblica o privata".

Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) - Ho già illustrato l'emendamento precedentemente, volevo solo sapere le motivazioni per cui non viene accettato l'emendamento.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti Riccarand.

Riccarand (VA) - Non si ritiene opportuno accogliere una formulazione che potrebbe consentire la realizzazione di opere di carattere stradale nelle zone di rispetto e di divieto, in zone umide e in laghi naturali.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Lanièce all'articolo 5:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 5

Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino,

Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Presidente - Vi è un altro emendamento presentato dal Vicepresidente Marco Viérin all'articolo 5, punto 4:

Emendamento - aggiungere "E" quindi si dovrà leggere:

"...delle zone B) C) D) E) e F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444..."

Ha chiesto la parola il Consigliere Marco Viérin per l'illustrazione.

Viérin M. (PpVA) - L'assessore Riccarand mi ha già risposto anticipatamente a questo emendamento e lo ringrazio, così mi dà la facoltà di chiudere.

Anche per questo emendamento l'assessore mi ha risposto che è già previsto all'articolo 2, però se si legge bene, in fondo al punto 4 si dice: "Nella delimitazione delle aree boscate i comuni prevedono, ove opportuno, una fascia di salvaguardia inedificabile circostante al bosco. Fino a quando non sia stata approvata la delimitazione delle aree boscate, la fascia di salvaguardia è stabilita in metri trenta...", e "fino a quando" vuol dire almeno un anno o un anno e tre mesi se i comuni provvederanno direttamente oppure se sarà la Giunta regionale a provvedervi.

Continua il punto 4: "...con esclusione delle zone B), C), D) e F)..." e fra queste non c'è la E, quindi mi sta bene che il discorso sia già previsto, perché dopo dice: "destinate all'espansione degli insediamenti preesistenti previste dai piani regolatori vigenti e fatte salve le deroghe per le costruzioni agricole come previsto dal comma secondo"; però "fatte salve" vuol dire che tutte le volte per le zone agricole in questo momento devo andare a chiedere la deroga, cosa che non devo fare per le altre zone.

Quindi abbiamo una diversità di carattere non solo formale, ma sostanziale fra le zone edificabili, industriali ed altre, con le zone agricole. E per questo che avevo presentato l'emendamento, perché ritenevo che le zone agricole dovessero giustamente avere le stesse opportunità delle altre zone inserite nei piani regolatori.

Vista la risposta dell'assessore per gli emendamenti presentati all'articolo 5, punto 2, approfitto per chiarire un aspetto. E vero che si dice che i comuni potranno fare una relazione motivando la scelta di transitare in quelle zone soggette a valanghe o a slavine per eventuali infrastrutture interrate, però quando nell'articolato si scrive: "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili", qualsiasi cittadino che fa un esposto contestando la scelta, seppure motivata, di quella amministrazione perché a suo avviso l'opera poteva essere localizzata altrove, ha ragione.

Infatti la relazione può dimostrare anche che c'è un risparmio da parte dell'amministrazione, ma la legge non lo prevede, cioè la legge non dice che se c'è un risparmio per l'amministrazione la scelta è giusta, dice: "purché queste opere non siano altrimenti ubicabili".

Sono convinto che in seguito arriveremo a modificare l'articolato di questa legge, perché dimostrerà che gli enti locali non potranno utilizzare questo articolo proprio perché dice: "purché queste opere non siano altrimenti ubicabili", e quindi la discrezionalità non esiste, perché qualsiasi opera può essere altrimenti ubicabile.

Potevo accettare il rilievo dell'assessore se si diceva: "purché dette opere non siano altrimenti ubicabili" o "purché ubicabili ma con costi superiori per l'ente locale"; allora aveva un senso, ma così questo articolato dimostrerà (e lo vedremo nel futuro) che non ha senso.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali Vallet.

Vallet (UV) - Ad integrazione di quanto già illustrato dal collega Riccarand, per fare una considerazione: c'è una grossa differenza per quanto concerne le zone E rispetto alle altre zone B) C) D) F) nel senso che intanto la zona E costituisce la maggior parte del territorio, ma la differenza sostanziale in questa fase è che rispetto ai piani regolatori e quindi rispetto alla zonizzazione e rispetto alle zone B) C) D) F) l'amministrazione si è espressa, ovvero questi piani che hanno previsto la delimitazione di queste zone hanno avuto l'approvazione da parte dell'amministrazione.

Quindi, visto che già sono stati autorizzati, si ritiene opportuno non farli transitare di nuovo attraverso un'altra procedura autorizzativa.

Ben diversa è la situazione delle zone E, che costituiscono la maggior parte del territorio; stiamo parlando di fasce marginali alle aree boscate, quindi di fasce dal punto di vista paesaggistico e territoriale "delicate", noi riteniamo non di vietare ma di sottoporre ad una verifica, che è quella del CRPT e quindi della Giunta regionale, l'autorizzazione a poter realizzare in questa fascia.

Per le altre zone, ripeto, questa autorizzazione c'è già stata nel momento in cui il piano regolatore è stato approvato e sono state delimitate le altre zone.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Vicepresidente Marco Viérin all'articolo 5, punto 4:

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 6

Astenuti: 22 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Lanivi, Lavoyer, Mafrica, Parisi, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino,

Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin Dino)

Presidente - Leggo e pongo in votazione l'articolo 5 emendato:

Articolo 5 - (Modificazioni agli articolo 1,1 bis e 1 quinquies della legge regionale. 14/1978)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In relazione alle disposizioni di cui al comma primo, all'atto della richiesta di concessione, il Sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui si intende realizzare l'opera sia ubicato o meno in uno degli ambiti indicati nel comma primo. Ove l'accertamento dia esito positivo, il Sindaco può assentire la concessione esclusivamente per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma primo, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), ivi compreso il mutamento della destinazione d'uso e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione). Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi sui terreni di cui al comma primo, lett. b), la concessione deve essere rilasciata solo a condizione che il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti.

In tal caso è altresì necessario che il Sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore e vi si attenga. Qualora l'intervento consista nella ricostruzione, ristrutturazione, o sistemazione di alpeggi o mayen, utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, su terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, la concessione edificatoria è subordinata al solo rilascio, da parte del competente servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, del parere favorevole, in ordine alla tipologia costruttiva adottata. Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi nelle aree di cui al comma primo, lett. c), la concessione deve essere rilasciata previo parere dei servizi forestali. In tali aree boscate è ammesso altresì, alle condizioni del presente comma, il ripristino dei fabbricati diroccati, accatastati o la cui esistenza sia documentabile alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri di cui all'articolo 2, comma secondo, della presente legge."

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali. Inoltre, nei soli margini dei boschi, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole con esclusione della possibilità di mutamento di destinazione d'uso. La concessione per tali opere è assentita dal Sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPI) di cui all'articolo 18. É altresì ammessa, con la medesima procedura, nei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano altrimenti ubicabili e siano rese possibili da accorgimenti progettuali o interventi di bonifica."

3. L'articolo 1 bis della legge regionale. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 bis (Definizione di aree boscate)

1. Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli precedentemente destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a cinquemila metri quadrati, e con larghezza minima superiore a trenta metri, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione degli insediamenti preesistenti.»

4. Il secondo comma dell'articolo 1 quinquies della legge regionale. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"I comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ambiti di cui all'articolo 1, comma primo, in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma primo, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede, sentiti i servizi regionali competenti, entro centoventi giorni dalla trasmissione della cartografia da parte dei comuni. Decorso tale termine la delimitazione cartografica si intende approvata. Qualora i comuni non provvedano nei termini, gli ambiti di cui all'articolo 1, comma primo, sono individuati e definiti con deliberazione della Giunta regionale. La cartografia degli ambiti inedificabili costituisce parte integrante del piano regolatore generale e può essere sottoposta a periodiche revisioni recependo le modificazioni verificatesi. Le delimitazioni di cui sopra, relative all'articolo 1, comma primo, lett. c), della legge regionale. 14/1978, quando sono preventivamente concordate con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, costituiscono l'individuazione anche dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. Nella delimitazione delle aree boscate i comuni prevedono, ove opportuno, una fascia di salvaguardia inedificabile circostante al bosco. Fino a quando non sia stata approvata la delimitazione delle aree boscate, la fascia di salvaguardia è stabilita in metri trenta, con esclusione delle zone B), C), D) e F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 destinate all'espansione degli insediamenti preesistenti previste dai piani regolatori vigenti e fatte salve le deroghe per le costruzioni agricole come previsto dal comma secondo."

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Vi è un emendamento presentato dall'assessore Riccarand, che inserisce un articolo 6 bis:

Emendamento - (Opere d'interesse regionale)

1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi con le previsioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i comuni interessati dall'intervento.

2. La Giunta regionale, ultimato il progetto preliminare dell'opera, delibera l'avvio del procedimento per il raggiungimento dell'intesa che dovrà essere perfezionata dai comuni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Regione.

3. Raggiunta l'intesa, la realizzazione dell'opera è sancita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle autorizzazioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici ed ambientali ovvero positiva decisione della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale.

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale equivale a variante del Piano regolatore comunale nonché a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia.

Lo pongo in votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi per dichiarazione di voto.

Tibaldi (LN) - Sarà superfluo ricordare che questa legge comunque la voteremo favorevolmente, perché ne condividiamo l'impostazione, anche se dobbiamo esprimere il rammarico per la repulsione degli emendamenti che abbiamo presentato.

É un rammarico che sottolinea la scarsa considerazione che ha avuto la maggioranza in Consiglio e per il settore turistico alberghiero, in particolare per lo sviluppo compatibile nello stesso settore in aree marginali, in aree ad alta tutela sotto il profilo ambientale, e soprattutto per i cittadini, il cui diritto di partecipazione nella definizione del piano è stato estremamente limitato.

Tuttavia, come ripeto, l'impalcatura sostanziale di questo disegno la condividiamo e, seppure con queste riserve, l'approveremo.

Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Marco Viérin.

Viérin M. (PpVA) - Nel corso della discussione generale avevo espresso la mia visione personale sulla legge e non ero intervenuto a nome dei Popolari. Non voglio però far perdere del tempo, il discorso è che voteremo questa legge per tutte le motivazioni che abbiamo detto all'inizio; vorrei solo dare una piccola risposta all'assessore Vallet, che è doverosa. Prendo atto che comunque per le zone E questa maggioranza vuole impostare un iter diverso rispetto alle altre zone, quindi vedrò in futuro come si procederà anche tramite il CRPT per dare quegli assensi che la popolazione agricola, quindi gli allevatori e i coltivatori dovranno necessariamente chiedere al CRPT per risolvere i loro problemi in merito alle aree boscate, non solo i problemi futuri, ma anche quelli inerenti alle situazioni attuali.

Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Dino Viérin.

Viérin D. (UV) - Le projet de loi qui sera approuvé par l'assemblée - je pense à l'unanimité - est indubitablement un projet important. Ce n'est pas pour autant la réponse définitive à tous les problèmes qui ont été examinés et au cours des réunions de la IIe et de la IIIe commission et au cours du débat qui s'est engagé aujourd'hui. C'est quand même un pas important qui est présenté au Conseil après un approfondissement et une confrontation positives effectués et au sein du groupe de travail avec les collectivités locales et surtout au sein des commissions du Conseil. Il vise à simplifier la procédure administrative, à réduire les temps d'approbation des procédures pour la mise en application des dispositions des plans d'urbanisme, qui sont fondamentales pour l'activité de nos collectivités locales, et à donner des réponses sur des situations sur lesquelles (voire par exemple, la définition de forêt) il y a un contentieux en cours et il était donc nécessaire de mieux préciser ce qui avait été dans le temps prévu par cette assemblée..

Je crois également que cette mesure législative va dans le sens d'une efficacité accrue de l'action et de l'activité des collectivités locales et vise à permettre de donner, par ce biais, une réponse aux requêtes des citoyens qui sollicitent des temps précis de réponse sur les différentes démarches administratives. A cet égard, tout en soulignant la nécessité que par la suite, une loi-cadre réglemente le secteur de l'urbanisme, nous ne partageons pas certaines remarques qui ont été formulées, ou nous soulignons le fait que ces remarques devraient être insérées dans un contexte d'ordre général..

Ce n'est pas vrai que nous allons pénaliser, par exemple, les citoyens par la réduction des temps d'approbation des différentes démarches; je crois qu'ici la mesure va à l'encontre, elle vise à accueillir les requêtes des citoyens. Le problème de l'information, le problème de la participation des citoyens est réglementé par d'autres dispositions.

Il sera donc nécessaire d'examiner ce problème, mais je ne crois pas que c'est par l'augmentation des temps de réponse de l'administration publique que l'on donnera une réponse positive à ces attentes.

De même, le problème des bâtiments hôteliers est un problème complexe, je crois que même ceux qui ont présenté les amendements savent pertinemment quelles pourraient être les conséquences immédiates de l'acceptation de ces amendements. Dans ce sens il serait difficile de départager l'intérêt public et l'intérêt de quelques situations spécifiques, parce qu'il est vrai que les bureaux compétents et l'assessorat du tourisme se sont penchés sur ce problème et l'analyse qui en a été faite a donné des résultats différents par rapport à une énonciation de principe d'ordre général, mais il est trop simpliste de déduire du fait que ces amendements n'ont pas été accueillis que cette majorité n'est pas sensible à un problème ou à un autre: il faut insérer, comme je le disais, le problème dans un contexte général.

De même, pour ce qui est de l'affirmation que cette majorité n'est pas sensible ou veut pénaliser les zones agricoles par rapport aux autres zones; à part la nécessité de garder une cohérence pour ce qui est de la définition de certaines zones, le Conseil à l'unanimité s'est déjà exprimé à cet égard, mais je crois qu'il y a aussi d'autres raisons.

S'il y a un secteur qui a toujours été estimé à sa juste valeur c'est le secteur agricole, et de ce point de vue il continuera à en être ainsi compte tenu et de son importance et surtout des effets que le maintien de cette activité a sur d'autres secteurs de la vie socio-économique valdôtaine..

Donc, tout en partageant la nécessité que sur ces thèmes l'on continue à se pencher et qu'il y ait encore une confrontation, ce que je veux affirmer c'est qu'on ne peut déduire du fait qu'un amendement qui se rapporte à une disposition spécifique ait été accueilli ou non, une attitude contraire de la part de la majorité ou du gouvernement vis-à-vis d'un certain secteur.

Si nous le voulons, abordons un jour le thème du point de vue général et du secteur agricole et du secteur touristique, et nous aurons alors la possibilité de revenir sur ce thème et d'exprimer nos considérations.

En tout cas le jugement est un jugement positif quant à la signification politique que le Conseil tout entier a voulu donner à cette loi; je crois que s'il y a des choses qui devront être modifiées,nous sommes tout à fait disposés à examiner ces propositions, mais dans un contexte de loi-cadre générale sur l'urbanisme et aujourd'hui il était, en tout cas, important que le Conseil s'exprime sur ce projet. Le fait que le Conseil le fasse à l'unanimité est un point important et significatif.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità