Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 804 du 6 juillet 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 804/X - Disegno di legge: "Istituzione del servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della regione), e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)".

Articolo 1 - (Istituzione)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle competenze attribuitele dall'articolo 2, comma primo, lett. a) e d), e dall'articolo 3, comma primo, lett. l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del disegno di legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), istituisce il Servizio veterinario regionale.

Articolo 2 - (Servizi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale assume la denominazione di Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente.

Articolo 3 - (Servizio veterinario regionale: attribuzioni)

1. Il Servizio veterinario regionale è istituito nell'ambito del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Al Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), fanno capo anche le seguenti attribuzioni svolte per il tramite del Servizio veterinario regionale:

a) programmazione, indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite dalla Giunta regionale;

b) necessari collegamenti con tutte le amministrazioni nazionali ed internazionali, con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con gli altri settori dell'Amministrazione regionale e con altri enti ed istituzioni (Ordine veterinari, organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni degli allevatori, dei produttori, dei trasformatori e dei consumatori);

c) raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici relativi all'attività svolta dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

d) predisposizione del tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletata a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; e) attività istruttoria, tecnica e amministrativa delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni da adottarsi dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); f) promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario; g) consulenza tecnica al servizio competente ad istruire le pratiche relative ai ricorsi amministrativi in materia veterinaria; h) predisposizione dei piani straordinari di intervento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Servizio veterinario regionale può avvalersi della collaborazione del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Articolo 4 - (Organico e funzioni amministrative)

1. Per l'espletamento delle attività connesse con l'attuazione della presente legge e delle attività amministrative demandate al Servizio della sanità dalla legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale è aumentata di una unità, con l'istituzione di n. 1 posto di direttore del Servizio veterinario regionale (ruolo del personale tecnico - qualifica vice-dirigenziale) e assegnato al medesimo servizio.

2. Il numero 17 del comma 2 dell'articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"17. Diploma di laurea in medicina veterinaria:

-direttore del Servizio veterinario regionale."

3. Alla copertura del posto di direttore del Servizio veterinario regionale si provvede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3 e della nomina del vincitore, l'Amministrazione regionale, per il funzionamento del servizio di nuova istituzione, si avvale del disposto di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 35/1985.

Articolo 5 - (Modificazione ed abrogazione di norme)

1. L'articolo 9 della legge regionale 24/1981, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 (Sostituzione del veterinario regionale, comunale e consortile nelle commissioni, collegi e comitati)

1. Il veterinario regionale quale presidente o componente di commissioni, collegi e comitati è sostituito dal direttore del Servizio veterinario regionale.

2. Il veterinario comunale e quello consortile quali presidenti o componenti di commissioni, collegi e comitati sono sostituiti dal responsabile del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta o, per sua delega, da altro veterinario del Servizio."

2. L'articolo 10 della legge regionale 24/1981 è abrogato.

Articolo 6 - (Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in lire 31.000.000 per l'anno 1994 ed in annue lire 62.000.000 a decorrere dall'anno 1995 e graverà sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e successivi.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) - Le poste de vétérinaire régional a été supprimé aux termes de l'article 40 de la loi régionale n. 35 du 21 mai 1985, qui portait application de la loi régionale n. 24 du 11 mai 1981 et attribuait au service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de l'USL de la Vallée d'Aoste l'exercice des fonctions en la matière non expressément réservées à l'Etat et aux Régions, y compris les fonctions exercées auparavant par les bureaux du vétérinaire régional.

La loi n. 24 prévoyait, en outre, le remplacement du vétérinaire régional par le responsable du service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de l'USL de la Vallée d'Aoste, au sein des commissions, conseils et comités.

Avec la suppression du poste de vétérinaire régional, les attributions relatives à la matière sont donc exercées par le personnel administratif de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, qui a cherché, au cours de ces dernières années, de remplir au mieux ses fonctions, sans réussir toutefois à assurer une action administrative efficace, étant donné le nombre exigu de personnel administratif et le manque de connaissances techniques qui s'avèrent indispensables pour pouvoir disposer d'une efficace organisation vétérinaire régionale.

Etant donné que ces carences ne concernent pas uniquement la Vallée d'Aoste, mais aussi les autres régions italiennes, le 6 août '92 le ministère de la santé a invité les régions à se doter de personnel vétérinaire et administratif nécessaire afin d'assurer un service sur le territoire, en mesure d'augmenter les bénéfices au profit de la salubrité publique et la sauvegarde des productions zootechniques en vue également du Marché commun; ces objectifs ne peuvent être atteints que par l'organisation et la mise en route de services vétérinaires à même d'oeuvrer avec énergie, cohésion et flexibilité opérationnelle.

Le présent projet de loi entend donc instituer un véritable service vétérinaire régional, avec un directeur titulaire du doctorat en médecine vétérinaire et appartenant à la catégorie des directeurs adjoints.

L'approbation du présent projet de loi permettrait en outre de mettre fin à l'incohérence législative découlant du fait que dans la loi régionale 35/85 il est question des services de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement, alors que dans l'article 23 de la loi régionale 19/1992 ledit service est appelé service de la santé.

Il serait donc procédé au rétablissement de la dénomination originaire: Service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement.

En ce qui concerne les articles du présent projet de loi:

l'article premier concerne la création du service vétérinaire régional;

l'article 2 se limite à rétablir la dénomination originaire du service;

l'article 3 attribue au service de la santé et de la protection sanitaire de l'environnement les nombreuses et importantes fonctions nécessaires, afin d'améliorer la qualité du service sur le territoire, dans l'intérêt de la collectivité;

l'article 4 augmente d'une unité l'organigramme de l'administration régionale avec l'introduction du poste de directeur du service vétérinaire régional, en modifiant le point 17 du 2ème alinéa de l'article 78 de la loi régionale 3/1956;

l'article 5 apporte les modifications nécessaires à la loi régionale 24/1981, afin que le présent projet de loi soit applicable; l'article 6 enfin, quantifie la dépense dérivant de l'application de la présente loi à lires 31 millions pour 1994 et à lires 62 millions à compter de 1995.

Il est à souligner que le présent projet de loi a été soumis aux organisations syndicales et à la catégorie qui ont exprimé un avis favorable et jugé le projet de loi en question excellent et nécessaire.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Simplement pour présenter l'amendement à l'article 3, alinéa 2, point b), après le mot "Amministrazioni" il faut insérer le mot "sanitarie", pour éviter des confusions, car parler tout simplement de "tutte le amministrazioni nazionali ed internationali" c'est exagéré.

Presidente - É aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Presidente - All'articolo 3 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Vicquéry che recita:

Emendamento - All'articolo 3, comma 2, punto b), dopo la parola "Amministrazioni" è aggiunta la parola "sanitarie".

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3 - (Servizio veterinario regionale: attribuzioni)

1. Il Servizio veterinario regionale è istituito nell'ambito del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Al Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente, oltre ai compiti di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), fanno capo anche le seguenti attribuzioni svolte per il tramite del Servizio veterinario regionale:

a) programmazione, indirizzo, verifica e coordinamento delle funzioni di competenza veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive di programmazione impartite dalla Giunta regionale;

b) necessari collegamenti con tutte le amministrazioni sanitarie nazionali ed internazionali, con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con gli altri settori dell'Amministrazione regionale e con altri enti ed istituzioni (Ordine veterinari, organizzazioni sindacali, associazioni e organizzazioni degli allevatori, dei produttori, dei trasformatori e dei consumatori);

c) raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici relativi all'attività svolta dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

d) predisposizione del tariffario per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria espletata a favore di privati dai servizi, presidi e strutture dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; e) attività istruttoria, tecnica e amministrativa delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni da adottarsi dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833); f) promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario; g) consulenza tecnica al servizio competente ad istruire le pratiche relative ai ricorsi amministrativi in materia veterinaria; h) predisposizione dei piani straordinari di intervento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Servizio veterinario regionale può avvalersi della collaborazione del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 26