Objet du Conseil n. 803 du 6 juillet 1994 - Verbale

OGGETTO N. 803/X - RETTIFICA DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, SITO NEL COMUNE DI BRISSOGNE, ALLEGATO ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2960/VIII, DEL 9 LUGLIO 1987.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 25 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 2960/VIII, del 9 luglio 1987, con la quale veniva approvato, fra l'altro, il regolamento per l'attività del centro regionale di trattamento rifiuti solidi urbani ed assimilati, sito nel Comune di Brissogne;

Evidenziato che l'art. 16 - Revisione prezzi - di detto regolamento stabilisce che vengono assunti come base di riferimento, anche per gli oneri della mano d'opera, i prezzi medi riportati sul listinoprezzi regionale;

Vista la nota della Soc. Valeco S.p.A. in data 29 gennaio 1994, con la quale si evidenzia che essendo, l'attività di gestione dell'impianto di cui sopra, rientrante nell'ambito della disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, ecc., stipulati dall'AUSITRA (Federazione Italiana Imprese Servizi), la stessa risulta obbligata al rispetto degli obblighi contrattuali stabiliti da detta Associazione, ivi compreso il riferimento ai costi della mano d'opera indicati dalle tabelle fissate dalla medesima;

Visto il parere espresso in merito a quanto sopra dall'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Aosta in data 5 maggio 1994, prot. 1042;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di supervisione in data 20 maggio 1994;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'art. 16 del citato regolamento, al fine di permettere il calcolo della revisione-prezzi a norma di legge;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente incaricato del Servizio Sanità dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di rettificare come segue l'articolo 16 - Revisione prezzi - del Regolamento per l'attività del centro regionale di trattamento rifiuti solidi urbani ed assimilati, sito nel Comune di Brissogne allegato alla convenzione approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2960/VIII, del 9 luglio 1987:

"Art. 16 - Revisione prezzi

I corrispettivi di gestione di cui all'articolo precedente sono suscettibili di automatica revisione, in aumento o in diminuzione, nei casi e secondo le modalità sottospecificate.

I corrispettivi esposti nell'articolo precedente si intendono riferiti al 30.06.1987.

Come base di riferimento saranno assunti i prezzi ricavabili dalle pubblicazioni in seguito indicate.

Ai fini del calcolo delle revisioni i corrispettivi si intendono convenzionalmente costituiti da:

- Noli:

- autocarro 15%

- pala meccanica 15%

- Mano d'opera 55%

- Combustibile per autotrazione 7%

- Energia elettrica 8%

La squadra tipo è così composta:

- Operaio 5° livello n. 3

- Operaio 3° livello n. 1

Vengono assunti come base di riferimento i prezzi medi riportati sul listino dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta per quanto riguarda i noli; per quanto riguarda il combustibile e l'energia elettrica vengono assunti i prezzi medi di vendita praticati dall'E.N.E.L. e del gasolio per combustione; per quanto riguarda il personale vengono assunte a riferimento le tabelle con i costi richiesti e forniti dalla AUSITRA (Federazione Italiana Imprese Servizi). Le valutazioni riferite ai costi del personale dovranno essere regolarmente vistate dall'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il computo revisionale sarà effettuato calcolando la differenza fra la media ponderale dei costi relativi fra l'inizio dei lavori di gestione ed il primo pagamento e così via, e i costi rilevati alla data del 30.06.1987.

Le richieste di revisione prezzi saranno riferite alle date del 30.6 e 31.12 di ogni anno e saranno fatte pervenire all'Amministrazione regionale possibilmente nel semestre successivo.

Il compenso revisionale non sarà soggetto ad alcuna alea contrattuale."

Fermo restando quanto altro indicato nel regolamento stesso.

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.