Objet du Conseil n. 802 du 6 juillet 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 802/X - Concessione liquidazione, a sanatoria, di un contributo di lire 12.426.750 al comune di Champorcher, ai sensi della legge regionale n. 69/1993, nelle spese sostenute per il riordino completo dell'archivio storico comunale.
Deliberazione - Il Consiglio
Premesso che:
Il Sindaco di Champorcher, con nota prot. n. 1960 in data 10 maggio 1994, ha rinnovato la domanda tendente ad ottenere l'assegnazione di un contributo nelle spese sostenute per il riordino completo dell'archivio storico comunale.
Infatti, fin dal 10 ottobre 1992 con lettera n. 3421, il Comune di Champorcher aveva chiesto un intervento alla Regione in tale senso presentando la seguente domanda:
"Il Comune di Champorcher, avendo provveduto negli anni 1991 e 1992 a far riordinare la sezione separata d'Archivio (Archivio storico) dalla dott.ssa Fausta Baudin, in possesso del diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso l'Archivio di Stato di Torino nel novembre 1990, nonché dell'attestato di frequenza al corso per aspiranti riordinatori di Archivi storici comunali, organizzato da codesto Assessorato nel 1991, chiede di ottenere un contributo per la copertura delle spese sostenute, ammontanti a lire 14.750.000 + IVA al 19 percento, pari a lire 2.802.500 + lire 200.000 per rimborso spese, per un totale di lire 17.752.500.
Si fa presente che l'Archivio è stato riordinato con la supervisione scientifica della Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta e dell'Archivio storico regionale di Aosta.
Si allega alla presente domanda la parte introduttiva all'inventario dell'Archivio in oggetto, nella quale si illustrano:
-la consistenza e lo stato dell'Archivio prima del suo riordinamento;
-i criteri seguiti per il riordinamento e la periodizzazione adottata;
-la situazione attuale dell'Archivio.
Si fa inoltre presente che una copia dell'inventario è stata depositata presso l'Archivio storico regionale.
In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
Il Sindaco (Celestino SAVIN)."
Su tale richiesta si era favorevolmente espresso l'allora Assessore alla Pubblica Istruzione, sentito anche il parere favorevole dell'Archivio Storico regionale, ma per mancanza di fondi la concessione del contributo era stata rinviata ad un successivo esercizio finanziario, come risulta dalla nota assessoriale prot. n. 6066/SC in data 28 ottobre 1992.
Pertanto i Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, risentito l'Archivio Storico regionale, hanno provveduto all'esame, all'istruttoria ed alla valutazione della pratica, esprimendo parere favorevole sulla sua ammissibilità a contributo, a sanatoria, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 e dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 69/1993.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ritiene di aderire alla richiesta del Sindaco di Champorcher mediante la concessione, a sanatoria, di un contributo di lire 12.426.750, pari al 70 percento della spesa effettivamente sostenuta, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della citata legge regionale n. 69/1993.
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente dei Servizi Culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione in ordine alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni;
Richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69;
Delibera
1) di approvare la concessione e la liquidazione al Comune di Champorcher di un contributo di lire 12.426.750 (dodicimilioniquattrocento ventiseimilasettecentocinquanta) pari al 70 percento delle spese sostenute per il riordino completo dell'archivio storico comunale, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69;
2) di approvare la spesa di lire 12.426.750 (dodicimilioniquattrocento ventiseimilasettecentocinquanta) da imputare al capitolo 57260 del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994 ("Contributi ad Enti e ad Associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni, specificando che il contributo in questione non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 percento prevista dal D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.
Presidente - Qualcuno chiede la parola? I consiglieri sono invitati a votare:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
