Objet du Conseil n. 792 du 6 juillet 1994 - Verbale

OGGETTO N. 792/X - VENDITA ALLA FIVITEC S.R.L. DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI PROPRIETA' REGIONALE, SITO IN COMUNE DI ARNAD - REGIONE GLAIR.

Il Vicepresidente Marco VIERIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

In esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 926 in data 06.02.1987, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la FIVITEC S.R.L. hanno stipulato la Convenzione Rep. n. 7998 del 13.03.1987, registrata ad Aosta il 17.03.1987 al n. 842 Serie III, regolante l'insediamento ed il finanziamento di attività produttiva in Comune di Arnad.

Come risulta dai sottoriportati punti della suddetta Convenzione la Regione si è impegnata a:

- (punto 2.1) mettere a disposizione della Società parte dei fabbricati di proprietà regionale, siti in Arnad, località Glair, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, in comodato per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di consegna degli stessi;

- (punto 2.4) consentire alla Società, nel termine di sei mesi prima della scadenza del comodato, di acquistare gli immobili al prezzo pari al valore di mercato, dedotto il valore delle migliorie apportate dalla stessa, stabilito da apposita perizia da redigersi da una terna di periti, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

In esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 3153 in data 10.04.1987, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la FIVITEC S.R.L. hanno stipulato la scrittura privata di comodato Rep. n. 8067 del 13.05.1987, registrata ad Aosta il 13.05.1987 al n. 1268 Serie III, avente decorrenza 24.03.1987 (data di consegna dello stabilimento) e scadenza 23.03.1992.

Con nota in data 08.01.1991 la FIVITEC S.R.L. avvalendosi della facoltà prevista al punto 2.4 della sopracitata convenzione, ha presentato nei termini all'Amministrazione regionale proprietaria istanza di acquisto dello stabilimento industriale, sita in Comune di Arnad - Loc. Glair, facente parte di un complesso immobiliare entrostante ad area distinta al N.C.T. al F. 29 con la particella n. 557 di mq. 2619, composto da tre corpi di fabbricato, riportato al N.C.E.U. alla partita 87, in maggior corpo, al F. 29 con il n. 390 Pt - 1 (dati desunti dalla denuncia di variazione presentata all'U.T.E. il 14.07.1988 prot. n. 1472).

Con una prima perizia di stima datata novembre 1991 l'Ufficio Patrimoniale della Regione ed il geom. Roberto Nicco, tecnico nominato dalla FIVITEC S.R.L., hanno determinato in Lire 225.000.000= il prezzo di vendita dell'immobile.

Successivamente l'Ing. Mario Maione, in qualità di terzo perito nominato di comune accordo tra le parti come previsto al punto 2.4 della sopracitata convenzione, con propria relazione in data 28.11.1992, ha rideterminato in Lire 332.760.000= il valore di mercato dell'immobile, cui devono essere però detratti lavori di miglioramento eseguiti dalla FIVITEC S.R.L.

Con verbale in data 24.03.1993 la terna di periti ha concordato sul valore di mercato dell'immobile stimato dall'Ing Maione e, ritenendo opportuno effettuare sullo stesso una detrazione del 15% per i lavori di miglioramento eseguiti dalla FIVITEC S.R.L. ha rideterminato in Lire 283.000.000= il prezzo di vendita dell'immobile.

Nel verbale della terna di periti in data 10.11.1993 si sono definite tutte le condizioni, concordate dalle parti, in base alle quali, tra l'altro, la vendita sarà comprensiva di:

- tutti i diritti di comproprietà sull'area condominiale di pertinenza del complesso immobiliare, distinta al N.C.T. F. 2 N. 557;

- una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore dello stabilimento industriale di cui trattasi ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

- una servitù di veduta in deroga alle distanze legali a favore dello stabilimento industriale in oggetto ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

- una servitù d'uso esclusivo e perpetuo a favore dello stabilimento in argomento, da destinare a parcheggio, da esercitarsi su una porzione dell'area condominiale del complesso immobiliare della superficie di circa 220 mq., come evidenziato nell'allegata planimetria.

Concordato quanto sopra, la FIVITEC S.R.L. si è dichiarata disposta ad acquistare lo stabilimento industriale in oggetto per il prezzo stimato, alle condizione stabilite.

L'immobile oggetto di vendita è stato acquistato dall'Amministrazione regionale con scrittura privata autenticata dal Notaio Emilio Chanoux Rep. n. 19173/5580 in data 06.12.1983 registrata a Châtillon il 19.12.1983 al n. 927 Vol. 90 trascritta ad Aosta il 29.12.1983 ai nn. 7705/6394.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: venticinque; votanti: ventitrè; astenuti: due, i Consiglieri: MARGUERETTAZ e Marco VIERIN);

DELIBERA

1) di approvare la vendita alla FIVITEC S.R.L., con sede in Arnad - Regione Glair, per il prezzo a corpo di Lire 283.000.0000 (duecentottantatremilioni), dello stabilimento industriale di proprietà regionale, sito in Comune di Arnad - Regione Glair, facente parte di un complesso immobiliare entrostante ad area distinta al N.C.T. F. 29 N. 557 della superficie di mq. 2619, composto da tre corpi di fabbricato, riportato al N.C.E.U. Partita 87, in maggior corpo, al Foglio 29 N. 390 PT - 1, meglio individuato nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, compresi i diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato e dell'area comuni per legge, uso o destinazione;

2) di stabilire che la vendita di cui al punto 1) sarà regolata dalle seguenti condizioni:

a) costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore dello stabilimento industriale di cui trattasi ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

b) costituzione di una servitù di veduta in deroga delle distanze legali a favore dello stabilimento industriale in oggetto ed a carico del terreno di proprietà regionale, distinto al N.C.T. F. 29 N. 563;

c) costituzione di una servitù d'uso esclusivo e perpetuo a favore dello stabilimento in argomento, da destinare a parcheggio, da esercitarsi su una porzione dell'area condominiale del complesso immobiliare della superficie di circa 220 mq., come evidenziato nell'allegata planimetria;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di pavimentazione della porzione concessa in uso esclusivo resteranno a totale carico della FIVITEC S.R.L.;

e) la variazione catastale del N.C.E.U. dovrà essere effettuata a cura e spese della Società acquirente;

3) di introitare la somma di Lire 283.000.000= (duecentottantatremilioni) al capitolo 10200 ("Provento vendite beni immobili") del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994;

4) di onerare la Società acquirente delle spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto conseguente al presente provvedimento e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'INVIM a carico per legge della Regione venditrice;

5) di conferire al Presidente della Giunta od eventualmente, in caso di delega, all'Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento, la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;

6) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di un successivo provvedimento per l'approvazione e la liquidazione della spesa relativa al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili;

7) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d) del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.