Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 635 du 20 avril 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 635/X - Disegno di legge: "Interventi per la finanza locale per l'anno 1994".

Articolo 1 - (Fondo ordinario per spese correnti dei comuni)

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo or­dinario per spese correnti di cui all'articolo 10 della legge re­gionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione) è determinato, per ciascun Co­mune, detraendo dalla somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 l'ammontare dell'Imposta comuna­le sugli immobili (ICI) per la parte percetta a favore dello Stato nello stesso anno.

Articolo 2 - (Fondo ordinario per spese di investimento dei comuni)

1. Per l'anno 1994 l'ammontare dei trasferimenti del fondo or­dinario per spese di investimento dei comuni di cui all'articolo 12 della legge regionale 46/1993 è determinato, per ciascun Comune, nella stessa somma assegnata allo stesso titolo e per gli stessi fini nell'anno 1993 al netto del resto della differenza di cui all'articolo 1, qualora di segno negativo.

Articolo 3 - (Disposizioni integrative)

1. I comuni i cui estimi catastali abbiano subito riduzioni ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75) e successive modificazioni, sono autorizzati a iscri­vere, in termini competenza, tra le entrate del bilancio di previ­sione per l'anno 1994, quale trasferimento regionale, una som­ma aggiuntiva pari al minor gettito causato dalla riduzione delle tariffe d'estimo.

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale nell'esercizio finanziario 1995.

3. Qualora, nelle more dell'accreditamento del finanziamento aggiuntivo di cui al comma 1 o, per i comuni che non hanno ti­tolo al trasferimento di fondi regionali ai sensi degli articoli 1 e 2, nelle more dell'accreditamento della prima rata dell'ICI per l'anno 1994, le disponibilità di cassa risultassero insufficienti ad assicurare la copertura dei pagamenti delle spese di parte corrente, i comuni sono autorizzati a ricorrere, per l'importo ne­cessario, ad anticipazioni di tesoreria, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio an­nuale e pluriennale dello Stato). Le anticipazioni possono essere attivate per il tempo strettamente occorrente e devono essere estinte con le somme a qualsiasi titolo versate ai comuni.

4. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsate dalla Regione ai comuni sulla base di apposita certi­ficazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da tra­smettere alla Presidenza della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 15 febbraio 1995.

5. Per l'anno 1994 i comuni possono valersi della facoltà di de­stinare fino al 20 percento dei fondi per spese di investimento, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 46/1993, anche per la copertura di spese correnti di natura diversa da quelle indicate nell'articolo medesimo.

Articolo 4 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo di lire 85.168.000.000, derivante dall'appli-cazione degli articoli 1 e 2, graverà per lire 37.381.000.000 sul capitolo 20500 e per lire 47.787.000.000 sul capitolo 20520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 73.700.000.000 mediante utilizzo degli stan­ziamenti già iscritti ai capitoli 20500 e 20520 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994;

b) quanto a lire 11.468.000.000 mediante riduzione dello stan­ziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'esercizio 1994 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.1.1.).

3. Alla copertura degli oneri per l'applicazione dell'articolo 3, valutati in lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995, si provvede con le disponibilità iscritte per il medesimo esercizio al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'alle­gato 1 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 (Fondo per i ripristini a seguito della calamità na­turale del settembre 1993 - D.1.1.).

Articolo 5 - (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazio­ni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 20520 "Trasferimenti finanziari ai comuni a copertu­ra parziale o totale delle spese di investimento di compe­tenza"

lire 8.213.000.000;

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 11.468.000.000;

b) in aumento:

cap. 20500 "Trasferimenti finanziari ai comuni per spese correnti finalizzati a garantire un livello di spesa pro capite adeguato all'esercizio delle funzioni di competenza"

lire 19.681.000.000.

Articolo 6 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli­cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Lavoyer per l'illustrazione.

Lavoyer (ADP-PRI-Ind) - Il presente disegno di legge si è reso necessario, in una fase di trasformazione e di ridefinizione della finanza locale e dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Valle d'Aosta ed enti lo­cali valdostani, per assicurare alle amministrazioni comunali una dotazione finanziaria adeguata a far fronte alle spese di competenza per l'esercizio finanziario 1994.

In questo quadro, la recente normativa sulla finanza locale, la legge regionale n. 46/1993, viene integrata - in accordo con l'Associazione sindaci della Valle d'Aosta - con le disposizioni previste dal presente disegno di legge.

Nel 1994, rispetto all'anno finanziario precedente, si sono veri­ficati i seguenti mutamenti:

a) il gettito ICI resta interamente ai comuni, mentre nel 1993 era destinato allo Stato, il quale restituiva agli stessi, a titolo di rimborso ex-INVIM, una parte di essa;

b) gli estimi catastali, alla base del calcolo dell'ICI, sono stati rivisti a fine anno dello Stato e l'effetto di tale intervento ridur­rà l'ammontare del gettito ICI per l'anno in corso;

c) il comma 6 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge collegata alla finanziaria, ha posto a carico del bilancio regio-nale l'intero ammontare dei trasferimenti ai comuni, sino all'eser-cizio passato in parte a carico del Stato, 45 miliardi nel 1993.

Seppure con questo scenario con presente provvedimento si intende:

1) garantire che le risorse finanziarie di cui i comuni hanno potuto disporre nel 1993 - tra trasferimenti statali e regionali per spese correnti e di investimento - siano confermate per il 1994, al lordo del gettito ICI previsto (articoli 1 e 2);

2) assicurare ai comuni, a valere sulla competenza 1994, l'inte­grazione del mancato gettito ICI 1994, rispetto al 1993, a segui­to della riduzione degli estimi (articolo 3, comma 1);

3) fornire ai comuni disponibilità di cassa sufficiente a far fronte ai normali pagamenti delle spese di funzionamento indi­pendentemente dall'acquisizione al tesoriere dei finanziamenti aggiuntivi della Regione derivanti dal minor gettito ICI o, nell'attesa dell'effettiva riscossione di tale tributo, per i comuni per i quali in base ai principi sopra esposti, per il 1994, non so­no prevedibili trasferimenti regionali (articolo 3, comma 3).

Infine, considerata la situazione di incertezza che deriva da questo quadro in continua evoluzione, si consente ai comuni di valutare autonomamente l'eventuale utilizzo di parte del fi­nanziamento per spese in conto capitale (20 percento) per la copertura di spese correnti, senza il vincolo stabilito al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 46/93, che prevedeva già tale facoltà, ma limitatamente alla copertura delle spese per lavori a carattere eccezionale di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (articolo 3, comma 5).

Il provvedimento è relativo al solo 1994, anno in cui dovrà esse­re presa in esame, in modo più strutturale, l'intera problemati­ca della finanza locale in Valle d'Aosta.

Il presente disegno di legge comporta maggiori oneri a carico della Regione valutati in circa 22,5 miliardi di lire, di cui 12,5 a carico dell'esercizio 1994 e circa 10 da imputare al bilancio re­gionale del 1995 per il ripiano delle differenze ICI e degli oneri finanziari effettivamente sostenuti dai comuni, per l'attiva­zione delle anticipazioni di tesoreria autorizzate dall'articolo 3.

Presidente - Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione dell'articolato. Articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Presidente - Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo com­plesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.