Objet du Conseil n. 548 du 14 mars 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 548/X - Proposta di regolamento: "Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia".
Articolo 1 - (Lavori, provviste e servizi eseguibili in economia)
1. É consentito provvedere all'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi finanziati dall'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta quando, per loro natura o per circostanze speciali, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi stessi in economia rappresenta la forma più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.
2. L'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi è stabilita dalla Giunta regionale, sulla base dei rispettivi atti tecnici, con propria deliberazione; tale provvedimento deve essere debitamente motivato e prevedere il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di lire 100.000.000, al netto da imposte, per le provviste ed i servizi e l'importo di lire 50.000.000, al netto da imposte, per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
3. Il limite di spesa stabilito dal comma 2 è aumentato a lire 240.000.000, al netto da imposte, per i lavori previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. c) e f).
Articolo 2 - (Disciplina)
1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'articolo 1, possono essere eseguiti in economia sono realizzati con l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 3 - (Oggetto)
1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, manutenzione e adattamento degli stabili regionali o in manutenzione regionale;
b) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili regionali, comprese le forniture di combustibili;
c) lavori di rafforzamento, di concatenazione o di demolizione di fabbricati, nonché di sgombero dei materiali edili rovinati o demoliti;
d) lavori e provviste che debbano essere eseguiti in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;
e) servizio di sgombero della neve su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali;
f) lavori di sgombero di materiale e di riparazione di guasti verificatisi sulle strade, sulle aste torrentizie e fluviali, in seguito a frane, a scoscendimenti, a corrosione o rovina di manufatti, a inondazioni o ad intemperie, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;
g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di strade e di opere idrauliche;
h) lavori di costruzione di tronchi di strade di limitata importanza non comportanti opere in cemento armato, anche a completamento di lavori già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale;
i) lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e di terreni montani e spese di gestione dei vivai forestali, dei vivai agrari e dei campi sperimentali agrari;
l) lavori di restauro di monumenti, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi;
m) lavori da eseguire d'ufficio a carico di contravventori ai sensi di leggi e di regolamenti;
n) altri lavori di ogni specie, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, oppure nel caso di accertata convenienza economica;
o) provviste e mezzi d'opera per speciali forniture di materiali e servizi non previsti nei contratti di appalto finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione;
p) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento;
q) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi sanitari e dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori;
r) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici regionali;
s) acquisto di cancelleria, limitatamente ai casi in cui risulti non conveniente provvedere diversamente o si verifichino necessità straordinarie o urgenti;
t) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
u) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;
v) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite da personale regionale;
z) acquisto del vestiario per il personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori, o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio;
aa) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verifichino necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo e per riproduzione;
bb) pulizia e illuminazione dei locali adibiti a sede dei servizi e degli uffici regionali;
cc) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;
dd) divulgazione dei bandi di concorso e dei bandi di gara a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario;
ee) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, trascrizione e copia da affidare a persone o imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
ff) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
gg) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
hh) locazione a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi, nonché per altre esigenze connesse all'attività dell'Amministrazione;
ii) acquisto o noleggio di materiale didattico, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;
ll) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
mm) spese postali per affrancatura e telegrammi e spese telefoniche e telegrafiche per il pagamento delle bollette emesse dalle società erogatrici del servizi;
nn) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie;
oo) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
pp) spese di rappresentanza;
qq) spese minute non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire 5.000.000;
rr) spese per coperture assicurative.
Articolo 4 - (Deroghe al limite di spesa)
1. La Giunta regionale è autorizzata a superare i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ogni volta che la deroga risulti giustificata, indicando, di volta in volta, oltre la motivazione, il limite di spesa negli stessi casi autorizzato.
2. Gli aumenti dei limiti massimi di spesa di cui al comma 1 non possono comunque superare il venti per cento.
Articolo 5 - (Esecuzione d'urgenza di lavori indifferibili)
1. In casi di particolare urgenza possono essere iniziati in economia, in attesa della regolare deliberazione di autorizzazione, lavori urgenti e indifferibili per lo sgombero di materiali franati o pericolanti lungo pendii e aste torrentizie e per lo sgombero di strade e il ripristino della viabilità e per il rafforzamento e ripristino delle difese spondali; l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori deve risultare da una relazione tecnica che descriva i guasti avvenuti e le loro conseguenze, le cause che li hanno prodotti ed i lavori necessari per ripararli. Tale relazione tecnica, compilata dal dipendente regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici o dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali arrivato per primo sul luogo e vistata da uno dei dirigenti dei servizi degli Assessorati sopra indicati, viene inoltrata urgentemente, con una perizia estimativa anche sommaria, alla Giunta regionale per l'approvazione ed il finanziamento dei lavori urgenti intrapresi.
2. Qualora i lavori intrapresi d'urgenza non ottengano l'autorizzazione, sono approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori già eseguiti.
Articolo 6 - (Spese e perizie suppletive)
1. Alla liquidazione delle spese per i lavori, le provviste e i servizi in economia si provvede sulla base di quanto previsto dagli articolo 57 e 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
2. L'importo complessivo dei lavori previsti dal progetto principale e dalle eventuali perizie suppletive non può superare i limiti stabiliti in applicazione dei precedenti articoli.
Articolo 7 - (Modalità di esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia)
1. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) per contratti, convenzioni e cottimi fiduciari;
c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. I lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore sono eseguiti in amministrazione diretta; in questo caso il competente assessorato, direttamente o a mezzo di ditte locali migliori offerenti, si procura ed impiega gli operai, i mezzi d'opera e quanto occorre all'esecuzione dei lavori e fissa le retribuzioni degli operai ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto, degli altri mezzi d'opera e delle forniture occorrenti. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, previa acquisizione dei preventivi secondo le modalità di cui all'articolo 8.
3. I lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti a cottimo fiduciario; in questo caso l'assessorato competente stabilisce accordi e convenzioni con persone di fiducia, e alle migliori condizioni, tanto per i lavori che per le somministrazioni. Le convenzioni di cottimo fiduciario devono precisare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari a misura ed a corpo;
c) le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e delle somministrazioni e il termine per ultimarli;
d) le modalità di pagamento;
e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà, che si riserva l'Amministrazione, di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora il cottimista non rispetti i patti e gli obblighi assunti.
Articolo 8 - (Preventivi)
1. I preventivi necessari per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi in economia devono richiedersi ad almeno tre persone o ditte ritenute idonee, eccetto nei casi in cui l'urgenza o la specialità dei lavori, delle provviste e dei servizi rendono necessario il ricorso ad una determinata persona o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa non superi lire 5.000.000.
2. I preventivi, che possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi, devono essere conservati agli atti.
Articolo 9 - (Liquidazione e assegnazione di fondi in anticipazione)
1. Le spese in economia che riguardano unicamente provviste ed acquisti di qualsiasi natura sono pagate, direttamente a coloro che hanno provveduto alle somministrazioni, mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul cassiere regionale in base alle note e fatture di spesa vistate dall'ufficio e dall'Assessore competente e liquidate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, in casi particolari, può, con propria deliberazione, autorizzare l'assegnazione di fondi per il pagamento delle retribuzioni agli operai tramite l'economo regionale e il competente ufficio tecnico, mediante emissione di mandati di anticipazione con obbligo di rendiconto documentato.
3. Al rimborso delle spese relative alle retribuzioni degli operai si provvede con ordini di pagamento dell'Assessore al bilancio e alle finanze, in base a regolari listini paga quietanzati e muniti del visto del dirigente dell'ufficio e dell'Assessore competenti.
Articolo 10 - (Esecuzione di lavori e provviste in economia)
1. All'esecuzione di lavori e provviste in economia si provvede in base ai prezzi correnti ritenuti più vantaggiosi per l'Amministrazione e secondo le modalità più convenienti; i lavori debbono essere condotti secondo le migliori regole tecniche per assicurarne la buona riuscita.
2. Nella condotta dei lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese degli appaltatori inadempienti agli obblighi contrattuali si osservano le norme e prescrizioni dei capitolati che vi si riferiscono, facendo invito agli appaltatori di controllare e di sottoscrivere le contabilità e le note di spesa, con avviso che, qualora non aderissero all'invito, si provvederà ai pagamenti delle spese salvo rimborso o rivalsa a loro carico.
Articolo 11 - (Contabilizzazione e documentazione delle spese)
1. Alla contabilizzazione delle spese relative ai lavori, alle provviste ed ai servizi eseguiti in economia si provvede come segue:
a) se eseguiti in amministrazione, in base alle apposite prescritte liste paga settimanali o quattordicinali per quanto riguarda le spese per la manodopera e in base alle note e fatture di spesa per quanto riguarda le forniture di materiali e di mezzi d'opera. L'ammontare delle liste settimanali o quattordicinali e delle varie note di spesa deve constare nel riepilogo delle spese da allegare al rendiconto finale;
b) se eseguiti in base a convenzioni o a cottimi fiduciari, con registrazione delle risultanze delle spese sugli appositi libretti di misura e registri di contabilità, come per i lavori e forniture eseguiti in appalto, provvedendosi, come per questi, all'emissione di stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché dei relativi certificati di pagamento.
Articolo 12 - (Rendiconto)
1. Ad avvenuta ultimazione di ogni lavoro eseguito in economia il competente ufficio tecnico redige un documentato rendiconto finale delle spese ed una relazione sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti.
2. Per i lavori eseguiti in base a convenzioni e cottimi fiduciari, al rendiconto e alla relazione finale sono allegati i certificati di regolare esecuzione dei lavori, che servono da attestati di collaudo, redatti a cura del competente ufficio tecnico dell'assessorato che ha provveduto alla stipulazione delle relative convenzioni ed accordi.
3. Per i lavori eseguiti d'ufficio a rischio e spese di appaltatori la liquidazione finale deve recare anche la liquidazione dell'importo dei lavori secondo le condizioni e i prezzi contrattuali di capitolato al fine di stabilire, ove ne sia il caso, l'indennità o il rimborso di somme spettanti all'Amministrazione per le eventuali maggiori spese sostenute.
Articolo 13 - (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:
a) 5 febbraio 1962 (Regolamento per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia);
b) 11 giugno 1974 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);
c) 14 dicembre 1977 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);
d) 24 maggio 1978 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);
e) 11 gennaio 1982, n. 1 (Regolamento regionale per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia: modificazioni);
f) 31 maggio 1983, n. 2 (Modifica al Regolamento regionale 5 febbraio 1962 per l'esecuzione di servizi, di opere e di lavori in economia).
Presidente - Qui c'è un nuovo testo della III Commissione, che deve essere distribuito insieme alla relazione del relatore.
Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) - La richiesta di modificare questo regolamento è partita già dal lontano 1982. Questa revisione è più che giustificata, perché nel 1982 l'esecuzione in economia di opere e di lavori poteva essere approvata con una spesa non superiore ai 40 milioni, quindi questo limite, oggi, è assolutamente inadeguato.
Il precedente regolamento prevedeva interventi quasi unicamente per opere e lavori, anche se lo stesso faceva riferimento ai servizi. Si è ritenuto pertanto, visti i vigenti regolamenti di altri enti pubblici, di estendere l'operatività del regolamento alle procedure di acquisizione di forniture necessarie per il normale funzionamento all'amministrazione pubblica.
Il limite dei 100 milioni stabilito per le forniture e per i servizi in economia risulta essere in linea con quanto previsto in materia dall'amministrazione centrale; si è poi stabilito in lire 50 milioni il limite per i lavori in economia per non superare quanto previsto dalla legge "Merloni" all'articolo 24, comma 6, che recita: "I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30mila ECU". Ecco perché abbiamo modificato ed è arrivato un nuovo testo.
All'articolo 3 della proposta di regolamento sono elencati i lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia. Il terzo comma dell'articolo 1 prevede la possibilità di aumentare il limite di spesa, stabilito fino a 240 milioni, per interventi che richiedono un pronto intervento per assicurare l'incolumità pubblica, onde evitare maggiori danni o per garantire i servizi pubblici strettamente necessari (viabilità, acquedotti, fognature, eccetera).
L'articolo 5 consente l'inizio dei lavori urgenti ed indifferibili prima della regolare approvazione della deliberazione di autorizzazione dei lavori. L'urgenza e l'indifferibilità dovranno risultare da relazioni descrittive e perizie estimative che consentano anche il regolare finanziamento dell'intervento.
L'articolo 7 disciplina le tre modalità previste per l'esecuzione dei lavori, le provviste e i servizi in economia.
L'articolo 13 abroga il precedente regolamento, le modificazioni seguenti, per consentire l'approvazione di un nuovo regolamento di più facile lettura.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Purtroppo nessun componente del gruppo consiliare della Lega è in III Commissione, quindi nessuno di noi ha potuto esaminare questo testo di legge - che è molto importante - del quale, oltretutto, oggi ci viene proposta una modifica sostanziale su alcuni articoli. Ora si parla anche di provviste e servizi, cioè si citano quei 30mila ECU di limite previsti dalla normativa comunitaria, e così via.
Chiedo se fosse possibile rinviare la proposta di regolamento alla prossima seduta del Consiglio, perché il testo è stato esaminato da un nucleo ristretto di componenti del Consiglio e oggi ci troviamo ad esprimere, come al solito, un parere e un voto su una materia delicata ed importante.
Chiederei un po' di buona volontà anche da parte della Giunta regionale.
Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - Mi associo in pieno a quanto detto dal collega Tibaldi.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Non ho difficoltà ad illustrare, se ci sono degli aspetti da chiarire, però mi sento un po' sorpreso da questa richiesta perché il testo originario, che è diverso da quello che ha elaborato la Commissione solo dal punto di vista della stesura formale (cioè, l'Ufficio legislativo ha consigliato un riaccorpamento di articoli, ma nulla è cambiato nella sostanza, se non quel limite dei 100 milioni perché nel frattempo è entrata in vigore la legge "Merloni"); è andato in Commissione parecchie settimane fa ed io ho chiesto al Presidente della III Commissione una sospensione dell'esame proprio per consentire di adeguare alla legge "Merloni" gli aspetti più rilevanti.
Oltretutto questo è un testo che è direttamente finalizzato a migliorare la funzionalità degli uffici e della macchina di cui si parla; quindi, oltre a dichiararmi disponibile, in questa sede, a spiegare tutto quello che può essere non chiaro, non ritengo sia plausibile una richiesta di rinvio.
Fra l'altro la proposta è iscritta per decorrenza di termini, per cui credo che tutti i consiglieri abbiano potuto ricevere il testo ed esaminarlo.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - L'Assessore avrà tutte le sue buone ragioni, però mi sembra che buone ragioni ne abbiamo anche noi che chiediamo un rinvio.
In ogni caso questa materia è particolarmente importante, e la stessa importanza mi sembra sia stata ribadita dall'Assessore. Nella relazione introduttiva il Consigliere Borre ha citato in via sintetica alcuni articoli, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 7 e 13; ci sono altri articoli che mi sembrano più pregnanti in questo disegno di legge.
Vorrei chiedere all'Assessore, ma purtroppo il tempo per esaminare questo disegno di legge è risicato, alcune spiegazioni sull'articolo 4, che è il primo che mi è balzato agli occhi, dove si parla di deroga ai limiti di spesa: "1. La Giunta regionale è autorizzata a superare i limiti massimi di spesa di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ogni volta che la deroga risulti giustificata, indicando, di volta in volta, oltre la motivazione, il limite di spesa negli stessi casi autorizzato". A prima vista mi sembra una comoda scappatoia a disposizione dell'Amministrazione regionale, perché sono stati fissati dei tetti precisi, 100 e 50 milioni: il primo, indicizzato sulla base dei 40 milioni di cui diceva prima il Consigliere Borre; il secondo, per introdurre anche la categoria dei servizi e delle provviste. Tetto che viene elevato a 240 milioni in alcuni casi specifici, e addirittura qui si prevede un'ulteriore deroga a questi limiti di spesa.
Mi sembra, ripeto, una comoda scappatoia che è, sotto alcuni profili, ingiustificata e che potrebbe dare adito agli amministratori di eludere quella che è una materia che si vuole sottoporre a vincoli e a restrizioni precise.
Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Credo che non sfuggano le finalità di questo nuovo regolamento, che inizialmente datava 1962 e i cui importi erano stati aggiornati nel 1982; quindi, sotto il profilo dei massimali ammessi, eravamo molto indietro.
Inoltre la proposta di regolamento oggi sottoposta al Consiglio non solamente aggiorna i massimali, ma adegua i contenuti del regolamento per le opere in economia ampliando non solo ai lavori, ma anche alle provviste e ai servizi, in linea questo con quello che altre importanti amministrazioni, comprese quelle sovranazionali, comunitarie, hanno adottato di recente.
Ricordo che i lavori in economia non possono essere decisi in maniera del tutto discrezionale dall'Amministrazione, in quanto devono rispondere a dei requisiti specifici, cioè l'esecuzione in economia deve consentire dei risparmi per l'Amministrazione, deve essere legato a fattispecie precise come l'urgenza o l'indifferibilità.
Detto questo, in merito alla precisa richiesta del Consigliere Tibaldi, l'articolo 4 va letto per intero, cioè vanno letti il comma 1 e il comma 2. Il regolamento precedente non prevedeva limiti in aggiunta ai limiti che prevedeva esso stesso, cioè demandava al Consiglio l'esame di opere in economia che superassero i limiti del regolamento, all'interno dei quali, invece, poteva operare la Giunta.
Questa proposta invece non richiede più che l'intervento sia portato in Consiglio; fissa i lavori in economia nei limiti previsti dall'articolo 1 e dà alla Giunta la facoltà di andare sopra questi limiti in casi specifici e motivati, però solo per un importo superiore al 20 percento di quello che il regolamento stabilisce.
Per completare, direi che l'articolo 5 prevede in alcune fattispecie la disciplina dell'urgenza e all'articolo 8 viene fatto un preciso richiamo comunque alla necessità di affidare i lavori o di acquisire le forniture e le provviste dopo aver espletato una - chiamiamola - trattativa privata plurima con almeno tre ditte.
Infine, gli articoli conclusivi richiamano quei principi di buona amministrazione, buona esecuzione, contabilizzazione e raccolta di documentazione e di rendiconto, che consentono agli organi amministrativi della Regione di poter in piena trasparenza disporre di una procedura che consenta di acquisire, come dicevo, in alcuni specifici casi provviste, servizi, opere in economia, tutelando quella che è la trasparenza e la buona amministrazione.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Si dice nella relazione del Consigliere Borre: "Secondo quanto previsto dalla legge "Merloni", articolo 24, comma 6: I lavori in economia sono ammessi fino ad un importo di 30mila ECU, IVA esclusa". Trentamila ECU sono grosso modo 60 milioni; qui, si sono previste delle cifre superiori.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Questa è la ragione per cui abbiamo chiesto il rinvio ed abbiamo presentato l'emendamento all'articolo che definiva gli importi.
Questo regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, l'acquisizione delle provviste e la fornitura dei servizi.
La legge "Merloni" è limitata ai lavori, per cui questa è la ragione per la quale nella versione che proponiamo, al comma 2 dell'articolo 1, il limite dei 50 milioni, ovvero dei 30mila ECU circa, è limitato ai lavori, mentre resta - perché la legge "Merloni" non lo disciplina - il limite dei 100 milioni per quanto attiene alle provviste e ai servizi, che sono altra cosa delle opere.
(...interruzione del Consigliere Tibaldi...)
Tale provvedimento deve essere debitamente motivato e prevede il finanziamento delle relative spese, che non possono superare l'importo di 100 milioni al netto da imposte per le provviste e i servizi, non disciplinate dalla legge "Merloni", e l'importo di lire 50 milioni al netto da imposte per i lavori, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
Presidente - Si passa all'esame della proposta di regolamento nel nuovo testo predisposto dalla III Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento dell'Assessore alle finanze, che recita:
Emendamento - L'articolo 3, comma 1, lett. nn), è così sostituito:
"Spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti e spettacoli;".
Lo pongo in votazione.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato:
Articolo 3 - (Oggetto)
1. I lavori, le provviste e i servizi che possono essere eseguiti in economia sono i seguenti:
a) lavori di riparazione, manutenzione e adattamento degli stabili regionali o in manutenzione regionale;
b) gestione del servizio di riscaldamento degli stabili regionali, comprese le forniture di combustibili;
c) lavori di rafforzamento, di concatenazione o di demolizione di fabbricati, nonché di sgombero dei materiali edili rovinati o demoliti;
d) lavori e provviste che debbano essere eseguiti in economia a rischio di un appaltatore in caso di risoluzione di contratto di appalto o per assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso dal contratto;
e) servizio di sgombero della neve su strade in manutenzione regionale e, in via straordinaria, su strade comunali;
f) lavori di sgombero di materiale e di riparazione di guasti verificatisi sulle strade, sulle aste torrentizie e fluviali, in seguito a frane, a scoscendimenti, a corrosione o rovina di manufatti, a inondazioni o ad intemperie, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;
g) lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di strade e di opere idrauliche;
h) lavori di costruzione di tronchi di strade di limitata importanza non comportanti opere in cemento armato, anche a completamento di lavori già iniziati ed eseguiti in economia diretta mediante cantieri di lavoro, comportanti la prevalenza di impiego di manovalanza, utilizzabili, quindi, quale rimedio alla disoccupazione locale;
i) lavori di rimboschimento e di sistemazione di zone e di terreni montani e spese di gestione dei vivai forestali, dei vivai agrari e dei campi sperimentali agrari;
l) lavori di restauro di monumenti, lavori per scavi archeologici e manutenzione di aree verdi e di giardini per ragazzi;
m) lavori da eseguire d'ufficio a carico di contravventori ai sensi di leggi e di regolamenti;
n) altri lavori di ogni specie, che per loro natura possono eseguirsi in economia, quando siano state infruttuosamente esperite le procedure di gara, oppure nel caso di accertata convenienza economica;
o) provviste e mezzi d'opera per speciali forniture di materiali e servizi non previsti nei contratti di appalto finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione;
p) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi previsti dal presente regolamento;
q) acquisto e riparazione di apparecchiature e utensili, nonché acquisto di medicinali, di reagenti e di materiale vario di consumo occorrente per il funzionamento dei servizi sanitari e dei servizi di assistenza tecnica per gli agricoltori;
r) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici regionali;
s) acquisto di cancelleria, limitatamente ai casi in cui risulti non conveniente provvedere diversamente o si verifichino necessità straordinarie o urgenti;
t) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
u) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi o riconoscimenti di benemerenze;
v) acquisto di attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite da personale regionale;
z) acquisto del vestiario per il personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori, o di indumenti prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio;
aa) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese, nei casi in cui si verifichino necessità straordinarie o urgenti, le macchine per scrivere, per calcolo e per riproduzione;
bb) pulizia e illuminazione dei locali adibiti a sede dei servizi e degli uffici regionali;
cc) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autofficine e le autorimesse, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo;
dd) divulgazione dei bandi di concorso e dei bandi di gara a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario;
ee) lavori di traduzione, interpretazione, registrazione, trascrizione e copia da affidare a persone o imprese commerciali, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
ff) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;
gg) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
hh) locazione a breve termine di locali e di attrezzature di funzionamento per l'espletamento di corsi o concorsi, nonché per altre esigenze connesse all'attività dell'Amministrazione;
ii) acquisto o noleggio di materiale didattico, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;
ll) funzionamento di organi collegiali, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;
mm) spese postali per affrancatura e telegrammi e spese telefoniche e telegrafiche per il pagamento delle bollette emesse dalle società erogatrici del servizi;
nn) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, concerti e spettacoli;
oo) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
pp) spese di rappresentanza;
qq) spese minute non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire 5.000.000;
rr) spese per coperture assicurative.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Presidente - Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - Voterò contro a questo disegno di legge, per le motivazioni che ho detto poc'anzi e poi perché qui si parla sempre di trasparenza e di altre cose, ma quando si fanno delle assegnazioni di lavori che vanno dai 100 ai 300 milioni - perché oltretutto con la deroga del 20 percento su 240 si può arrivare a 300 milioni - si viene a proporre un emendamento dove si inseriscono anche le spese per la realizzazione di convegni, di conferenze, riunioni, mostre, cerimonie concerti e spettacoli.
Ritengo che queste manifestazioni non siano tutte degli imprevisti, perché se così fosse, vorrei capire che senso ha predisporre un programma annuale di queste cose. Mi pare che anche da parte degli assessorati competenti ci sia un programma per queste manifestazioni; quindi non capisco come si possa dare il benestare alla Giunta di arrivare fino a 120 milioni per sopperire all'urgenza nell'organizzazione di queste cose.
Non voglio entrare in tutti gli altri punti perché almeno il 50 percento sono sui generis, quindi ritengo che questa sia una linea che non posso condividere. Come ho votato contro al primo articolo, voterò contro alla legge, in più anche per quello che abbiamo detto io e il Consigliere Tibaldi prima.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Solo per una precisazione, perché non resti nella mente di qualcuno in quest'aula, o nel pubblico o in sala stampa, l'impressione che questo regolamento sia finalizzato a fare quelle attività previste dall'articolo 3 in questo modo e non con le altre procedure. Questo significa che quando si verificano le condizioni per rendere opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione, fare lavori in economia, opere, provviste o servizi, là vi sia un regolamento adeguato alle esigenze che oggi ha l'Amministrazione, e non a quelle che erano previste nel 1962.
Questo a chiarimento. Per il resto, vigono le norme comunitarie e nazionali, oltre che regionali, in materia di forniture di servizi, di appalto di lavori e di provviste.
Presidente - Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso.
Presenti: 24
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Bavastro, Lanièce, Tibaldi)
Il Consiglio approva
