Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 324 du 25 novembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 324/X - Disegno di legge: "Rifinanziamento per l'anno 1993 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive)".

Articolo 1 - (Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all'anno finanziario 1993 è autorizzata l'ul­teriore spesa di lire 2.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo?sportive).

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gra­verà sul bilancio della Regione per l'anno 1993 al capitolo 64820.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per complessivo pari importo, degli stanzia­menti iscritti ai capitoli 62520, 64330, 64485, 64620, 64640, 64825, 64860, 64901, 64905, 64910, 64920, 66555 e 66560 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Articolo 2 - (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 62520 "Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero"

competenza lire 100.000.000

cassa lire 100.000.000

cap. 64330 "Contributo per il funziona­mento della fondazione per la formazione professionale e turistica"

competenza lire 200.000.000

cassa lire 200.000.000

cap. 64485 "Contributi all'Associazione valdostana maestri di sci per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Associazione stessa"

compe­tenza lire 22.000.000

cassa lire 0

cap. 64620 "Contributi ad aziende per l'acquisto di mezzi bat­tipista"

competenza lire 100.000.000

cassa lire 100.000.000

cap. 64640 "Contributi ad aziende per spese di gestione e di manutenzione di piste di sci di fondo"

competenza lire 26 000.000

cassa lire 26.000.000

cap. 64825 "Spese per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva per le piste di sci"

competenza lire 5.000.000

cassa lire 5.000.000

cap. 64860 "Spese per incarichi di con­sulenza in materia tu­ristica"

competenza lire 150.000.000

cassa lire 150.000.000

cap. 64901 "Spese per la realizzazione di opere volte a promuo­vere lo sviluppo alpinistico ed escur­sionistico"

competenza lire 300.000.000

cassa lire 100.000.000

cap. 64905 "Spese per la manutenzione ordinaria di opere volte a promuovere lo sviluppo alpi­nistico ed escursionistico"

competenza lire 40.000.000

cassa lire 40.000.000

cap. 64910 "Contributi ad enti pubblici per la realizzazione di interventi volti a promuo­vere lo sviluppo alpinistico ed escur­sionistico"

competenza lire 400.000.000

cassa lire 200.000.000

cap. 64920 "Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la rea­lizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico"

competenza lire 50.000.000

cassa lire 50.000.000

cap. 66555 "Spese per la manutenzione straordinaria delle pi­scine di proprietà"

competenza lire 200.000.000

cassa lire 200.000.000

cap. 66560 "Spese per la gestione delle piscine di proprietà"

competenza lire 407.000.000

cassa lire 0

b) in aumento:

cap. 64820 "Spese per il potenziamento delle infrastrutture ri­crea­tivo?sportive"

competenza lire 2.000.000.000

cassa lire 1.171.000.000

Articolo 3 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno succes­sivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletti­no ufficiale della Regione.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere relatore Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) - Il carattere di urgenza che ha portato all'inserimento di questo disegno di legge all'ordine del giorno ha creato l'urgenza anche nella stessa commissione.

Questo disegno di legge ha lo scopo di aumentare per il 1993 i capitoli di spesa regionali destinati alla realizzazione di im­pianti sportivi e ricreativi. Infrastrutture senza dubbio indi­spensabili per i moltissimi giovani valdostani che praticano le varie discipline sportive, oltre che come nuove offerte turistiche integranti, quelle già presenti nel territorio valdostano, valo­rizzando sempre più il settore turistico, vocazione primaria nella nostra regione.

Il disegno di legge consta di tre articoli, fa riferimento alla leg­ge 7 agosto 1986 n. 45, che regolamenta gli interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, prevede che alla determinazione della spesa da destinare alla realizzazione di impianti sportivi si provveda annualmente con legge finan­ziaria.

Occorre precisare che le risorse finanziarie rese disponibili per il 1993 si sono dimostrate non adeguate alle contingenti ne­cessità dettate dall'andamento dei lavori di costruzione delle opere già appaltate, e che peraltro le prospettive per gli anni successivi, a causa di tagli di finanziamenti ed anche del parti­colare difficile momento economico finanziario, non appaiono sicuramente migliori di quanto non lo siano già state per il 1993.

L'incremento degli stanziamenti previsti in bilancio si rende quindi indispensabile per consentire la regolare prosecuzione delle opere già appaltate e in corso di realizzazione, per le quali in tempi brevi saranno necessarie ovviamente ulteriori risorse.

Le previsioni finanziarie per completare le opere in corso evi­denziano, infatti, rilevanti impegni, che devono essere comun­que affrontati con la massima sollecitudine dalla Giunta regio­nale, prevedendo per i futuri bilanci somme più cospicue, mira­te alla definizione delle opere programmate prima di autoriz­zarne delle altre.

Ho infatti chiesto agli uffici competenti dell'Assessorato al turi­smo quali erano le opere che rimanevano ancora da completare e lo specchietto a me fornito dà un quadro che cercherò di sin­tetizzare al massimo. Il costo di queste opere comporta una ci­fra per la loro definizione di 58.500 milioni, negli anni prece­denti i finanziamenti sono stati di 26.200 milioni, necessitano ancora per il completa-mento per il triennio 1993-1995 di som­me di circa 32.200 milioni.

Infatti, è indubbio che l'eccessivo allungamento dei termini di realizzazione delle opere già ap­paltate, al fine di diminuire l'impatto finanziario annuo, non può che costituire un incremento ulteriore delle spese per effet­to della perdita del valore del denaro, con conseguente aggravio di costi a carico dei futuri bilanci regionali.

Occorre - e questo è il consiglio che la V Commissione dà all'As­sessore competente - porre in atto ogni strategia sul piano del reperimento delle risorse finanziarie e sul piano del conteni­mento di costi di realizzazione, che serve a scongiurare tale probabilità.

Per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie, con il disegno di legge in esame viene sottoposto il recupero di tutte quelle somme che si rendono disponibili nell'ambito dei capitoli sui quali, per difetto di istanza o per altre cause, non si è raggiunta la spesa inizialmente preventivata. La cifra pre­ventivata di reperimento di fondi è di circa 2 miliardi. Pertanto rimarrebbero ancora da integrare 30 miliardi per il completa­mento delle opere a cui facevo riferimento prima.

Tra le opere per le quali indicativamente si prevede siano necessari a tempi brevi ulteriori stanziamenti finanziari vi sono il nuovo complesso polisportivo in località Crétaz di Valtournen­che, il nuo-vo centro di servizi per la pista di fondo di Brusson, il nuovo boc-ciodromo di Brusson, il nuovo complesso polisportivo di Châtillon, l'impianto di refrigerazione del nuovo pattinaggio del ghiaccio di Ayas, ed altre opere che ammontano alla somma di 32 miliardi.

Alla copertura degli oneri previsti dal disegno di legge, valutati in circa 2 miliardi, si prevede riducendo per pari importo gli stanziamenti iscritti ai capp. 62520, 64330, 64485, 64620, 64640, 64825, 64860, 64901, 64905,64910, 64920, 66555, 66560, della spesa di bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità