Objet du Conseil n. 142 du 30 septembre 1993 - Verbale

OGGETTO N. 142/X - NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' FUNIVIE DI CHAMPORCHER S.p.A.

Il Presidente STEVENIN, dopo una breve illustrazione, dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 50 dell'ordine del giorno.

Interviene l'Assessore alla Pubblica Istruzione LOUVIN.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, disciplina le nomine e le designazioni di competenza regionale e in particolare all'articolo 2 - primo comma - stabilisce che le nomine dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di enti od istituti di diritto pubblico e privato, aziende, societą, fondazioni, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale;

- con legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 č stata autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario da parte della Regione a favore di Societą di funivie e seggiovie locali e di altre Societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale;

- l'articolo 15 dello Statuto della Societą Funivie di Champorcher S.p.A. prevede che un membro del Consiglio di Amministrazione sia nominato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile;

- la legge regionale 24 agosto 1992, n. 50 stabilisce che i rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione nelle societą di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:

titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societą di trasporto a fune;

- il succitato Consiglio di Amministrazione č scaduto il 30.6.1993 per compiuto triennio di carica;

Considerato che la Commissione per le nomine, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 23 marzo 1993 dell'elenco delle nomine in scadenza nel primo semestre dell'anno 1993, nella riunione del 28 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, ha ritenuto formalmente ammissibili le proposte di candidatura di cui all'allegato prospetto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della summenzionata societą per il triennio 1993/1996 che scadrą il 30.6.1996;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Richiamate le leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, 27 marzo 1991, n. 12 e 24 agosto 1992, n. 50;

Proceduto a votazione a schede segrete, con l'assistenza del Consigliere segretario BAVASTRO e degli scrutatori Consiglieri BORRE, COLLE' e FLORIO, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: ventotto;

- Consiglieri votanti: venticinque;

- Astenuti: tre, i Consiglieri BAVASTRO, LINTY e TIBALDI;

- Schede nulle: uno;

- Schede valide: ventiquattro;

- Schede bianche: tre.

Hanno riportato voti:

- Jean Martinet: ventuno;

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, quale rappresentante della Regione in seno al Consiglio di Amministrazione della Societą Funivie di Champorcher S.p.A., per il triennio 1993/1996 che scadrą il 30.6.1996, il Signor Jean Martinet, residente a Gressan, Fraz. Pilet n. 25;

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40 e di darne esecuzione.

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