Objet du Conseil n. 42 du 13 juillet 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 42/X - Designazione dei rappresentanti del Consiglio regionale in seno alla Consulta regionale per la formazione professionale.
Presidente - La proposta in oggetto è iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno.
Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Dino Viérin.
Viérin D. (UV) - Je propose la candidature de Mme Secondina Squarzino.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - La minoranza propone Vittorino Chiarello.
Presidente - Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione per scrutinio segreto le designazioni di cui all'oggetto.
Votazione a scrutinio segreto
Esito della votazione
Presenti e votanti: 34
Schede valide: 34
Hanno riportato voti:
Squarzino Secondina: 32
Chiarello Vittorino: 30
Deliberazione - Il Consiglio regionale
Premesso che l'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28: "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta", stabilisce, tra l'altro, l'istituzione della Consulta regionale per la formazione professionale, con compiti di consultazione e proposta, di cui fanno parte anche due consiglieri regionali di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
Considerato che, a causa del rinnovo del Consiglio regionale, è necessario procedere a nuove designazioni;
Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Servizio affari generali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;
delibera
1) di designare quali rappresentanti del Consiglio regionale in seno alla Consulta regionale per la formazione professionale i consiglieri:
Squarzino Secondina - (per la maggioranza)
Chiarello Vittorino - (per la minoranza);
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 e di darne esecuzione.