Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 4487 du 13 avril 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4487/IX Disegno di legge: "Modifica della legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, concernente: Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994".

Presidente Il problema della formazione per la transizione dalla scuola al lavoro costituisce un momento critico non solo per i giovani, che per la prima volta si presentano sul mercato del lavoro, ma anche per il contesto produttivo.

Infatti è noto che spesso le aziende non trovano facilmente le risorse professionali adeguate alla evoluzione dei processi organizzativi e produttivi.

É sulla base di queste esigenze che l'agenzia del lavoro ha predisposto l'elaborazione di un progetto sperimentale così come previsto nell'intervento 4.2 del piano di politiche del lavoro, in grado di soddisfare le esigenze formative dei lavoratori e delle imprese valdostane, con l'intento di supportare le aziende ed i giovani nel valorizzare in massima misura le finalità formative del contratto di formazione e lavoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 Punto 4.2.2. (descrizione e modalità di realizzazione) dell'intervento 4.2 (Azioni a favore dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro), progetto 4.2 (formazione sul lavoro "iniziative a favore di giovani al primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili"), macro obiettivo 2 (elevare la professionalità della forza lavoro) del piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994 approvato con legge regionale 17 marzo 1992. n. 7, è sostituito dal seguente:

"a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei due livelli immediatamente superiori al livello più basso previsto dal sistema classificatorio dei contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 200 ore, delle quali almeno 80 sono di formazione teorica extraproduttiva.

b) Interventi formativi per professionalità medio alte aventi per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 400 ore, delle quali almeno 140 sono di formazione teorica extraproduttiva finalizzate all'acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni tecnologiche.

c) Interventi formativi per professionalità elevate aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 600 ore, delle quali almeno 240 sono di formazione teorica extraproduttiva.

d) percorsi formativi di specializzazione anche personalizzati per qualifiche ad alto contenuto professionale o per qualifiche da attestare con specifiche certificazioni realizzabili in strutture formative extraaziendali locali od esterne alla regione. La durata di tali interventi formativi è legata alla fase temporale definita dal progetto formativo approvato dall'agenzia del lavoro.

In tale caso il costo dell'attività formativa è sostenuto dall'Amministrazione regionale fino ad un massimo dell'80 percento secondo la definizione ed i costi del progetto formativo elaborato dall'Agenzia del lavoro.

Presidente Trattandosi di articolo unico, pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 20

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 2 (Gremmo e Maquignaz)

Il Consiglio approva