Objet du Conseil n. 4464 du 13 avril 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4464/IX Proposta di regolamento: "Regolamento di organizzazione dei servizi del Consiglio regionale".
Presidente La relazione è brevissima. Si tratta dell'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale; la legge 30 luglio 91, n. 26, stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, disciplina con apposito regolamento l'organizzazione dei propri servizi.
Questa è, quindi, una proposta di regolamento che disciplina al suo interno, ristruttura in parte e definisce alcuni ambiti dei servizi di pertinenza del Consiglio, quindi definisce la materia di competenza dei servizi stessi, regolamenta le procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tenendo anche conto del riferimento che le materie hanno sulle prove di concorso e il punteggio da attribuire ai titoli.
La proposta è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, che l'ha approvata, successivamente è passata nelle commissioni di competenza nell'ambito delle quali sono stati apportati degli emendamenti e delle nuove modifiche, fino ad arrivare a concordare un testo finale. Direi senz'altro di passare al nuovo testo redatto dalla II Commissione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Vorrei dire anzitutto che mi sembra un po' strano che si sia arrivati alla fine della legislatura per approvare il regolamento. In effetti questo regolamento stava girando da più di un anno e forse sarebbe stato il caso a questo punto di aspettare una settimana, nel senso che si andava a finire nella nuova legislatura e quell'Ufficio di Presidenza e quel Consiglio regionale avrebbero dato delle indicazioni per approvare questo regolamento.
Detto questo come premessa, vorrei fare una proposta. All'articolo 8, il comma 2 dice: "I bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove di esame"; considerato che tutti i nostri concorsi prevedono l'esame di lingua francese, credo che l'accertamento della lingua avvenga attraverso quel tipo di prova, e prima di sottoporre i candidati alla "effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove" bisogna tenere conto delle facoltà frequentate dalla maggior parte dei nostri laureati (trattandosi di concorsi a livello di laureato), che non pos-sono avere una preparazione tecnica e specifica nella lingua francese. Quindi chiedo che il comma 2 dell'articolo 8 venga depennato.
Il comma 3 dice poi in maniera chiara: "Rimangono ferme le modalità di accertamento della buona conoscenza della lingua francese ai sensi dell'articolo 75 eccetera ".
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) Le problème des modalités de vérification de la connaissance de la langue française a été examiné au sein de la IIe commission; c'est un problème qui, depuis toujours, est à l'attention des différentes forces politiques et syndicales au Val d'Aoste.
Ce qui a amené la IIe commission à solliciter l'introduction de cette modification est la constatation des nouvelles fonctions qui sont attribuées aux services de la Présidence du Conseil.
En effet, si on se limitait simplement à une vérification préliminaire de la connaissance de la langue française, il y aurait simplement la vérification d'une compétence d'ordre linguistique; on se limite, surtout avec les modalités actuellement en vigueur, à vérifier une compétence exclusivement linguistique de cette langue, quand on a besoin d'utiliser ladite langue pour toute une série d'activités. Et donc à notre sens il est également important de vérifier si pour certaines matières il existe ou moins cette compétence.
Il n'y a pas eu la volonté de forcer la main pour décider à l'avance si ce seront des épreuves écrites ou simplement un colloque, qui devront déterminer cette ultérieure compétence; le tout est laissé à la commission de concours qui, sur la base des concours et des épreuves d'examen, pourra établir quelles épreuves, quelles matières d'examen devront être vérifiées en langue française. Il y a donc la possibilité de prévoir cette vérification, même pour des matières qui ne seront présentées qu'à l'oral, et je crois que de ce point de vue, compte tenu également des rapports toujours plus suivis que les services de la Présidence ont avec des instances francophones, le fait de demander une certaine compétence en langue française c'est simplement tenir compte des exigences actuelles.
Nous faisons partie de l'association des parlementaires de langue française, nous avons toute une série de contacts et de liens avec des réalités francophones; il y a la nécessité, de pourvoir à la rédaction des mêmes procès-verbaux y afférents en langue française. Le personnel de la Présidence du Conseil est donc appelé de plus en plus non seulement à connaître cette langue, mais également à l'utiliser dans l'exercice de ses fonctions.
Il nous paraissait donc tout à fait normal de prévoir ces modalités; ce sera le bureau de la Présidence, ce sera ce Conseil au moment où il approuvera l'avis de concours, qui fixera quelle épreuve devra être soutenue en langue française.
Je veux citer un exemple: dans cette séance il y a des avis de concours, qui sont présentés et par la Présidence du Conseil et par le Gouvernement, si nous examinons ces différentes matières d'examen, je crois qu'il n'est pas impossible de demander à l'oral, par exemple, dans l'avis de concours où l'on requiert une vérification de la connaissance du règlement intérieur du Conseil, que cette épreuve soit effectuée en langue française.
Il y a le texte, il y a la possibilité de se préparer sur cette matière et il n'y a pas donc toutes ces difficultés à demander la vérification d'une connaissance qui sera par ailleurs requise ensuite dans l'exercice des fonctions de ce même personnel.
A cet égard, sur la base également des indications et de la proposition qui a été formulée par la IIe commission, je me sens de maintenir la formulation de l'alinéa tel qu'elle a été proposée.
Presidente Vicepresidente Trione, dal suo intervento mi sembra di aver capito che lei poneva una questione pregiudiziale di non passaggio alla discussione dell'argomento, o viceversa intendeva presentare un emendamento e basta?
Ha chiesto di parlare il Vicepresidente Trione, ne ha facoltà.
Trione (DC) Come prima richiesta chiedevo il rinvio di questo regolamento. Nella impossibilità di ottenere il rinvio, chiedevo quanto meno di emendare - e mi sarei riservato di presentare l'emendamento - il testo di legge cancellando l'articolo 8.
La richiesta di rinvio alla prossima legislatura derivava dal fatto che alla fine di una legislatura mi sembrerebbe strano proporre un regolamento ad un Ufficio di Presidenza, ad un Consiglio che potrebbe anche non essere più questo.
PresidentePongo in votazione la questione sospensiva richiesta dal Vicepresidente Trione.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 12
Contrari: 11
Astenuto: 1 (Cout)
Il Consiglio non approva
Presidente La proposta di rinvio non è accolta, quindi si passa all'esame dell'articolato, nel nuovo testo redatto dalla II commissione.
Do lettura dell'articolo 1:
Capo I (Disposizioni generali)
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), definisce le materie di competenza dei servizi del Consiglio regionale, disciplina le procedure concorsuali e detta le disposizioni organizzative necessarie al funzionamento delle strutture del Consiglio stesso.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Beneforti, ne ha facoltà.
Beneforti (DC) Chiedo la verifica del numero legale.
PresidentePrego il collega Consigliere Segretario di procedere all'appello.
Constatato che sono presenti diciotto dei trentacinque consiglieri e che pertanto è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio, dichiaro valida la seduta ed invito il Consiglio a continuare la trattazione dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Capo II (Competenze)
Articolo 2 (Competenze del Servizio affari generali)
1. Il Servizio affari generali:
a) svolge le mansioni di segreteria della Presidenza, delle adunanze consiliari, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo, della Commissione per il regolamento e delle Commissioni speciali e d'inchiesta;
b) cura la redazione dei provvedimenti deliberativi e la stesura dei processi verbali;
c) verifica, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, l'ammissibilità delle proposte di atti amministrativi presentati dalla Giunta regionale;
d) cura il procedimento di classificazione e trasmissione agli organi competenti e gli adempimenti connessi all'assegnazione dei progetti di legge e delle proposte di regolamento e di deliberazione, delle proposte di legge statale di iniziativa regionale e di altri atti alle Commissioni consiliari permanenti;
e) provvede, con apposito archivio, alla classificazione e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale;
f) cura la ricezione e classificazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e di tutti i documenti ed atti pervenuti al Consiglio regionale;
g) istruisce le petizioni e le proposte di legge di iniziativa popolare;
h) cura i rapporti con la Commissione di coordinamento e con la Giunta regionale;
i) cura il contenzioso elettorale;
l) sovraintende ai servizi d'aula, alla registrazione e trascrizione dei dibattiti consiliari;
m) provvede alla revisione, stampa e pubblicazione dei resoconti consiliari;
n) cura, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, resocontazioni connesse ad esigenze particolari e raccolte di resoconti consiliari;
o) predispone, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi e ricerche di carattere storico e giuridico sull'attività del Consiglio regionale;
p) segue, in collaborazione con il Servizio affari legislativi e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;
q) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale);
r) cura gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 26/1991;
s) cura i rapporti del Consiglio con l'esterno ed in particolare con gli organi costituzionali dello Stato, con gli organismi internazionali e con le organizzazioni cui aderisce il Consiglio regionale;
t) cura i rapporti tra gli organi consiliari e gli organi di informazione, assicurando la tempestiva informazione sull'attività e le iniziative del Consiglio e dei suoi organi;
u) provvede alla redazione, stampa e divulgazione di notiziari, comunicati e pubblicazioni concernenti l'attività del Consiglio e dei suoi organi;
v) provvede al cerimoniale in occasione di incontri e visite ufficiali;
z) cura l'organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni pubbliche indette dal Consiglio regionale;
aa) svolge le attività di pubbliche relazioni del Consiglio regionale;
bb) cura la partecipazione del Consiglio a cerimonie ufficiali, manifestazioni pubbliche e convegni;
cc) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia contabile del Consiglio e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza;
dd) provvede alla predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del Consiglio regionale;
ee) cura la gestione del bilancio del Consiglio regionale;
ff) provvede alla liquidazione delle spese economali e delle spese deliberate dall'Ufficio di Presidenza, nonché al rimborso delle spese di viaggio e di missione effettuate dai consiglieri regionali e dai dipendenti del Consiglio regionale;
gg) cura la predisposizione di gare, licitazioni, trattative private e contratti deliberati dall'Ufficio di Presidenza;
hh) provvede all'acquisto, alla gestione e all'inventario dei beni del Consiglio;
ii) provvede agli adempimenti relativi alla richiesta di certificazione anti-mafia;
ll) provvede alla liquidazione delle indennità ai consiglieri regionali e alle liquidazioni dei contributi ai Gruppi consiliari;
mm) provvede alla gestione del fondo di previdenza del Consiglio ed alle relative incombenze di segreteria;
nn) cura la gestione e l'organizzazione degli automezzi del Consiglio regionale;
oo) fornisce ai Gruppi consiliari l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
pp) provvede all'organizzazione degli uscieri addetti ai servizi d'aula, di attesa e custodia.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Competenze del Servizio affari legislativi)
1. Il Servizio affari legislativi:
a) presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla redazione di proposte di legge e di regolamento di iniziativa consiliare;
b) formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli atti legislativi ed amministrativi di competenza consiliare rinviati in sede di controllo e degli altri affari in corso d'esame;
c) formula, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, osservazioni di tecnica legislativa sui progetti di legge e di regolamento che vengono presentati al Consiglio regionale;
d) provvede alla correzione formale ed al coordinamento dei progetti di legge e di regolamento approvati dall'assemblea consiliare;
e) cura i rapporti, a livello tecnico, con gli uffici legislativi dello Stato e dei Consigli delle altre Regioni e delle Province autonome e con gli organismi interregionali cui aderiscono gli uffici medesimi;
f) provvede alla classificazione della legislazione regionale e all'acquisizione, conservazione e diffusione di ogni tipo di documentazione che interessa il Consiglio regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali, anche mediante l'utilizzo di apposite banche dati, programmi elaborativi e nuove tecnologie;
g) cura, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici, i rapporti di documentazione con gli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni e Province autonome, con gli organismi internazionali, con le Università e gli istituti di ricerca, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva informazione ai consiglieri regionali;
h) svolge, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi, indagini e ricerche su materie interessanti l'attività del Consiglio regionale;
i) segue, in collaborazione con il Servizio affari generali e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attività del Consiglio regionale;
l) assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva alle attività istruttorie e decisionali delle Commissioni consiliari permanenti e di eventuali gruppi di lavoro formati da consiglieri regionali nell'ambito di tali Commissioni;
m) coordina, sotto il profilo operativo, le attività delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti;
n) cura le resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni consiliari permanenti.
PresidentePongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Competenze dei Dirigenti dei servizi)
1. I Dirigenti dei servizi del Consiglio assistono il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza nelle attività relative alle competenze in materia di personale e di organizzazione dei servizi, per quanto di rispettiva competenza.
2. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dalle leggi e dal regolamento e nelle adunanze consiliari e può essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale.
3. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'attività di organizzazione del Consiglio regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Capo III (Accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale)
Articolo 5 (Modalità di accesso, requisiti e procedure concorsuali)
1. Per l'accesso ai posti della dotazione organica del Consiglio regionale si applicano, riguardo alle modalità, ai criteri generali, ai titoli ed alle procedure concorsuali, le norme previste dalle vigenti disposizioni regionali, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Titoli di studio e altri requisiti)
1. Per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale e vicedirigenziale e di ottavo livello funzionale del Consiglio regionale è richiesto il possesso dei requisiti generali e dei titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti, fatti salvi i posti sottoindicati, per i quali è richiesto il titolo di studio specificamente indicato:
a) Dirigente del Servizio affari legislativi, Capo Ufficio e Istruttore amministrativo dell'Ufficio legislativo: laurea in giurisprudenza con esclusione di qualsiasi titolo equipollente;
b) Capo Ufficio e Istruttore amministrativo dell'Ufficio informazione, pubbliche relazioni e cerimoniale: laurea in giurisprudenza o scienze politiche o lettere o sociologia, con esclusione di qualsiasi titolo equipollente.
2. Per l'accesso ai posti di Capo dell'Ufficio informazione, pubbliche relazioni e cerimoniale, di Istruttore amministrativo dello stesso Ufficio e di Capo Ufficio Stampa (non di ruolo) è inoltre richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti.
PresidentePongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Valutazione dei titoli)
Per ciascun concorso bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il bando di concorso dovrà indicare il punteggio massimo da attribuire alla valutazione dei titoli, che comunque non potrà superare:
a) per i concorsi fino al settimo livello funzionale: il 20 per cento del punteggio totale;
b) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale: il 30 per cento del punteggio totale;
c) per i concorsi relativi alle qualifiche dirigenziale e vicedirigenziale: il 40 per cento del punteggio totale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti: 18
Votanti: 16
Favorevoli: 16
Astenuti: 2 (Limonet e Maquignaz)
Il Consiglio approva
PresidenteDo lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Materie oggetto delle prove di concorso)
1. Le materie oggetto dei concorsi banditi dall'Ufficio di Presidenza, che potranno essere articolati in prove orali, scritte e pratiche, devono essere comprese tra le seguenti:
a) per i concorsi relativi al quinto e sesto livello funzionale:
1) dattilografia;
2) stenografia;
3) utilizzo di apparecchiature informatiche;
4) nozioni sul regolamento interno del Consiglio regionale;
5) ordinamento della Regione Valle d'Aosta;
6) nozioni sulle tecniche di archiviazione e catalogazione;
b) per i concorsi relativi al settimo livello funzionale:
1) diritto costituzionale;
2) diritto regionale;
3) diritto amministrativo;
4) Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;
5) nozioni di procedura parlamentare;
6) regolamento interno del Consiglio;
7) regolamento di contabilità del Consiglio;
8) nozioni di contabilità dello Stato e della Regione;
9) legislazione antimafia;
10) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;
11) utilizzo di apparecchiature informatiche;
12) nozioni sulle attività di pubbliche relazioni;
c) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale ed alle qualifiche dirigenziale e vicedirigenziale:
1) diritto costituzionale;
2) diritto regionale con particolare riferimento allo Statuto speciale della Valle d'Aosta;
3) procedura parlamentare;
4) diritto comunitario;
5) diritto amministrativo;
6) tecnica legislativa;
7) regolamento interno del Consiglio;
8) regolamento di contabilità del Consiglio;
9) contabilità dello Stato e della Regione;
10) legislazione antimafia;
11) cassa di previdenza dei consiglieri regionali;
12) autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio;
13) norme per l'elezione del Consiglio regionale;
14) attività di pubbliche relazioni e cerimoniale;
15) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;
16) storia della Valle d'Aosta con particolare riferimento allo sviluppo dell'idea regionale e alle istituzioni di autonomia;
17) redazione di un testo giornalistico.
2. I bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove di esame.
3. Rimangono ferme le modalità di accertamento della buona conoscenza della lingua francese ai sensi dell'articolo 75, comma 2, lett. c) della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.
4. Per l'accesso ai posti delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali e dell'ottavo livello funzionale del Consiglio regionale sono banditi concorsi specifici.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (GV-PDS-SV)Già in Commissione, quando il Presidente della Commissione Viérin, aveva illustrato questo regolamento, dichiarai il mio voto di astensione sull'articolo 8.
L'articolo 8 al punto 2 prevede che i bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove in esame.
Il problema è che chi entra in questo palazzo a lavorare, per legge deve già superare una prova preliminare in lingua francese; è per questa ragione che mi sono astenuto, perché quando uno sostiene questa prova una prima volta, non è detto che debba ripeterla per altre occasioni. Pertanto dichiaro di astenermi sull'articolo 8.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 5 (Bajocco, Gremmo, Limonet, Maquignaz e Pascale)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Capo IV (Disposizioni varie)
Articolo 9 (Lavoro straordinario)
1. Il lavoro straordinario prestato dal personale del Consiglio regionale per assistenza alle riunioni degli organi consiliari non è conteggiato ai fini del calcolo del limite massimo individuale previsto dalle vigenti disposizioni.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 5 (Aloisi, Gremmo, Limonet, Maquignaz e Pascale)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Delegazione del Consiglio regionale ai sensi degli articolo 9 e 10 della legge regionale 26/1991)
1. Ai fini degli accordi e dei confronti con le organizzazioni sindacali previsti dall'articolo 9, comma 2 e dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 26/1991, la delegazione del Consiglio regionale è composta dal Presidente del Consiglio regionale o da altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede, e dai Dirigenti dei servizi del Consiglio.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti: 23
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 5 (Aloisi, Gremmo, Limonet, Maquignaz e Pascale)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 5 (Aloisi, Gremmo, Limonet, Maquignaz e Pascale)
Il Consiglio approva
