Objet du Conseil n. 4454 du 7 avril 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4454/IX Disegno di legge: "Disciplina delle sponsorizzazioni nel settore dello sport".
Presidente La parola al Consigliere Marcoz.
Marcoz (UV) Il disegno di legge ha lo scopo di disciplinare gli interventi di sponsorizzazione nei confronti di atleti valdostani che si sono affermati nelle varie discipline sportive, riconoscendo negli stessi un veicolo di promozione dell'immagine turistica e sportiva della regione. Tali interventi, della durata di un anno hanno carattere individuale e sono attuati, in accordo con le Federazioni nazionali di appartenenza, in armonia con le vigenti disposizioni regolamentari federali.
La loro entità è stabilita in relazione all'importanza dei risultati conseguiti dall'atleta e alla rilevanza sotto il profilo professionale dell'attività agonistica dallo stesso svolta. Il contratto conferisce alla Regione la facoltà di utilizzare ai fini promozionali l'immagine sportiva dell'atleta, mediante l'applicazione di scritte o marchi sull'abbigliamento di gara o di allenamento. Le determinazioni concernenti l'assunzione delle suddette iniziative di sponsorizzazione sono demandate alla Giunta; la sottoscrizione del relativo contratto è invece affidata all'Assessore al turismo, sport e beni culturali.
Gli oneri posti a carico dell'esercizio 1993 ammontano a lire 200.000.000 alla cui copertura si provvede mediante utilizzo, per pari importo delle somme iscritte al capitolo 69020. A decorrere dal 1994 l'ammontare delle spese previste per l'applicazione della legge sarà determinato con legge di bilancio.
Presidente La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Vorrei chiedere come mai si è voluto inserire un limite minimo alla sponsorizzazione, si rischia di avere degli esborsi per manifestazioni che hanno una scarsa incidenza.
Presidente La parola all'Assessore Voyat.
Voyat (UV) Una limitazione minima, 5 milioni, è dettata dalle federazioni nazionali. C'è un minimo perché la difficoltà degli atleti in certe discipline è molta, specialmente in quelle meno sponsorizzate. La quota minima dà la possibilità di partecipare ad alti livelli, faccio solo un esempio: il sollevamento pesi.
Presidente Passiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1 1. La Valle d'Aosta riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine regionale.
2. A tale scopo la Giunta è autorizzata ad attuare nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, specifiche azioni finalizzate all'utilizzo pubblicitario delle prestazioni sportive di atleti valdostani affermatisi ai massimi livelli agonistici nazionali ed internazionali.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 24
Il Consiglio approva.
PresidentePassiamo all'articolo 2.
Articolo 2 1. La sponsorizzazione, della durata di un anno, ha carattere individuale ed è attuata in accordo con la Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con le disposizioni al riguardo impartite dai regolamenti federali vigenti a livello nazionale ed internazionale.
2. L'entità della sponsorizzazione, determinata in relazione alla efficacia promozionale dell'intervento, è stabilita entro i seguenti importi:
a) Atleta partecipante all'ultima edizione dei Giochi Olimpici o Campionati Mondiali assoluti: da lire 20.000.000 a lire 60.000.000.
b) Atleta inserito nell'organico della squadra nazionale "A": da lire 10.000.000 a lire 30.000.000.
c) Campione italiano assoluto in carica: da lire 5.000.000 a lire 20.000.000
3. Gli interventi di cui al comma due non sono cumulabili a favore del medesimo atleta.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 24
Il Consiglio approva.
PresidentePassiamo all'articolo 3.
Articolo 3 1. Alla determinazione del contenuto del rapporto di sponsorizzazione si provvede mediante regolare contratto, conforme alle determinazioni e agli impegni assunti con deliberazione della Giunta regionale, sottoscritto dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali e dall'atleta sponsorizzato o, ove richiesto, dal legale rappresentante della Federazione nazionale di appartenenza, in armonia con i vigenti regolamenti federali nazionali ed internazionali.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 24
Il Consiglio approva.
Presidente Articolo 4.
Articolo 4 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 200.000.000, graveranno sul capitolo 64150, di nuova istituzione e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci regionali.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per lire 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993, concernente "Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a Foyer de montagne in Valgrisenche" Punto D.6.5.8.
3. A decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 concernente:" Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 24
Il Consiglio approva.
Presidente Articolo 5.
Articolo 5 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini sia di competenza sia di cassa:
Parte spesa
a) in diminuzione: cap 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" lire 200.000.000
b) in aumento: programma regionale 2.2.2.12
codificazione 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Cap. 64150 di nuova istituzione "Finanziamento delle sponsorizzazioni del settore sportivo". Legge regionale n. ".
lire 200.000.000
PresidentePassiamo alla votazione della legge nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti, favorevoli: 25
Il Consiglio approva.
