Objet du Conseil n. 4164 du 28 janvier 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4164/IX Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali".
Presidente Ha chiesto di illustrare il disegno di legge il relatore, Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Au nom également de la collègue, Mme Monami, quelques mots pour dire que les Commissions se sont penchées sur ce projet de loi n. 473, portant "Modifications et intégrations à la loi 56/83, concernant mesures urgentes pour la protection des biens culturels".
Il s'agit d'un projet de loi de nature purement organisatrice, dans la mesure où il vient mettre un peu d'ordre dans les attributions et les compétences des différents organes de l'Administration régionale dans ce domaine. Domaine qui a été réglementé pour l'essentiel par la loi 56/83, concernant les mesures urgentes pour la protection des biens culturels.
Les principaux points contenus dans ce projet de loi concernent le remplacement du Ministre des Bien Culturels et de l'Environnement par l'Assesseur au Tourisme, Sport et Bien Culturels, au lieu du Président du Gouvernement régional, pour les fonctions exprimées et prévues par la loi en question, l'introduction parmi les professionnels, chargés de l'examen des différentes propositions de protection des biens culturels, d'un assistant expert en chimie pour le laboratoire de la Surin-tendance, et, par le biais des amendements que l'Assesseur a déjà apportés au projet de loi en question, la constitution d'un comité technique et scientifique, un comité restreint qui pourrait donner donc davantage de rapidité et de souplesse dans les décisions et l'adoption des actes conséquents.
Il y a également un amendement qui concerne le rajout parmi les fonctions exprimées à l'article 2 des propositions de signification des actes contenant des finalités de protection aux biens culturels, en plus des "proposte di vincolo", qui étaient déjà prévues par l'article en question.
Je pense qu'au point de vue financer l'Assesseur nous dira quelque chose, étant donné que la partie financière de ce projet de loi avait fait l'objet de quelques réserves de la part des bureaux financiers et je suppose donc qu'il portera un nouvel amendement pour mettre au clair cet aspect de la loi en question.
Je tiens en conclusion à rappeler que les Commissions ont exprimé un avis unanime favorable sur le projet de loi.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Sport e Beni Culturali Voyat, ne ha facoltà.
Voyat (UV) Uniquement pour dire que nous avons présenté les amendements dont vient de parler M. Louvin à l'article 2. Avant on disait: "da un archeologo", mais vu que l'archéologue doit être le membre de la commission, c'est mieux de mettre "dall'archeologo".
L'amendement à l'article 3 c'est uniquement pour ajouter le fait de la "notifica".
Les autres articles sont des articles financiers, présentés par l'Assesseur aux Finances.
Presidente Sono stati distribuiti degli emendamenti, che ovviamente sostituiscono gli emendamenti della commissione, come preannunciato dal relatore stesso.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Chiedo una breve sospensione per verificare il contenuto degli emendamenti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,48 alle ore 11,59 e che, alla ripresa dei lavori, presiede il Presidente Bich.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Pendant cette courte suspension nous avons pu vérifier qu'il s'agissait en réalité dans la nouvelle rédaction seulement d'un rajout technique, c'est-à-dire le sous-titre à l'article 3, et que la seule variation, par rapport à ce qui avait été discuté et approuvé en commission, concerne la partie financière, qui a été modifiée suite aux indications fournies par les bureaux de l'Assessorat des finances.
Par conséquent nous répétons notre adhésion au projet de loi en question.
PresidenteSi passa all'esame dell'articolato.
C'è solo una piccola rettifica in termini linguistici e tecnici da apporre all'articolo 1 al punto 2, quarta riga: anziché "sono ammessi", "sono emessi".
Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56, concernente misure urgenti per la tutela dei beni culturali, è sostituito dal seguente:
"Articolo 1
1. In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato in materia di tutela del paesaggio, antichità e belle arti, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alLa Regione Valle d'Aosta ai sensi degli articolo 16 e 38 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, il Ministro per i beni culturali ed ambientali è costituito dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, fatti salvi gli adempimenti e le limitazioni previsti dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4 della precitata legge. Sono esclusi dalla presente legge gli atti di cui al capo IV della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, per il quale la Regione provvederà con apposita legge.
2. I provvedimenti di vincolo, di notifica, di demolizione, di conversione delle demolizioni in indennità o sanzione, di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni, sono emessi dal Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali.
3. Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali di cui agli articolo 2 e 4."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Composizione Commissione)
1. L'articolo 2 della legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
1. É istituita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, così composta:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione o suo delegato;
c) dall'Assistente chimico responsabile del laboratorio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;
d) da otto membri di cui:
1) un archeologo, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
2) un architetto, scelto fra esperti in beni architettonico-monumentali, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
3) un esperto nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
4) un esperto in storia dell'arte, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
5) un esperto in tecniche di catalogazione scelto fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani od esteri;
6) un esperto in museologia, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
7) due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I poteri della Commissione sono comunque prorogati fino al suo rinnovo.
3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di coordinatore;
b) da un archeologo;
c) da un architetto esperto in beni architettonico-monumentali;
d) da uno storico dell'arte;
e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;
f) da un chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.
Presidente All'articolo 2 vi è l'emendamento presentato dall'Assessore Voyat, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui in oggetto è così modificato:
3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di coordinatore;
b) dall'archeologo;
c) dall'architetto esperto in beni architettonico-monumentali;
d) dallo storico dell'arte;
e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;
f) dal chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.
Lo pongo in votazione.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Composizione Commissione)
1. L'articolo 2 della legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
1. É istituita la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, così composta:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione o suo delegato;
c) dall'Assistente chimico responsabile del laboratorio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali o suo delegato;
d) da otto membri di cui:
1) un archeologo, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
2) un architetto, scelto fra esperti in beni architettonico-monumentali, che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane o estere;
3) un esperto nel campo dei beni paesistico-ambientali che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
4) un esperto in storia dell'arte, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
5) un esperto in tecniche di catalogazione scelto fra esperti che operano in istituti pubblicamente riconosciuti, italiani od esteri;
6) un esperto in museologia, scelto fra esperti che operano in istituzioni pubblicamente riconosciute, italiane od estere;
7) due esperti in beni culturali designati dalle associazioni culturali ammesse alle provvidenze previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni, concernente contributi alle associazioni culturali valdostane.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura. I poteri della Commissione sono comunque prorogati fino al suo rinnovo.
3. La Commissione nomina fra i suoi membri un Comitato tecnico scientifico così composto:
a) dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali o suo delegato, con funzione di coordinatore;
b) dall'archeologo;
c) dall'architetto esperto in beni architettonico-monumentali;
d) dallo storico dell'arte;
e) da un esperto in beni paesistico-ambientali;
f) dal chimico esperto nelle problematiche di restauro e conservazione.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Criteri obbligatori)
1. L'articolo 3 della legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. La Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico-artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.
Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.
3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.
5. Ai membri della Commissione per i beni culturali ed ambientali, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta della Commissione o del Comitato, pari a lire 100.000 ed il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, rimborsi delle spese sostenute dai componenti della Commissione per l'effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all'estero, riguardanti l'espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato."
Presidente C'è un emendamento dell'Assessore Voyat, che recita:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto, è così sostituito:
2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.
Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.
Lo diamo votato come integrazione all'articolo stesso, che pongo in votazione nel testo così emendato:
Articolo 3 (Criteri obbligatori)
1. L'articolo 3 della legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. La Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali esprime pareri su argomenti riguardanti la tutela, lo studio, la ricerca e la conservazione dei beni archeologici, dei beni architettonici, dei beni storico-artistici e delle bellezze naturali e paesistiche.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti alla Commissione le proposte di vincolo, di notifica, le proposte di demolizione, le istanze di conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni, le istanze di riduzione o aumento dell'entità delle sanzioni e gli indirizzi programmatici.
Il Sovrintendente ha inoltre facoltà di richiedere pareri in merito a progetti di opere di grande impatto paesistico.
3. La Commissione è convocata dal Sovrintendente per i beni culturali ed ambientali su sua iniziativa o su richiesta della Giunta regionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, su richiesta della Commissione, esprime pareri tecnici in ordine a proposte e progetti di ricerca, restauro e conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle problematiche metodologiche e conservative.
5. Ai membri della Commissione per i beni culturali ed ambientali, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta della Commissione o del Comitato, pari a lire 100.000 ed il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il viaggio avvenga con mezzo motorizzato privato, il rimborso viene calcolato in base alla normativa vigente in materia per i dipendenti regionali. Sono autorizzati, alle condizioni previste per i dipendenti regionali, rimborsi delle spese sostenute dai componenti della Commissione per l'effettuazione di sopralluoghi e visite di studio, in Italia o all'estero, riguardanti l'espletamento dei compiti della Commissione e del Comitato."
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. Il terzo comma dell'articolo 8 della l. legge regionale 56/1983 è sostituito dal seguente:
"Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell'allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima, è autorizzata dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, ai sensi dell'articolo 1."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Norma finanziaria)
1. Il maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in annue lire 10.000.000 (diecimilioni), graverà sul capitolo 60080 del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali ed Ambientali e gli ispettori onorari, e sui corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:
- quanto all'anno 1993 mediante utilizzo per lire 10.000.000 (diecimilioni) dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" iscritto nel bilancio regionale 1993, a valere sulla previsione di cui all'allegato 8 del bilancio della Regione (Programma F.2.2.5.);
- quanto agli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo per lire 20.000.000 (ventimilioni) delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.
3. A decorrere dal 1994 ad una eventuale rideterminazione degli oneri in base alle effettive necessità si provvederà con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Variazione di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni in termini di competenza e di cassa:
Parte spesa
Variazione in diminuzione
Capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
(allegato 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993 - Programma F.2.2.5.)
lire 10.000.000
Variazione in aumento
Capitolo 66080 "Spese per il pagamento delle indennità di presenza e rimborsi per i membri della Commissione Beni Culturali e Ambientali e gli ispettori onorari"
lire 10.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Disposizioni d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Maquignaz, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva
