Objet du Conseil n. 4115 du 14 janvier 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4115/IX Disegno di legge: "Concessione di contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate al potenziamento delle attività economiche".
PresidenteHa chiesto la parola l'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato, Mafrica.
Mafrica (PCI-PDS)Questo disegno di legge intende regolamentare la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni nel campo economico.
Essi sono quelli usualmente attribuiti da parte del Governo o del Consiglio regionale ad associazioni, comuni, comunità montane, soggetti promotori di iniziative economiche. La presente regolamentazione fondamentalmente stabilisce che siano a carico integrale della Regione le spese per la Foire de Saint-Ours et la Foire de Donnas, che si possono concedere contributi fino al 50 percento per iniziative dei comuni e che, a seguito di una osservazione contenuta nell'emendamento della Commissione, si possono concedere contributi fino al 70 percento per manifestazioni a carattere intercomunale o regionale.
L'Assessore Lavoyer proporrà l'emendamento finanziario, in quanto il disegno di legge era stato presentato nel 1992.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento n. 1 che sostituisce come segue l'articolo 1 del disegno di legge:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione concede contributi a favore di enti pubblici, associazioni e imprese allo scopo di favorire ed incentivare la realizzazione di iniziative e manifestazioni finalizzate al potenziamento delle attività economiche nel territorio della Valle d'Aosta.
Esito della votazione:
Presenti: 28
Votanti: 19
Favorevoli: 19
Astenuti: 9 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:
Articolo 2 (Presentazione delle domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi previsti all'articolo 1 gli interessati presentano all'Assessorato dell'Industria, Commercio e Artigianato domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti:
a) dettagliata relazione illustrante l'attività da realizzare, gli obiettivi da conseguire, nonché il programma della manifestazione;
b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 10 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento n. 2 che sostituisce come segue l'articolo 3:
Articolo 3 (Misura dei contributi)
1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime:
a) fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile per le manifestazioni a carattere comunale;
b) fino al settanta per cento della spesa ammissibile per le manifestazioni a carattere intercomunale o regionale;
c) fino al cento per cento della spesa ammissibile per l'organizzazione della Fiera del legno "Sant'Orso" di Donnas.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 9 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4:
Articolo 4 (Ammissibilità delle spese e concessione dei contributi)
1. Sono ammissibili tutte le spese preventivate e sostenute dal soggetto organizzatore della manifestazione idonee al perseguimento dello scopo di cui all'articolo 1.
2. L'ammissibilità delle spese e la validità degli obiettivi sono valutati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale all'atto della concessione dei contributi.
3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta o del Consiglio regionale in relazione alla rispettiva competenza.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 21
Favorevoli: 20
Contrari: 1
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 5:
Articolo 5 (Liquidazione dei contributi)
1. I contributi sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, su presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.
2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.
3. Nel caso in cui l'importo delle spese regolarmente giustificate sia inferiore a quello delle spese previste, il contributo è ridotto in misura proporzionale.
Esito della votazione:
Presenti: 29
Votanti: 20
Favorevoli: 20
Astenuti: 9 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 6:
Articolo 6 (Non cumulabilità dei contributi)
1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 22
Favorevoli: 21
Contrari: 1
Astenuti: 8 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'emendamento che sostituisce come segue l'articolo 7:
Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1993 in lire 450 milioni, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 47806 "Contributi per iniziative e manifestazioni economiche" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.
2. A decorrere dall'anno 1994 l'onere sarà determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale.
Pascale (PSI) Abbiamo votato gli articoli, perché condividiamo nel merito la proposta di legge, ma ci asterremo su questo emendamento e anche sul complesso della legge, perché abbiamo delle perplessità sulla legittimità di portare all'approvazione del Consiglio un provvedimento legislativo che impegna fondi del bilancio di previsione 1993, quando la legge relativa ad esso non esiste ancora.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7 emendato.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 19
Favorevoli: 18
Contrari: 1
Astenuti: 11 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Pascale, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8:
Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 12 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione).
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo insieme.
Esito della votazione:
Presenti: 30
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 12 (Aloisi, Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Lanièce, Limonet, Maquignaz, Pascale, Riccarand, Ricco e Trione)
Il Consiglio approva.
