Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3527 du 30 juin 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3527/IX Disegno di legge: "Contributi ad associazioni di categorie di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della Sanità, assistenza sociale e servizi sociali".

Bich (Presidente)Ha chiesto di illustrare il disegno di legge la Consigliera Monami, ne ha facoltà.

Monami (PCI-PDS) In attesa della definizione di una legge quadro nazionale in materia di volontariato sociale, l'Amministrazione regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il presente disegno di legge analogo alla precedente legge regionale del 19 aprile 1985 n. 14 che aveva efficacia triennale e che aveva lo stesso fine di quella che siamo chiamati a votare oggi.

Ciò al fine ovviamente di autorizzare il prelievo di 120 milioni di lire dal capitolo 6900, fondo globale, per spese correnti a favore di associazioni di categoria di volontariato operanti in valle nel settore della Sanità e dell'Assistenza Sociale e dei Servizi Sociali a sostegno delle loro attività.

Come è ben spiegato nella relazione tecnica si rende necessaria l'esigenza di continuare a provvedere all'erogazione di questi contributi.

Presidente Sul disegno di legge n. 407 dichiaro aperta la discussione generale. Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale. Su questo disegno di legge c'è il parere della II e V Commissione. Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi annui a sostegno dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali.

2. Per associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nei settori della sanità, assistenza sociale e dei servizi sociali si intendono:

a) le associazioni di volontariato operanti nei settori della sanità, dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosciute ai sensi degli articolo 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

b) le associazioni di volontariato operanti nei settori indicati alla lett. a), riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46 (Associazioni di volontariato nel settore socio-sanitario);

c) le sezioni regionali delle seguenti associazioni nazionali di categoria:

1) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di civili;

2) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

3)Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;

4) Associazione nazionale vittime civili di guerra;

5) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

6) Unione italiana ciechi;

7) Unione nazionale mutilati per servizio;

8) Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;

9) Associazione italiana donatori d'organi;

10) Associazione valdostana famiglie portatori di handicap;

11) Associazione valdostana paraplegici;

12) Lega italiana per la lotta contro i tumori;

13) Associazione italiana sclerosi multipla;

d) altre sezioni regionali di associazioni nazionali di categoria individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi concernenti le persone handicappate di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. Per la concessione dei contributi regionali, le associazioni indicate all'articolo 1 presentano domanda, entro il 30 giugno di ogni anno, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, che ne cura l'istruttoria.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni avviene sulla base di un sistema a punteggio.

2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

a) esistenza della sede:

1) di proprietà dell'associazione o a disposizione senza oneri di locazione: punti 1500;

2) in locazione punti 2000;

b) per personale dipendente: punti 1000;

c) per ogni associato (sino ad un massimo di 500 punti) punti 1.

3) L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. I contributi sono erogati alle singole associazioni sulla base del punteggio cumulato dalle associazioni medesime nell'anno precedente la presentazione delle domande e sono subordinati alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono, al consuntivo dell'anno precedente, accompagnati da relazioni riguardanti le attività svolte nell'anno precedente e da svolgere nell'anno a venire.

2. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo, l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizza-zione del fondo assegnato.

3. E' fato obbligo alle associazioni di impiegare i contributi ricevuti per impiegare i contributi ricevuti per attività da svolgersi in sede regionale.

4. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 120.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno graverà sul capitolo 61260 "Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (Area di intervento settoriale - Tutela, assistenza e promozione sociale - E. 5. ).

4. A decorrere dal 1993 l'onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 1. Alla presente spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 120.000.000;

b) in aumento:

cap 61260 "Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d'Aosta"

lire 120.000.000.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente Do lettura dell'articolo 7 relativa all'urgenza:

Articolo 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'arti-colo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

PresidentePongo in votazione l'articolo 7:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità