Objet du Conseil n. 3444 du 20 mai 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3444/IX Disegno di legge: "Interventi finanziari per l'adeguamento delle casere e dei locali di allevamento alla vigente normativa igienico-sanitaria".
Presidente La parola al Consigliere Ricco.
Ricco (DC)Il disegno di legge n. 395, relativo ad interventi finanziari per l'adeguamento delle casere e dei locali di allevamento alla vigente normativa igienico-sanitaria, prevede la concessione, per il triennio 1992/94, di contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere e nei locali di allevamento, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie della vigente normativa.
Prevede, inoltre, che i contributi vengano concessi nella misura del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previo accertamento e valutazione tecnica dei competenti uffici.
L'onere a carico del capitolo 41400 del bilancio regionale è previsto in lire 500.000.000 annue. Il suddetto adeguamento dei locali di allevamento delle casere si rende necessario ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie ed è previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 che recita:
"L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari sia di impianto sia funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri, in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".
Sperando di fare cosa gradita, vorrei ricordare all'Assessore competente che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre/10 ottobre 1990, n. 434, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 - comma secondo della suddetta legge nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio di igiene e profilassi dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.
La suddetta autorizzazione sanitaria è inoltre contemplata e meglio illustrata dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, avente per oggetto "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
Infatti, tale Regolamento - all'articolo 25 - oltre ad affermare che è soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, prevede anche gli organi competenti al rilascio della suddetta autorizzazione.
Il successivo articolo 26 riguarda le modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione, mentre l'articolo 27 riguarda le modalità del rilascio delle autorizzazioni.
L'articolo 28 contempla i requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento che devono essere provvisti di locali distinti e separati per il deposito delle materie prime, per la produzione, la preparazione e il confezionamento delle sostanze destinate all'alimentazione, per il deposito dei prodotti finiti, per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento del prodotto finito, con separazioni ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione.
L'autorità sanitaria deve anche accertare che i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico-sanitario, con valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione; areabili - naturalmente o artificialmente - sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore sia per evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione - naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in rapporto al tipo di lavorazione effettuata, facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata alla domanda di autorizzazione.
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in modo da consentire la facile, rapida e completa pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione e confezionamento debbono essere in materiale idoneo ai sensi dell'articolo 11 della legge e relativi decreti di attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantità sufficiente di acqua potabile, si può ricorrere ad acqua con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili.
Con legge 3 maggio 1989, n. 169 sono state dettate norme sulla disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino che hanno innovato la precedente disciplina regolata dal R.D. 09 maggio 1929 n. 994, concernente la vigilanza igienico-sanitaria del latte destinato al consumo diretto.
La legge 169/89 fissa una serie di condizioni che devono essere rispettate sia in fase di produzione sia in fase di trattamento termico sia in fase di commercializzazione del prodotto finito, alcune delle quali sono demandate a norme da regolamentarsi con decreti interministeriali del Ministero della Sanità di concerto con quello dell'Agricoltura e Foreste.
In applicazione di tale legge, sono stati emanati i decreti interministeriali n. 184 e n. 185, concernenti rispettivamente:
1) le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente;
2) le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Con l'emanazione di tali decreti sono stati regolamentati in particolare:
a) le prescrizioni relative agli allevamenti ed alle vacche produttrici di latte crudo, alle vaccherie, all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo, ai centri di raccolta, nonché ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte stesso;
b) i controlli veterinari da espletarsi presso le vaccherie ed i centri di raccolta, nonché quelli sul latte crudo da effettuarsi presso le vaccherie;
c) i provvedimenti da adottare nel caso di non rispetto delle condizioni di sanità e di salute animale, nonché di non conformità del latte crudo ai requisiti prescritti.
Le varie disposizioni sono state oggetto di discussione tra l'Assessorato all'Agricoltura ed il Servizio Veterinario dell'U.S.L., al quale competono i controlli ed il rilascio delle autorizzazioni; a tale scopo il primo incontro è già avvenuto in data 27 marzo 1992, durante il quale si sono evidenziati i principali interventi da effettuare per la messa a norma dei locali di allevamento.
Essenzialmente gli interventi sono riconducibili alla creazione di un locale per il lavaggio e la pulizia delle apparecchiature e degli utensili destinati a venire in contatto con il latte, alla creazione di un locale per la separazione degli animali ammalati, intendendo non di malattie infettive come la tubercolosi o brucellosi, ma piuttosto malattie quali la mastite.
Per quanto riguarda il locale per la separazione degli animali ammalati, si è visto che sarebbe possibile anche costruirne di comunitari, per esempio, nei villaggi ove non è possibile ampliare i locali.
Altro aspetto riguarda i materiali da utilizzare nei locali di allevamento che devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; a tal scopo è stata proposta una commissione che definisca i materiali idonei.
Fondamentale, infine, è il rispetto delle superfici e dei volumi necessari a ciascun animale, nonché la ventilazione e la luminosità essenziale per un buono sviluppo e una valida produzione zootecnica.
Da quanto sopra detto, si evince che in moltissime stalle sono necessari interventi, in qualche caso fondamentali, che comportano investimenti non indifferenti.
Chiaramente il disegno di legge in discussione intende finanziare, con contributi fino al 75 percento, soltanto gli interventi dettati dalle suddette norme ai fini dell'autorizzazione da rilasciarsi dal Servizio Veterinario e non interventi vari di ampliamento, ristrutturazione, che possono, però, fruire dei contributi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 avente per oggetto "Interventi regionali in materia di agricoltura".
Si dà atto che dalle ore 18,26 alle ore 18,41 presiede il Vicepresidente Bich.
PresidenteBisogna aprire la discussione generale. Comunico che si discute sul testo della III Commissione.
La parola al Consigliere Vallet.
Vallet (UV) Je dois constater que le problème des laiteries n'intéresse pas beaucoup les conseillers, mais quant même nous avons sollicité la présentation de ce projet de loi et donc c'est avec satisfaction que nous nous préparons à le discuter.
Une première formulation avait été faite et après, en Commission, l'Assesseur en avait présenté une autre. Je dois dire que la troisième Commission a formulé l'avis sur ce texte en absence des conseillers de la minorité. Il s'agit de la réunion de laquelle nous avons déjà eu l'occasion de parler et c'est pour cela que je veux entrer un peu dans le mérite, dans le détail de ce projet de loi.
Essentiellement je veux dire qu'il y a une différence substantielle entre la première formulation qui prévoyait des interventions spéciales pour l'aménagement des laiteries des alpages et le texte qui nous est soumis aujourd'hui, qui tient compte des dispositions dictées par deux arrêtés, le 184 et le 185 du 9 mai 1991.
Alors, compte tenu de ce que je viens de dire, nous jugeons que la formulation de l'article 1 et, en particulier, du premier alinéa, en ce qui concerne la définition de "locali di allevamento": c'est une définition générale, qui ne définit pas les interventions qui auraient droit aux contributions.
Le fait même que cette définition est générale est témoignée par le rapport qui nous a lu le Conseiller Ricco, quand il dit "fondamentale, infine, è il rispetto delle superfici e dei volumi necessari a ciascun animale, nonché la ventilazione, la luminosità essenziale per un buono sviluppo e una valida produzione zootecnica; da quanto sopra detto, si evince che in moltissime stalle sono necessari interventi in qualche caso fondamentali che comportano investimenti non indifferenti eccetera " Je veux dire qu'en laissant la formulation "locali di allevamento", on pourrait faire confusion avec les mesures qui existent déjà pour un certain type de construction, en particulier aux étables qui sont déjà prévues par la loi 30.
Alors, je ressens l'exigence de mieux éclaircir et je présente un amendement qui reformule le premier alinéa de l'article 1, en reprenant les définitions des locaux sur lesquels nous voulons intervenir. Les définitions sont citées dans les arrêtés 184 et 185, c'est à dire "per il triennio 92/94, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione nelle casere e nei locali adibiti alle attività di raccolta e conservazione del latte in attesa della sua spedizione, nonché al lavaggio e alla pulizia delle apparecchiature, degli utensili connessi alla mungitura, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti ai fini del rilascio della autorizzazione sanitarie dalla vigente normativa."
Voilà, cette formulation, dans la substance, prévoit une intervention que je pense était dans la volonté de l'Assesseur qui a formulé le premier texte et qui est à même de mieux définir l'intervention.
PresidentePrende la parola il Consigliere il Rollandin.
Rollandin (UV)La présentation de cette loi signifie accorder encore trois ans pour résoudre le problème des locaux, mais je crois que tout de même il faudrait inviter les propriétaires à faire le possible pour achever les travaux dans ce délais, car autrement on risque d'avoir des surprises, compte tenu, et je ne veux rien dire davantage, que le problème a toute une série de conséquences que, je crois, soit l'Assesseur soit les conseillers intéressés au problème connaissent très bien.
Le but de cette loi est très simple. C'est de donner une possibilité supplémentaire d'intervenir à fin de ne pas trop alourdir ce qui est l'intervention pour les vieilles bâtisses soit pour ce qui est des hameaux soit pour ce qui est des alpages, dans le sens le plus large du terme.
Je crois que, dans ce sens, on sollicitera soit à travers les Associations soit à travers une circulaire les propriétaires pour les inviter à essayer de résoudre ce problème dans le plus bref délai possible, car je crois que le thème est strictement lié, comme est de toute évidence, à la production de la fontine. Par conséquent, je crois que c'est intérêt de la communauté d'avoir les locaux nécessaires suffisamment prédisposés pour ce qui est du travail nécessaire en alpage.
Presidente La parola al Consigliere Perrin.
Perrin (UV) Avant de fermer la discussion générale, nous aurions aimé connaître de la part de l'Assesseur si l'amendement présenté est accepté ou non.
Nous nous trouvons très souvent face à ce problème, intervenir ou non intervenir, parce que souvent la réponse sur un amendement présenté avant la fermeture de la discussion générale peut, si l'amendement est accepté, faire de façon que certains conseillers se taisent; si par contre il n'est pas accepté évidemment il y a des raisons à exprimer. Donc, je demande à monsieur l'Assesseur si a la gentillesse de vouloir intervenir avant que l'on ferme la discus-sion et si l'amendement est positif, personnellement je ne inter-viendrai plus, autrement je me sens obligé à reprendre la parole.
Président La parole à l'Assesseur à l'Agriculture, Forêts et Ressources naturelles, Lanièce.
Lanièce (DC) In linea di principio nulla in contrario ad accogliere l'emenda-mento; c'è solo un problema per quanto riguarda la formulazione che mi è stata suggerita, appunto, dai funzionari sui locali di allevamento. Siccome nella nuova normativa, la 184 e la 185, si parla anche della specie di stalla di sosta o infermeria, se vogliamo chiamarla così, necessaria per poter poi commercializzare il latte, questa dovrebbe rientrare, eventualmente nella costruzione o nell'adeguamento di uno dei locali atti a questa funzione.
Quindi, se in questo emendamento aggiungiamo anche questo, va benissimo; soltanto non vorremmo che, per esempio, se nell'allevamento c'è una bovina affetta da mastite e non c'è il locale per separarla dalle altre purtroppo tutto il latte non possa poi essere commercializzato.
Soprattutto quando si parla di isolare anche gli animali affetti da mastite, i piccoli allevamenti, che hanno ancora le stalle nei centri storici, incontrano più difficoltà nel separare gli animali malati, poiché non c'è spazio utilizzabile. Il punto 12 dell'allegato 2 del decreto 184 dice: "le aziende di produzione devono poter disporre di locali che garantiscano in maniera efficace l'isolamento di animale affetto o per il quale esiste il sospetto che sia affetto da una delle malattie di cui all'allegato 1 punto 1 della lettera b); che non presentino sintomi di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte; che siano sottoposte ad un controllo sistematico della mammella".
A questo punto, le bovine devono essere separate. Il mio timore è che l'interpretazione sia quella data dall'USL: separate, cioè che non devono essere nello stesso locale. Ora se l'interpretazione è questa, si dovrà rifare la legge o modificarla, aggiungendo l'emendamento che, direi, va benissimo come sostitutivo.
Presidente La parola al Consigliere Rollandin
Rollandin (UV) Je crois que les soucis concernant le problème de la séparation physique des animaux qui ont certaines maladies doit être lu en liaison avec les règlements existant pour ce qui est des mesures adoptées pour "la tubercolosi e la brucellosi".
Pour ce qui est du règlement existant aujourd'hui, je crois que l'Assesseur connaît très bien qu'on pourrait garder les animaux dans les étables concernées pendant trente jours.
Le règlement que la Vallée d'Aoste a adopté dit, au contraire, qu'il faut éliminer tout de suite les bovinés malades. Alors j'inviterai l'Assesseur à lire non le 184, mais "l'allegato 1" où il s'agit des maladies pour lesquelles on prévoit l'élimination directe. "La mastite non è contagiosa attraverso il latte; non c'entra per nulla! Gli animali colpiti da malattie contagiose sono subito eliminati. Quindi l'isolamento per noi è un passaggio superfluo!"; surtout compte tenu qu'il serait presque impossible d'intervenir. Je pose la question, Assesseur, très simple: s'il est obligatoire partout avoir des locaux pour isoler les animaux malades, il faudrait aller dans tous les étables et contrôler s'il y a les locaux prévus et si elles ne sont pas en règle, on ne peut plus remettre le certificat.
On ne voudrait pas qu'il y ait partout l'obligation d'intervenir d'une certaine façon, car autrement on risque d'être hors de ce qui est la réalité.
De la relation de Ricco je ne partage pas où on dit "stalle frazionali" et là où on dit "i locali...costruirne di comunitari". Je crois que là c'est un système difficile à soutenir et à réaliser, surtout en Vallée d'Aoste. Mais pour ce qui est de l'application de ce point particulier ou on va dans une direction possibiliste ou autrement on risque de se retrouver dans les difficultés que je viens de dire, car si cette mesure est obligatoire pour tout le monde, on se retrouvera dans les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à l'appliquer, au-delà du financement.
Presidente La parola all'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse naturali, Lanièce
Lanièce (DC) Questa è una scelta politica: se vogliamo che questa gente possa beneficiare anche di questo lo si aggiunge ora, non fra sei mesi, perché se in un allevamento dovesse trovarsi una mucca affetta da mastite e non si ha la possibilità di separarla, il veterinario non rilascia il certificato che dichiara che il latte proviene da stalle ufficialmente indenni; quindi non si potrà portare il latte né in latteria né alla centrale.
Vorrà dire che se succederà un caso del genere, apporteremo una modifica. Purtroppo, parlando questa mattina con il prof. Battistotti, si diceva che sta per essere emanato un decreto ancora più restrittivo del 184 e del 185 e sul problema igienico-sanitario nessuna nazione aderente alla CEE ha fatto opposizione: si accetta tutto quanto viene imposto.
Io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento, ma può darsi che, come è stato formulato, sia troppo ampio. Lo vogliamo inserire qui? Per me, va bene, ma è certo che c'è questo pericolo.
Presidente La parola al Consigliere Perrin.
Perrin (UV) Le problème évidemment est complexe et grave et évidemment nous sommes là pour essayer de collaborer dans un domaine que nous avons à coeur parce que c'est un secteur fondamental pour l'économie valdôtaine et nous voudrions évidemment que la loi sorte les meilleurs effets et qu'il n'y ait pas de danger pour les agriculteurs. Donc, pour concorder un amendement à l'amendement, je demanderai cinq minutes de suspension à fin qu'avec l'Assesseur on puisse trouver un accord.
Presidente Penso che tutti siano d'accordo di concedere cinque minuti di tempo al Consigliere Perrin e all'Assessore per concordare l'emendamento.
Il Consiglio è momentaneamente sospeso.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,00 alle ore 19,15
Presidente La parola all'Assessore all'Agricoltura, forestazione e risorse naturali, Lanièce.
Lanièce (DC) Per quanto concerne l'emendamento presentato dai consiglieri Rollandin, Perrin e Vallet, abbiamo concordato che in prima applicazione, onde non ampliare troppo l'interpretazione del decreto 184/185, questo viene accolto in toto, come è stato presentato.
Dovrei solo rispondere a due domande poste dal Consigliere Rollandin sulla questione di sollecitare gli allevatori ad adeguare gli alpeggi, le casere e di stilare eventualmente una circolare per richiamarli agli adempimenti previsti.
Devo dire che, effettivamente, l'adeguamento ha avuto 51 domande su 350 alpeggi circa; cioè un buon numero, ma non è certamente all'altezza, perché dal censimento tra Assessorato, Consorzio fontine e Cooperativa, si deduceva che circa l'80 percento degli alpeggi necessita di lavori di adeguamento.
Quindi si cercherà di sollecitare. La difficoltà viene dal fatto che, purtroppo come tutti sappiamo, la maggioranza degli alpeggi in Valle d'Aosta non appartengono ai conduttori e, di conseguenza, i proprietari sono poco sensibili a questi problemi.
Cercheremo nuovamente di sollecitare tutti i proprietari degli al-peggi che devono essere adeguati ed invieremo anche alcuni chia-rimenti ai proprietari di cascine o di aziende di pianura, affinché provvedano agli adeguamenti previsti dai decreti 184 e 185.
Presidente L'emendamento rimane tale e quale. Do lettura e pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 395.
Emendamento Articolo 1: il comma 1. viene così sostituito:
"1. Per il triennio 1992/1994 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere e nei locali adibiti alle attività di raccolta e di conservazione latte, in attesa della sua spedizione, nonché al lavaggio e alla pulizia delle apparecchiature e degli utensili connessi alla mungitura, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie della vigente normativa."
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Si vota l'articolo 1 emendato del disegno di legge n.395:
Articolo 1 1. Per il triennio 1992/1994 è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione, nelle casere e nei locali adibiti alle attività di raccolta e di conservazione latte in attesa della sua spedizione, nonché al lavaggio e alla pulizia delle apparecchiature e degli utensili connessi alla mungitura, degli interventi rispondenti ai requisiti minimi igienico-sanitari previsti ai fini del rilascio delle autorizzazioni sanitarie della vigente normativa.
2. I contributi vengono concessi nella misura del 75 percento della spesa ritenuta ammissibile, quale determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, previo accertamento e valutazione tecnica da parte dei competenti uffici dell'Assessorato stesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2:
Articolo 2 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1992-1993-1994, graverà sul capitolo n. 41400 del bilancio di previsione della Regione per l'eser-cizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede:
a) per l'anno 1992 mediante riduzione di lire 500.000.000 dal capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Sistemazioni alpeggi (cod marzo 2.1.)";
b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 1.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1992/1994.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono approvate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 500.000.000.
b) in aumento:
cap. 41400 "Contributi per l'adeguamento delle casere annesse agli alpeggi. legge regionale n. "
lire 500.000.000.
La parola al Consigliere Perrin, sull'articolo 3.
Perrin (UV)Non, Monsieur le président, excusez-moi, mais c'est n'est pas sur l'article 3. Je ne sais pas si je peux le proposer ou non. Il faudra peut-être ajouter un article concernant l'urgence de façon de pouvoir accélérer les travaux, si cela est encore possible.
Presidente Non è più possibile: bisognava farlo in sede di discussione generale.
Dobbiamo votare l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Si vota ora sul complesso della legge.
La parola all'Assessore Lanièce.
Lanièce (DC)Volevo solo precisare che anche se non c'è l'urgenza, si possono comunque autorizzare i lavori sulle domande e quando si dovrà liquidare saranno trascorsi tre-quattro mesi. Per gli alpeggi i lavori inizieranno adesso, a fine mese e a giugno, di conseguenza non c'è.
(...interruzione fuori microfono...)
Se c'era l'urgenza era meglio, ma anche se non è stato presentato l'emendamento prima della chiusura della discussione generale, comunque questo non impedisce né ritarda i valori di adeguamento.
Presidente Vorrei aggiungere che, per quanto di competenza della presidenza del Consiglio, verrà fatto tutto il possibile per accelerare gli iter per la pubblicazione degli atti.
Si vota sul complesso della legge.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 32.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Dovremmo passare ora al punto 32 bis che può darsi richieda più tempo di quanto abbiamo a disposizione.
Se siete d'accordo, possiamo passare all'oggetto n. 33 che riguarda l'Assessorato alle Finanze oppure possiamo cominciare con il 32 e vedere se si riesce almeno a concludere la discussione generale.
Sono le ore 19,22 e alcuni consiglieri mi hanno fatto presente di avere degli impegni e richiederebbero addirittura di terminare dieci minuti, un quarto d'ora prima la seduta.
