Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3392 du 8 mai 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3392/IX Disegno di legge: "Aumento del valore convenzionale di cui al comma quattro dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86".

Presidente La parola al relatore Consigliere Trione.

Trione (DC) La concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa è disciplinata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83.

Il disegno di legge in esame ne propone l'aggiornamento del valore convenzionale preso a base del calcolo per la determinazione dei contributi stessi.

La normativa mira a stimolare e promuovere la perfetta e costante praticabilità delle piste di sci alpino, il corretto inserimento delle piste stesse e dei relativi impianti di risalita nell'ambiente, e la manutenzione periodica delle stazioni, dei sostegni di linea, dei fabbricati e delle strutture di servizio in genere.

L'ammontare dei contributi, ai quali possono accedere aziende ed enti esercenti impianti di trasporto a fune situati in Valle d'Aosta e normalmente utilizzati per la pratica dello sci di discesa, è determinato in funzione della potenza degli impianti.

La potenza s'intende definita come il prodotto della portata oraria massima autorizzata per il dislivello di ciascun impianto.

L'importo del contributo è determinato moltiplicando tale coefficiente per un valore convenzionale che, già fissato in lire 90.000 nella legge regionale n.83 del 1984, è stato aggiornato in lire 105.000 con la normativa n.86 del 1987 e proposto in questo disegno di legge in lire 108.000.

L'aggiornamento di lire 18.000 rispetto al valore convenzionale del 1984, rappresenta il recupero di circa un terzo della perdita del valore del denaro - circa 7 percento - in questi sette anni.

Presidente Vi sono interventi da parte dei consiglieri?

Possiamo passare a votare il testo della legge.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Aumento del valore convenzionale)

1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1991/1992, il valore convenzionale di cui al comma quattro dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n.83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come rideterminato dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n.86, è aumentato da lire centocinquemila a lire centoottomila.

PresidenteSe non vi sono interventi possiamo mettere l'articolo 1 in votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità.

Possiamo passare alla discussione dell'articolo 2 del quale do lettura.

Articolo 2 (Norme finanziarie)

1. Alla maggior spesa per l'anno 1991 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità già iscritte al capitolo n.64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

2. A decorrere dall'anno 1992 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n.83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come successivamente modificata, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Per questo articolo c'è un emendamento della seconda Com-missione che lo sostituisce, del quale do lettura.

L'articolo 2 viene così sostituito:

Articolo 2 (Norme finanziarie)

1. Alla maggior spesa per l'anno 1992 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità già iscritte al capitolo 64560 del bilancio della Regione per il medesimo anno.

2. A decorrere dall'anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n.83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come successivamente modificata, si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Presidente Possiamo passare a votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

S'intende votato anche l'articolo essendo emendamento sostitutivo di tutto l'articolo.

Passiamo all'articolo 3 del quale do lettura.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre de-ll'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successi-vo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Si tratta della dichiarazione d'urgenza, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Votiamo sul complesso della legge.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.