Objet du Conseil n. 3356 du 6 mai 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3356/IX Violazione della competenza legislativa primaria della Regione in materia urbanistica. (Interpellanza)
Presidente Do lettura dell'interpellanza in oggetto.
Interpellanza Il Governo italiano ha approvato, lo scorso mese, un decreto legge omnibus all'interno del quale è stato introdotto un articolo importante in materia urbanistica. Si tratta dell'articolo 3 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195 che introduce il silenzio-assenso delle regioni nell'approvazione dei Piani regolatori generali dei comuni e di altri strumenti urbanistici. L'articolo 3 del citato decreto-legge prevede infatti la tacita approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni qualora le regioni non si pronuncino entro 180 giorni dalla loro adozione.
L'introduzione del silenzio-assenso sugli strumenti urbanistici costituisce un notevole indebolimento dei poteri d'intervento delle regioni e rende ancora più difficile una pianificazione attenta alla tutela dei beni ambientali e culturali.
Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, inoltre, la normativa dell'articolo 3 del decreto-legge costituisce un'evidente violazione della competenza primaria della Regione autonoma in materia urbanistica.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale del gruppo verde alternativo
interpella
l'Assessore regionale all'urbanistica per sapere:
1) quali valutazioni ha espresso la Giunta regionale sull'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195;
2) se è stato presentato ricorso davanti alla Corte Costituzionale sul citato articolo del decreto-legge 195/92 che rappresenta un'evidente violazione della competenza in materia urbanistica della Regione Valle d'Aosta;
3) quali provvedimenti sono stati assunti o si intendono assumere per dotare la Regione Valle d'Aosta di una normativa adeguata in materia di procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali.
Presidente La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA)Nel mese precedente alle elezioni politiche il Governo italiano ha approvato un decreto-legge che contiene vari provvedimenti urgenti. In questo decreto-legge è compreso un articolo, l'articolo 3, in cui si prevede una modifica importante rispetto agli strumenti urbanistici.
Questo articolo 3 del decreto-legge 195 del 1° marzo 1992 introduce infatti il principio del silenzio-assenso delle regioni nell'approvazione dei piani regolatori generali dei comuni e di altri strumenti urbanistici. In pratica si prevede che, decorsi 180 giorni dalla trasmissione del piano regolatore dal comune alla regione, qualora non intervenga una decisione esplicita da parte della regione, il piano deve considerarsi tacitamente approvato.
E' chiaro che un meccanismo di questo tipo, che introduce appunto il silenzio-assenso sugli strumenti urbanistici, è uno strumento molto discutibile e nel nostro caso è anche una violazione evidente di una competenza normativa che noi abbiamo, perché noi abbiamo competenza primaria in materia urbanistica e quindi questa è una normativa che ci viene imposta dall'esterno, mentre è compito della Regione Valle d'Aosta disciplinare tempi e procedure in questa materia.
Con questa interpellanza noi vorremmo capire quali sono le valutazioni della Giunta regionale rispetto all'articolo 3 del decreto-legge 195 del 1992; se sono stati assunti dei provvedimenti da parte della Regione per tutelare le nostre competenze anche ricorrendo davanti alla Corte Costituzionale rispetto all'illegittimità di questo provvedimento per quanto ci riguarda.
In terzo luogo chiediamo di sapere quali sono i provvedimenti che sono stati assunti, o s'intendono assumere, per definire meglio l'iter e le procedure per quanto riguarda la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici della nostra regione.
Infatti l'attuale normativa regionale, che è basata essenzialmente sulla legge 3 del 60 e sulla legge 14 del 1978, è piuttosto carente e lascia degli spazi d'incertezza molto evidenti su cui poi si inserisce con un provvedimento di forzatura questa normativa dello Stato.
Quindi noi riteniamo da una parte che si debba respingere questo provvedimento dello Stato, perché ci sembra una violazione delle nostre competenze e anche un indebolimento delle competenze della Regione per avere il tempo necessario per esaminare gli strumenti urbanistici.
Dall'altra parte riteniamo che, contemporaneamente la Regione si deve dotare di una normativa più aggiornata e più adeguata sia per quanto riguarda le procedure, sia per quanto riguarda i tempi di queste procedure di formazione degli strumenti urbanistici.
Si dà atto che alle ore 12,31 presiede il Presidente Cout.
Presidente La parola all'Assessore dell'ambiente, territorio e trasporti, Limonet.
Limonet (DC)Con riferimento all'interpellanza di cui all'oggetto si osserva che l'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dispone che gli strumenti urbanistici devono considerasi approvati per silenzio-assenso, se la regione non provvede, come diceva giustamente l'interpellante, alla loro approvazione entro il termine massimo di 180 giorni.
Alla data attuale non risulta che il decreto-legge sia stato dal Parlamento convertito in legge, il termine ultimo di 60 giorni scadeva il 4 maggio, ed è pertanto probabile la sua decadenza. Naturalmente non se ne esclude peraltro la sua riproposizione.
Nell'introdurre tale norma, cioè l'articolo 3 del decreto-legge 195/92, richiama l'articolo 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, che demandava alla regione l'emanazione di norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici e per stabilire, in particolare, il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione dei piani regolatori.
La Regione Valle d'Aosta non ha finora emanato una legge in cui sia fissato il termine massimo per l'approvazione degli strumenti urbanistici; le procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici sono disciplinate dalla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui articolo 10, in particolare, demanda a un regolamento che non è stato mai emanato la fissazione delle modalità per la formazione dei piani regolatori.
Da un punto di vista tecnico si ritiene che una norma statale che stabilisca che i piani regolatori devono considerarsi approvati per silenzio-assenso, decorsi appunto i 180 giorni, sia lesiva della competenza legislativa regionale in materia urbanistica, in quanto per il suo grado di estremo dettaglio contrasta appunto con l'articolo 2 dello statuto speciale che pone, quale limite per la potestà legislativa esclusiva della regione, la sola osservanza costituzionale e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle ricerche economiche e sociali.
Quanto al merito di tale disposizione, se ne sottolinea la pericolosità in quanto si dovrebbero considerare approvati e quindi vigenti ad ogni effetto circa 30 piani regolatori adottati dai comuni e non ancora approvati dalla Giunta regionale, quindi senza aver fatto l'opportuno iter.
In proposito si segnala che è in atto un'iniziativa in tutte le regioni di proporre il ricorso alla Corte Costituzionale avverso la norma in questione, avanzata appunto dall'Associazione Polis, con sede in Venezia, di cui eventualmente farò avere l'istruttoria che ci ha fatto pervenire.
Quanto al terzo punto dell'interpellanza, si sottolinea che una revisione globale della normativa regionale in materia urbanistica potrebbe essere appunto avviata in stretta connessione con il piano territoriale paesistico.
Si segnala infatti che la normativa per il PTP è in fase di elaborazione e prevede che i piani regolatori debbano appunto essere ade-guati al piano territoriale stesso.
Si potrebbe pertanto pensare, nella normativa stessa del PTP, o in una legge successiva all'ap-provazione del PTP, ad una riforma dell'intera legislazione regionale in materia urbanistica e, più in particolare, della disciplina relativa alle procedure di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici. Potrò farti poi arrivare la proposta del Polis.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.
Riccarand (VA) Ringrazio l'Assessore per la risposta che apprezzo, perché sostanzialmente coglie l'importanza e la pericolosità di questo decreto-legge.
Questo dato credo che sia molto significativo, il fatto che ci siano circa 30 piani regolatori comunali che stanno facendo il loro iter, che si considererebbero automaticamente e tacitamente approvati qualora venisse applicata questa normativa.
Quindi la richiesta che farei all'Assessore è di seguire l'iter di questo provvedimento, se sarà convertito in legge o se invece verrà ritirato da parte del Governo, in modo che, meglio se in accordo con le altre regioni, si possano assumere delle iniziative di fronte alla Corte Costituzionale per tutelare gli interessi della nostra regione, ma direi anche in generale delle regioni, per avere una possibilità di controllo reale sugli strumenti urbanistici.
Credo anche che sia opportuna questa strada indicata dall'Assessore, di utilizzare l'occasione del piano territoriale paesistico per cercare di disciplinare meglio una normativa che richiede sicuramente una messa a punto per quanto riguarda procedure e tempistica.
Mi sembra di concordare sugli orientamenti che sono indicati e concludo quindi con una raccomandazione a seguire l'iter di questo provvedimento, in modo da non trovarci poi con una norma operativa che diventi gravemente vincolante rispetto alle nostre potestà.
Presidente Non vedo presente il Consigliere Bich, che sarebbe interessato all'oggetto n. 16, possiamo passare al 17, se il Consigliere Riccarand è d'accordo.
