Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3164 du 28 février 1992 - Resoconto

OGGETTO N. 3164/IX Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Cout (Presidente) La parola al relatore Consigliere Ricco.

Ricco (DC) L'oggetto che ci accingiamo a trattare è certamente meno affascinante, meno aereo, di quelli di ieri sera, è più concreto ed anche arido, come tutte le questioni di contabilità.

Sono convinto comunque che anche su questo disegno di legge ci sarà una seria discussione.

L'Assessore competente sarà sicuramente in grado di apprezzare gli interventi, i suggerimenti e tenerli in seria considerazione.

Il decreto legislativo 28 dicembre 89, n. 431 contiene norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanze regionali e comunali.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale n. 90 del 27 dicembre 1989, ha disposto "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale", conseguentemente si è ravvisata la necessità di adeguare la nostra legge regionale alle prescrizioni del suddetto decreto legislativo ed in modo particolare del comma 2 dell'articolo 6 che recita "Il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della Regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione stessa in armonia coi principi del citato Titolo quarto della legge 5 agosto 78, n. 468".

Con il presente disegno di legge n. 356 la Giunta regionale intende apportare modifiche alla succitata legge regionale 90 dell'89 ed eliminare anche le eventuali ripetizioni pleonastiche o dubbi interpretativi, nonché provvedere alla correzione di errori materiali.

Per ottenere una migliore lettura della legge regionale si sono sostituiti interi commi anche quando le modifiche riguardano singole parole; si sono sostituiti interi articoli, invece, quando le modifiche hanno ristrutturato l'articolo stesso.

Prima di proseguire nella relazione informo che è stato ritenuto utile tener conto degli emendamenti proposti in Commissione da parte del competente Assessore.

Con l'articolo 1 del disegno di legge 356 si viene a sostituire l'articolo primo della legge 90; con questo articolo si vuole chiarire che la legge di contabilità non è ricondotta soltanto allo statuto, ma anche alle sue norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4, sempre della legge regionale; con la sostituzione di questo articolo viene ampliata la possibilità di servirsi di sistemi informativi.

All'articolo 3, con la sostituzione del terzo comma dell'articolo 17, si chiarisce che la seconda parte del comma è abrogata perché il concetto di impegno solo annuale è espresso al successivo, più pertinente, articolo 56. Inoltre si elimina l'obbligo di delibere confermative per le obbligazioni pluriennali.

All'articolo 5, con l'abrogazione del sesto comma dell'articolo 41 si chiarisce che il comma non è attuabile stante l'impossibilità di stabilire con certezza quanto da esso previsto. Inoltre è stato fonte di polemiche da parte della minoranza consiliare.

Articolo 6, con la sostituzione dell'articolo 42 si nota che i commi primo, secondo e terzo restano invariati. Comma quarto, nella pratica consolidata le spese previste da leggi regionali entrate in vigore dopo che l'ufficio ha presentato il bilancio al Consiglio regionale, non possono più essere indicate nel bilancio stesso, per cui non ha senso parlare di approvazione del bilancio.

Comma quinto, è pleonastico indicare "a norma della presente legge".

Comma sesto, vi è un errore nella stesura della legge, perché il richiamo agli articoli 38 e 39 si riferisce all'abrogata legge di contabilità, la 68/79, e concerne solo i prelievi di spesa obbligatori e imprevisti, poiché all'epoca non erano previsti gli altri fondi di riserva oggi esistenti.

Comma settimo, abrogato in quanto pleonastico poiché le uniche variazioni previste dall'articolo sono quelle del primo e sesto comma.

Articolo 6/bis, è stato sostituito il quinto comma dell'articolo 44 resosi necessario allo scopo di consentire l'approvazione di leggi che concernono variazioni al bilancio senza dover ricorrere ad una norma di deroga al termine del 31 ottobre, come è avvenuto gli scorsi anni. D'altra parte il termine del 30 novembre era già previsto dalla vecchia legge di contabilità regionale, la 68/79.

Articolo 8, viene sostituito l'articolo 51. Il primo comma rimane invariato, con il nuovo secondo comma viene esplicitamente specificato che tutte le riscossioni ed i pagamenti sono eseguiti direttamente dalla tesoreria regionale.

Con il nuovo terzo comma viene autorizzata la possibilità di convenzioni per particolari servizi.

Articolo 9, sono abrogati i precedenti secondo e terzo comma perché la gestione del servizio di tesoreria, secondo comma, è disciplinata dal successivo articolo 85 e perché la Regione non intrattiene più conti con la tesoreria centrale dello Stato, terzo comma, poiché non si effettua più il versamento dell'eccedenza di cassa, decreto legislativo 431 dell'89.

Articolo 10, viene sostituito il secondo comma dell'articolo 56 in quanto è più corretto, dal punto di vista lessicale e giuridico, parlare di perfezionamento dell'obbligazione.

Anche il sesto comma viene sostituito, è soppressa la seconda parte del comma per evitare le delibere di conferma delle obbligazioni pluriennali.

Articolo 11, al primo comma dell'articolo 64 viene aggiunto il secondo comma, si prevede la possibilità dei cosiddetti residui di stanziamento, ossia di somme stanziate, ma non impegnate che, anziché andare in economia, vengono mantenute in bilancio.

La norma concernente i residui di stanziamento è stata ricalcata sulla falsariga della legge di contabilità dello Stato tenendo conto delle modifiche intervenute con la legge 155 dell'89 che ha modificato l'articolo 36 della legge di contabilità di Stato.

L'articolo 12 viene sostituito con l'articolo 65. Il primo e secondo comma restano invariati, il terzo comma stabilisce che i residui di stanziamento non vanno in perenzione data la possibilità che le somme assegnate vengano imputate ai vecchi capitoli qualora esistenti. Con il quarto comma è sancita espressamente l'esistenza dei fondi di riserva per i residui perenti già esistenti, ma non previsti da legge.

Articolo 13, viene sostituita la lettera f) del primo comma e la lettera a) del secondo comma dell'articolo 70; infatti nel conto finanziario è indicato il totale delle entrate riscosse e versate, nonché l'ammontare sia dei residui accertati che riaccertati.

Articolo 14, viene sostituito l'articolo 77 specificando che le deliberazioni d'urgenza, oltre che annullate, possono decadere se non vengono inviate all'organo di controllo entro 3 giorni dalla data in cui sono adottate.

Articolo 15, viene sostituito l'articolo 85, riguarda il servizio di tesoreria nel suo complesso, in applicazione del decreto legislativo 431 e viene inoltre formalizzato il controllo da parte dell'Assessorato delle finanze.

Presidente La parola al Consigliere Voyat.

Voyat (UV)Innanzitutto terrei a precisare che questo disegno di legge ha avuto un iter piuttosto tribolato, infatti è stato approvato dalla Giunta regionale più volte, arrivato in Commissione ed ogni volta modificato, sempre da parte della Giunta regionale.

Ora, riteniamo in Commissione - e qui voglio ripeterlo - che non crediamo che sia serio che la Giunta regionale presenti un disegno di legge, dopodiché sistematicamente, in Commissione, ne chieda la modifica.

Posso capire se questo venisse da parte della Commissione nel suo insieme, da parte di consiglieri dell'opposizione, ma che questo venga richiesto dalla Giunta regionale ci dà un senso di sfiducia in quanto vediamo che vengono proposte delle leggi senza il dovuto approfondimento.

E' vero, come diceva Ricco, che questo disegno di legge prevede delle variazioni piuttosto marginali in alcuni punti, in cui meglio si precisa che si correggono degli errori materiali, è comunque anche vero che ci sono, a mio avviso, due variazioni sostanziali che non ci possono trovare d'accordo.

Una è il fatto che per le spese pluriennali la Giunta regionale sia esentata poi dal presentare delle delibere annuali per confermare la spesa, in quanto queste deliberazioni, che possono anche essere chiamate ripetitive, sono comunque una forma di controllo ed anche un modo per tenere a conoscenza i consiglieri che lo vogliono, andando a controllare le delibere di Giunta.

Anche perché ci torna difficile capire come verranno liquidati, negli anni successivi questi impegni presi il primo anno, se a semplice discrezione dei funzionari, degli uffici, oppure su disposizione interna da parte dell'Assessore.

La cosa ci preoccupa perché evidentemente ci può essere il caso in cui un ufficio ben organizzato possa effettuare il pagamento anche i primi giorni dell'anno, invece con personale insufficiente, potrebbe sistematicamente avere dei ritardi nei pagamenti.

Come dicevo la cosa fondamentale è il controllo dell'andamento del bilancio, degli impegni pluriennali, in quanto non ci sarebbe più la possibilità, da parte dei consiglieri, di sapere se queste spese vengono erogate o meno, in che modo ed in che quantità.

Penso che sia una cosa che va contro quanto sempre detto in questo Consiglio regionale da parte di questa maggioranza: più potere al Consiglio, trasparenza, possibilità di controllo. Invece vediamo che, sistematicamente, come è già avvenuto alcuni mesi fa, ampliando i poteri alla Giunta regionale e diminuendoli, per conseguenza, al Consiglio, si va contro questi principi.

Un altro punto che non ci trova d'accordo è quando si dice che le spese di investimento possono essere reiscritte in bilancio d'ufficio, praticamente senza delibere d'impegno.

Questo, oltre a non capire bene come verrà effettuato, ci lascia piuttosto perplessi, intanto per la possibilità che vuol dire che alcune spese verranno reiscritte, altre non verranno reiscritte.

Quelle che verranno reiscritte, lo verranno sulla volontà di chi? Dell'Assessore competente? Dell'Assessorato alle finanze? Sono evidentemente questi dei quesiti che noi poniamo e potrebbero forse anche servire all'Assessore per presentare degli emendamenti che siano più chiari.

Per quanto previsto dall'articolo 2 di questo disegno di legge, che va a modificare l'articolo 4, dove si dice "viene ampliata la possibilità di servirsi di sistemi informativi", vorremmo, al limite, avere qualche esempio, in quanto servirsi di sistemi informativi tout court ci sembra un po' troppo superficiale, anche per il fatto che questi servizi informativi siano poi usati dalla tesoreria regionale; in che modo? Hanno la possibilità di entrare direttamente nel computer regionale o hanno la possibilità solo di ricevere i dati in quanto qui si dice che dovrebbero tenere la gestione finanziaria e patrimoniale?

Un altro punto sul quale noi non siamo d'accordo, ma vogliamo che ognuno sia libero di presentare le modifiche alle leggi che meglio crede, è quello sulla data per il termine delle variazioni di bilancio.

Prima era al 30 novembre, poi si è portato al 31 ottobre, ora si vuol riportare al 30 novembre. Senza dilungarci troppo sul perché due anni fa avevamo modificato già noi la legge sulle norme in materia di bilancio e di contabilità, in quanto era indispensabile orientarla in quel momento in quanto si era previsto il bilancio di cassa, avevamo preso anche l'occasione per modificare quella data con delle motivazioni ben precise.

Penso che i consiglieri si ricordino che si parlava dell'anticipazione del consuntivo e pertanto si voleva un'anticipata chiusura per le modifiche del bilancio, avendo la possibilità, all'1 gennaio dell'anno successivo, di partire già per fare il consuntivo entro il mese di aprile.

Un'altra ragione ancor più valida era quella che obbligava i vari assessorati a fare le leggi di prelevamento dal fondo globale all'inizio dell'anno anziché nell'ultimo mese, quindi facendo i prelievi al momento dovuto - ai primi mesi dell'anno - c'era anche la possibilità di spenderli durante l'anno.

Un altro pericolo più grande e difficilmente controllabile era quello che a fine anno diversi uffici regionali sistematicamente facevano delle delibere d'impegno di tutte le spese disponibili sul bilancio, di loro competenza.

Queste spese fatte con impegni generici non erano più spendibili l'anno successivo in quanto poi le delibere non venivano approvate dalla Commissione di coordinamento; queste spese a volte, non dico che venissero dimenticate, ma se non ce n'era la necessità rimanevano a residui.

Quindi avevamo dei residui passivi enormi che crescevano sempre di più e questo comportava un irrigidimento del bilancio in quanto c'erano somme depositate in tesoreria non usufruibili in bilancio perché erano impegnate e questo ci dava - come dicevo prima - la possibilità di meglio controllare tutte le delibere d'impegno anche di fine anno e, evidentemente, di variazione di bilancio.

Se questa maggioranza ritiene che non sia il caso di fare la guerra ai residui passivi, liberissima di farlo, comunque ne porterà anche le conseguenze in quanto sarà nostro dovere farlo rilevare al momento del consuntivo e del preventivo per il 1993 che approveremo presto.

Una cosa che non mi è piaciuta per niente - e lo dico - è la relazione. Mi spiace di farlo e di dirlo all'amico Ricco, ma credo che sia stato spinto da qualcuno a riportare quanto scritto nella sua relazione.

Quando si parla dell'articolo 5 che modifica l'articolo 41, dove dice "con l'abrogazione del sesto comma dell'articolo 41 si chiarisce che il comma non è attuabile stante l'impossibilità di stabilire con certezza quanto da esso previsto", che sarebbe la data di variazione del bilancio. Poi dice inoltre che è stato fonte di polemiche da parte della minoranza consiliare; ma questa è una mancanza di rispetto Ricco!

Come si fa a dire che è stato fonte di polemiche quando l'opposizione chiedeva solo il rispetto di una legge? Se la legge dice 31 ottobre, non è primo novembre e se noi chiedevamo l'applicazione di una legge non vedo perché si debba dire che è stata fonte di polemiche.

Ogni volta che noi chiediamo che vengano fatte le cose secondo legge, legge votata da questo Consiglio e dagli stessi consiglieri che oggi siedono in questo Consiglio, a parte il Consigliere Chiofalo, ma gli altri l'hanno votata, noi chiediamo il rispetto e poi si viene a leggere in una relazione che è stata fonte di polemiche.

(... commenti fuori microfono ...)

Chiedo scusa, ma tra primo disegno, secondo disegno, modifiche della Commissione, è un po' difficile ricapitolare.

Sì, non è evidentemente per la questione delle variazioni, è per la questione delle somme ancora disponibili.

Comunque chiederei che la prossima volta anche quelle che vengono fatte come precisazioni da parte dell'opposizione e penso per una miglior gestione del bilancio, per una migliore amministrazione di tutta la Regione, non vengano considerate come fonti di polemica. Penso che si possano accettare anche dei suggerimenti e delle proposte che vengono fatte dall'opposizione.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je crois que Ricco a présenté sa relation à ce projet de loi en disant que peut-être l'argument dont on parle est plus aride, ou mieux, moins aérien il a dit, que l'argument dont on a parlé hier, en soulignant que peut-être il y avait moins d'intérêt. Je crois à ce sujet de devoir dire que l'intérêt est plus ou moins le même, car hier il n'y avait pas plus d'intérêt que pour cette loi. Par conséquent, qu'il se tranquillise, Ricco, il n'y a pas de problème à ce sujet: toutes les lois ont la même attention.

Mais je crois d'être d'accord avec lui que cette loi a des aspects strictement techniques. Et c'est normal: c'est une loi de contabilité, ce n'est pas faute au proposant si l'on doit malheureusement se mettre là à faire un triage avec les différentes lois existantes soit au niveau national, que au niveau régional.

Bien, je crois que le collègue a déjà très bien exposé les perplexités qu'on a eu au moment où on avait examiné le premier texte, et là, comme remarque générale, je me permets d'insister sur un point: le travail à faire pour essayer de comprendre quelles sont les modifications prévues, est déjà difficile; s'il y avait au moins un texte qui nous donne tout de suite la possibilité de faire, à "testo comparato", les examens qui nous mettent à même, qui nous donnent la possibilité de rendre compréhensibles les changements, évidemment ce serait beaucoup plus facile pour le travail de ceux qui doivent exercer ce soi-disant contrôle.

Mais, à part cette considération générale, je crois que quelque remarque, cette modification la mérite encore.

Avant tout la relation: Ricco a fait un rapport sans doute correct, et techniquement il est le mieux préparé pour faire certains discours dans cette salle, et par conséquence je ne veux pas entrer dans les détails, mais je me permets de souligner un aspect. Dans la relation qui a été présenté à ce projet de loi, quelqu'un pourrait comprendre que les changements sont liés au décret 431 du 28 décembre '89. Le fameux problème qui nous a permis de dépasser les limites de la tesoreria unica.

Car là on dit: "peraltro con decreto pubblicato, decreto legislativo 28/12/89 431, sono state emanate norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionali e comunali. Si è determinata pertanto la necessità di adeguare la legge di contabilità regionale alle prescrizioni del suddetto decreto e in particolare all'articolo 6, secondo comma, in base al quale compete alla regione il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria".

Or, je crois que un rappel à ce décret pouvait même être correct, car sans doute ce décret a une grande importance, et l'avait surtout au moment où l'administration régionale ne pouvait pas dépasser ce 4 pour cent et très souvent il y avait des grands retards et en conséquence l'administration régionale ne pouvait pas effectuer les paiements normaux. Je crois que l'Assesseur connaît bien ces thèmes.

Mais je voudrais reprendre un aspect. Remettre dans une loi régionale les compétences que le décret nous donne déjà, c'est quand même quelque chose que je n'arrive pas à saisir jusqu'au bout, car l'article six de ce décret 431 dit: "Spetta alle regioni emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato in materia di contabilità degli enti locali nonché delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici, di cui al titolo quarto della 468 e successive modificazioni". Et cet article 6 ne modifie rien du tout: l'article 6 reprend des compétences qui existaient déjà. Alors, le problème et l'importance de ce 431 ce n'est pas au premier comma - oui, il y a le deuxième comma de l'article 6 qui dit: "Il regime di gestione della disponibilità finanziaria e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi della 468".

Alors, question que je pose - et franchement j'ai réexaminé maintes fois ce projet pour comprendre quelle était la modification introduite par rapport à ce décret dans cette loi de modification de la loi 90. Moi je dois avouer que je n'ai vu aucune modification, mais pour la simple raison que ce n'est pas possible.

J'ai entendu la relation de Ricco qui a fait référence à l'article 9 du projet de loi, si j'ai bien compris. L'article 9 dit: "Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 90 è così sostituito: formano impegno sugli stanziamenti del bilancio" etcetera. Mais là je crois qu'il n'y a pas de changements de substance, car en effet, attention, le problème de la tesoreria unica n'était pas réglé par la loi 90. Il ne pouvait pas l'être.

Celui-là c'est un problème qui a deux aspects: le premier aspect je crois est de substance; c'est-à-dire: compte tenu qu'une compétence nous est allouée, et il n'y a pas de réglementation spécifique, je ne vois pas pourquoi on doit remettre en cause ce principe dans une loi régionale qui est à nouveau soumise au contrôle.

Et j'inviterais surtout Ricco à comprendre l'importance de cet aspect, car de cette façon on va, entre guillemets, en quelque sorte remettre en doute quelque chose qui est déjà acquis. Car pour le problème de la tesoreria unica, je comprends les nouances sur lesquelles Ricco veut faire comprendre qu'il y a quand même à raisonner; c'est-à-dire: c'est vrai que cet aspect a été un peu octroyé au Gouvernement, car ils ne voulaient pas céder le problème de la tesoreria unica, qui donne un grand avantage à la Administration régionale. Et je crois que l'Assesseur nous pourrait même renseigner sur les retombés positives que cet aspect a eu sur l'économie régionale.

Mais ce que je conteste, au moins j'espère qui soit comprit dans le bon sens, c'est de remettre en quelque sorte en cause ce principe en le reprenant dans une loi régionale. Mais le problème de la trésorerie unique c'est acquis.

Il ne peut plus aller là, reprendre ces thèmes: il pourrait y être des contestations de la part du président de la Commission de Coordination. A quel titre? C'est déjà réglé!

Voilà, ça c'est le problème de substance; dans le problème, au contraire, de forme, je dois avouer que je n'ai pas compris quelle est la modification qui devrait améliorer la loi 90. Ça c'est la première remarque que je me permet gentiment de faire aux collègues qui ont examiné ce texte.

Et j'ai fait cette remarque pour la simple raison que à l'article premier là où on dit "oggetto della legge", attention: "la presente legge disciplina l'ordinamento contabile del bilancio e gestione finanziaria di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale approvato eccetera, e delle norme di attuazione di cui al decreto concernente le norme di attuazione". Et par conséquent on dit: parmi les objets de la loi c'est de réglementer ces aspects qui au contraire n'ont aucune réglementation à avoir.

L'autre aspect, dont je demanderais quelque éclaircissement supplémentaire, c'est le problème de l'article 4: sistemi informativi e tesoreria regionale. Alors, soit le texte comparatif que on a nous donné, que les remarques, annotazioni, là où on dit: "E' ampliata la possibilità di servirsi di sistemi informativi", ce qui n'est pas vrai.

Si on va relire le texte comme il a été écrit dans cet article 4, c'est, par rapport à l'article de la loi 90, c'est tout simplement: "Per lo svolgimento delle attività indicate nella presente legge, la Regione si avvale del sistema informativo regionale disciplinato con apposita legge", ce qui était normal! Il y a une loi sur le système informatif qui dit quels sont les emplois qu'on a.

Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé la phrase, d'une façon à ne plus comprendre les objectifs - au moins de ma part il a été difficile tout de suite de comprendre - mais quelle est la nuance de substance qui se présente? Que de cette façon il y a un système qui se détache du système informatif régional principal.

On voudrait récupérer une certaine "autonomie" qui pourrait même être justifiée du point de vue de la gestion, mais je me permets d'avancer quelque doute sur l'ensemble de la gestion du système informatif que à mon avis doit avoir une règle générale: que ou bien il y a une réglementation qui permet de comprendre quel est dans son ensemble le bout d'un système comme le système informatif, ou autrement c'est à nouveau le chaos. C'est-à-dire: un Assessorat ne sait plus ce qui fait l'autre, etcetera. Des problèmes que, je crois, nous avons déjà énoncés.

Et en effet l'article 4, comme est présenté dans cette loi, qu'est-ce qu'il dit? "La Regione si avvale di sistemi informativi per l'elaborazione dei bilanci, dei rendiconti e per lo svolgimento delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e patrimoniale disciplinata dalla presente legge".

Alors, quelle est la question? Pourquoi, dans une loi de contabilité on doit insérer un discours et des modifications sur la loi du système informatif? Quel est le sens? Car je crois que à très forte raison, et à très bonne raison on avait dit, dans cette loi 90, que le système était déjà réglé par la loi sur le système informatif.

Et au deuxième comma, qu'est-ce qu'on dit? "Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla precedente legge, la Regione si avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi - che può collegarsi - ai servizi informativi di cui al comma uno per lo svolgimento delle operazioni ad essa affidate".

Si quelqu'un va lire cet article tout seul je crois qu'il ne va pas comprendre quel est le nouveau système. Alors, ici au premier comma on dit: "La gestione finanziaria e patrimoniale disciplinata dalla presente legge". La presente legge donne des règles pour la gestion financière dans son ensemble, non pas pour la question du système informatif, car la première partie dit: "Si avvale di sistemi informativi per l'elaborazione dei bilanci e dei rendiconti e della gestione finanziaria particolare disciplinata dalla presente legge". Mais le système informatif, pourquoi on veut le détacher - et c'est là l'unique remarque que je peux faire - de la loi du système informatif? Je n'arrive pas à le comprendre, et je crois que c'est un aspect important pour le futur de la gestion. De la gestion de cette loi.

Celles là sont les deux remarques que je me permettais de faire du point de vue de la substance. Sur une série d'autres questions, le collègue Voyat a déjà repris en substance les questions que on avait même soulevé au niveau de Commission compétente.

Il y a encore deux aspects que franchement je voudrais souligner. Le premier c'est la question de la gestion dei residui per enti. Et le problème delle somme non impegnate.

Je crois que là Ricco a eu quelques problèmes, à essayer de justifier un système comme on vient de présenter. Car le système, qui entre autre fait référence à un système de la finanziaria nationale qui a été critiqué jusqu'au fond justement des forces qui voudraient une gestion transparente et correcte du budget, et la raison est très simple: que en permettant ce système, il y a des chapitres qui sont toujours là ouverts, qui se prennent par des années. Car l'efficace d'un système était liée au temps qui le concerne. Et je veux faire un exemple très concret. Il y a un engagement pour un travail, n'importe lequel; commence en 1992, et termine quand? De cette façon on peut le faire terminer d'ici quatre ou cinq ans. Et il y a toujours les fonds disponibles qui vont, selon l'article 12, dans i fondi di riserva qui resteraient là quand même à avoir la disponibilité pour un engagement de dépenses dans le futur.

Mais de cette façon on n'arrivera jamais, jamais, à comprendre à quel point on est avec le système de fonctionnement d'un budget. Car l'efficacité de prévoir que au but de deux ans, à la troisième année, on aille récupérer en principe ces fonds, c'était indispensable pour faire comprendre que finalement ou bien on utilise l'argent qui est engagé, ou autrement on le reprend successivement en soulignant l'aspect.

Car je me remet au Conseil: on n'arrivera plus à comprendre, sinon par des interpellations continuelles, par des questions posées au niveau de la discussion du budget, à comprendre à quel point on est avec les résides. Sont infiniti, de cette façon. Il n'y aura plus de possibilités de contrôler. Et là je crois que c'est quand même un aspect que, au moins, nous nous permettons de dire que ce n'est pas un avantage par rapport au système déjà existant, que c'est déjà un système très lourd, c'est déjà un système difficile, difficile à comprendre.

La dernière question est liée à l'article 14. L'article 14 là où on reprend articolo 85 de la loi 90, là où on dit: "Il servizio di tesoreria della Regione è affidato ad un istituto di credito di cui all'articolo 5 del Regio Decreto 375 del 1936, e successive modificazioni concernenti disposizioni per la difesa del patrimonio e per la disciplina della funzione creditizia".

Le rappel à l'article 5 de la 375, là où il dit: "Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve, si attua in confronto degli istituti di credito e delle banche, delle banche e delle aziende, delle filiali, delle casse di risparmio, dei monti di pegni, delle casse rurali ... Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme ... Tutti gli istituti, enti o persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come aziende di credito".

Eh bien, alors je n'ai pas compris quel est le sens de ce rappel par rapport à la modification de ce qui était l'article 85 de la loi 90. Là où on disait: "Controllo sul servizio di tesoreria: il controllo sul servizio di tesoreria della Regione è effettuato secondo le norme della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo". Qui étaient, je crois, simples, claires et, à toute évidence réglées selon un aspect qui n'a rien à voir, ou mieux encore, est lié à des modifications qui peuvent y être sans des engagements précis, ou mieux, sans se rapporter strictement à cet article 5 de ce décret du '36.

Car après il controllo on dit - et c'est là le problème: je n'ai pas compris la raison pour laquelle on a voulu insérer ce thème - "il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato dall'Assessorato alle finanze secondo le norme e le modalità della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo".

Eh bien, je crois que là on a voulu reprendre un aspect qui est déjà existant. Je crois qu'à présent, qui est qui fait ce contrôle? C'est déjà l'Assessorat aux finances! Mais c'est inséré dans les compétences mêmes de l'Assessorat.

Franchement je n'ai pas compris quel est le sens de cette modification: l'unique problème c'était de faire un rappel à ce décret et à l'article 5. Donc vraiment je demande des renseignements: pourquoi on a voulu le rappeler? J'ai voulu le relire pour essayer de comprendre ensemble les thèmes et surtout savoir quelle est la liaison entre cet article 5 et la formulation du nouveau article 85.

Et le troisième comma et le quatrième: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al servizio tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 46 e 74". Les articles 46 et 74 se réfèrent agli enti ... et d'autres compétences. Et bien, je me permets de dire dans ce sens que, si certaines corrections étaient même nécessaires, et en effet on les a déjà soulignées, ces aspects sont quand même un peu difficiles à saisir, et donc je demanderais avant tout des renseignements sur ces thèmes pour comprendre qu'est-ce qu'on va voter.

Et surtout je le dis aux techniciens, aux experts qui siègent à ce Conseil: le rappel lié à des règles comme celles du décret 375 qui est du 1936 e successive modificazioni, a un sens très relatif. Je crois que c'est beaucoup plus souhaitable avoir une règle générale qui vit selon les réglementations qui sont en vigueur au moment. Car si par hasard il y a des modifications qui malheureusement doivent être acceptées aussi par l'Adminis-tration régionale, on est presque obligés de les suivre. Et les collègues conseillers le savent très bien: ce n'est pas possible d'en faire à moins.

En conclusion, les deux aspects que je regrette le plus ce sont: qu'on fait référence au décret 431 - et là c'est un aspect très très grave - et l'autre problème c'est que il y a des passages dans cette loi qui à mon sens sont quand même difficiles à comprendre, et difficiles à justifier comme modification importante d'une loi comme la loi 90 qui au contraire avait donné, je crois, un éclaircissement général sur le système de contabilité, avait fixé des règles qui étaient là pour garantir un rapport correcte pour les travaux de l'assemblée et entre majorité et minorité.

Je crois que c'était un système qui nous permettait de travailler dans un sens de honnêteté de travail, car il y avait des règles. A ce moment, en déplaçant certaines règles, en modifiant un système qui se rattache aussi aux problèmes de l'informatisation - que je n'ai pas compris - je ne voix pas quelles sont les grandes améliorations qui peuvent être apportées par cette loi.

Si dà atto che alle ore 10,14 assume la presidenza il Vicepresidente Stévenin.

Presidente S'il n'y a pas d'autres qui demandent la parole, je ferme la discussion générale et je passe la parole à l'Assesseur, monsieur Lavoyer.

Lavoyer (ADP) Penso che il Consigliere Rollandin nel suo intervento abbia centrato l'argomento principale che fa oggetto di questo provvedimento di legge, al di là di altri piccoli accorgimenti e modificazioni più di carattere tecnico.

Io penso che sia anche doveroso informare il Consiglio sull'importanza del provvedimento che andiamo ad approvare, proprio in riferimento al decreto-legge 431, e vorrei iniziare con una piccola cronistoria a livello informativo per informare il Consiglio delle procedure che si sono approvate e seguite in questi ultimi periodi.

Il sistema della tesoreria unica è stato introdotto con l'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119; tale articolo prevedeva infatti che gli enti pubblici il cui bilancio superasse il miliardo di lire non potessero mantenere disponibilità depositate presso istituti di credito, in qualità di tesorieri, superiori al 12 per cento delle entrate previste in bilancio.

Lo stesso articolo prevedeva inoltre che tutte le assegnazioni provenienti dal bilancio dello Stato, destinate alle regioni a statuto speciale - eccezion fatta per la Sicilia - affluissero su conti correnti intestati alle regioni medesime intrattenuti con la tesoreria centrale dello Stato.

Tale normativa fu meglio precisata con successivi decreti portanti le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale; questi decreti stabilivano, tra l'altro, l'obbligo per i presidenti degli enti di comunicare ai propri tesorieri l'importo che costituiva il limite di cassa iniziale del 12 per cento, ridotto progressivamente fino al 4 per cento, limite che gli stessi potevano detenere.

L'articolo 2 del decreto 11 aprile 1981 preveda inoltre che sui conti correnti infruttiferi accesi presso la tesoreria centrale dello Stato affluissero tutte le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, fatta eccezione dei fondi destinati alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti.

In applicazione di tale norma le quote di riparto spettanti alla Regione Valle d'Aosta sono sempre state versate dall'Intendenza di finanza di Aosta direttamente al tesoriere regionale. La tesoreria unica fu definitivamente regolata con legge 28 ottobre 1984, n. 720.

Quest'ultima norma prevede tra l'altro l'obbligo per le aziende di credito tesorieri di riversare sul conto corrente centralizzato le disponibilità di cassa eccedenti il 4 per cento delle entrate, secondo i limiti loro comunicati dal responsabile dell'Ente.

Arriviamo al punto centrale, la Regione Valle d'Aosta si è sempre attenuta alle norme di cui sopra sino all'1 febbraio 1990, data dalla quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, "Norme d'attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze comunali e regionali", ha ritenuto non applicabile nei suoi confronti i vincoli imposti dalla tesoreria unica. Vedi anche le note dell'allora Presidente Augusto Rollandin.

Pertanto la Regione dall'1febbraio 1990 non ha più comunicato al tesoriere regionale l'ammontare del limite del 4 per cento e non ha più inviato alla Ragioneria centrale dello Stato le previsioni trimestrali di cassa.

Non avendo adempiuto a questi obblighi e non potendo iniziare un contenzioso col Ministero del tesoro sino a quando non venissero modificate le norme regionali di contabilità, come suggerito dal dott. Barbagallo e dal rag. Morese, non ha neanche più potuto effettuare dei prelevamenti sul conto corrente 508 intrattenuto con la tesoreria centrale.

Adesso vengo a quelle che Rollandin chiamava osservazioni di sostanza, riferite a questo; noi ci atteniamo ad un parere che è stato prodotto, a firma del dott. Vagneur, che fa riferimento ad un parere richiesto al rag. Morese e al dott. Barbagallo, il quale esplicitamente dice - leggo solo una parte centrale di questo parere - "il rag. Morese ha inoltre evidenziato che la Regione in futuro dovrà adottare tutti gli atti formali per risolvere in via definitiva il problema, ad esempio integrando alcune norme della legge di contabilità".

Le considerazioni del rag. Morese sono state comunicate al dott. Barbagallo che ne ha pienamente condiviso il contenuto.

Questo parere è stato anche sottoscritto dal dott. Vagneur, quindi dal punto di vista tecnico, proprio entrando nel discorso della sostanza, le modificazioni alla legge di contabilità, in riferimento al decreto-legge 431, non fanno che recepire i suggerimenti degli esperti che noi a suo tempo abbiamo nominato all'interno della Commissione paritetica, che sono gli artefici dell'attuazione del decreto-legge 431.

Questa è la strada che abbiamo percorso ed è in questo senso che vogliamo affrontare queste modificazioni, non ci sono altre motivazioni particolari.

Per quanto concerne la sostanza seguiamo questo parere e per quanto concerne la forma il testo è stato concordato con i tecnici che noi a suo tempo abbiamo incaricato.

Per quanto concerne le altre informazioni richieste dal Consigliere Rollandin e dal Consigliere Voyat, se ricordo bene una si riferiva alla modificazione dell'articolo 4 che ampliava la possibilità per la Regione di servirsi non solo del sistema informativa regionale disciplinato con apposita legge, ma anche di qualsivoglia altro sistema informativo.

Ad esempio facciamo riferimento alle banche dati che possono essere ritenute idonee a soddisfare le esigenze regionali.

Quindi non mi pare che questo tipo di articolo comporti delle grosse modificazioni o i problemi che sollevava prima il Consigliere Rollandin.

Per quanto concerne le altre osservazioni, mi pare che il Consigliere Voyat facesse riferimento all'abrogazione del sesto comma dell'articolo 41 - in riferimento all'articolo 4 - in quanto lo stesso è attuabile stante l'impossibilità di stabilire, a causa dell'approvazione non cronologica rispetto alla presentazione dei disegni di legge da parte del Consiglio regionale, le minori somme che restano a disposizione nei fondi globali utilizzabili per gli specifici provvedimenti. Condivido con l'osservazione di Voyat, questo è un suggerimento che ci è stato fatto più volte anche dall'opposizione e quindi è un suggerimento che abbiamo pensato bene di far nostro, quindi condivido che non è il caso di polemizzare su questo tipo di discorso.

Stesso ragionamento per quanto concerne l'articolo 6, la modifica dell'articolo 44 è un suggerimento che abbiamo accolto proprio dal Consigliere Viérin, che introduce la possibilità di apportare variazioni di bilancio entro il 30 novembre dell'esercizio in corso, proprio per evitare i soliti emendamenti che ironicamente venivano chiamati "emendamenti Lavoyer".

In merito agli altri chiarimenti, mi pare ci fosse un chiarimento sull'articolo 65; la modifica dell'articolo 65 va nella direzione di introdurre il concetto che non esiste l'istituto della perenzione per i residui di stanziamento, in quanto gli stessi possono essere mantenuti in bilancio soltanto per l'esercizio successivo, quello a cui si riferisce il relativo impegno, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti a seguito di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso, per i quali è prevista la conservazione per un ulteriore anno.

Con queste modifiche apportate viene inoltre autorizzata la riassegnazione non soltanto in nuovi capitoli, ma anche, qualora non esistenti, nei capitoli di provenienza.

Viene quindi codificata infine l'esistenza di fondi di riserva esistenti di fatto, ma non previsti dalla legge di contabilità in vigore.

A noi pare un aspetto estremamente migliorativo, è chiaro che tutti possono avere la loro opinione in merito.

Per quanto concerne l'ultima osservazione, in riferimento all'articolo 85, anche questo è un suggerimento di forma che ci arriva dai consulenti Morese e Barbagallo proprio per armonizzare la legge 90 in base alla definizione prevista dal decreto 431.

Per quanto concerne il controllo da parte dell'Assessorato alle finanze è una dicitura più che altro legata ad una formalizzazione del controllo da parte dell'Assessorato stesso.

Mi pare di avere risposto ai quesiti che mi sono stati posti motivando le scelte, poi non so se il relatore vorrà integrare ancora alcune risposte su questi quesiti. Approfitto della discussione di questo disegno di legge di contabilità non certamente per polemica, ma per chiarezza nei confronti del Consiglio regionale in riferimento al problema sollevato ieri dal Consigliere Viérin sul merito delle procedure per gli emendamenti sui disegni di legge.

Partendo dal presupposto che questa è una procedura consolidata che si è sempre seguita nei Consigli precedenti, non solo in questo Consiglio, ma anche nelle tornate precedenti si sono approvati disegni di legge con emendamenti di tipo finanziario senza aver allegato il parere del Ragioniere capo e premesso che il regolamento stesso di interpretazione della legge di contabilità prevede che sia l'Assessore a proporre questi tipi di emendamento, che l'Assessore ieri in aula aveva proposto la validità dell'emendamento, volevo anche specificare che questo emendamento era andato in Commissione, in Commissione era stato presentato dall'Assessore alle finanze e in questo caso l'Assessore alle finanze avrebbe avuto la doppia veste di controllato e di controllore.

Mi pare quindi che anche l'ironia del Consigliere Viérin quando ieri è stata da parte mia annunciata in Consiglio la validità di tale emendamento, non andava nella direzione di fare un piacere al Consigliere Viérin, ma era proprio nella direzione di rispettare quelli che sono i regolamenti vigenti.

Questo per specificare che negli altri disegni di legge useremo questa prassi, non perché non vogliamo fare un'ulteriore dichiarazione del ragioniere capo, ma perché questa è la prassi vigente in materia di contabilità. Se poi la Presidenza del Consiglio ritiene si convocare la Commissione d'interpretazione del regolamento e modificare questa prassi, noi ci attiveremo diligentemente, come Assessorato, per seguire le disposizioni che la Presidenza del Consiglio vorrà dare.

Questo solo per precisare che l'interruzione della seduta consiliare di ieri era un agreement da parte della maggioranza, non era assolutamente un rispetto delle procedure vigenti.

A confortare tali mie dichiarazioni ho un parere della dott.ssa Della Guardia che dice - ve lo leggo poi eventualmente ve ne potrò far avere una copia - "la disposizione in esame prevede che gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata al bilancio regionale, sono trasmessi appena presentati all'Assessore alle finanze per il parere di competenza. E' evidente che questo parere è una forma di controllo che l'organo competente in materia di bilancio della Regione e quindi di spesa, cioè l'Assessore alle finanze, effettua su emendamenti presentati da altri organi della Regione, cioè dagli altri assessori, dal Presidente della Giunta e dai consiglieri regionali. Se la disposizione del caso di ieri è intesa nel senso che detto parere debba essere comunque richiesto anche nel caso di emendamenti presentati dall'Assessore alle finanze, sia che la presentazione avvenga in Commissione consiliare che in aula, come è avvenuto ieri, si cumulerebbe nello stesso organo Assessore alle finanze la funzione di predisposizione dell'atto e cioè di amministrazione attiva e la funzione di controllo sul medesimo atto, dando luogo alla figura del controllore controllato vietata dal nostro ordinamento. E' evidente che tale interpretazione, se venisse seguita, non trova alcun supporto giuridico e contrasta con lo spirito della disposizione del comma sei che è quello di attribuire una funzione di controllo sulla spesa regionale. qualora l'iniziativa di emendamento, con oneri a carico del bilancio della Regione sia assunta, come di fatto avviene, dagli altri assessori che non siano assessori alle finanze o anche dai consiglieri regionali."

Presidente Ricordo al Consiglio che stiamo discutendo il disegno di legge n. 356.

Si passa all'esame dell'articolato. Articolo 1, del quale do lettura.

Articolo 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta, è così sostituito:

"Articolo 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile del bilancio e della gestione finanziaria della Regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 e della lettera f) dell'articolo 3 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e delle norme di attuazione di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali."

Presidente E' possibile anche fare la dichiarazione di voto sull'articolo 1. La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Sur l'article premier les observations qui ont été faites de la part de l'Assesseur, sont sans doute importantes et l'avoir voulu rappeler l'importance du décret 431 c'est, je crois, justifié par les retombées positives du point de vue économique. Je demanderais par la suite d'avoir un compte rendu de ce qui s'est passé; j'ai compris que tout de même cette période c'est à peu près de deux années, '90 et '91, donc il y a déjà deux ans pour évaluer les effets positifs. Et par conséquent je ne peux que partager les considérations qui ont été faites à ce sujet.

Je viens d'apprendre que certaines suggestions sont le résultat d'un travail qui a été fait par les experts et les membres de la Commission paritaire qui avait travaillé à la prédisposition du décret 431.

Seulement une petite remarque: en Commission on avait examiné ce projet de loi. Personne ne nous a dit ça. Alors, je crois que si les Commissions ont un sens ce serait je crois souhaitable qu'il y ait les renseignements qu'on a eu de la part de l'Assesseur justement non au moment où on pose certaines questions - car je ne veux absolument mettre en doute pas seulement la bonne foi mais la compétence de ceux qui ont prédisposé certaines modifications - mais je me permets de dire que d'un point de vue politique, l'aspect que j'avais souligné est que c'est un remettre en cause un décret qui a été, je crois, difficile à ... au Gouvernement.

Car, qu'on le veuille ou non, par cette loi on va se soumettre à nouveau au jugement du Président de la Commission de Coordination. Et là c'est un aspect politique. Moi je ne veux pas m'insérer dans un discours technique qui est au-delà de mes compétences et par conséquence je n'en veux absolument pas en discuter; mais le fait d'avoir repris dans son ensemble les données et surtout l'article six, et spécifiquement l'article six, du décret 431, nous donne quelques difficultés à l'accepter.

Pour le restant, je crois que pour ce qui est des possibilités d'améliorer cette loi ou d'améliorer quand même certains passages d'une loi qui est encore dans son contexte valable, je crois que on l'a partagé.

L'article premier, comme a été rappelé dans cette loi, je crois qu'il a quand même ses difficultés, et nous avons voulu les souligner dans cette salle justement pour une question de rapports politiques, et non pas pour une question de principe.

Presidente La parola al Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Je voudrais apporter deux précisions concernant les articles 44 et 87 de la loi de contabilité.

L'article 44, au cinquième alinéa établit que les modifications concernant les variations budgétaires, ne peuvent être approuvées après le 31 octobre de l'exercice auquel se rapporte le budget. Nous avons abordé ce thème au cours de plusieurs Conseils. Ce que je veux souligner, c'est que nous continuons à partager le bien-fondé de cette prévision et donc à exprimer un avis favorable sur le délai fixé, vu ses retombées sur le budget de l'année successive.

En effeet, établir le délai du 31 octobre pour les variations budgétaires, permet, lors de la discussion du budget pour l'année successive, de disposer de données claires et correctes.

Notre sollicitation ne voulait donc pas modifier ce délai; elle réclamait le respect de ce délai. A la rigueur, si ces finalités n'étaient pas partagées, il aurait été préférable, plutôt que recourir toujours à l'amendement Lavoyer, modifier la loi régionale de contabilité.

Je veux donc préciser le sens de notre sollicitation et de nos interventions, en réaffirmant que la responsabilité de cette modification de la loi de contabilité, notamment de l'article 44, est du Gouvernement et non pas de l'opposition.

Quant à l'article 87, il définit les fonctions de l'Assessorat des finances.

Or, il est vrai, et je prie à cet égard l'Assesseur de bien vouloir me fournir un double de l'avis juridique dont il a donné lecture, que l'article 66 du règlement intérieur du Conseil, établit que "les articles additionnels et les amendements qui comportent directement une augmentation des dépenses ou une diminution de recettes du budget régional sont adressés dès leur dépôt à l'Assesseur aux finances, qui donnera son avis sur d'éventuelles mesures financières à adopter aux fins de la légitimité de la mesure proposée".

C'est une disposition réglementaire, qui définit la procédure à suivre, mais qui ne peut pas modifier les dispositions établies par une loi. Un règlement ne peut modifier une loi, et à ce propos je veux donner lecture des dispositions de la loi de contabilité.

"L'Assessorat - deuxième alinéa de l'article 87 - procède également à la formulation de l'avis obligatoire sur la recevabilité financière de tous les projets de loi et initiatives du Gouvernement Régional, en prenant des dépenses à la charge du budget régional." Il me semble clair.

(... interruzione ...)

Il me semble clair. Je ne comprend pas quelle est la différence entre amendement et loi. On peut présenter une loi prévoyant des dépenses, avec l'avis de l'Assessorat des finances et, par la suite, modifier totalement les dispositions financières de la loi, en présentant à cet égard, des amendements. Les amendements doivent aussi avoir l'avis des Finances.

De plus nous voulons rappeler à l'Assesseur que quand nous lui avons formulé certaines remarques, il nous a répondu: "Mais, je ne suis pas le contable en chef". Maintenant, par contre, il soutient la thèse de la compétence monocratique de l'Assesseur, sans tenir compte des disposition prévues à cet égard.

Il ne s'agit pas d'ironie. Je l'ai déjà dit hier et je veux le réaffirmer aujourd'hui. On n'est pas ici à demander un service à monsieur l'Assesseur. Nous sommes ici pour exposer nos thèses concernant la légalité d'une certaine procédure.

Et nous ne comprenons pas non plus cette logique de rendre service à quelqu'un en lui faisant un plaisir. Comme si d'en haut on lui disait: "Bon, si vraiment tu veux, nous pouvons te faire parvenir cet avis".

Non, ce n'est pas une question personnelle. C'est une question sur laquelle nous avons sollicité l'intervention de la Présidence du Conseil. Je crois en effet qu'il y a contradiction entre ce que l'Assesseur a non seulement accepté hier, mais fait hier, et ses déclarations d'aujourd'hui. Nous ne comprenons pas ce changement d'attitude entre hier et aujourd'hui.

Ou bien, hier, vous vous êtes trompé, monsieur l'Assesseur.

Mais il faudrait le savoir. Hier vous avez demandé une suspension du Conseil de deux minutes et sur la base également, je crois, des indications de la Présidence, vous avez présenté l'avis de l'Assessorat des finances.

Et donc - vu que vous citez une certaine praxis - vous avez introduit un principe. Aujourd'hui vous contredisez ce principe et vous déclarez que dorénavant vous vous comporterez d'une façon différente. Mais alors, qu'est-ce que nous avons fait hier? Nous avons joué? Je voudrais comprendre vu que nous maintenons toutes nos perplexités quant à la légalité de la procédure.

Et là je veux encore solliciter la Présidence du Conseil afin qu'elle exprime un avis à cet égard. Hier la question paraissait être réglée. Ce n'était pas évidemment pour le thème spécifique, mais il nous paraissait avoir finalement établi un critère d'ordre général qui aurait évité des discussions ultérieures.

A mon étonnement, aujourd'hui on change totalement d'avis. Il faudrait avoir un minimum de cohérence pour ce qui est des propositions ou des décisions.

Ici, on change d'avis comme on change de costard ou de chemise.

Tout en vérifiant le bien gardé de l'avis, nous maintenons non seulement toutes nos perplexités, mais aussi la requête formelle à la Présidence du Conseil, afin qu'elle assure la régularité des procédures.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore Lavoyer. Potrebbe essere questo oggetto di discussione eventualmente alla Commissione del regolamento.

Lavoyer (ADP) Avevo premesso prima che non volevo fare polemica, ma mi pare che il Consigliere Viérin se la vada a cercare, infatti quando cita gli articoli della legge cerca di creare confusione, perché l'articolo 87, citato dalla legge di contabilità, fa riferimento a pareri relativi a disegni di legge non assolutamente ad emendamenti.

Vi è poi un regolamento che interpreta questi articoli di legge, chiaramente non li modifica, ma se non li modifica il regolamento - approvato da un organismo che è una Commissione - non penso che questa interpretazione la possa dare il Consigliere Viérin.

Per quanto concerne il comportamento di ieri scaturiva dal fatto che la Presidenza del Consiglio ha dato un'interpretazione non precisa su questo tipo di quesito. Per evitare di continuare nella confusione si è cercato di accontentare la richiesta dell'opposizione. Oggi abbiamo un parere definitivo degli organismi della Presidenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio ha concordato su questi pareri, il mio compito è stato quello di informare il Consiglio che su questo tipo di procedura continueremo a mantenere la prassi che si è sempre seguita sino ad ora.

Si dà atto che alle ore 10,55 riprende la presidenza il Presidente Cout.

Presidente La parola al Consigliere Voyat.

Voyat (UV) Innanzitutto per precisare che l'interpretazione non è stata data solo dall'opposizione, noi abbiamo avanzato dei dubbi sul modo di procedere e la nostra interpretazione, se vogliamo, è stata accolta ed è stata accettata dall'Assessore e dalla Presidenza del Consiglio e io credo nel modo più giusto.

Quello che non riesco a capire è questo, perché mi si dice, sull'emendamento che comporta tutto il finanziamento di un disegno di legge, non è uguale al parere dato dall'Ingegnere capo sulla legge iniziale. Il parere deve essere sul bilancio di competenza, noi avevamo un parere di competenza del bilancio 1991, visto che l'emendamento dell'Assessore lo porta al bilancio 1992 ... E' chiaro che è il Ragioniere capo che deve dare la disponibilità non è mica l'Assessore, a meno che l'Assessore non voglia fare anche il Ragioniere capo ed andare lì a vedere la disponibilità su ogni capitolo, ma perché si fa? Questo l'Assessore la sa e pertanto non può dire queste cose.

Il parere del Ragioniere capo c'è per dimostrare che questi soldi sono ancora disponibili, tant'è vero che ogni volta che viene fatta la lettera dal Ragioniere capo, viene segnato dall'Ufficio bilancio che è stata data la disponibilità per il disegno di legge e che pertanto la somma ancora possibile da impegnare è di lire tot.

Ecco il perché c'è bisogno di questa lettera, perché si potrebbe correre il rischio che con emendamenti approvati in Consiglio si vadano ad impegnare delle somme non disponibili in bilancio; è per questo che è necessaria la lettera.

Comunque, come dichiarazione di voto per l'articolo 1, salvo poi altri interventi, il gruppo dell'Union Valdôtaine si astiene perché, a parte alcune modifiche che riteniamo giuste in quanto sono correzioni materiali oppure modificazioni pleonastiche, per il resto ci sono delle variazioni che noi non possiamo accettare, così come avevamo già detto in premessa.

Presidente Se non vi sono altre richieste d'intervento penso che possiamo passare a votazione.

A proposito di quanto si diceva sulla discussione di ieri e su una parte della discussione di oggi, penso che l'organismo che è più competente per discutere l'interpretazione dell'articolo 66 del regolamento è la Commissione per il regolamento e sarà cura di questa Presidenza, nella prima riunione in cui si procederà alla discussione dell'interpretazione di una modifica del regolamento, porlo all'ordine del giorno per una discussione ed un'interpretazione esatta.

A me, come Presidente di questa assemblea, pare che la cosa più opportuna sia quella di favorire una possibilità di procedere speditamente coi lavori, pur tenendo conto di tutti i pareri e di tutte le attenzioni che devono essere curate, affinché in Commissione ed in Consiglio vengano rispettate le leggi e soprattutto il regolamento di funzionamento.

Mi sembra però un po' forzato richiedere, quando sia l'Assessore alle finanze o il dirigente dell'Assessorato alle finanze a presen-tare un emendamento, che questo emendamento sia presentato in Consiglio o in Commissione, se sono loro a presentarlo, che venga chiesto un parere; il parere dovrebbe essere richiesto nel caso in cui gli emendamenti o comunque le leggi vengano presentate dal Presidente della Giunta o da altri assessorati.

Se riguardano solo la parte finanziaria e sono loro stessi a presentarlo, mi sembra superfluo richiedere un parere, non potranno presentare un emendamento e dare un parere contrario. In poche parole mi sembra, per dir poco, lapalissiano.

Siccome finora si era proceduto in questo modo, pur con pareri contrari, proprio perché ci sono questi pareri contrari, penso che l'organismo che deve dirimere questo sia la Commissione per il regolamento che poi sottoporrà la questione al Consiglio, quindi l'impegno è quello di discuterne nella prima riunione.

Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Je partage la nécessité que la Commission pour le règlement examine ce problème et définisse l'interprétation des dispositions.

Je voudrais quand même souligner un fait. En lisant l'avis fourni par l'Assesseur aux finances, nous remarquons que "è évidente che tale interpretazione fin qui seguita non trova alcun supporto giuridico e contrasta con lo spirito...". L'avis même dit que jusqu'à aujourd'hui on a suivi cette procédure, et donc...

(... interruzione ...)

D'accord, la discussion se fera en Commission. Mais maintenant nous continuons comme avant: "Tale interpretazione fin qui seguita", ou nous changeons de comportement? C'est ce que nous voulons savoir, tout en partageant la nécessité de discuter ce thème au sein de la Commission.

Jusqu'à présent on avait toujours affirmé: "Avant que la Commission se réunisse, on procède sur la base de critères déjà adoptés. Et je lis, Assesseur: " E' évidente che tale interpretazione fin qui seguita". Continuons donc jusqu'au moment où la Commission pour le règlement définira une autre modalité.

Presidente Mi stava appunto dicendo l'Assessore che il parere era stato chiesto su questo quindi l'interpretazione è stata data su questo, assicuro comunque il Consigliere Viérin che per gli altri oggetti in discussione per oggi, dove mancava il parere, il parere è già stato fatto pervenire dall'Assessorato alle finanze, quindi andiamo avanti per ora in questo modo.

Purtroppo questa Presidenza ha pensato che questo, anche con le complicazioni che sono venute fuori, era l'unico modo proprio per andare avanti coi lavori, per continuare con la discussione di questa legge e delle altre che altrimenti rischiavano di essere rimandate in Commissione.

Penso che almeno l'intenzione della Presidenza, anche se ha creato alcuni problemi, era proprio quella di favorire il funzionamento del Consiglio e di mandare avanti i progetti di legge.

Questo si discuterà in Commissione, quindi rimandiamo a quel punto la discussione.

Si tratta di votare l'articolo 1, proposto dalla Commissione, del testo di legge. I consiglieri possono votare.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 17

Astenuti: 11 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla discussione e votazione dell'articolo 2 del quale do lettura.

Articolo 2 1. L'articolo 4 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 4

(Sistemi informativi e tesoreria regionale)

1. La Regione si avvale di sistemi informativi per l'elaborazione dei bilanci, dei rendiconti e per lo svolgimento delle operazioni contabili e della gestione finanziaria e patrimoniale disciplinata dalla presente legge.

2. Per lo svolgimento delle attività riguardanti la gestione finanziaria e patrimoniale di cui alla presente legge, la Regione si avvale anche del servizio di tesoreria regionale che può collegarsi ai servizi informativi di cui al comma uno per lo svolgimento delle operazioni ad essa affidate e per l'elaborazione dei conti giornalieri e periodici di cassa."

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 17

Astenuti: 11 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Viérin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla trattazione dell'articolo 3 del quale do lettura.

Articolo 3 1. Il comma tre dell'articolo 17 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"3. Qualora siano previsti interventi od opere la cui esecuzione si protragga per più esercizi è autorizzata la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma prevista."

Presidente Possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 17

Astenuti: 11 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Viérin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolo 4 del quale do lettura.

Articolo 4 1. E' abrogato il comma sei dell'articolo 41 della legge regionale 90/89.

La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Je profite de cet article pour présenter une requête à l'Assesseur. Si j'ai bien compris, dans l'illustration des difficultés d'application du décret 431, il a mis l'accent sur l'impossibilité de rendre disponibles les montants qui étaient à la trésorerie et qu'on n'a plus pu prélever. Si j'ai bien compris. Alors je voudrais savoir quel est le montant et si l'argument a été réglé.

Et l'autre aspect, qui se réfère plus à l'article deux que à l'article quatre, c'est la question du système d'informatisation.

Là l'Assesseur dit: "Mais nous avons peut-être l'exigence de faire référence alle banche dati". Mais ce n'est pas exclus. Si on maintenait le système informatif dont la loi nous dit et qui a été approuvé dans ce Conseil, je crois que personne n'est empêchée de se desservir des systèmes d'informatisation des banques de données existantes. N'est pas exclus.

La différence, Assesseurs, c'est dans l'organisation du système. De cette façon on veut rendre non pas autonome, mais détaché, un système qui est lié à l'informatisation de l'Administration régionale dans le sens plus général.

Et je crois que là c'est un pas qui n'est pas correcte, car se servir d'un système qui fonctionne, qui, je crois, a donné des résultats, et jusqu'à présent n'a pas eu de difficultés particulières, je crois que ce serait tout à fait normal. Je n'ai pas compris la raison pour laquelle on a voulu modifier ce système.

Voilà le sens, et surtout je voudrais avoir une réponse pour l'autre question que je viens de poser.

Presidente La parola all'Assessore Lavoyer.

Lavoyer (ADP)I trasferimenti dello Stato a favore della Regione depositati su questo conto corrente ammontavano, al 31 dicembre 1991, a 166.003.693.000.

Le procedure saranno attivate non appena sarà approvato questo disegno di legge.

Per quanto concerne il riferimento al sistema informativo, io preciso al Consigliere Rollandin che non sono un tecnico, questa è una richiesta dal punto di vista operativo fattami dalle strutture; e le strutture hanno deciso che per potersi attivare in maniera più corretta era necessario fare questa modificazione.

Se vorrai avere delucidazioni maggiori te le farò pervenire, mi farò dare una relazione dalle strutture tecniche e te la farò pervenire.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Pour ce qui est du système d'informatisation, c'est plutôt parfois des querelles entre les différents responsables qu'une question de principe; je crois que sur les questions de principe devait être cette Assemblée à décider, et non pas les différences ou quand même les petits problèmes qui existent et qui pourraient exister entre personnes concernées.

Je me permet de le rappeler à l'Assesseur que très souvent on arrive à modifier des lois à cause d'incompatibilité ou d'incommunicabilité entre certaines personnages qui je crois ne sont pas justifiées.

Sur l'autre thème, et je viens d'apprendre qu'il y a 166 milliards qui ne sont pas transférés à l'administration régionale faute d'une interprétation de ce décret 431. Mais alors, moi je ne croyais pas qu'il y avait cette situation. Alors, ça résiste depuis deux ans. Dès le début d'application de 1990. Mais jamais n'a été signalé, ça. Moi je crois que c'est un problème important. Alors, les fonds dont on parle ont été quand même inscrits dans le budget de 1991 et 1992; quelle a été la possibilité de dépasser ce thème? Il y avait les fonds et n'ont pas été alloués à l'administration régionale, et n'ont pas été utilisés, par conséquence.

Mais quel est le système à présent pour les inscrire? Au moment où seront disponibles d'une façon concrète les 166 milliards, de quelle façon seront utilisés? Ou font déjà partie des chapitres inscrits dans le budget '92? Je voudrais un éclaircissement.

Presidente Se nessuno chiede d'intervenire, possiamo passare a votazione sull'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Vallet, Andrione, Rollandin, Perrin, Voyat, Faval e Stévenin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

PresidenteSi passa all'articolo 5 del quale do lettura.

Articolo 5 1. L'articolo 42 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 42

(Altre variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio può autorizzare che variazioni al bilancio medesimo siano apportate nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, nei quali iscrivere somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'istituzione dei relativi capitoli di spesa quando questa sia tassativamente regolata dalle leggi statali o regionali in vigore. Tali provvedimenti sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

2. Le spese relative ai fondi statali assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione possono, in relazione all'epoca in cui ne avviene l'assegnazione, essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno delle spese medesime, ai sensi dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma due non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui al comma uno dell'articolo 28.

4. La legge di cui al comma uno può autorizzare che variazioni siano apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese disposte, a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce, da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio medesimo la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

5. Gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni al bilancio sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle relative ai capitoli delle partite di giro e delle contabilità speciali ed ai prelievi dai fondi di riserva, deve essere autorizzata con legge regionale."

Presidente Se non vi sono richieste d'intervento, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Vallet, Voyat, Perrin e Stévenin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 6 del quale do lettura.

Articolo 6 1. Il comma cinque dell'articolo 44 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"5. Le variazioni di cui al presente articolo non possono essere approvate dopo il 30 novembre dell'esercizio al quale il bilancio di riferisce".

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Riccarand, Andrione, Agnesod, Mostacchi, Faval, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat, Perrin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla votazione dell'articolo 7 del quale do lettura.

Articolo 7 1. L'articolo 51 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 51

(Disposizioni generali)

1. La gestione del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate, nonché mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese previste nel bilancio medesimo.

2. Tutte le operazioni di riscossione elle entrate di qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo spettanti o comunque dovute alla Regione, così come tutte le operazioni di pagamento delle spese ordinate dalla Regione, debbono essere eseguite direttamente dalla tesoreria regionale con le procedure stabilite dalla presente legge e dalle altre norme anche regolamentari emanate dalla Regione in materia di finanza regionale.

3. Per l'espletamento di particolari servizi di durata temporanea la Regione può avvalersi di istituzioni all'uopo convenzionate."

Presidente Se nessuno chiede d'intervenire passiamo alla votazione dell'ar-ticolo 7.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 8 del quale do lettura.

Articolo 8 1. L'articolo 53 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 53

(Riscossione delle entrate)

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

2. Le somme di cui al comma uno sono riscosse nel loro intero ammontare e senza compensazioni con eventuali spese delle quali si effettua il pagamento.

3. Per la riscossione di entrate che abbiano incidenza sul patrimonio l'Assessorato regionale alle finanze verifica e promuove le dovute registrazioni nei relativi inventari."

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Et pour les fonds qui sont encore à la disponibilité de la trésorerie centrale, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais savoir les raisons pour lesquelles, non pour le futur, mais la raison pour laquelle on a quitté là 166 milliards!

Presidente La parola all'Assessore Lavoyer.

Lavoyer (ADP) Il Consigliere Rollandin mi costringe a fare della polemica, lui sa benissimo qual'è il problema.

Sì, ci sono le tue lettere qui.

(... commenti fuori microfono ...)

Non possiamo aprire un contenzioso, è stato firmato dal rag. Morese, il dott. Barbagallo, il dott. Vagneur, che non si può aprire un contenzioso finché non si è modificata la legge che andiamo ad approvare.

E' inutile che tu mi faccia la domanda, non è stato fatto niente prima dall'Amministrazione precedente, da quando io sono Assessore alle finanze mi sono attivato per risolvere questo problema.

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) Monsieur l'Assesseur, car le décret est du décembre '89, et on a obligé de maintenir la trésorerie malgré certaines préoccupations de certains personnages, et pendant les six mois je crois qu'on a prévu d'utiliser les fonds, au-delà du 4 pour cent. Et les fonds qui, au contraire, on vient d'apprendre aujourd'hui, car jamais on a relaté dans ce sens, ni à l'approbation du budget '91, ni à l'approbation du budget '92.

Alors je demande à l'Assesseur d'être un peu plus correcte. Si on a posé une question c'était pour savoir quelles étaient les raisons du retard, car ni à l'approbation du budget '92, ni au moment du compte rendu on a appris qu'il y avait ces difficultés, et ne sont même pas inscrites. Moi j'ai posé la question: quelle est l'utilisation de ces 166 milliards?

Presidente Se non ci sono altre richieste d'intervento, possiamo passare a votazione sull'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet. Voyat e Perrin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla discussione dell'articolo 9 del quale do lettura.

Articolo 9 1. Il comma due dell'articolo 56 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"2. Formano impegno sugli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o altro titolo a creditori determinati o determinabili anche successivamente al provvedimento di impegno, sempreché la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio medesimo. Nel caso di creditori determinabili successivamente, ove l'organo che dispone l'impegno della spesa non si riservi espressamente l'individuazione dei medesimi e l'accertamento delle relative spettanze, a tali incombenze provvedono i competenti uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 58."

2. Il comma sei dell'articolo 56 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"6. In ogni caso formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote di tali obbligazioni che si perfezionino nel corso dell'esercizio."

Presidente Se non vi sono richieste d'intervento possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 16

Astenuti: 10 (Riccarand, Agnesod, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 16

Il Consiglio approva.

PresidentePassiamo alla discussione sull'articolo 10 del quale do lettura.

Articolo 10 1. Dopo il comma uno dell'articolo 64 della legge regionale 90/89 è aggiunto il seguente comma due:

"2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno."

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat.

Voyat (UV) Non per amore di polemica, ma in effetti non sono intervenuto prima, vorrei solo precisare che 166 miliardi in un anno all'11 per cento fanno quasi 20 miliardi d'interesse, quindi il fatto di attivarci o meno per avere questi soldi, forse darebbe anche un vantaggio per l'Amministrazione regionale senza andare a fare dei mutui.

Comunque per l'articolo 10 avevo fatto delle domande di chiarimento anche sulla modalità di esecuzione di questo articolo; dove si dice "possono essere mantenute in bilancio" io avevo chiesto quali spese d'investimento. Se si dice possono c'è la possibilità di mandarle a residuo o meno.

Quali? Chi fa la richiesta? Qual'è l'Assessorato? L'Assessorato competente o l'Assessorato alle finanze? Con che modalità, con una lettera, con una delibera? Con delibera no, perché si dice non c'è più l'impegno. Vorrei sapere come funzionerebbe in seguito, non che uno poi dica "questa la metto a residuo, questa non la metto a residuo", sapere quale sarà la procedura perché queste spese vengano reiscritte in bilanci successivi.

Presidente La parola all'Assessore Lavoyer.

Lavoyer (ADP)L'articolo 10 prevede, con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 64, la formazione di residui di stanziamento ricalcando le norme di contabilità dello Stato come modificate dall'articolo 36 della legge 155/89, quindi rispetteremo queste modalità.

Presidente La parola al Consigliere Voyat.

Voyat (UV) Chiedo scusa Assessore, se uno non vuol rispondere può anche non rispondere, no? Questo al di fuori del fatto di voler far polemiche o meno.

Intanto il fatto che lo preveda il bilancio dello Stato non significa che dobbiamo copiarlo noi, io vado a copiare le cose che sono utili e quelle che non sono utili, anzi dannose, non le vado a copiare.

Ho solo chiesto gentilmente come funzionerà, chi fa la domanda perché questo venga mantenuto in bilancio; l'Assessorato competente o l'Assessorato alle finanze? Tramite lettera o così al momento della formazione del bilancio.

La procedura quale sarà? Ci sarà pure una procedura.

Se non si vuole rispondere, non è che con questo noi non faremo delle domande, sia chiaro, anzi.

Si dà atto che alle ore 11,21 assume la Presidenza il Vicepresidente Bich.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, possiamo mettere in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo all'articolo 11 del quale do lettura.

Articolo 11 1. L'articolo 65 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 65

(Riaccertamento dei residui passivi)

1. Il riaccertamento delle somme da conservare nel conto dei residui passivi è predisposto dall'Assessorato regionale delle finanze ed è approvato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti, e tre anni se trattasi di spese in conto capitale.

3. Le somme di cui al comma due, trascorso il termine ivi indicato, si considerano perenti agli effetti amministrativi e sono eliminate dal conto dei residui; dette somme sono riprodotte nei bilanci successivi, allorquando siano reclamate dai creditori, con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori."

PresidenteSe nessuno chiede la parola, passiamo a votazione dell'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla trattazione dell'articolo 12 del quale do lettura.

Articolo 12 1. la lettera f) del comma uno dell'articolo 70 della legge regionale 90/89 è così sostituita:

"f) il totale delle entrate riscosse e versate in conto residui e competenza."

2. La lettera a) del comma due dell'articolo 70 della legge regionale 90/89 è così sostituita:

"a) l'ammontare dei residui passivi accertati e riaccertati nel conto finanziario precedente."

Presidente Se nessuno chiede la parola, possiamo passare a votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla discussione dell'articolo 13 del quale do lettura.

Articolo 13 1. L'articolo 77 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 77

(Responsabilità degli amministratori)

1. Gli amministratori della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano annullate dalla Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta e che siano decadute per decorrenza del termine di cui al comma due dell'articolo 63 della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta."

Presidente Se nessuno chiede la parola, passiamo a votazione dell'articolo 13.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 17

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Andrione, Rollandin, Stévenin, Vallet, Voyat e Perrin)

Favorevoli: 17

Il Consiglio approva.

Presidente Passiamo alla trattazione dell'articolo 14 del quale do lettura.

Articolo 14 1. L'articolo 85 della legge regionale 90/89 è così sostituito:

"Articolo 85

(Servizio della tesoreria regionale)

1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato ad un istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

2. Il controllo sul servizio di tesoreria regionale è effettuato dall'Assessorato delle finanze secondo le forme e le modalità della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.

3. La convenzione di affidamento del servizio regionale di tesoreria e di cassa determina, anche mediante il conferimento di delega operativa, le procedure per l'acquisizione delle entrate spettanti alla Regione nonché per la più utile e fruttifera gestione delle disponibilità finanziarie, dei titoli e di altri beni affidati in custodia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione di cui agli articoli 46 e 74."

Presidente La parola al Consigliere Rollandin.

Rollandin (UV) J'avais posé la question concernant la requête d'insertion de ce décret 375 qui est du '36, et je voulais justement savoir la raison pour laquelle on l'a réinséré dans cette loi, compte tenu que il n'y avait pas auparavant et qu'il y avait les dispositions générales.

Et surtout si il y avait des raisons particulières pour modifier cet article que la loi 90, je crois d'une façon synthétique, avait inséré et qui permettait de adapter cette loi sans modifications au moment où pouvaient y être des changements de la législation nationale, qui obligeaient ou qui obligeraient un changement de la loi régionale.

PresidenteSe nessun altro chiede la parola passiamo alla votazione dell'art.14.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 27

Astenuti: 10 (Agnesod, Riccarand, Mostacchi, Faval, Rollandin, Andrione, Stévenin, Vallet, Voyat, Perrin)

PresidenteCi sono dichiarazioni di voto? Ci sono controdeduzioni del relatore e dell'Assessore? Passiamo pertanto alla votazione della legge nel suo insieme.

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 26

Favorevoli: 16

Astenuti: 10 (Agnesod, Andrione, Riccarand, Mostacchi, Vallet, Rollandin, Perrin, Voyat, Faval e Stévenin)

Il Consiglio approva.