Objet du Conseil n. 3004 du 10 janvier 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3004/IX Proposta di regolamento: "Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato dal Consiglio regionale in data 6 aprile 1962 e successive modificazioni".
Presidente Do lettura della Proposta di regolamento regionale n. 10 presentata dalla Giunta regionale in data 19 novembre 1991: "Modifiche al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio".
Ha chiesto la parola il relatore Ricco.
Ricco (DC) Sarò breve e anche veloce. La proposta di regolamento n. 10, oggi in discussione, ha ottenuto il parere favorevole all'una-nimità in II Commissione, comunque il Regolamento interno per il servizio economato demanio e patrimonio, risale al lon-tano 1962. L'articolo 3 del suddetto regolamento fissava l'im-porto massimo del fondo previsto per l'anticipazione all'eco-nomo regionale in lire 6 milioni per le spese di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento. La prima modifica si ebbe nel 1979 e il suddetto importo fu decuplicato, fu portato cioè a 60 milioni; la seconda modifica fu apportata nell'82 e l'importo dell'anticipazione fu raddoppiato, cioè elevato a 120 milioni.
Con il presente Regolamento dopo 10 anni si propone un nuovo raddoppio delle anticipazioni consentite all'economo elevando quindi l'importo a 240 milioni. Come già dissi in commissione, vorrei pregare i competenti uffici e assessorato in futuro di apportare delle modifiche radicali al fine di non costringere noi poveri derelitti consiglieri alla ricerca estenuante di leggi che modifichino leggi precedenti. Comunque ciò detto come è d'accordo anche la Commissione, propongo un'emendamento approvato nella stessa che dice:
Il titolo di proposta n. 10 è così modificato:
"Modifiche al regolamento interno per il servizio Economato, demanio, patrimonio, approvato dal Consiglio regionale in data 6 aprile 1962 e successive modificazioni."
Anche questo ha ottenuto l'approvazione unanime della Commissione. Grazie.
PresidenteTrattandosi di articolo unico, si pone in votazione tutto il testo della legge, intendendosi il titolo modificato secondo quanto proposto dal relatore Ricco.
Articolo 1 1. I limiti di importo previsti dal regolamento per il servizio economato, demanio e patrimonio, approvato con regolamento regionale 6 aprile 1962, come modificato dai regolamenti regionali 27 febbraio 1979 e 25 febbraio 1982, n. 2, sono raddoppiati.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva
