Objet du Conseil n. 2167 du 22 mai 1991 - Resoconto
OBJET N° 2167/IX Initiatives à l'égard du projet de loi "Norme sulla giurisdizione della Corte dei Conti" (Question orale).
Presidente Do lettura della interrogazione presentata dai Consiglieri Louvin, Andrione, Viérin, Agnesod, Marcoz, Voyat, Rollandin et Stévenin:
Question Ayant eu connaissance que la Chambre des Députés a approuvé le 24 avril dernier le projet de loi n. 5412 présenté par le Président du Conseil des Ministres portant "Norme sulla giurisdizione della Corte dei Conti";
Rappelant la réponse donnée lors de la séance du Conseil régional des 22-23 et 24 avril dernier à la question posée par les Conseillers de l'Union Valdôtaine par le Président du Gouvernement régional qui a assuré que "aucun projet de loi du Conseil des Ministres n'a été présenté";
Ayant appris que par contre la Chambre des Députés a approuvé le 24 avril dernier le projet de loi n. 5412 présenté le 25 janvier 1991 par le Président du Conseil des Ministres Monsieur Giulio Andreotti;
Ayant constaté que dans le texte approuvé par la Chambre des Députés on ne mentionne nullement la Vallée d'Aoste et on ne précise pas à quelle session seraient attribuées les fonctions juridictionnelles au sujet de notre Région;
Les soussignés Conseillers régionaux
questionnent
le Président du Gouvernement régional afin de savoir si le Gouvernement régional a entrepris des initiatives pour que le projet de loi en question soit intégré par des dispositions précises au sujet de notre Région et respectueuses de nos propres compétences.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Devo sottolineare, in apertura, la bontà di questa interrogazione, che va a colpire o a meditare uno degli argomenti sicuramente importanti nell'ottica del nostro ordinamento statutario.
Nell'interno dell'interrogazione si fa riferimento ad un progetto di legge, di cui io avrei smentito l'esistenza: probabilmente c'è stato un equivoco di interpretazione fra me e il Consigliere Louvin. In effetti il disegno di legge è stato presentato anche dal Governo insieme ad un disegno di legge che era stato presentato da un Senatore del mio partito.
Voglio fare alcune osservazioni a questa interpellanza, che mi sembrano confacenti.
L'articolo 1 del decreto legge "Norme sulla giurisdizione della Corte dei Conti" prevede l'istituzione di sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e sede nel capoluogo di Regione. La disposizione di carattere generale non patisce alcuna eccezione nel disegno di legge, per cui, salvo emendabilità del testo al Senato, è chiaro che la Valle d'Aosta rientra nell'applicazione del decreto legge in esame. Nè potrebbe essere in modo diverso, dal momento che il disegno di legge, istituendo la giurisdizione contabile della Corte dei Conti nelle Regioni, non si pone in contrasto con lo statuto speciale. Infatti, come già evidenziato in precedenti pareri, una cosa è il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni di cui all'articolo 46 dello statuto speciale e al titolo V della legge 16 maggio 1978, n. 196, per cui è competente la commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, una cosa ben diversa è la giurisdizione contabile della Corte dei Conti prevista dal II comma dell'articolo 103 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 1970 n. 110 e 30 dicembre 1972, n. 211, ha ribadito la competenza della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale.
Alla luce di queste considerazioni, è ovvio che il disegno di legge in esame non si riferisce alle funzioni della Corte dei Conti come organo di controllo, ciò che porrebbe un'esigenza di tutela del sistema dei controlli delineati dallo statuto, ma alle funzioni della Corte dei Conti come organo di giurisdizione contabile, competente in materia di responsabilità civile e di conto verso lo stato dei suoi amministratori impiegati e contabili.
Che queste siano le funzioni delle istituende sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti è confermato dal rinvio contenuto nell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 685, che istituiva in Cagliari una sezione giurisdizionale delle sezioni riunite della Corte dei Conti. Tale legge contiene un dettagliato elenco delle attribuzioni di dette sezioni che possono riassumersi nelle seguenti:
a) giudizi di conto e di responsabilità in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e agenti della Regione, dei Comuni, degli altri enti locali e degli enti regionali;
b) giudizi di conto e di responsabilità nei confronti degli stessi soggetti sopraelencati, cui si aggiungono agenti di uffici e organi dello stato o di enti pubblici, aventi sede e uffici nella Regione, se l'attività di gestione di beni pubblici sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno si sia verificato nel territorio della Regione;
c) giudizi su ricorsi e istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra, a carico totale o parziale dello stato, o degli enti pubblici previsti dalle legge, quando il ricorrente all'atto della presentazione del ricorso o della istanza abbia residenza anagrafica in un comune della Regione;
d) altri giudizi interessanti la Regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti (o che saranno attribuiti dalla legge) alla giurisdizione della Corte dei Conti.
E'evidente che dette funzioni non interferiscono nella disciplina statutaria dei controlli.
Quanto al fatto che il disegno di legge preveda all'articolo 2 l'obbligo per il commissario di governo di segnalare alla Corte dei Conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali, si precisa che il Presidente della commissione di coordinamento lo ha già fatto in alcune occasioni nei confronti di deliberazioni del Consiglio regionale, in quanto il disegno di legge in esame ribadisce un obbligo di denuncia gravante su tutti i dirigenti generali e capi servizio per quanto riguarda lo stato e gli enti pubblici istituzionali, e sugli amministratori e dipendenti per quanto riguarda le Regioni, di fatti che possono (cito testualmente) "dar luogo a responsabilità e di fatti che diano luogo a responsabilità". Obbligo confermato con circolare del Procuratore generale della Corte dei Conti in data 25 luglio 1990, prot. 7739.
Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.
Louvin (UV) Ce n'est pas par pure opiniâtreté que nous avons représenté cette question au Président du Gouvernement régional, mais il nous paraissait utile d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce projet de loi, qui est en train de procéder assez rapidement au Parlement.
Nous prenons acte qu'il y a eu, lors de la discussion de la première question que nous lui avions adressée, un petit malentendu et cependant nous devons dire que la question visait plutôt à un aspect spécifique de ce projet de loi, dont maintenant le Président du Gouvernement a reçu une copie. Elle se rapportait plutôt, bien que implicitement, à la compétence de la section de la Cour des Comptes qui serait responsable pour la Vallée d'Aoste. Il n'y a pas dans le rapport technique qui précède le projet de loi, l'indication d'une section pour la Région Vallée d'Aoste et il n'y a pas non plus une section Piémont-Vallée d'Aoste; donc n'étant dit nulle part quelle est la section qui est responsable, il nous paraissant utile de poser la question et de creuser un peu plus en profondeur pour que cela soit précisé et établi pendant la procédure d'approbation de la loi et qu'il n'y ait pas lieu par la suite à des malentendus ou à des conflits de compétence.
Pour ce qui est de l'extension du contrôle pour la partie juridictionnelle à la Vallée d'Aoste, il n'y a aucun problème à ce sujet, étant donné que cela existe depuis très longtemps. Plutôt nous estimons utile que l'on précise mieux si les fonctions de dénoncer les éventuels dommages qui seraient apportés aux collectivités locales et aux entités publiques sont du ressort du Président de la commission de coordination, ou du Président du Gouvernement. C'est une ambiguïté du projet de loi qui nous paraît devoir faire l'objet d'une précision, cela pour mieux répartir vos propres fonctions du Président du Gouvernement régional par rapport à celle de l'organe de contrôle.
