Objet du Conseil n. 213 du 6 juin 1975 - Verbale

OGGETTO N. 213/75 - BORSE DI STUDIO DA ASSEGNARE AD ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA REGIONE CHE INTENDONO FREQUENTARE CORSI DI LINGUA FRANCESE ALL'ESTERO. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA. - REVOCA DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA. APPROVAZIONE DI NUORE NORME PER L'ASSEGNAZIONE.

Il Presidente CAVERI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Borse di studio da assegnare ad alcuni meritevoli delle Scuole secondarie superiori della Regione che intendono frequentare corsi di lingua francese all'estero. - Approvazione ed impegno di maggiore spesa. - Revoca di deliberazioni della Giunta. - Approvazione di nuove norme per l'assegnazione", proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1975:

Il Consiglio regimale, con deliberazione n. 126, in data 8 ottobre 1959, ha approvato l'istituzione dà tre borse di studio di Lire 70.000 caduna da assegnare ad alunni di scuole secondarie superiori della Regione che intendono frequentare corsi di lingua francese all'estero.

Le norme di assegnazione sono state approvate dalla Giunta regionale con la deliberazione di Giunta n. 3406 in data 25 maggio 1960 e, successivamente, modificate con le deliberazioni n. 785, in data 3 ottobre 1962, n. 1176, in data 23 ottobre 1964, e n. 2745, in data 23 luglio 1969.

Negli ultimi anni le borse di cui trattasi non sono state assegnate, in quanto dimostratesi sufficienti a coprire solo parzialmente le spese di frequenza dei corsi; ciò a causa del notevole aumento del costo della vita e, soprattutto, in conseguenza dello sfavorevole cambio della lira italiana nei confronti delle valute estere.

Ciò premesso, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1°) di approvare l'aumento da Lire 70.000 a Lire 200.000 (duecentomila) caduna l'importo delle borse di studio istituite con la deliberazione del Consiglio regionale n. 126, in data 8 ottobre 1959, da assegnare ad alunni meritevoli delle scuole secondarie superiori della Regione che intendono frequentare corsi di perfezionamento in lingua francese all'estero;

2°) di approvare e di impegnare la conseguente maggiore spesa annua di Lire 390.000 (trecentonovantamila) sul capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio") e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi;

3°) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 3406, in data 25 maggio 1960, n. 785, in data 3 ottobre 1962, n. 1176, in data 23 ottobre 1964 e n. 2745, in data 23 luglio 1969;

4°) di approvare le sottoindicate norme per la assegnazione delle borse di studio di cui trattasi.

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Art. 1

Sono messe, a concorso a decorrere dall'anno scolastico 1974/75, tre borse di studio annuali di £. 200.000 (duecentomila) caduna, da assegnare, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, ad alunni delle scuole secondarie superiori della Regione, che, dichiarati maturi, si sono distinti particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francese e che intendano frequentare corsi di lingua francese all'estero.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano frequentato nell'anno in corso l'ultima classe presso una scuola secondaria superiore della Regione e siano stati dichiarati maturi sostenendo l'esame di lingua francese o nelle prove orali o nelle prove scritte;

b) siano nati o residenti in Valle d'Aosta.

Art. 3

Il concorrente (il padre o chi ne fa le veci per i minorenni) deve presentare al Capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda, in carta libera, di partecipazione al concorso corredata dei seguenti documenti, anch'essi in carta libera:

a) certificato di residenza;

b) certificato rilasciato dal Capo di Istituto, attestante le votazioni conseguite negli esami di maturità;

b) situazione di famiglia;

c) certificato rilasciato dal Sindaco attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia;

d) per i minorenni: dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti che lo stesso si assume ogni responsabilità relativa alla permanenza del concorrente all'estero.

Nella domanda deve altresì essere indicata l'Università presso la quale lo studente intende seguire il corso dl lingua francese, scelta fra le Università segnalate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le domande dovranno pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 31 luglio.

Art. 4

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stato accertato il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, sarà effettuata secondo il particolare merito di ciascuno. A parità di merito, avranno la precedenza, i concorrenti appartenenti a famiglie bisognose.

Art. 5

Le borse verranno assegnate anche se i concorrenti godano già di altra borsa o sussidio di studio.

Art. 6

Quando una o più borse non possano essere attribuite per mancanza di concorrenti, o perché gli eventuali concorrenti non si trovino nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate ed assegnate l'anno seguente come borse di studio annuali straordinarie.

Art. 7

La scelta dei vincitori è fatta da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che la presiede, di un membro della Commissione consiliare della Pubblica Istruzione, del Sovraintendente agli Studi, di un Capo di Istituto delle Scuole secondarie superiori della Regione, di un rappresentante degli alunni e di un funzionario dello Assessorato della Pubblica Istruzione con le mansioni di segretario.

Art. 8

Le borse di studio sono assegnate e liquidate ai vincitori con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione,

Art. 9

Al pagamento delle borse si provvede mediante due versamenti, di cui uno di Lire 150.000 all'atto dell'assegnazione delle borse e l'altro di Lire 50.000 al termine del corso estivo universitario, su presentazione di certificato di regolare frequenza rilasciato al beneficiario dall'Università estera.

I mandati di pagamento saranno emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Qualora gli assegnatari delle borse non frequentino regolarmente i corsi estivi, dovranno restituire la somma ricevuta.

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L'Assessore Maria Ida VIGLINO illustra brevemente la proposta in esame, che è motivata dal fatto che l'ammontare di Lire 70.000 dell'importo delle borse di studio per la partecipazione a corsi di perfezionamento nella lingua francese all'estero, fissato nel 1959, si palesa oggi assolutamente inadeguato in relazione alle spese cui devono far fronte gli interessati.

Precisa che la proposta in argomento, nel testo della Giunta, prevede un aumento da Lire 70.000 a Lire 200.000 dell'importo di ogni borsa di studio, ma che la Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione, in sede di esame della proposta stessa, si è espressa in senso favorevole all'aumento a Lire 300.000 dell'importo di ciascuna delle borse di studio di cui si tratta.

Poiché la Giunta regionale ha recepito la proposta della citata Commissione, propone i seguenti emendamenti alla parte dispositiva del provvedimento:

- al punto 1, anziché Lire 200.000 leggasi Lire 300.000;

- al punto 2, la maggiore spesa, anziché Lire. 390.000 va corretta in Lire 690.000;

- all'articolo 1 delle norme per l'assegnazione delle borse, anziché Lire 200.000, leggasi Lire 300.000;

- all'articolo 9, che recita "Al pagamento delle borse si provvede mediante due versamenti, di cui uno di Lire 150.000 all'atto dell'assegnazione della borsa, e l'altro di Lire 50.000 al termine del corso...", l'ammontare dei due versamenti va rettificato, rispettivamente, in Lire 200.000 e Lire 100.000.

Il Consigliere LUSTRISSY premette di essere favorevole all'accoglimento della proposta, ma rileva che, dal momento che i corsi di perfezionamento nella lingua francese possono durare da un minimo di tre settimane sino ad un massimo di due mesi, sarebbe opportuno stabilire che, per aver diritto all'assegnazione di una borsa di studio, gli interessati dovranno dimostrare di aver partecipato ad un corso della durata di almeno 40 giorni. Precisa che questa sua proposta è fatta per evitare delle ingiustizie e per stabilire un rapporto diretto fra l'ammontare della borsa di studio e la spesa sopportata dall'interessato per la frequenza al corso.

L'Assessore M. Ida VIGLINO concorda sulla proposta del Consigliere Lustrissy e propone che sia precisato nel provvedimento in esame che, per aver diritto all'assegnazione della borsa di studio, è necessario aver partecipato ad un corso della durata dì almeno trenta giorni.

Il Presidente CAVERI, con riferimento alla richiesta del Consigliere Lustrissy, accolta dall'Assessore M. Ida Viglino, propone che alla parte finale dell'articolo 1 delle norme per l'assegnazione delle borse di studio si aggiungano le parole: "... di durata non inferiore a trenta giorni".

Il Consigliere CHINCHERE', nel comunicare il voto favorevole del suo Gruppo all'approvazione del provvedimento in esame, prende atto, con soddisfazione, dell'accoglimento della proposta di aumentare a Lire 300.000 l'importo delle singole borse di studio.

Fa però rilevare che il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione sul provvedimento di cui si tratta è stato richiesto allorquando la proposta era già stata inserita all'ordine del giorno della odierna adunanza consiliare; raccomanda, pertanto, che, per l'avvenire, per ovvi motivi di funzionalità delle Commissioni, questo non abbia più a verificarsi.

L'Assessore VIGLINO prende nota del rilievo formulato dal Consigliere Chincheré e dà assicurazioni che, in avvenire, si adopererà affinché non si verifichino più simili inconvenienti.

Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, la approvazione di detta proposta, con gli emendamenti proposti in sede di discussione.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, M. Ida VIGLINO, e concordando sulle proposte della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per, alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette);

DELIBERA

1) di approvare l'aumento da Lire 70.000 a Lire 300.000 (trecentomila) caduna l'importo delle borse di studio istituite con la deliberazione del Consiglio regionale n. 126, in data 8 ottobre 1959, da assegnare ad alunni meritevoli delle scuole secondarie superiori della Regione che intendono frequentare corsi di perfezionamento in lingua francese all'estero;

2) di approvare e di impegnare la conseguente maggiore spesa annua di Lire 690.000 (seicentonovantamila) sul capitolo 655 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1975 ("Spese per la concessione delle borse ed assegni di studio") e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi;

3) di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 3406, in data 25 maggio 1960, n. 785, in data 3 ottobre 1962, n. 1176, in data 23 ottobre 1964 e n. 2745, in data 23 luglio 1969;

4) di approvare le sottoindicate norme per l'assegnazione delle borse di studio di cui trattasi.

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Art. 1

Sono messe a concorso, a decorrere dall'anno scolastico 1974/75, tre borse di studio annuali di £. 300.000 (trecentomila) caduna, da assegnare, secondo le norme previste dagli articoli seguenti, ad alunni delle scuole secondarie superiori della Regione, che, dichiarati maturi, si sono distinti particolarmente nello studio della lingua e della letteratura francese e che intendano frequentare corsi di lingua francese all'estero, di durata non inferiore a trenta giorni.

Art. 2

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano frequentato nell'anno in corso l'ultima classe presso una scuola secondaria superiore della Regione e siano stati dichiarati maturi sostenendo l'esame di lingua francese o nelle prove orali o nelle prove scritte;

b) siano nati o residenti in Valle d'Aosta.

Art. 3

Il concorrente (il padre o chi ne fa le veci per i minorenni) deve presentare ai capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda, in carta libera, di partecipazione al concorso corredata dei seguenti documenti, anch'essi in carta libera:

a) certificato di residenza;

b) certificato rilasciato dal Capo di istituto, attestante le votazioni conseguite negli esami di Maturità;

c) situazione di famiglia;

d) certificato rilasciato dal Sindaco attestante le condizioni economiche di ciascun membro della famiglia;

e) per i minorenni: dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti che lo stesso si assume ogni responsabilità relativa alla permanenza del concorrente all'estero.

Nella domanda deve altresì essere indicata l'Università presso la quale lo studente intende seguire il corso di lingua francese, scelta fra le Università segnalate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

Le domande dovranno pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 31 luglio.

Art. 4

La graduatoria dei concorrenti, per i quali sia stato accertato il possesso delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, sarà effettuata secondo il particolare merito di ciascuno. A parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti appartenenti a famiglie bisognose.

Art. 5

Le borse verranno assegnate anche se i concorrenti godano già di altra borsa o sussidio di studio.

Art. 6

Quando una o più borse non possano essere attribuite per mancanza di concorrenti, o perché gli eventuali concorrenti non si trovino nelle condizioni richieste, le somme corrispondenti potranno essere conservate ed assegnate l'anno seguente come borse di studio annuali straordinarie.

Art. 7

La scelta dei vincitori è fatta da una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, che la presiede, di un membro della Commissione consiliare della Pubblica Istruzione, del Sovraintendente agli Studi, di un Capo di Istituto delle Scuole secondarie superiori della Regione, di un rappresentante degli alunni e di un funzionario dell'Assessorato della Pubblica Istruzione con le mansioni di segretario.

Art. 8

Le borse di studio sono assegnate e liquidate ai vincitori con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Art. 9

Al pagamento delle borse si provvede mediante due versamenti, di cui uno di Lire 200.000 all'atto della assegnazione della borsa e l'altro di Lire 100.000 al termine del corso estivo universitario, su presentazione di certificato di regolare frequenza rilasciato al beneficiario dall'Università estera.

I mandati di pagamento saranno emessi a favore del padre o di chi ne fa le veci.

Qualora gli assegnatari delle borse non frequentino regolarmente i corsi estivi, dovranno restituire la somma ricevuta.

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Il Presidente CAVERI, stante l'ora ormai avanzata, dichiara chiusa la seduta e comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 9,30.

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore 19 e minuti 45.

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Letto, approvato e sottoscritto.

In originale firmati:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Caveri Severino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Pramotton Costantino)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Mappelli Angelo)