Objet du Conseil n. 202 du 28 mai 1975 - Verbale

OGGETTO N. 202/75 - APPROVAZIONE DEGLI STANDARDS QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI TURISTICO-RICETTIVI AMMISSIBILI AI BENEFICI DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973 N. 33 (FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI).

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 8.10.1973 n. 33 (costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), è necessario definire gli standards qualitativi minimi che dovranno possedere gli esercizi alberghieri ed extra alberghieri ammissibili alle provvidenze previste dal capo II della sopramenzionata legge.

Precisato che la competenza ad approvare tali standards spetta al Consiglio Regionale, si sottopongono all'esame del Consiglio stesso le proposte elaborate sull'argomento dall'Assessorato al Turismo e dalla Giunta Regionale.

In via preliminare si chiarisce che il concetto di fondo che ispira dette proposte è quello di garantire che l'intervento regionale previsto dalla legge sui fondi di rotazione venga concesso ad iniziative che presentino requisiti di qualità e di funzionalità adeguati alle esigenze del turismo valdostano

I rapporti proposti in materia di servizi, di locali di uso comune, di dimensioni dei vani, tengono conto delle esperienze maturate in questi ultimi anni.

Una attenzione particolare è stata riservata al rapporto tra posti letto e posti macchina, sia per garantire al cliente la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze dell'esercizio sia per evitare di aggravare il congestionamento delle aree di parcheggio, e quindi della viabilità, che già oggi caratterizza le stazioni turistiche della Valle.

La soglia minima della capacità ricettiva (15 camere e 26 posti letto) è stata proposta tenendo conto sia della considerazione che al di sotto di quel livello appare assai difficile che si possa raggiungere una gestione economica, sia del fatto che una tale dimensione aziendale è peraltro ancora compatibile con i criteri di conduzione familiare che caratterizzano buona parte degli esercizi alberghieri della Regione.

Premesso quanto sopra si propone che il Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 della legge regionale 8.10.1973, n. 33,

Deliberi

di approvare i sotto riportati standards qualitativi minimi ai fini della applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 8.10.1973, n. 33, sulla costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

PAR. I - COSTRUZIONE E ARREDAMENTO DI NUOVI ESERCIZI ALBERGHIERI. SONO CONSIDERATI ESERCIZI ALBERGHIERI: ALBERGHI, PENSIONI, MEUBLES, MOTELS.

1) Capacità ricettiva:

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla citata legge i nuovi esercizi alberghieri come sopra definiti dovranno avere un minimo di 15 camere e 26 posti letto.

2) Superfici delle camere per ospiti:

mq. 8 camera a 1 letto (escluso servizio igienico)

mq. 14 camera a 2 letti (escluso servizio igienico)

3) Cubature delle camere per ospiti:

a) fino a m. 700 s.l.m.: mc. 23 camera a 1 letto - mc. 40 camera a 2 letti

b) oltre a m. 700 s.l.m.: mc. 22 camera a 1 letto - mc. 37 camera a 2 letti

c) oltre a m. 1400 s.l.m.: mc. 21 camera a 1 letto - mc. 34 camera a 2 letti

Dal computo della volumetria delle camere è sempre escluso il servizio igienico eventualmente annesso.

4) Altezze dei vani:

a) fino a m. 700 s.l.m.: m. 2,70 per camere da letto - m. 3,00 per locali comuni (bar, sale, ristorante, hall)

b) oltre a m. 700 s.l.m.: m. 2,50 per camere da letto - m. 2,80 per locali comuni

c) oltre a m. 1400 s.l.m.: m. 2,40 per camere da letto - m. 2,70 per locali comuni

5) Caratteristiche dei sottotetti (camere mansardate):

Fermi restando i limiti minimi, di cubatura, superficie e altezza media sopracitati, l'altezza delle camere mansardate non dovrà essere inferiore in nessun punto a metri 1,85.

6) Caratteristiche dei servizi igienici:

Le latrine e i bagni destinati ad uso comune di più camere dovranno essere illuminati e ventilati con finestra e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile.

Per le latrine e i bagni annessi a singole camere è consentita anche l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura elettrica e canna di aspirazione Ø 12. Nei bagni, sia d'uso comune sia privati, è obbligatoria l'installazione di un campanello di allarme.

7) Servizi igienici dei locali di uso comune:

Per i locali d'uso comune (sale di soggiorno) si richiede, per ogni 80 persone ivi ospitabili, un doppio gabinetto (diviso per sesso) dotato di antilatrina e lavabi e direttamente illuminato e aerato dall'esterno.

8) Ristorante:

Tra il vano cucina e la sala ristorante si richiede un locale di disimpegno (office) anche nel caso in cui la cucina si trovi su un piano diverso e il servizio sia assicurato da montacarichi. È altresì richiesto un doppio gabinetto (diviso per sesso) dotato di antilatrina e lavabi e direttamente illuminato e aerato dall'esterno per ogni 50 posti a tavola.

9) Cucina:

La cucina dovrà essere illuminata e aerata direttamente dall'esterno e dotata di idoneo impianto di aerazione forzata. Le pareti e il pavimento dovranno essere integralmente rivestiti in materiale lavabile.

10) Rapporto servizi igienici - camere per ospiti:

Si intende per servizio igienico un vano chiuso e separato contenente l'insieme dei seguenti apparecchi: bagno o doccia o poliban, WC, bidet, lavabo.

a) Esercizi di categoria II o superiore:

- tutte le camere per ospiti dovranno essere dotate di servizio igienico privato.

b) Esercizi di III categoria o inferiore:

- non meno dell'80% delle camere per ospiti dovranno essere dotate di servizio igienico privato; per le rimanenti camere: n. 1 servizio igienico comune ogni quattro posti letto.

11) Locali di uso comune (con esclusione delle sale ristorante):

a) Esercizi di categoria lusso:

- non meno di n. 5 locali uso comune, così destinati in via di massima

1 sala soggiorno

1 sala lettura

1 o più sale televisione

1 sala gioco

1 sala ritrovo bar interno

b) Esercizi di I categoria:

- non meno di n. 4 locali di uso comune, così destinati in via di massima

1 sala soggiorno con bar interno

1 o più sale televisione

1 sala lettura

1 sala gioco

c) Esercizi di II categoria:

- non meno di n. 3 locali d'uso comune, così destinati in via di massima:

1 sala soggiorno con bar interno

1 sala televisione

1 sala lettura

d) Esercizi di III categoria:

- non meno di n. 2 locali d'uso comune, così destinati in via di massima:

1 sala soggiorno con bar interno

1 sala televisione - lettura

e) Esercizi di IV categoria:

- non meno di n. 1 locale d'uso comune (soggiorno-televisione)

12) Requisiti funzionali vari:

a) Esercizi di II categoria o superiore:

- adeguati locali di ricevimento ospiti (reception)

- corridoi di larghezza non inferiore a mt. 1,30

- idonei impianti di ascensore, qualora il fabbricato abbia tre o più piani fuori terra

- in ogni camera apparecchio telefonico collegabile alla rete esterna

b) Esercizi di III categoria o inferiore:

- 1 locale ricevimento ospiti (reception)

- corridoio di larghezza non inferiore a mt. 1,10

- in ogni camera impianto citofonico collegato all'ufficio di ricevimento

13) parcheggi:

a) Esercizi di II categoria o superiore:

- numero di posti macchina non inferiore all'80% del numero delle camere; di tali posti macchina non meno del 50% dovrà essere previsto in locali chiusi (autorimesse)

b) Esercizi di categoria III o inferiore:

- numero di posti macchina non inferiore al 60% del numero delle camere; di tali posti macchina non meno del 50% dovrà essere previsto in locali chiusi (autorimesse)

I posti macchina, sia all'aperto sia in autorimessa, dovranno essere ubicati in area di proprietà e facente parte del complesso alberghiero.

PAR. II) RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO AD USO ALBERGHIERO DI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI GIÀ ESISTENTI.

1) Capacità ricettiva:

non meno di 10 camere e di 18 posti letto.

2) Superfici delle camere per ospiti:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 2)

3) Cubature delle camere ospiti:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 3)

4) Altezze dei vani:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 4)

Qualora debbano essere mantenuti gli orizzontamenti esistenti le altezze non dovranno comunque essere inferiori a mt. 2,20 per le camere e mt. 2,50 per i locali di uso comune e le cucine.

5) Caratteristiche dei servizi igienici:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 6)

6) Ristorante:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 8)

7) Cucina:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 9)

8) Rapporto servizi igienici-camere per ospiti:

per la definizione di servizio igienico si richiama quanto precisato al par. I - n. 10.

Rapporti:

- non meno del 50% delle camere per ospiti con servizio igienico privato;

- per le rimanenti camere: n. 1 servizio igienico comune per ogni 6 posti letto.

9) Locali d'uso comune:

non meno di una sala soggiorno, con zona ricevimento (oltre alle eventuali sale ristorante)

10) Requisiti funzionali vari:

- corridoio di larghezza non inferiore a mt. 1,10

- impianti telefonici e citofonici come prescritti per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 12)

11) Parcheggi:

un posto macchina all'aperto o in autorimessa, dislocato su area di proprietà, ogni 3 camere

PAR. III) RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO DI ESERCIZI ALBERGHIERI GIÀ ESISTENTI.

Per quanto riguarda la ristrutturazione e l'arredamento di esercizi alberghieri già esistenti valgono, in relazione alla categoria alla quale l'esercizio chiederà di essere assegnato, le medesime prescrizioni previste per i nuovi esercizi alberghieri.

La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 18 della legge, potrà ammettere al finanziamento regionale anche gli esercizi che non rispettino le sopracitate prescrizioni limitatamente ai seguenti aspetti:

a) altezze dei vani (camere e locali comuni)

b) larghezza dei corridoi

c) disponibilità dei posti macchina

sempreché tale fatto sia l'effetto diretto dei vincoli derivanti dalle preesistenze strutturali.

PAR. IV) RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI DESTINATI AD UTILIZZAZIONI RICETTIVE PARA-ALBERGHIERE, SEMPRE CHE NON RIENTRINO TRA LE PROVVIDENZE PREVISTE AL CAPO I DELLA PRESENTE LEGGE PER I VILLAGGI RURALI.

Rientrano nella previsione di cui al punto 3 dell'articolo 7 della legge le seguenti ipotesi di ristrutturazione di fabbricati già esistenti, ai fini della loro destinazione ad uso di:

- casa per ferie

- ostello per la gioventù

- fabbricato servizi o fabbricato per soggiorno di campeggi o villaggi turistici.

Le definizioni dei suddetti complessi ricettivi para-alberghieri o complementari risultano dalla legge nazionale 21.3.1958, n. 326, e relativo regolamento.

1) Case per ferie

a) capacità ricettiva minima: 20 posti letto

b) cubatura minima:

- fino a mt. 700 s.l.m.: mc 14 per persona

- oltre a mt. 700 s.l.m.: mc. 13 per persona

c) altezze dei vani:

- fino a mt. 700 s.l.m.: mt. 2,70 per camere da letto - mt. 3,00 per i locali comuni

- oltre a mt. 700 s.l.m.: mt. 2,50 per camere da letto - mt. 2,80 per locali comuni

d) capacità massima per camera: n. 8 posti letto

e) servizi igienici (comunque raggruppati):

- 1 WC ogni 8 persone

- 1 bidet ogni 8 persone

- 1 lavabo ogni 8 persone

- 1 doccia o vasca ogni 12 persone.

f) locali comuni

- 1 sala di ritrovo, oltre alla sala ristorante

- 1 doppio gabinetto (diviso per sesso) ogni 60 persone ospitabili, a servizio dei locali comuni.

g) cucina:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 9)

h) parcheggi:

- 1 posto macchina all'aperto od in autorimessa, dislocato su area di proprietà, ogni 10 persone ospitabili.

La Giunta, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 18 della legge, potrà ammettere al finanziamento regionale anche gli esercizi che non rispettino la sopracitata prescrizione, in relazione all'esistenza di effettivi impedimenti derivanti dalla ubicazione e dalla struttura del fabbricato.

2) Ostelli per la gioventù

a) capacità ricettiva minima: n. 12 posti letto

b) cubature minime:

- mc. 12 per persona

c) altezze dei vani:

- mt. 2,50 per camere e locali comuni

d) capacità massima per camera: n. 10 posti letto

e) servizi igienici (comunque raggruppati e separati per sesso)

- n. 1 WC ogni 10 persone

- n. 1 lavabo ogni 10 persone

- n. 1 doccia o vasca ogni 15 persone

- n. 1 bidet ogni 15 persone

f) locali comuni:

- n. 1 cucina comune

- n. 1 sala comune.

3) Fabbricati servizi e fabbricati per soggiorno di campeggio o villaggi turistici

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici, l'Amministrazione Regionale potrà richiedere, in relazione alla capacità ricettiva dell'impianto e alla sua collocazione nel territorio, il rispetto di quei maggiori requisiti che potranno essere prescritti in sede progettuale dall'Assessorato per il Turismo, Antichità e Belle Arti.

Nel fabbricato servizi dovrà comunque essere previsto un locale comune di ritrovo dimensionato in modo tale da poter accogliere contemporaneamente non meno dell'80% della potenzialità ricettiva massima del complesso.

Caveri (U.V.) - Penso che così rimane anche rimandato il punto n. 10. Volete esaminarlo questa sera? Allora esaminiamo il punto 10. Chi illustra la delibera relativa agli standards qualitativi per gli esercizi turistico-ricettivi? La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Non credo sia necessaria una lunga illustrazione. Riprendo dei concetti che sono già stati avanzati nella discussione del punto precedente. Si tratta di avere lo strumento indispensabile per poter iniziare a distribuire i fondi di rotazione in materia di turismo.

Come tutti loro sanno, vi sono numerose domande giacenti fin dalla fine del 1973, e vi è una grande attesa in materia, anche perché con il continuo aumento delle spese, in qualche caso anticipate dagli interessati in vista di questi finanziamenti, rischia di provocare dei gravi danni agli esercenti o a coloro che hanno costruito questi alberghi.

Quali sono i criteri scelti? Si è voluto, da un lato, favorire le piccole imprese e, dall'altro, fare costruire degli alberghi competitivi, validi sul piano turistico, rispondendo alle necessità moderne. Sono specificate le superfici, dei parametri scelti, la minima altezza o la minima ampiezza; uno solo dei due può essere minimo, per cui le moltiplicazioni sembrano non corrispondere, ma in realtà corrispondono perché uno solo dei due parametri deve essere minimo. Si sono poi stabiliti dei criteri differenti a seconda dell'altitudine: fino a 700 metri, oltre i 700 metri e oltre i 1.400 metri. Si è prescritta una quantità minima di servizi, indispensabili in un albergo moderno e si sono specificati i rapporti fra servizi igienici e via dicendo.

Io credo che la maniera più pratica di discutere questi standards, specie se vi sono modificazioni da apportare alla proposta della Giunta, sia quella di esaminare con calma paragrafo per paragrafo. Non continuerei quindi ad illustrare e aspetterei che vi fossero delle controproposte. Come materia e come tipo di impostazione credo che siamo tutti d'accordo.

Caveri (U.V.) - Cosa propone lei, che si dia lettura paragrafo per paragrafo?

Prima allora voglio comunicare al Consiglio quello che d'altronde penso sappia già - almeno coloro che fanno parte della Commissione per il Turismo - e cioè che la Commissione per il Turismo ha proposto in realtà un solo emendamento. Poi ci sono degli emendamenti del Gruppo Comunista, per cui al paragrafo I n. 1), si vorrebbero sostituire le parole: "minimo di 15 camere e 26 posti letto", con le parole: "10 camere e 18 posti letto". Al paragrafo III, alla fine del I capoverso, aggiungere le parole: "fatta eccezione per la capacità ricettiva che può rimanere quella preesistente". Consigliere Lustrissy.

Lustrissy (D.P.) - Non ho sentito bene la lettura della prima parte fatta dal Presidente del Consiglio. A quanto mi consta non è così esattamente, perché in Commissione si era deciso di introdurre al n. 1 del paragrafo I una frase in più a chiarimento che non è contenuta nell'allegato che abbiamo noi, doveva essere in aggiunta a questo allegato. Questo per il motivo già accennato dal Presidente della Giunta che, utilizzando i parametri e moltiplicandoli tra di loro, si avrebbero delle cubature minime diverse da quelle indicate. Allora, per evitare confusioni in sede di interpretazione, soprattutto per gli uffici che devono applicare la norma e per i progettisti che dovranno poi attuarla, bisognerebbe aggiungere l'emendamento formulato dalla Commissione, che io al momento non ricordo. Ecco, se il Presidente del Consiglio fosse così cortese di rileggerlo, perché qua non c'è, su questo non c'è.

Caveri (U.V.) - Do lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione per il Turismo.

"Il punto 2) del paragrafo I è così modificato: 2) Superfici delle camere per ospiti: Fermi restando i minimi inderogabili di cubatura e di altezza come sotto specificati, le superfici delle camere non potranno, in ogni caso, scendere al di sotto dei seguenti valori: mq 8 camera a 1 letto (escluso servizio igienico); mq 14 camera a 2 letti (escluso servizio igienico)".

Lustrissy (D.P.) - È già un'interpretazione di quel concetto, ma era formulata in un modo un po' diverso...

Caveri (U.V.) - Consigliere Dolchi.

Dolchi (P.C.I.) - In Commissione abbiamo esaminato abbastanza dettagliatamente il provvedimento. Per chiarezza vorrei solo sottolineare che mentre la Commissione è stata unanime su quanto accennava adesso il collega Lustrissy, la stessa non si era pronunciata sugli emendamenti proposti da noi sia al punto 1) del paragrafo I e sia al paragrafo III. La questione delle 10 camere con 18 posti letto al posto delle 15 camere con 26 posti letto, era una proposta comunista che non era stata fatta propria dalla Commissione. Io sono ben lieto se il Presidente del Consiglio fa propri i nostri emendamenti.

Allora, dal punto di vista formale, io ribadisco che, come Gruppo, presentiamo all'esame del Consiglio i due emendamenti che sono stati letti dal Presidente del Consiglio. Vorrei sottolineare il perché. Riguardo al primo emendamento, il 37% degli attuali alberghi che esistono in Valle d'Aosta ha un numero di camere inferiore a 14, per cui, se questa situazione può dare una fotografia della realtà attuale, penso che non possiamo non tenerne conto anche nell'impostazione futura. Lo stesso provvedimento, al paragrafo II, prevede per l'utilizzazione di locali e di immobili alla destinazione alberghiera un minimo di 10 camere e 18 posti letto, cioè come noi proponiamo per le nuove costruzioni. Ci sembra una differenza che non abbia ragione di essere, perché? Se io ho un locale, acquisto un immobile nel quale posso realizzare solamente 10 camere e 18 posti letto, svuotando l'immobile e ricostruendo ex novo, non vedo perché non possa avere la possibilità di limitare a 10 camere e 18 posti letto la mia azienda di tipo familiare. Noi insistiamo, quindi, perché anche per le nuove costruzioni così come per l'utilizzazione di vecchie costruzioni il limite sia portato a 10 camere e 18 posti letto.

Per quanto riguarda il paragrafo III, noi rileviamo come ci siano delle deroghe per la ristrutturazione e l'arredamento di esercizi alberghieri già esistenti; le deroghe riguardano l'altezza dei vani, la larghezza dei corridoi e la disponibilità dei posti macchina. Riteniamo però, proprio per le caratteristiche che possono avere questi esercizi già esistenti, che non si possa pretendere che per accedere al provvedimento... mentre per aver il beneficio regionale loro debbono aumentare il numero delle camere e molte volte sono impossibilitati a farlo con 15 camere e 18 posti letto, perché dall'esame del primo capoverso del paragrafo III si dovrebbe dedurre che, siccome scarichiamo delle limitazioni contenute nello stesso provvedimento, uno che ha attualmente un esercizio di 8 camere - o di 11 camere nel caso non fosse accolto l'emendamento nostro - per quanto riguarda il punto 1) del paragrafo I si troverebbe nell'impossibilità di poter accedere al mutuo regionale. Ora noi intendiamo, appunto, alla fine del primo capoverso del paragrafo III sottolineare questa possibilità con le parole "fatta eccezione per la capacità ricettiva che può rimanere quella preesistente". Io che ho 9 camere e 14 posti letto, se intendo ammodernare questo mio esercizio posso farlo ricorrendo all'intervento regionale. Ecco la ragione di questi due emendamenti che noi abbiamo già presentato all'esame della Commissione e che ripresentiamo all'esame dei colleghi in aula.

Caveri (U.V.) - Presidente della Giunta, prima di darle la parola vorrei fare un piccolo passo indietro per quanto riguarda l'emendamento della Commissione per il Turismo, in relazione al paragrafo I n. 2, perché mi sembra che le espressioni usate dalla Commissione Turismo siano più chiare, in quanto molto onestamente stabiliscono che si tratta di minimi inderogabili, mentre nella dizione proposta della Giunta questo non è detto così chiaramente. Lei accetta questo? Allora le darei la parola anche per sapere cosa pensa degli emendamenti proposti dal Consigliere Dolchi.

Andrione (U.V.) - Volevo rispondere molto brevemente dicendo che questi limiti sono stati scelti in base alle necessità economiche di un albergo. Scendere al di sotto di un certo numero di camere diventa antieconomico per avere i servizi, occorre avere un minimo di sale a disposizione per clienti; non si può, a nostro avviso, avere un numero di camere così basso e costruire ancora un albergo funzionale.

Comunque, in linea di estrema mediazione, non mi sembra sia il caso di fare dei mercanteggiamenti. Noi potremmo vedere di scendere ad un minimo di 12 camere e di 22 posti letto, ma al di sotto di questo, con i 18 posti letto, mi sembra che assolutamente non valga la pena di costruire un albergo che abbia locali comuni e servizi comuni sufficienti. Rischiamo di finanziare imprese economiche che nascono già asfittiche, già malate.

Per quanto riguarda l'altro punto, quello del paragrafo III, se la proposta venisse accettata credo che il 2° emendamento potrebbe cadere da solo, in quanto normalmente adesso non andiamo a cercare i casi particolarissimi, ma solitamente le vecchie costruzioni hanno ambienti molto più vasti e, se si tratta di ristrutturazione praticamente con degli standards così bassi, esclusi i parcheggi, eccetera, ci si sta comodamente, io penso, nella totalità dei casi. Non direi neanche di premiare troppo certi aspetti, in quanto queste ristrutturazioni fruiscono già di una volumetria che certamente è superiore a quella concedibile ai nuovi esercizi.

Di conseguenza, per mantenere un certo livello, è necessario che ci sia uguaglianza fra il paragrafo I e il paragrafo III. Se il Capo Gruppo Comunista ritiene che questa controproposta sia accettabile potremmo transare così, a metà. Io vorrei sapere: al paragrafo I al n. 1, il portare le camere a 12 e i posti letto a 22, varrebbe anche per i paragrafi successivi? ...(voci)... già, perché per nel paragrafo II le camere sono 10 e 18 i posti letto, quindi per il paragrafo I si ridurrebbe a 12 e a 22: se viene accolto quello della capacità, l'altro emendamento viene respinto ...(voci)... decade automaticamente, ma bisogna pur chiarire prima di dare la parola agli altri che l'hanno chiesta ...(voci)... quindi bisogna che la Segreteria prenda atto di queste modifiche perché poi il testo sia completo.

Dujany (D.P.) - Brevemente, per richiamare l'attenzione su quanto detto da Dolchi a cui ha risposto il Presidente della Giunta relativo alla pagina 6 del paragrafo III "Ristrutturazione e arredamento di esercizi alberghieri già esistenti". Mi pare che qui si tratti di una norma transitoria, cioè di prevedere la concessione di finanziamenti a favore della ristrutturazione di esercizi già esistenti, quindi coloro che hanno fatto i lavori in questo ultimo anno, grosso modo, mi pare di aver capito questo, ma se non è così...

...(voci)...

Andrione (U.V.) - Secondo quanto ho detto io. Immaginiamo che vogliano ristrutturare il Mont Blanc a Courmayeur per farne un albergo moderno, è detto in questo senso, non nel senso di chi, perché tutte le domande verranno esaminate.

Dujany (D.P.) - Il proprietario di un albergo che in questi ultimi sei mesi ha dato inizio alla ristrutturazione dell'albergo - perché questa legge, questo regolamento si trascina ormai da parecchi mesi - e l'ha ristrutturato secondo criteri che potrebbero anche non rispettare rigidamente tutte queste varie norme, potrà aver diritto al contributo oppure no, dato che la domanda di stanziamento è già giacente presso l'Assessorato da parecchi mesi? Naturalmente chi non ha ancora presentato la domanda o chi dovesse ancora iniziare questi lavori si trova dinnanzi a norme che deve superare; chi, invece, in questo momento di transizione avesse già dato esecuzione ai lavori, stante anche il fatto che oramai siamo vicini all'inizio della stagione estiva e che non si trova nelle condizioni di rispettare totalmente i dettagli di queste norme nel solo caso di ristrutturazione ha diritto al finanziamento oppure no?

Cito questo perché ho alcuni esempi pratici di casi di lavori fatti in questo momento con domande presso l'Assessorato che sono giacenti da alcuni mesi e non rispettano tutte queste norme, d'altra parte questa dizione prevede alcune eccezioni: altezza, larghezza, disponibilità di corridoi, ma non prevede naturalmente l'eccezione della superficie, delle cubature, dell'aereazione forzata. Ad esempio, supponiamo che uno abbia fatto l'aereazione forzata con un diametro di dieci centimetri anziché di dodici come è previsto nel regolamento, in tal caso gli uffici, in sede di esecuzione, dovrebbero negare il contributo.

Ora vi chiedo se vale essere così restrittivi o non è il caso di studiare una norma più generica, limitatamente alle domande giacenti, ai lavori già eseguiti in questo periodo di transizione.

Andrione (U.V.) - Per evitare che quelle norme transitorie diventino poi definitive mi sembra che l'unico criterio per poter superare una impasse di quel genere è portare in Consiglio quei casi e di ammetterli ad personam, se verranno ritenuti meritevoli per questa situazione particolare, perché se noi oggi stabiliamo criteri più restrittivi di quelli di questa legge evidentemente avremo molti casi in cui sarà difficile stabilire esattamente qual è la data di certi lavori e rischiamo di finanziare opere fatte un po' a "basta che sia". Credo che gli standards qualitativi debbano rimanere come sono. Se vi saranno casi specifici e particolari segnalati dalla Commissione, a quel punto sarà il Consiglio che vedrà se potranno essere ammessi in via del tutto eccezionale, ma verranno finanziati perché riconosciuti eccezionali. Se ora predisponiamo una norma in tal senso l'eccezione diventa abituale.

Manganoni (P.C.I.) - Noi abbiamo proposto di ridurre da 15 a 10 le camere, per una ragione molto semplice: noi ci basiamo sui dati, sui fatti e sulla realtà valdostana. Non dimentichiamoci che per fare della politica, dell'amministrazione, chiamiamola come vogliamo, bisogna rimanere sempre ancorati alla realtà nella quale si vive. Cosa succede? I dati ve li aveva già citati Dolchi, ma io voglio completare. Noi in Valle abbiamo 41 alberghi con meno di 10 camere, che corrispondono all'8%; abbiamo 140 alberghi che vanno da 10 a 14 camere e abbiamo 91 locande di cui 80 con 10 o meno di 10 camere: se li sommiamo, siamo a quasi 300 locali attualmente esistenti e aperti. Ora non sono quelli che sono in crisi, non sono quelli che vogliono trasformarsi in condomini, ma loro possono trasformarsi - perché piccolini - più che in condomini in piccole casette, sono per lo più a conduzione familiare, sono quelli che praticano i prezzi più ragionevoli e che in genere usano quel "trattamento familiare" tanto gradito al cliente.

Noi vediamo cosa succede sulla costa romagnola; in fatto di turismo ci possono dare dei punti, ma non perché quella è una "Regione rossa": abbiamo i grandi alberghi, grandi e lussuosi alberghi che pelano i clienti coi quattrini, e fanno bene... però questo turismo si regge sulle piccole pensioni e sui piccoli alberghi, naturalmente a gestione prevalentemente familiare. Noi, e non solo noi della Valle, ma anche l'Italia in genere, da quel tipo di turismo avremmo molto da imparare. Vi parlo del turismo popolare; che poi vi siano grandi centri del turismo di élite come al Breuil, a Courmayeur, eccetera, molto bene, quelli rimangono per il turismo di élite, ma se noi vogliamo sviluppare i piccoli centri li sviluppiamo in questo modo.

Vi citerò la legge in campo nazionale, la quale dice che, di regola, per essere classificato "esercizio alberghiero" l'albergo deve possedere non meno di 9 camere. Se voi vi prendete la briga di sfogliarvi l'annuario degli alberghi, cosa riscontrate? Io non lo leggo tutto, vi leggo alcuni casi. Prendete i piccoli centri: gli alberghi hanno quasi tutti meno di 10 camere. Ad Allain vi è un albergo con 10 camere; a Montjovet vi sono 2 alberghi, uno con 9 camere e uno con 7; a Morgex, su quattro alberghi, uno ne ha 15, uno 12, uno 7; a Ollomont vi sono 2 alberghi, uno con 16 e uno con 14 camere; ad Arnaz vi è un albergo con 10 camere; ad Arvier vi sono due alberghi, uno con 12 camere e uno con 17; a Champdepraz mi pare vi sia un albergo con 7 camere.

Ora riflettiamo su questi fattori: nei centri turisticamente sviluppati forse è vero che ci vogliono grandi alberghi, ma entro certi limiti, perché quando hanno il pieno sennò devono sfruttare il personale. Nei piccoli Comuni, invece, per lo più questi alberghi sono aperti tutto l'anno e non servono per il turismo, perché in quelle zone purtroppo di turismo ce n'è poco, c'è gente di passaggio tutti i giorni e lì se fanno gli alberghi con 30-40 camere non li riempiono mai, avere degli alberghi di 8-10-12 camere è più che sufficiente per loro. Noi allora dobbiamo tenere conto anche di questi fattori, cioè di quei Comuni in cui è antieconomico avere un grande o anche un medio albergo, perché le camere sono vuote. Questi alberghi per lo più sono aperti tutto l'anno, hanno il ristorante, lavorano di più sul ristorante ed hanno un certo numero di camere solo per alcuni clienti che pernottano. Teniamo presenti tali fattori, dovrebbe essere questa la nostra preoccupazione, non i centri turistici.

L'ho detto e lo ripetiamo: nessuno pensa ai Comuni piccoli. Noi abbiamo sempre delle grandi e belle parole, ma poi di fatto, quando prendiamo dei provvedimenti concreti, ignoriamo i Comuni piccoli, forse perché turisticamente non si svilupperanno mai nel turismo. Limitando le camere a 12, noi veniamo ad escluderne molti. Io do atto che da 15 a 12 si è già scesi di 3, ma secondo me dobbiamo accogliere le 10 camere per queste ragioni. E poi io mi chiedo: le locande sono ammesse ...(voci)... non hanno quelle caratteristiche... ho capito, devono avere quelle caratteristiche. Io non vi ripeto queste cifre, però riflettiamo perché questa è la realtà di fatto nella quale viviamo. Non possiamo pretendere di sapere tutto noi e dire che gli altri, quelli che hanno costruito gli alberghi, non capiscono niente per cui tutti si devono adeguare ai nostri criteri. Teniamo conto di questa realtà, adeguiamoci a questa realtà. Saremo noi stessi a spiegarlo, sarà il costruttore medesimo che si renderà conto della convenienza di fare 15, 20 o 30 camere, se la località dove lo costruisce consiglia questo. Se invece la località o il Comune vi consigliano dei piccoli alberghi per le ragioni che prima dicevo lasciamoli costruire e lasciamo anche che si sviluppino modestamente, però non blocchiamoli!

Benzo (D.P.) - Brevemente, perché in buona sostanza condivido quanto ha detto il Consigliere Manganoni, mi sembrano estremamente validi i concetti che ha espresso, se vogliamo veramente portare un miglioramento particolare alla ristrutturazione e arredamento di esercizi alberghieri già esistenti. A questo fine chiederei alla cortesia della Giunta delle precisazioni, sentite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in ordine alla modificazione del paragrafo III: se ho ben capito avviene da parte solamente della Commissione.

Caveri (U.V.) - L'emendamento della Commissione è al paragrafo I.

Benzo (D.P.) - No, mi pare anche di aver sentito che venivano aggiunte altre cose riguardanti il paragrafo III, per cui la Giunta ha sentito il parere della Commissione e si potranno ammettere a finanziamento anche gli esercizi che non rispettino le sopracitate prescrizioni per tutti i motivi espressi appunto prima da Manganoni.

Caveri (U.V.) - Scusi Consigliere, nel testo della Commissione per il Turismo che ho io, e che ho letto già due volte, si dice: "il punto 2) del paragrafo I è così modificato..." ...(voci)... L'emendamento della Commissione si riferisce al paragrafo I.

Benzo (D.P.) - Allora chiederei al Presidente della Giunta di considerare effettivamente l'importanza degli attuali esercizi alberghieri esistenti, se vogliamo veramente migliorarli e metterli in condizione di migliorare.

Siccome mi sembra già strano che venga ammessa questa ristrutturazione con le medesime prescrizioni e poi invece la Giunta potrà ammettere al finanziamento anche gli esercizi alberghieri che non rispettino limitatamente i seguenti aspetti, avendo messo solo l'altezza dei vani, la larghezza dei corridoi, la disponibilità di personale, il numero delle camere è fondamentale se volete veramente fare un qualche cosa di valido. Bisogna ammettere quanto meno la ricettività, mettete quanto meno la parola "ricettività", perché poi c'è la parte vincolante, sempre che tale fatto sia l'effetto diretto dei vincoli derivanti dalle preesistenze culturali che ben conosciamo per i nostri alberghetti, di cui qualche volta abbiamo anche cercato di modificare gli interni con molta difficoltà, specie se non avevano tanti anni di vita. Infatti è più facile modificare gli alberghi più antichi di quelli che hanno solo 30 o 40 anni di vita. Io chiederei quindi questo, perché sennò cade il senso: la maggioranza dei nostri piccoli alberghi e locande sono di 7-8-9 camere, perché molte stavano al di sotto alle 9 camere come prescrive la legge, quindi vogliamo migliorarli. Ce ne sono addirittura anche nelle città, e vogliamo mettere in condizione questi alberghi di poterne beneficiare come altri, oppure mettiamo veramente in condizione solo i grandi, quelli che faranno i 50 o i 100 letti o le 100 camere.

Io chiederei pertanto di considerare la ricettività alberghiera come una delle prescrizioni che permettano alla Giunta regionale di essere un po' più coerente con la realtà vera nel settore alberghiero della nostra Regione.

...(voci)...

Caveri (U.V.) - Prima di dare la parola al Presidente della Giunta, vorrei dire ad alcuni dei Consiglieri intervenuti che prima bisognerebbe però considerare che questi tre paragrafi considerano fattispecie diverse. Il paragrafo I prevede i "nuovi esercizi alberghieri" (quindi questa è la categoria); il paragrafo II prevede la "ristrutturazione ed arredamento ad uso alberghiero di edifici o complessi di edifici già esistenti" (quindi edifici e non alberghi); il paragrafo III, infine, considera un'altra ipotesi, la "ristrutturazione e arredamento di esercizi alberghieri già esistenti"; pertanto si considerano tre categorie diverse. Ora, mi pare che con le proposte di Manganoni bisognerebbe stabilire un'altra categoria ancora, non so! Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Volevo semplicemente dire che non mi sembra possibile. Il limite di 12 camere è già basso: non mi sembra possibile scendere sotto, tenendo presente che si tratta di un fondo di rotazione, vale a dire di un prestito. Immaginando che gli interessi siano al 4%, per 100 milioni di lavoro vuol dire risparmiare otto milioni all'anno per rimborsare interessi e capitali in un arco di tempo ragionevole. Al di sotto di una certa capienza, perché quelle locande che tu citi, ad Aosta, evidentemente sono quello che sono, ma nei confronti del fondo di rotazione regionale noi vogliamo che abbia anche un effetto propulsivo, l'effetto di favorire certe strutture economicamente basse.

Il tuo ragionamento sarebbe valido se questi fondi fossero dei contributi a fondo perso per esercizi alberghieri di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, ma qui si tratta, come è stato precisato dal Presidente del Consiglio, per il paragrafo I di costruire ex novo degli alberghi nuovi: il limite delle 12 camere è già basso, al di sotto, lo ripeto, non è conveniente scendere.

Per quanto riguarda il paragrafo II, si tratta di ristrutturazione e arredamento ad uso alberghiero di edifici o complesso di edifici già esistenti. Questo vuol dire che chi ha una grossa casa a Torgnon può trasformarla in albergo e quindi anche qui ci sono spese notevolissime, con investimento di capitale. Il fondo di rotazione interviene già solo per una parte, e poi ancora bisogna che sia una struttura che abbia un minimo significato economico. Infine bisogna preparare il terreno per questo tipo di struttura, per cui anche con l'obiezione dell'Ingegner Benzo, accettando le 12 camere, accettando un parametro molto basso - che, ripeto, da un punto di vista puramente tecnico è forse eccessivo - e tenendo conto di tutte le considerazioni svolte da Manganoni, credo che in questo caso il nostro fondo di rotazione rischierebbe di disperdersi in una enorme quantità di piccole iniziative, economicamente non valide.

Caveri (U.V.) - Allora in conclusione: il Consigliere Dolchi accetta la proposta del Presidente della Giunta? Benzo, e poi Chanu.

Benzo (D.P.) - Ancora una volta per questo motivo: mi sta bene quanto dice il Presidente della Giunta, può anche essere accettabile per i paragrafi I e II.

Le faccio però presente che con quel sistema, non accettando di modificare il paragrafo oltre all'altezza dei vani, la larghezza dei corridoi, la disponibilità dei posti macchina, la ricettività per gli edifici alberghieri già esistenti, lei esclude 132 edifici di tutta la Valle ed ai piccoli edifici alberghieri dei nostri piccoli Comuni impedisce totalmente di farlo. Faccia a meno di metterla quella frase lì, perché non serve a niente aver messo l'altezza dei vani, la larghezza dei corridoi e la disponibilità, se lei, al paragrafo III, come dichiarato, non mette la ricettività, perché lei elimina per la nostra Regione esattamente 132 locali che hanno da 7 a 10 camere! Questo si sappia, è giusto che la Regione conosca queste cose, perché sennò non c'entra niente, possono andar bene le 12 camere per quanto ha detto per la costruzione, sta bene per il paragrafo II per quanto attiene a una strutturazione diversa di edifici non alberghieri, ma impedisce la ristrutturazione ai piccoli e medi esercizi alberghieri della Valle d'Aosta. Se vogliamo stare come ci descrivevano gli inglesi del 1890...

Caveri (U.V.) - Consigliere Chanu.

Chanu (D.P.) - Riprendendo telegraficamente quanto è stato detto da Benzo. A parte la questione, io non riesco a capire: nel paragrafo III, per il limite del numero di camere, si deve risalire al paragrafo I o al paragrafo II? Questo è solo un inciso che faccio, a mo' di parentesi.

Caveri (U.V.) - Lo dice il paragrafo III: le medesime prescrizioni previste per i nuovi esercizi alberghieri, quindi è il paragrafo I.

Chanu (D.P.) - ... ma è anche "nuovo esercizio alberghiero" quello fatto in un edificio già esistente e non ancora destinato ad albergo. Mi sembra che sia una coda...

Caveri (U.V.) - Si rimanda alle norme della categoria 1.

Chanu (D.P.) - Volete specificarlo? Specificatelo, perché sennò così... I "nuovi esercizi alberghieri", per conto mio, possono essere anche quelli realizzati in edifici preesistenti, che non erano destinati ad albergo.

Caveri (U.V.) - ... ma è la seconda categoria...

Chanu (D.P.) - Sì, ma io ripeto per la terza volta (avevo fatto questa parentesi, però non voglio suscitare polemiche): poiché è della Giunta regionale - sentito il parere della Commissione - la "facoltà" e non "l'obbligo" di ammettere al contributo questi alberghi già esistenti, già in atto e destinati ad uso albergo, invece di fare queste due limitazioni, che poi diventano un assurdo - chissà perché magari quello che ha una grande altezza e una piccola superficie può entrare nella deroga e quello che ha invece una grande superficie e magari una minore altezza non può entrare! - dicevo, la Giunta regionale si limiti a questo paragrafo: potrà ammettere al finanziamento e quindi potrà fare tutte le sue valutazioni, anche dal punto di vista dell'utilità economica degli esercizi che non rispettino le sopracitate prescrizioni. Punto e basta. Sempre che tali fatti siano l'effetto diretto e i vincoli derivanti dalle preesistenti... e poi rimane la facoltà della Giunta di vedere se - per esempio nella zona di Champdepraz - un albergo che non ha 12 camere può effettivamente essere ristrutturato su quella base lì, senza obbligare magari a non poter far niente perché non ha la possibilità fisica di poter essere ampliato come superficie o meno. È una vostra facoltà, potete fare questa scelta, non diventa un obbligo.

Io ritengo che forse una maggiore elasticità da parte dell'Esecutivo potrebbe anche consentire di fare una valutazione caso per caso. D'altra parte credo che si potrà ammettere al finanziamento regionale caso per caso e anche vedere, in alcune ipotesi, che il fatto di non avere 12 camere o di avere magari camere non aventi proprio la superficie richiesta già in atto, possa consentire il beneficio dei fondi di rotazione per ristrutturare senza stravolgere la costruzione.

Caveri (U.V.) - Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - lo dico per l'ultima volta: a noi non sembra economicamente valido ristrutturare un qualcosa per avere 9 camere, perché investire cinquanta milioni per ristrutturare e avere ancora un albergo di quel genere lì credo che oggi - almeno io lo penso - nessuno lo faccia con un prestito, pagando interessi, rifornendo capitale; qui si dice "ristrutturazione di esercizi alberghieri già esistenti". D'altra parte i parametri fissati dalla Giunta regionale sono semplicemente quello che si diceva prima: disposizioni chiare e specifiche, in maniera che non ci siano troppe libertà. Per quanto ci riguarda vorremmo tenere fermo questo paragrafo.

Io vorrei sapere dal Consigliere Dolchi se la nostra proposta è accettata o se, invece, dobbiamo fare due votazioni votando prima il loro emendamento e poi il nostro.

Chanu (D.P.) - Posso essere d'accordo sul principio economico. Non riesco però a spiegarmi perché mi permettiate 10 camere in un edificio non nuovo, perché ne volete 12 in un edificio già preesistente e non mi permettete le 10 camere in un albergo già esistente.

Perché vincolo di volumetria? Ma se già nell'edificio preesistente ci sono le 10 camere è la destinazione che noi diamo, e lì le 10 camere vanno bene! Nell'albergo di 9 camere che è già esistente ed è già albergo, lì le 9 camere non vanno bene!

Andrione (U.V.) - Perché gli alberghi esistono già normalmente nelle zone di passaggio, mentre le 10 camere vogliono favorire quelle zone rurali dove, non essendovi altri alberghi, si possono adattare delle case extra rurali a piccolo albergo.

Dolchi (P.C.I.) - Prendo spunto dalle ultime parole del Presidente della Giunta per dire che il Gruppo Comunista intende insistere sul secondo emendamento, proprio perché, accettando il primo - e cioè la riduzione a 12 camere e 22 posti letto - non risolviamo il problema di quelle piccole costruzioni con un limitato numero di stanze attualmente esistenti che intendono migliorare la loro attrezzatura e mettere per esempio i servizi igienici. In questo caso noi limiteremmo la possibilità a quelli che hanno 12 stanze e 22 posti letto. Per le nuove costruzioni siamo d'accordo.

Accediamo alla proposta del Presidente della Giunta, ma non possiamo essere d'accordo proprio per la stesura del provvedimento che ha portato anche a discutere in Commissione, perché in un primo tempo lo stesso tecnico dell'Assessorato del Turismo, il Dirigente del Servizio, asseriva che non c'erano limitazioni in proposito, mentre se leggiamo attentamente il paragrafo III vediamo che tutte le limitazioni previste per la costruzione di nuovi alberghi valgono anche per la ristrutturazione degli alberghi esistenti. Allora facciamo una distinzione tra albergo e locanda, facciamone una questione di attività aziendale, turistico, familiare, limitata nel numero delle stanze e diamo anche al titolare di questa attività la possibilità di accedere al finanziamento.

Comunque, senza dilungarmi in proposito, noi siamo d'accordo sulla proposta e ritiriamo quindi il primo dei due emendamenti. Concordiamo sulla proposta del Presidente della Giunta relativa alla definizione del punto 1) del paragrafo I limitando ad un "minimo di 12 camere e 22 posti letto".

Insistiamo invece con la Presidenza del Consiglio perché sia messo in votazione il nostro emendamento, che, alla fine del primo capoverso del paragrafo III, precisa: "fatta eccezione per la capacità ricettiva che può rimanere quella preesistente", cioè se uno ha 11 camere e intende metterci il citofono e il telefono...

Andrione (U.V.) - Non ne sono molto convinto, ma l'Assessore Fosson mi dice di accettarlo. Vista l'ora tarda, accettiamo il vostro emendamento, così votiamo finalmente questi standards e avrò un po' più di tempo, perché poi ci saranno coloro che mi chiederanno quand'è che sono stati votati gli standards ...(voce)... no, non lo dirò mai, Monami.

(voci in lontananza)

Dolchi (P.C.I.) - L'originale è nelle mani del Presidente della Giunta, comunque c'è una fotocopia.

Caveri (U.V.) - Io leggo il testo che è a mia disposizione e chiedo al Consigliere Dolchi di dirmi se è questo il suo testo definitivo.

Allora il primo degli emendamenti del Gruppo Comunista relativi al punto n. 10 dell'ordine del giorno di questa seduta, quello inerente il punto 1) del paragrafo I, è ritirato. ...(voce)... Va bene, ma non l'abbiamo già detto prima questo? Quindi occorre che la Segreteria dia atto, a verbale e in tutti i documenti necessari, che il numero delle camere e dei posti letto è quello che mi ero già segnato dopo la dichiarazione di Andrione: 12 e 22. Va bene.

Poi c'è l'emendamento al paragrafo III, così formulato: "Alla fine del primo comma aggiungere le parole: fatta eccezione per la capacità ricettiva che può rimanere quella preesistente", capacità ricettiva che si riferisce sempre alle camere e ai letti. Ecco, va bene.

Andrione (U.V.) - La capacità ricettiva non scende al di sotto delle 10 camere.

Caveri (U.V.) - Ma allora non è più 12 e 22, è il numero delle camere preesistenti! Allora, con queste modifiche, il Consiglio è d'accordo di approvare questi standards alberghieri? Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

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Il Consiglio delibera

di approvare i sotto riportati standards qualitativi minimi ai fini della applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sulla costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

PAR. I - COSTRUZIONE E ARREDAMENTO DI NUOVI ESERCIZI ALBERGHIERI. SONO CONSIDERATI ESERCIZI ALBERGHIERI: ALBERGHI, PENSIONI, MEUBLES, MOTELS.

1) Capacità ricettiva:

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla citata legge i nuovi esercizi alberghieri come sopra definiti dovranno avere un minimo di 12 camere e 22 posti letto.

2) Superfici delle camere per ospiti:

Fermi restando i minimi inderogabili di cubatura e di altezza come sotto specificati, le superfici delle camere non potranno, in ogni caso, scendere al di sotto dei seguenti valori: mq. 8 camera a 1 letto (escluso servizio igienico)

mq. 14 camera a 2 letti (escluso servizio igienico)

3) Cubature delle camere per ospiti:

a) fino a m. 700 s.l.m.: mc. 23 camera a 1 letto - mc. 40 camera a 2 letti

b) oltre a m. 700 s.l.m.: mc. 22 camera a 1 letto - mc. 37 camera a 2 letti

c) oltre a m. 1400 s.l.m.: mc. 21 camera a 1 letto - mc. 34 camera a 2 letti

Dal computo della volumetria delle camere è sempre escluso il servizio igienico eventualmente annesso.

4) Altezze dei vani:

a) fino a m. 700 s.l.m.: m. 2,70 per camere da letto - m. 3,00 per locali comuni (bar, sale, ristorante, hall)

b) oltre a m. 700 s.l.m.: m. 2,50 per camere da letto - m. 2,80 per locali comuni

c) oltre a m. 1400 s.l.m.: m. 2,40 per camere da letto - m. 2,70 per locali comuni

5) Caratteristiche dei sottotetti (camere mansardate):

Fermi restando i limiti minimi di cubatura, superficie e altezza media sopracitati, l'altezza delle camere mansardate non dovrà essere inferiore in nessun punto a metri 1,85.

6) Caratteristiche dei servizi igienici:

Le latrine e i bagni destinati ad uso comune di più camere dovranno essere illuminati e ventilati con finestra e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile.

Per le latrine e i bagni annessi a singole camere è consentita anche l'illuminazione artificiale e l'aerazione forzata mediante idonea apparecchiatura elettrica e canna di aspirazione Ø 12. Nei bagni, sia d'uso comune sia privati, è obbligatoria l'installazione di un campanello di allarme.

7) Servizi igienici dei locali di uso comune:

Per i locali d'uso comune (sale di soggiorno) si richiede, per ogni 80 persone ivi ospitabili, un doppio gabinetto (diviso per sesso) dotato di antilatrina e lavabi e direttamente illuminato e aerato dall'esterno.

8) Ristorante:

Tra il vano cucina e la sala ristorante si richiede un locale di disimpegno (office) anche nel caso in cui la cucina si trovi su un piano diverso e il servizio sia assicurato da montacarichi. È altresì richiesto un doppio gabinetto (diviso per sesso) dotato di antilatrina e lavabi e direttamente illuminato e aerato dall'esterno per ogni 50 posti a tavola.

9) Cucina:

La cucina dovrà essere illuminata e aerata direttamente dall'esterno e dotata di idoneo impianto di aerazione forzata. Le pareti e il pavimento dovranno essere integralmente rivestiti in materiale lavabile.

10) Rapporto servizi igienici - camere per ospiti:

Si intende per servizio igienico un vano chiuso e separato contenente l'insieme dei seguenti apparecchi: bagno o doccia o poliban, WC, bidet, lavabo.

a) Esercizi di categoria II o superiore:

- tutte le camere per ospiti dovranno essere dotate di servizio igienico privato.

b) Esercizi di III categoria o inferiore:

- non meno dell'80% delle camere per ospiti dovranno essere dotate di servizio igienico privato; per le rimanenti camere: n. 1 servizio igienico comune ogni quattro posti letto.

11) Locali di uso comune (con esclusione delle sale ristorante):

a) Esercizi di categoria lusso:

- non meno di n. 5 locali uso comune, così destinati in via di massima

1 sala soggiorno

1 sala lettura

1 o più sale televisione

1 sala gioco

1 sala ritrovo bar interno

b) Esercizi di I categoria:

- non meno di n. 4 locali di uso comune, così destinati in via di massima

1 sala soggiorno con bar interno

1 o più sale televisione

1 sala lettura

1 sala gioco

c) Esercizi di II categoria:

- non meno di n. 3 locali d'uso comune, così destinati in via di massima:

1 sala soggiorno con bar interno

1 sala televisione

1 sala lettura

d) Esercizi di III categoria:

- non meno di n. 2 locali d'uso comune, così destinati in via di massima:

1 sala soggiorno con bar interno

1 sala televisione - lettura

e) Esercizi di IV categoria:

- non meno di n. 1 locale d'uso comune (soggiorno-televisione)

12) Requisiti funzionali vari:

a) Esercizi di II categoria o superiore:

- adeguati locali di ricevimento ospiti (reception)

- corridoi di larghezza non inferiore a mt. 1,30

- idonei impianti di ascensore, qualora il fabbricato abbia tre o più piani fuori terra

- in ogni camera apparecchio telefonico collegabile alla rete esterna

b) Esercizi di III categoria o inferiore:

- 1 locale ricevimento ospiti (reception)

- corridoio di larghezza non inferiore a mt. 1,10

- in ogni camera impianto citofonico collegato all'ufficio di ricevimento

13) parcheggi:

a) Esercizi di II categoria o superiore:

- numero di posti macchina non inferiore all'80% del numero delle camere; di tali posti macchina non meno del 50% dovrà essere previsto in locali chiusi (autorimesse)

b) Esercizi di categoria III o inferiore:

- numero di posti macchina non inferiore al 60% del numero delle camere; di tali posti macchina non meno del 50% dovrà essere previsto in locali chiusi (autorimesse)

I posti macchina, sia all'aperto sia in autorimessa, dovranno essere ubicati in area di proprietà e facente parte del complesso alberghiero.

PAR. II) RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO AD USO ALBERGHIERO DI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI GIÀ ESISTENTI.

1) Capacità ricettiva:

non meno di 10 camere e di 18 posti letto.

2) Superfici delle camere per ospiti:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 2)

3) Cubature delle camere ospiti:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 3)

4) Altezze dei vani:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (par. I n. 4)

Qualora debbano essere mantenuti gli orizzontamenti esistenti le altezze non dovranno comunque essere inferiori a mt. 2,20 per le camere e mt. 2,50 per i locali di uso comune e le cucine.

5) Caratteristiche dei servizi igienici:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 6)

6) Ristorante:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 8)

7) Cucina:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 9)

8) Rapporto servizi igienici-camere per ospiti:

per la definizione di servizio igienico si richiama quanto precisato al par. I - n. 10.

Rapporti:

- non meno del 50% delle camere per ospiti con servizio igienico privato;

- per le rimanenti camere: n. 1 servizio igienico comune per ogni 6 posti letto.

9) Locali d'uso comune:

non meno di una sala soggiorno, con zona ricevimento (oltre alle eventuali sale ristorante)

10) Requisiti funzionali vari:

- corridoio di larghezza non inferiore a mt. 1,10

- impianti telefonici e citofonici come prescritti per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 12)

11) Parcheggi:

un posto macchina all'aperto o in autorimessa, dislocato su area di proprietà, ogni 3 camere

PAR. III) RISTRUTTURAZIONE E ARREDAMENTO DI ESERCIZI ALBERGHIERI GIÀ ESISTENTI.

Per quanto riguarda la ristrutturazione e l'arredamento di esercizi alberghieri già esistenti valgono, in relazione alla categoria alla quale l'esercizio chiederà di essere assegnato, le medesime prescrizioni previste per i nuovi esercizi alberghieri, fatta eccezione per la capacità ricettiva che può rimanere quella preesistente.

La Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 18 della legge, potrà ammettere al finanziamento regionale anche gli esercizi che non rispettino le sopracitate prescrizioni limitatamente ai seguenti aspetti:

a) altezze dei vani (camere e locali comuni)

b) larghezza dei corridoi

c) disponibilità dei posti macchina

sempreché tale fatto sia l'effetto diretto dei vincoli derivanti dalle preesistenze strutturali.

PAR. IV) RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO DI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI DESTINATI AD UTILIZZAZIONI RICETTIVE PARA-ALBERGHIERE, SEMPRE CHE NON RIENTRINO TRA LE PROVVIDENZE PREVISTE AL CAPO I DELLA PRESENTE LEGGE PER I VILLAGGI RURALI.

Rientrano nella previsione di cui al punto 3 dell'articolo 7 della legge le seguenti ipotesi di ristrutturazione di fabbricati già esistenti, ai fini della loro destinazione ad uso di:

- casa per ferie

- ostello per la gioventù

- fabbricato servizi o fabbricato per soggiorno di campeggi o villaggi turistici.

Le definizioni dei suddetti complessi ricettivi para-alberghieri o complementari risultano dalla legge nazionale 21.3.1958, n. 326, e relativo regolamento.

1) Case per ferie

a) capacità ricettiva minima: 20 posti letto

b) cubatura minima:

- fino a mt. 700 s.l.m.: mc. 14 per persona

- oltre a mt. 700 s.l.m.: mc. 13 per persona

c) altezze dei vani:

- fino a mt. 700 s.l.m.: mt. 2,70 per camere da letto - mt. 3,00 per i locali comuni

- oltre a mt. 700 s.l.m.: mt. 2,50 per camere da letto - mt. 2,80 per locali comuni

d) capacità massima per camera: n. 8 posti letto

e) servizi igienici (comunque raggruppati):

- 1 WC ogni 8 persone

- 1 bidet ogni 8 persone

- 1 lavabo ogni 8 persone

- 1 doccia o vasca ogni 12 persone.

f) locali comuni

- 1 sala di ritrovo, oltre alla sala ristorante

- 1 doppio gabinetto (diviso per sesso) ogni 60 persone ospitabili, a servizio dei locali comuni.

g) cucina:

come prescritto per le nuove costruzioni alberghiere (vedi par. I - n. 9)

h) parcheggi:

- 1 posto macchina all'aperto od in autorimessa, dislocato su area di proprietà, ogni 10 persone ospitabili.

La Giunta, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 18 della legge, potrà ammettere al finanziamento regionale anche gli esercizi che non rispettino la sopracitata prescrizione, in relazione all'esistenza di effettivi impedimenti derivanti dalla ubicazione e dalla struttura del fabbricato.

2) Ostelli per la gioventù

a) capacità ricettiva minima: n. 12 posti letto

b) cubature minime:

- mc. 12 per persona

c) altezze dei vani:

- mt. 2,50 per camere e locali comuni

d) capacità massima per camera: n. 10 posti letto

e) servizi igienici (comunque raggruppati e separati per sesso)

- n. 1 WC ogni 10 persone

- n. 1 lavabo ogni 10 persone

- n. 1 doccia o vasca ogni 15 persone

- n. 1 bidet ogni 15 persone

f) locali comuni:

- n. 1 cucina comune

- n. 1 sala comune.

3) Fabbricati servizi e fabbricati per soggiorno di campeggio o villaggi turistici

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di requisiti dei campeggi e dei villaggi turistici, l'Amministrazione Regionale potrà richiedere, in relazione alla capacità ricettiva dell'impianto e alla sua collocazione nel territorio, il rispetto di quei maggiori requisiti che potranno essere prescritti in sede progettuale dall'Assessorato per il Turismo, Antichità e Belle Arti.

Nel fabbricato servizi dovrà comunque essere previsto un locale comune di ritrovo dimensionato in modo tale da poter accogliere contemporaneamente non meno dell'80% della potenzialità ricettiva massima del complesso.