Objet du Conseil n. 1395 du 12 juillet 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1395/IX - DISEGNO DI LEGGE: "PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1990 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1987, N. 87, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1988, N. 47, CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE Dl SOCIETA' MINORI CHE GESTISCONO IMPIANTI Dl RISALITA".
PRESIDENTE:Poiché l'Assessore ha già svolto, congiuntamente all'oggetto precedente, la sue relazione sul disegno di legge n. 189, iscritto al punto 39 dell'ordine del giorno, dichiaro aperta la discussione generale.
Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 4 7, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è prorogata 31.12.1990.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, graverà sul capitolo 37515 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
PRESIDENTE:Do lettura di due correzioni formali, che non chiamerei neppure emendamenti, proposte dalla 4a Commissione all'articolo 2.
EMENDAMENTI
Il primo comma dell'art. 1 è così modificato:
dopo le parole "è prorogata" è inserita la seguente parole: "al ".
Il terzo comma dell'art. 1 è così modificato:
le parole "al precedente comma" sono sostituite dalle parole "al comma 2".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti testé letti.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 1 emendato.
Art. 1.
1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è prorogata al 31.12.1990.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000, graverà sul capitolo 37515 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50100 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)
lire 200.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37515 Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita
L.R. 30 ottobre 1987, n. 87
lire 200.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità
