Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1376 du 12 juillet 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1376/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1990 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, N. 65, CONCERNENTE INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO AI SETTORI DEL TURISMO E DEL COMMERCIO".

PRESIDENTE:L'Assessore alle Finanze, Lavoyer, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 194 iscritto al punto 23 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

LAVOYER (ADP):Il disegno di legge n. 194 prevede il rifinanziamento per l'anno 1990 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 65, concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio.

Tale provvedimento legislativo tende alla concessione di interventi straordinari ai settori sopraccitati, per attenuare i disagi degli operatori turistici in conseguenza della quasi completa assenza di precipitazioni nevose nell'inverno 1988/1989. I settori interessati alla ripartizione sono stati divisi tra impianti a fune, alberghi ed imprese commerciali.

In sede di applicazione della legge citata, è stata riscontrata una insufficienza di fondi per gli interventi previsti a favore delle società funiviarie, quantificabile in circa 4,5 miliardi.

Il presente disegno di legge prevede un rifinanziamento di 3,5 miliardi, in quanto il miliardo rimanente può essere stornato dai settori del commercio e degli alberghi, nei quali le domande sono state inferiori alle cifre inizialmente preventivate.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1

(Rifinanziamento)

1. La legge regionale 11 agosto 1989, n. 65, concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio, è finanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di ulteriori 3.500 milioni da destinare all'erogazione di mutui quinquennali a tasso agevolato a favore di società funiviarie ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge medesima. Lo stanziamento complessivo relativo all'esercizio 1990 per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 ammonta quindi a lire 5.830 milioni.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'onere di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 36400 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)" del bilancio per l'anno in corso, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso, relativo all'aumento della spesa di cui alla L.R. 11.11. 1974, n. 44 e successive modificazioni concernente contributi per esproprio di beni immobili. Su detto intervento risulterà quindi la minor somma di lire 1.790.000.000.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nel la parte Spesa:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)"

£. 3.500.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36400 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale - L.R. 28.6.1982, n. 16 artt. 5 e 9; L.R. 19.6.1984, n.24; L.R. 2.1.1989, n. 1."

£. 3.500.000.000

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 33

Votanti: 32

Favorevoli: 32

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva