Objet du Conseil n. 1374 du 12 juillet 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1374/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER GLI ANNI 1990 E 1991 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE LA COSTITUZIONE DI FONDI REGIONALI DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA".
PRESIDENTE:L'Assessore alle Finanze, Lavoyer, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 175 iscritto al punto 21 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
LAVOYER (ADP):I fondi di rotazione previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973 n. 33 sono costituiti da una dotazione che non consente di fare fronte a tutte le richieste di finanziamento pervenute nel settore del turismo, sia per il numero crescente delle richieste stesse, sia per il continuo aumento dei costi, sia ancora per il modesto importo dei recuperi di gestione, che non permette di soddisfare le nuove domande. Di qui l'esigenza di provvedere al rifinanziamento dei fondi di rotazione, che costituisce l'oggetto del disegno di legge presentato al Consiglio.
Fatto un esame delle domande depositate presso l'Assessorato al turismo, urbanistica e beni culturali, la Giunta regionale ritiene opportuno e necessario proporre alcuni emendamenti al testo del disegno di legge originario, che ora presento alla Presidenza.
Tali emendamenti tendono ad incrementare il rifinanziamento dei fondi previsti inizialmente per riuscire a soddisfare le domande giacenti e si riferiscono in particolare all'articolo 1, che viene modificato nel modo che segue.
Nell'anno 1990, per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero dei centri e nuclei abitati), la cifra, inizialmente prevista in 2,4 miliardi, viene elevate a 7,4 miliardi di lire, con un incremento di 5 miliardi; mentre per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo), lo stanziamento, inizialmente previsto in 18 miliardi, viene elevato a 28 miliardi, con un incremento di 10 miliardi.
Viene inoltre previsto un ulteriore finanziamento relativo all'anno 1991: per gli interventi di cui al capo I sono previsti 5 miliardi, mentre per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) sono previsti 41 miliardi.
L'articolo 2 viene emendato in conseguenza di quanto è già stato fatto all'articolo 1, per definire la copertura dell'onere previsto.
L'articolo 3 prevede le modifiche relative alle variazioni di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990.
PRESIDENTE:Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge n. 165 e sugli emendamenti che sono già stati distribuiti ai signori Consiglieri. Anche se la loro formulazione può sembrare lunga, praticamente si tratta solo della variazione delle cifre che da 2.400 milioni passano a 7.400 milioni e da 18.000 milioni passano a 28.000 milioni. Tutte le altre variazioni previste negli emendamenti sono conseguenti a questa decisione di fondo su cui è chiamato a pronunciarsi il Consiglio.
Ha chiesto la parola il Consigliere Voyat; ne ha facoltà.
VOYAT (UV):Anche noi, a suo tempo, avevamo già chiesto il rinvio di questo disegno di legge, in quanto ritenevamo che il finanziamento previsto nei fondi globali non fosse sufficiente, giusta la comunicazione che ci era stata fatta dall'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
Poiché al maggior finanziamento di 15 miliardi si farebbe fronte con le maggiori entrate dell'IVA per l'anno 1989, vorrei sapere dall'Assessore se è già stata comunicata ufficialmente la maggiore entrata dell'IVA per il 1989 ed eventualmente di che importo si tratta.
Vorrei poi esprimere una mia perplessità sulla previsione di 41 miliardi per il 1991. Credo però che su tale quota avremo la possibilità di riparlare al momento della discussione del bilancio di previsione oppure al momento del rifinanziamento della legge, qualora tale quota venisse iscritta nei fondi globali.
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alle Finanze, Lavoyer; ne ha facoltà.
LAVOYER (ADP):L'importo dell'IVA non è stato ancora definito, mentre tengo a precisare che l'emendamento tende a coprire tutte le domande giacenti fino al quarto trimestre del 1989. Le domande del 1989, relativamente al capo I della legge, ammontano a 14 miliardi, mentre per le domande del 1990 si prevede un importo di circa 16 miliardi. Tenuto conto dei 5 miliardi aggiuntivi ( 7,4 miliardi complessivi) e dei 5 miliardi per il 1991, arriviamo ad una cifra di 12,4 miliardi che, sommati ai rientri di gestione, in questo periodo dovrebbero coprire interamente i mutui attualmente giacenti presso l'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
(Rifinanziamento fondi di rotazione)
1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, è rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento complessivo di Lire 20. 400 milioni, da ripartire come segue:
a) per gli interventi di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati)
£. 2.400.000.000
b) per gli interventi di cui al Capo II (Provvidenze per il turismo)
£. 18.000.000.000
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, proposto dall'Assessore alle Finanze, Lavoyer.
EMENDAMENTO
Art. 1
(Rifinanziamento fondi di rotazione)
1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, è rifinanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento complessivo di Lire 20.400 milioni, da ripartire come segue:
anno 1990
a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati)
Lire 7.400.000.000
b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo)
Lire 28.000.000.000
anno 1991
a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati)
Lire 5.000.000.000
b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo)
Lire 41.000.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. L'onere complessivo di Lire 20.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della regione per l'esercizio finanziario 1990.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1990 a valere sugli appositi accantonamenti previsti all 'allegato n. 8 al bilancio stesso.
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dall'Assessore alle Finanze, Lavoyer.
EMENDAMENTO
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive Lire 35.400 milioni per il 1990 e in complessive Lire 46.000 milioni per il 1991, graverà sui capitoli 25350 e 37900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione del 1991.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà:
per il 1990
a) quanto a Lire 20.400 milioni mediante riduzione del capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sugli appositi accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio stesso;
b) quanto a Lire 15.000 milioni mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'art. 3 - lett. A della legge 26 novembre 1981, n. 690;
per il 1991
mediante utilizzo di Lire 46.000 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
(Variazioni al bilancio di previsione)
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo
(spese di investimento)
£. 20.400.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 25350 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo I Villaggi rurali)
- L.R. 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni
£. 2.400.000.000
Cap. 37900 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi)
- L.R. 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni
£. 18.000.000.000
PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 3, presentato dall'Assessore alle Finanze, Lavoyer.
EMENDAMENTO
L'art. 3 è modificato nel seguente testo:
Art. 3
(Variazione al bilancio di previsione)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
in aumento
cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'IVA di cui all'art. 3 - lett. A della legge 26 novembre 1981, n. 690"
Lire 15.000.000.000
Parte spesa
in diminuzione
cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)"
Lire 20.400.000.000
in aumento
cap. 25350 "Spese per il finanziamento sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (capo I Villaggi rurali)
L.R. 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni
Lire 7.400.000.000
cap. 37900 "Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (capo II - Alberghi)
L.R. 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni
Lire 28.000.000.000
Totale in aumento Lire 35.400.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.
Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, terzo comma, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
