Objet du Conseil n. 1240 du 9 mai 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1240/IX - DISEGNO DI LEGGE "RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1990 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1984, N. 83, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1987, N. 86, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI PISTE PER LO SCI DA DISCESA".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni culturali, Faval; ne ha facoltà.
FAVAL (UV):Aux points n° 37 et 40 nous avons deux propositions de refinancement de lois que le Conseil régional connaît très bien. Il s'agit pratiquement d'un "atto dovuto"
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Art. 1
Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa", è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di lire 5.200.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capito lo 37505 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
PRESIDENTE:Chiedo che il Consiglio prenda atto del nuovo titolo del disegno di legge, proposto dalla IV Commissione consiliare permanente, e che recita testualmente: "Rifinanziamento per l'esercizio 1990 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa".
Do ora lettura di un emendamento all'articolo 1 proposto dalla stessa Commissione.
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1
Al primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole "e successive modificazioni" e sono sostituite dalle seguenti: "come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86".
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1 emendato.
Art. 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente "Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa", è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di lire 5.200.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capito lo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50100 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)
lire 5. 200.000.000
Variazione in aumento:
cap. 37505 Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa L.R. 28 dicembre 1984, n. 83 L.R. 30 ottobre 1987, n. 86
lire 5. 200.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 26
Votanti: 25
Favorevoli: 25
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
