Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1122 du 21 mars 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1122/IX - Disegno di legge: "Finanziamento delle spese per prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell'articolo 25 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, per il triennio 1990/1992".

Presidente- Comunico che su questo provvedimento di legge c'è il parere favorevole della I e V Commissione. Se non ci sono richieste di intervento, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

1. Per le prestazioni sanitarie aggiuntive a carico della Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata per il triennio 1990/1992 la spesa annua di lire 3.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 39410 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

3. Alla copertura della spesa si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione della somma di lire 3.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo n. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.01. Sanità del bilancio pluriennale della regione 1990/1992.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Capitolo 0000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) lire 3.000.000.000

Variazione in aumento

Capitolo 39410 Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n.730, erogate dall'Unità Sanitaria Locale. lire 3.000.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

***