Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 1095 du 12 mars 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1095/IX - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE: "NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI PRIVATI".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Socia le, Lanièce; ne ha facoltà.

LANIECE (DC):Proponiamo al Consiglio la riapprovazione del provvedimento in oggetto, nello stesso testo già approvato in data 30 novembre 1989, anche in considerazione del parere favorevole della 5a Commissione che si è espressa all'unanimità in tal senso.

PRESIDENTE:Trattandosi di riapprovazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento interno, do lettura di tutto l'articolato.

Articolo 1

(Finalità )

1. In attesa di una disciplina complessiva delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1932, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), la Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali privati, nonché sui criteri di vigilanza.

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi)

1. Le disposizioni della Giunta regionale debbono:

a) individuare gli enti assoggettati all'obbligo dell'autorizzazione al funzionamento, alla revoca e alla sospensione della medesima;

b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare ad essa, nonché gli organi e gli uffici incaricati dell'istruttoria;

c) fissare i termini entro i quali i presidi residenziali già operanti debbono adeguarsi ai requisiti funzionali e strutturali.

2. I requisiti funzionali e strutturali dei presidi debbono concernere i seguenti aspetti:

- la tipologia edilizia ed igienico sanitaria, con particolare riferimento alle barriere architettoniche;

- le caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;

- l'utenza;

- l'organizzazione interna;

- il personale.

3. Le disposizioni della Giunta regionale debbono, altresì, disciplinare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi socio-assistenziali.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione nel suo complesso la legge testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità