Objet du Conseil n. 1066 du 28 février 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1066/IX - Disegno di legge: "Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziani ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93".
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) - Il testo di legge ha già avuto il parere unanime delle due Commissioni competenti. E’ ritenuta necessaria la presentazione di questo testo di legge, perchè è continuata la richiesta di maggiore assistenza per le persone anziane, quindi si è provveduto a modificare i vecchi progetti di legge, aumentando l’organico e prevedendo alcune nuove figure che dovranno assistere gli anziani.
Volevo solo proporre un emendamento aggiuntivo all’articolo 4, che recita:
"6. In sede di prima applicazione ai concorsi di cui al presente articolo, sono ammessi, in deroga al limite massimo di età ed al possesso del titolo di studio, i candidati che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che abbiano prestato la propria attività, per un periodo di almeno diciotto mesi, quali addetti ai servizi pubblici a favore delle persone anziane ed inabili".
Presidente - E’ aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Contenuti della legge)
1. La presente legge riunisce e coordina, con modificazioni ed integrazioni, le leggi regionali recanti norme per il personale dei servizi a favore delle persone anziane ed inabili.
2. Sono abrogate le leggi regionali 12 dicembre 1985, n. 83 e 29 gennaio 1987, n. 8 concernenti norme in materia di personale addetto ai servizi a favore di persone anziane ed inabili.
Presidente - Pongo in votazione l’art. 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Pianta Organica)
1. Il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, è iscritto in un apposito ruolo unico regionale.
2. La pianta organica del personale, le quantità numeriche ed i relativi profili professionali, sono fissati con legge regionale.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
(Ripartizione numerica e funzionale
tra gli enti gestori)
1. La ripartizione, tra gli enti gestori di servizi, del personale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite l’Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta e le Associazioni sindacali di categoria.
2. Nella ripartizione del personale la Giunta Regionale deve tener conto dei seguenti criteri di carattere generale: a) del numero degli abitanti del Comune o del Consorzio gestore dei servizi; b) della dispersione della popolazione sul territorio; c) del numero e della tipologia dei servizi in funzione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 4:
Articolo 4
(Modalità di assunzione in ruolo)
1. Le assunzioni in servizio di ruolo avvengono sulla base di concorsi pubblici per titoli ed esami banditi ed espletati dalla Regione.
2. Si applicano le procedure concorsuali previste per i concorsi di assunzione presso l’Amministrazione regionale.
3. La graduatoria diventa permanente fino all’espletamento del successivo concorso e viene utilizzata per procedere alla sostituzione del personale assente o legittimamente impedito nell’attività.
4. La graduatoria non può essere utilizzata comunque oltre il triennio dalla data della sua approvazione.
5. Le assunzioni in servizio sono disposte dai singoli Comuni o consorzi secondo la ripartizione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.
Presidente - All’articolo 4 vi è l’emendamento presentato dall’Assessore Lanivi, di cui do lettura:
All’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
"6. In sede di prima applicazione ai concorsi di cui al presente articolo, sono ammessi, in deroga al limite massimo di età ed al possesso del titolo di studio, i candidati che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che abbiano prestato la propria attività, per un periodo di almeno diciotto mesi, quali addetti ai servizi pubblici a favore delle persone anziane ed inabili".
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Modalità di assunzione in ruolo)
1. Le assunzioni in servizio di ruolo avvengono sulla base di concorsi pubblici per titoli ed esami banditi ed espletati dalla Regione.
2. Si applicano le procedure concorsuali previste per i concorsi di assunzione presso l’Amministrazione regionale.
3. La graduatoria diventa permanente fino all’espletamento del successivo concorso e viene utilizzata per procedere alla sostituzione del personale assente o legittimamente impedito nell’attività.
4. La graduatoria non può essere utilizzata comunque oltre il triennio dalla data della sua approvazione.
5. Le assunzioni in servizio sono disposte dai singoli Comuni o consorzi secondo la ripartizione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 1.
6. In sede di prima applicazione ai concorsi di cui al presente articolo, sono ammessi, in deroga al limite massimo di età ed al possesso del titolo di studio, i candidati che abbiano assolto all’obbligo scolastico e che abbiano prestato la propria attività, per un periodo di almeno diciotto mesi, quali addetti ai servizi pubblici a favore delle persone anziane ed inabili.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 5:
Articolo 5
(Modalità di reclutamento di personale
a tempo determinato)
1. Nelle more dell’espletamento dei concorsi di cui all’articolo 3, o in mancanza di graduatoria utilizzabile di cui al comma 3 dello stesso articolo, nel caso in cui le esigenze dei servizi lo richiedano oppure per supplenze, vacanze o sostituzioni, gli enti gestori possono, previa autorizzazione della Regione, procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, sulla base di graduatorie formate a seguito di selezioni espletate secondo modalità autodeterminate.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 6:
Articolo 6
(Trattamento economico e giuridico)
1. Al personale è applicato lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale dipendente dagli enti locali in quanto non in contrasto con la presente legge.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 7:
Articolo 7
(Trasferimenti)
1. Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 3 il personale in ruolo può ottenere il trasferimento ad altro ente, su disposizione della Regione, previo parere da parte dei due enti interessati.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 8:
Articolo 8
(Mobilità per esigenze di servizio)
1. Per garantire la continuità e la funzionalità dei servizi, sono fatti salvi i processi di mobilità temporanea del personale da effettuarsi con motivato provvedimento dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
2. La mobilità temporanea rientra nell’ambito dell’istituto del comando con diritto alle relative indennità e competenze accessorie.
3. Il comando non può eccedere il periodo di mesi sei.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 9:
Articolo 9
(Tabella organica)
1. E’ approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale del ruolo speciale del personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili come da tabella A) allegata alla presente legge.
2. Le quantità numeriche indicate nella tabella possono essere frazionate per dar luogo a rapporti di impiego a tempo parziale nelle quantità previste dagli accordi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
3. I posti di cuoco di cui alla tabella B) allegata sono conservati fino ad esaurimento.
4. Il personale titolare di un posto di ruolo della tabelle A) potrà transitare nella pianta organica di comuni o consorzi, semprechè esista il posto disponibile nello stesso profilo professionale. Le quantità numeriche della tabella A) diminuiranno in numero corrispondente ai trasferimenti nelle piante organiche dei singoli enti.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 10:
Articolo 10
(Norme transitorie)
1. Alla copertura dei posti di cui alla tabella A) che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante utilizzo delle graduatorie formulate a seguito dei concorsi espletati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1985, numero 83.
2. Il personale iscritto nel ruolo speciale con la qualifica di addetto alle pulizie ed alla lavanderia di cui all’allegato C) della presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, previo superamento di concorso riservato accede alla qualifica di assistente domiciliare tutelare (4° livello - ruolo del personale addetto all’assistenza).
3. Ad avvenuta applicazione della suddetta norma i posti di addetto alle pulizie ed alla lavanderia sono soppressi.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 11:
Articolo 11
(Oneri Finanziari)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge i comuni e i consorzi fanno fronte con i fondi messi a disposizione dalla Regione ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli:25
Il Consiglio approva all’unanimità
Allegato A, B, C e D: (... omissis...)
Presidente - Pongo in votazione l’allegato A:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione l’allegato B:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione l’allegato C:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione l’allegato D:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
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