Loi régionale 13 mars 2008, n. 5 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 13 mars 2008, n. 5
Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali.
Bollettino ufficiale: n. 17 du 22 avril 2008
Progetto di legge: DL 194
Numero di articoli: 82
Numero di allegati e/o tabelle: 5
Classificazione:
- ACQUE - Acque minerali e termali
- ASSETTO DEL TERRITORIO - Difesa ed uso del suolo - Sistemazione idrogeologica
- ASSETTO DEL TERRITORIO - Urbanistica e pianificazione territoriale
- CAVE, MINIERE E TORBIERE - Disciplina
- DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE - Beni patrimoniali - Acquisto, canoni di locazione, permuta, dismissioni
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Loi régionale 8 février 1958, n. 1
- Loi régionale 25 octobre 1982, n. 70 (Art. 3, comma 4, lettera c))
- Loi régionale 11 juillet 1996, n. 15
- Loi régionale 20 janvier 2005, n. 1 (Art. 11, commi 1 e 2)
Modifica la seguente normativa:
É modificata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 23 décembre 2014, n. 15
- Loi régionale 8 février 2016, n. 2
- Loi régionale 22 décembre 2017, n. 23
- Loi régionale 24 avril 2019, n. 5
- Loi régionale 21 décembre 2020, n. 14
- Loi régionale 1er août 2022, n. 18
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 30 du 26 juin 2008
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 61 du 25 février 2009
Note:
L'art. 79 dispone che la l.r. 5/2008 "si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge" . L'art. 84 dispone che gli allegati A, B, C ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sula Bolletitno Ufficiale della Regione. La sentenza della Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della l.r. 5/2008 che sostituiva il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 3 dicembre 2007, n. 31. Si veda l'art. 12 della L.R. 15 aprile 2008 n. 9, per la decorrenza dell'applicabilità ddel comma 1 dell'art. 49. Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 dispone che: " Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della l.r. 5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.".