Loi régionale 26 mai 1993, n. 46 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 26 mai 1993, n. 46
Norme in materia di finanza degli enti locali della regione.
Bollettino ufficiale: n. 25 du 2 juin 1993
Progetto di legge: D.L. 522
Numero di articoli: 34
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- FINANZA REGIONALE E LOCALE - Finanza locale
- INFORMATIZZAZIONE E MASS MEDIA - Comitati regionali
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Loi régionale 2 novembre 1987, n. 91 (Art. 16)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 20 novembre 1995, n. 48 (Con esclusione degli artt. 29, 30 e 31)
- Loi régionale 7 décembre 1998, n. 54 (Artt. 29 e 30)
Modifica la seguente normativa:
É modificata dalla seguente normativa:
Note:
L'art. 28, comma 1, della l.r. 46/1993 disponeva che l'ulteriore applicazione della l.r. 18 agosto 1986, n. 51 fosse limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l'attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della l.r. 46/1993. Alla conclusione di detta gestione la l.r. 51/1986, come modificata dalle ll.rr. 6 maggio 1987, n. 35, 18 dicembre 1987, n. 105, 8 agosto 1989, n. 60 e 4 giugno 1991, n. 16 cessa di avere vigore. L'art. 28, comma 2, della l.r. 46/1993 disponeva che l'ulteriore applicazione delle ll.rr. 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61 e loro successive modificazioni ed integrazioni, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai Comuni ai sensi delle leggi medesime. Alla conclusione di detta gestione, le ll.rr. 16 giugno 1988, n. 40 e 8 agosto 1989, n. 61 cessano di avere vigore. L'art. 28, comma 3, della l.r. 46/1993 dispone che l'ulteriore applicazione delle norme di cui ai Titoli V, VI e VII della l.r. 2 novembre 1987, n. 91 è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire alle Comunità montane ai sensi delle norme medesime che cessano di avere vigore alla conclusione di detta gestione.