Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 435 del 12 gennaio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 435/X - Approvazione di un'integrazione alla convenzione tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. per ciò che concerne i cri­teri per il calcolo del tasso di mora sui finanziamenti per la gestione dei fondi speciali destinati agli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 16/1982.

Deliberazione - Il Consiglio

Viste le proprie deliberazioni n. 563/VIII in data 14 maggio 1984 e n. 3368/VIII in data 22 dicembre 1987 relative, rispetti­vamente, all'approvazione di una convenzione con la FINAO­STA S.p.A. per la gestione dei fondi speciali destinati agli in­terventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/1982 ed alla modifica della convenzione stessa;

Considerato che nella convenzione non sono indicati i criteri né per la quantificazione delle penalità in caso di risoluzione an­ticipata del contratto né per il calcolo del tasso di mora in caso di ritardato pagamento della quota di ammortamento che at­tualmente viene calcolato al tasso contrattuale in vigore all'in­sorgenza della mora aumentato di dieci punti;

Ritenuto eccessivamente penalizzante, soprattutto in un mo­mento di grave crisi per le imprese ed in considerazione delle finalità della legge regionale richiamata, applicare il tasso di mora nella misura sopraindicata ed opportuno rideterminarlo in modo da salvaguardare comunque gli interessi della Regio­ne, favorire le imprese e uniformare le condizioni contrattuali a quelle previste per gli interventi finanziari a valere sui fondi regionali di rotazione costituiti con leggi regionali 33/1973, 101/1982, 76/1984 e 56/1986;

Ritenuto inoltre di dover disciplinare, come per gli altri fondi, anche le penalità in caso di risoluzione anticipata del contratto;

Ritenuto necessario determinare le modalità di calcolo degli interessi di mora per gli interventi di cui si tratta;

Visto il parere in merito espresso in data 10 novembre 1993, dalla FINAOSTA S.p.A.;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente della Direzio­ne Generale delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive mo­dificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presen­te deliberazione;

Richiamata la legge regionale 28 giugno 1982, n. 16;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il punto 2) dell'articolo 8 della convenzione rep. 6758 del 20 giugno 1984 stipulata con la FINAOSTA S.p.A. sia integro come segue: "l'importo degli interessi di mora addebitati nell'ipotesi di ritardato pagamento, alle scadenze convenute, di quanto contrattualmente dovuto nonché nell'ipotesi di risoluzione del contratto; tali interessi sono da determinarsi in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore all'insorgenza della mora, aumentato di quattro punti e mezzo;

2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera f) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Con questo provvedimento, che accom­pagna altri tre provve­dimenti analoghi approvati dalla Giunta, si mette ordine nelle diverse convenzioni che regolano i rap­porti fra Regione e Fi­naosta sulle leggi 33, 101, 76, 56 e sulla gestione speciale, per quanto attiene al trattamento riservato ai beneficiari inadem­pienti, in merito agli interessi di mora.

C'era una diversificata situazione sia di criteri, sia di tassi; per tutto ciò, sentito l'or­gano tecnico Finaosta, si propone di appli­care il 4,5 percento, in aggiunta al tasso di riferimento per gli interessi in mora.

Quindi, saranno equiparate sia le situazioni speciali, sia quelle delle leggi ordinarie.

Presidente - Pongo in votazione la deliberazione in oggetto.

Presenti, votanti, favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità.