Oggetto del Consiglio n. 105 del 13 marzo 1975 - Verbale

OGGETTO N. 105/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO".

Relazione alla proposta di legge n. 90 presentata dal Gruppo consiliare dei D.P.

Lo sviluppo economico è spesso causa di uno spostamento del quadro nosologico dalle malattie che vedono la loro principale causa in fattori naturali a quelle che invece derivano più propriamente da fattori umani e ambientali. La patologia tende quindi a mutare quanto più profonde ed estese sono le modifiche apportate dall'uomo all'elemento naturale. Mentre nel primo caso sono le malattie infettive a prevalere - malattie aventi per lo più manifestazioni acute - il secondo è caratterizzato da una maggiore diffusione delle malattie degenerative, dei disturbi nervosi e psicosomatici, delle menomazioni derivanti da cause traumatiche, tossiche, eccetera. Si può ben dire quindi che l'elemento artificiale - cioè creato dall'uomo - è dotato di una propria specifica nocività e genera una patologia delle manifestazioni tipiche.

Queste considerazioni, valide in genere per l'intero territorio nazionale, tengono anche nei confronti della nostra regione. Anzi in Valle d'Aosta la presenza di attività produttive particolarmente nocive rende il problema della tutela della salute nei luoghi di lavoro di massima urgenza. Non si dimentichi infatti che malattie professionali specifiche, quali la silicosi e l'asbestosi, trovano terreno particolarmente fertile in alcune delle nostre fabbriche. La frequenza di tali malattie in Valle d'Aosta infatti è tra le più elevate tra le regioni italiane.

Questa la prima ragione per cui si è ritenuto opportuno istituire un Centro di tutela Sanitaria nei luoghi di lavoro.

Accanto a questa ragione ne esiste una seconda. È noto come da anni la coscienza sanitaria dei lavoratori abbia subito una notevole evoluzione, evoluzione che vede nel rifiuto della monetizzazione dello sfruttamento, e quindi nel privilegio attribuito alla prevenzione rispetto al risarcimento, il proprio punto di forza.

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Proposta di legge n. 90

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: "ISTITUZIONE DI UN CENTRO PER LA TUTELA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

È istituito in Valle d'Aosta presso l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale un Centro per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro, svolto a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Il Centro propone di promuovere e mantenere il più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori di tutte le professioni, operando per prevenire le possibili cause di rischio e di danno alla salute derivanti dalle condizioni di lavoro, attraverso un graduale e compiuto sistema di medicina preventiva che operi sulla base di interventi programmati e mirati a livello dei gruppi omogenei di lavorazione e dei singoli componenti di tali gruppi.

Articolo 3

Il Centro provvede:

a) alla predisposizione ed al costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione, e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) alla rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla Commissione regionale di cui all'art. 6;

c) alla raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle Commissioni Ambienti nonché di tutti i dati riguardanti la salute dei lavoratori in possesso degli enti, istituti e servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) alla organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nell'ambito delle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970 n. 300;

e) a contribuire alla compilazione ed agli aggiornamenti dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonché dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori. I dati contenuti nei registri di gruppo come quelli individuali verranno raccolti, classificati ed utilizzati ai fini di programmazione degli interventi;

f) a promuovere indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato di salute dei lavoratori, e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Qualora, dalle indagini compiute, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose, oltre i limiti della normale tollerabilità, in carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, il Centro provvederà ad assegnare un termine, alle aziende interessate, per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo.

In caso di inosservanza del termine, il Centro segnalerà agli organismi ispettivi e alle Autorità giudiziarie (ove ne ricorrano gli estremi di reato) le situazioni di cui sopra.

Articolo 4

Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3 il Centro si avvale dei servizi tecnici dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e degli Enti tutelati dalla Regione, nonché a secondo delle esigenze specifiche, delle strutture tecniche di cui dispongono gli istituti e gli enti pubblici e di personale specializzato.

Con gli stessi, su proposta della Commissione regionale di cui all'art. 6, previa deliberazione della Giunta regionale, possono essere stipulate apposite convenzioni.

Articolo 5

Il Centro per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro deve essere provvisto dell'attrezzatura ritenuta necessaria ad assicurarne il buon funzionamento e l'espletamento dei compiti previsti.

Articolo 6

Con decreto del Presidente della Giunta sarà istituito presso l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale una Commissione regionale per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro così costituita:

a) dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale che la presiede;

b) da un esperto dell'Ufficio della programmazione regionale designato dalla Giunta regionale;

c) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della Regione designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;

d) da 4 membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative.

Potranno essere altresì chiamati a far parte della Commissione suddetta i rappresentanti degli Organi od Enti interessati all'igiene e medicina del lavoro, o rappresentanti di altri Enti ed esperti.

Detta Commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini dell'attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i programmi e le richieste di intervento avanzate dalle strutture sindacali dei lavoratori ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni alla loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del servizio;

d) propone le convenzioni di cui all'art. 4.

Articolo 7

Al funzionamento del Centro si provvede mediante il seguente personale, assunto in ruolo o impiegato con le modalità di cui all'art. 4 della presente legge:

1°) un sanitario, con specializzazione in medicina del lavoro, quale incaricato;

2°) un'assistente sociale;

3°) un'assistente sanitaria visitatrice;

4°) un perito industriale, con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

5°) un coadiutore.

Articolo 8

È approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale Allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto al Centro. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Articolo 9

Gli organi di gestione e l'organico del personale previsti dalla presente legge all'atto dell'entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel Servizio Sanitario della Regione.

Articolo 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue lire 90.000.000, graverà per lire 30.000.000 sul Capitolo 693 ("Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Centro"), per lire 25.000.000 sul Capitolo 712 ("Spese di gestione, convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali") e per lire 35.000.000 sul Capitolo 762 ("Spese di investimento, arredamento-sistemazione locali e acquisto attrezzature tecnico-sanitarie") che saranno istituiti nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1975, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi, mediante prelievo della somma di lire 55.000.000 dal Capitolo di spesa 206 del bilancio di cui sopra ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese correnti-Allegato E) e della somma di lire 35.000.000 dal Capitolo di spesa 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F").

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DEL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO.

Gruppo Regionale

QUALIFICHE

N. posti

SVILUPPO DEL RUOLO APERTO

Stipendi annui lordi

N. anni

B

Assistente Sociale

1

3.800.000

dopo 16 anni

3.330.000

" 12 anni

2.830.000

" 8 anni

2.450.000

" 4 anni

2.120.000

iniziale

B

Assistente Sanitaria

Visitatrice

1

3.800.000

3.330.000

dopo 24 anni

" 20 anni

2.830.000

" 16 anni

2.450.000

" 12 anni

2.120.000

" 8 anni

1.830.000

" 4 anni

1.580.000

iniziale

B

Perito industriale

1

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

" 16 anni

2.830.000

" 12 anni

"

2.450.000

" 8 anni

"

2.120.000

" 4 anni

1.830.000

iniziale

C

Coadiutore

1

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

" 16 anni

2.050.000

" 12 anni

1.770.000

" 8 anni

1.530.000

" 4 anni

1.300.000

iniziale

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Relazione al disegno di legge n. 99 presentato dalla Giunta regionale

Un dato fondamentale deve essere posto alla base della presente legge, cioè, che accanto ad una situazione di sviluppo economico che vede l'Italia collocata fra le dieci nazioni più industrializzate del mondo, si deve riscontrare il triste primato che colloca l'Italia al primo posto fra i paesi europei per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Centomila morti ed un milione e mezzo di invalidi sono i dati statistici forniti per gli ultimi venti anni, ma bisogna altresì tenere conto che per tutta una serie di ragioni che attengono sia alle deficienze del sistema ispettivo ed assicurativo, sia alla proliferazione di piccole aziende spesso difficilmente individuabili o perseguibili, tali dati verosimilmente peccano per difetto.

Ma c'è di più, nel confronto fra occupati e numero di infortuni si deve riscontrare che quando l'occupazione stagna o si riduce, al contrario, il numero degli infortuni non diminuisce ma tende all'aumento ed in genere il numero dei morti sale. Così, ad esempio, nel 1969 sui 19 milioni di occupati si registravano un milione di infortuni sul lavoro e 53 mila malattie professionali, nel 1972, in fase di calo dell'occupazione, gli infortuni sono 1.622.604 ed i morti salgono da 3.700 a 4.600.

Ovviamente la Valle d'Aosta non è esente da questo quadro. Tra il 1970 ed il 1973, infatti, su una base di occupati rimasta pressoché costante, il numero dei casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali è passato da 5.399 a circa 6.000 casi l'anno e la tendenza è all'aumento.

Chiaramente tutto ciò è in contrasto con i principi sanciti nella Costituzione che, all'art. 32, riconosce e tutela la salute "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" e all'art. 38 garantisce ai lavoratori ammalati od infortunati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Le cause per cui la tutela e la sicurezza del lavoro sono rimaste sempre sulla carta e quasi estranee alle strutture produttive si possono sintetizzare in cinque gruppi di elementi:

1) disapplicazione del sistema protettivo;

2) incompletezza del sistema;

3) lacunosità ed inefficienza del sistema ispettivo e di vigilanza;

4) inidoneità del sistema penale a risolvere da solo la complessa problematica della sicurezza del lavoro;

5) lacunosità del sistema processuale

In questo quadro politico-istituzionale, l'azione della Regione, pur se istituzionalmente limitata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto e tenuto conto degli ancora nebulosi e contrastanti rapporti esistenti fra lo Stato e Regione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, trova tuttavia ampio spazio, agevolata in ciò dallo stato di accertata inefficienza in cui si trovano gli organi attualmente preposti alla tutela della salute dei lavoratori.

I criteri che la Regione deve seguire in questo settore e nella situazione attuale sono essenzialmente tre:

1) ancorare la propria azione a quei principi di riforma del settore sanitario che, se non ancora sanciti con legge, risultano ormai essere elementi definiti ed accettati da tutti, almeno in via metodologica, per cui la tutela della sicurezza del lavoro non dovrà essere altro che un aspetto della sicurezza sociale che per sua intrinseca necessità assume forme di realizzazione specifica;

2) perseguire allo stato attuale, fino a quando lo Stato non avrà trasferito in maniera definitiva alle Regioni la competenza in igiene del lavoro, il coordinamento di tutti gli strumenti ed organismi che agiscono nel settore della medicina del lavoro;

3) operare in collaborazione con i soggetti direttamente interessati all'organizzazione del lavoro, sulla base degli strumenti attualmente a loro disposizione.

Tali criteri emergono dall'analisi dell'articolato del presente disegno di legge.

L'art. 1, nell'istituire il servizio, distingue e mette separatamente in evidenza gli aspetti della prevenzione e della medicina preventiva, sottolineando in tal modo due momenti fondamentali della futura riforma della sanità.

Si tratta, peraltro, di una distinzione la cui necessità si pone sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo giuridico. Circa il primo punto, infatti, nell'ambito degli interventi a tutela della salute dei lavoratori, vanno distinti quelli diretti all'uomo da quelli interessanti l'ambiente od i luoghi nei quali l'uomo lavora.

Nel primo caso, cioè, si tratta di intervenire attraverso misure che operino prima che eventuali sintomatologie si sviluppino clinicamente.

Nel secondo caso, invece, si tratta di intervenire attraverso misure immunitarie dirette a rimuovere le cause predisponenti gli stati di malattia.

Sotto il profilo giuridico, inoltre, i due aspetti vanno distinti perché, mentre nel campo della prevenzione operano tuttora gli organismi a ciò competenti, nel campo della medicina preventiva un più ampio spazio è dato all'azione della Regione, potendosi ricomprendere il problema della salute dei lavoratori anche in un quadro di igiene e sanità in termini globalmente intesi.

L'art. 2, nello stabilire il settore nel quale opererà il servizio e le varie competenze che a questo sono attribuite, evidenzia uno degli aspetti più delicati e fondamentali di questa materia, cioè, che solo nella fabbrica, nei lavoratori, nelle loro organizzazioni sindacali e nell'apporto di tutti quanti sono interessati al mondo del lavoro è possibile individuare gli aspetti di soluzione di un problema così importante come quello della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

È evidente, in tal senso, l'importanza che assume il richiamo all'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, articolo che può rappresentare lo strumento d'avvio per l'applicazione della presente legge.

L'art. 3 pone in luce due aspetti pratici del disegno di legge; da un lato, infatti, nella proiezione verso la riforma sanitaria, si tende ad avviare un'attività sanitaria che, attraverso il coordinamento degli interventi, superi la settorialità delle attuali strutture sanitarie utilizzando a tal fine anche il sistema delle convenzioni. Dall'altro, attraverso la coordinazione degli interventi, si vuole ricercare un livello di funzionalità che dia precise indicazioni per il futuro e definitivo assetto del servizio allorché esso dovrà necessariamente essere inserito nell'attività più generale di medicina preventiva svolta dalla Regione.

L'art. 4 prevede il fabbisogno di personale. Si fa notare lo stretto rapporto funzionale esistente tra fabbisogno indicato, finalità ed attività previste dalla legge. Per il sanitario, vista la scarsa offerta del mercato professionale e quindi la difficoltà di reperimento di cui vanno considerati anche i riflessi economici, si indica in via provvisoria il rapporto in convenzione di diritto privato.

L'art. 5 disciplina la composizione della Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

L'art. 6 indica le competenze della Commissione che ha carattere consultivo.

L'art. 7 prevede le modalità della copertura finanziaria del servizio il cui costo per il corrente anno dovrebbe aggirarsi sui 90 milioni.

L'art. 8 disciplina, secondo le modalità d'uso, l'entrata in vigore della legge.

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Disegno di legge n. 99

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ______________________ n. ______: "TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In attesa della riforma sanitaria è istituito nell'ambito dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di garantire il coordinamento degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e del lavoro ed un efficace intervento sanitario preventivo per la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Articolo 2

Il Servizio opera alle dipendenze dell'Assessore regionale competente in materia di Sanità, in collaborazione - ai sensi e per i fini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, - con i lavoratori, le loro rappresentanze aziendali, i gruppi omogenei di lavorazione e le Organizzazioni sindacali.

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione e costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 5;

c) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali per la tutela degli ambienti di lavoro (Commissioni ambiente) nonché dei dati riguardanti la salute dei lavoratori, in possesso degli Enti, Istituti e Servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) istituzione, compilazione ed aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonché dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori. I dati contenuti nei registri di gruppo e quelli individuali sono raccolti, classificati ed utilizzati ai fini della programmazione degli interventi;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato della salute dei lavoratori e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Il Servizio provvede ad assegnare un termine, alle aziende interessate, per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo, qualora, dalle indagini compiute, in carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose alla salute dei lavoratori. In caso di inosservanza del termine, il Servizio informa la Commissione di cui all'art. 5 e segnala agli Organismi ispettivi ed all'Autorità giudiziaria le situazioni di cui sopra.

Articolo 3

Per l'assolvimento delle finalità indicate all'art. 1 e per l'espletamento dei compiti previsti all'art. 2, il Servizio promuove e coordina tutte le attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori utilizzando le strutture esistenti, operanti nel settore, ed avvalendosi altresì, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di Enti, Istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

Articolo 4

Il Servizio deve essere dotato del seguente personale:

1) un sanitario con specializzazione in medicina del lavoro;

2) un tecnico non sanitario specializzato in igiene degli ambienti di lavoro;

3) un perito industriale con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) un'assistente sanitaria visitatrice;

5) un coadiutore.

Il rapporto di lavoro di cui al punto 1) è regolato da contratto di diritto privato. Per il personale di cui ai punti successivi è istituito il ruolo organico allegato alla presente legge.

È approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto al Servizio. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Gli organi di gestione e l'organico del personale previsti dalla presente legge, all'atto dell'entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel Servizio sanitario della Regione.

Articolo 5

È istituita la Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede;

b) due Consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare;

c) un esperto in programmazione sanitaria designato dalla Giunta regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Regione;

e) quattro lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione, di cui due appartenenti alle rappresentanze sindacali per la tutela degli ambienti di lavoro (Commissioni ambiente) dell'Azienda interessata dalla trattazione dei singoli problemi all'ordine del giorno;

f) un rappresentante della Comunità montana nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l'unità produttiva interessata al problema in trattazione nella singola seduta.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni e mezzo e, comunque, decade ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

Sono membri di diritto il sanitario ed il tecnico di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4.

La Commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione dei singoli argomenti può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di Enti, di esperti ed altri.

La Commissione è convocata d'ufficio dal suo Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno cinque membri della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, appartenente alla carriera direttiva.

Articolo 6

La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini della attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste di intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni per la loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del Servizio;

d) provvede all'organizzazione e pubblicazione della documentazione, delle rilevazioni e dei dati raccolti dal servizio;

e) propone la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 3.

Articolo 7

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte "Spese Correnti", previsto in Lire 50 milioni, graverà sui Capitoli 693 e 712 che vengono istituiti nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della predetta spesa si fa fronte mediante prelievo di una somma di pari importo dal Capitolo 206 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte "Spese in conto capitale", previsto in Lire 40 milioni, graverà sul capitolo 762 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa di Lire 40 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul Capitolo ____ della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario '75.

Articolo 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo ____: "____________________________________________________"

L. 40.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria II

Capitolo 693: "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 30.000.000

Categoria IV

Capitolo 712: "Spese di gestione (convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 20.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria II

Capitolo 762: "Spese di investimento (arredamento, sistemazione locali ed acquisto attrezzature tecnico-sanitarie) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 40.000.000

TOTALE L. 90.000.000

========

Variazioni in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Capitolo 206: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"

L. 50.000.000

TOTALE L. 50.000.000

========

Articolo 9

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

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Allegato A

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

n. anni

A3

Tecnico non sanitario

1

4.840.000

dopo 14 anni

4.290.000

dopo 10 anni

3.800.000

dopo 6 anni

3.370.000

dopo 2 anni

2.990.000

iniziale

B

Perito industriale

1

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

dopo 16 anni

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

iniziale

B

Assistente sanitaria visitatrice

1

3.800.000

dopo 24 anni

3.330.000

dopo 20 anni

2.830.000

dopo 16 anni

2.450.000

dopo 12 anni

2.120.000

dopo 8 anni

1.830.000

dopo 4 anni

1.580.000

iniziale

C

Coadiutore

1

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

dopo 16 anni

2.050.000

dopo 12 anni

1.770.000

dopo 8 anni

1.530.000

dopo 4 anni

1.300.000

iniziale

Caveri (U.V.) - Al punto n. 16 dell'ordine del giorno vi è la proposta di legge n. 90 presentata dal Gruppo consiliare dei D.P., concernente: "Istituzione di un centro per la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro". Al punto n. 17 vi è il disegno di legge regionale n. 99 concernente: "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro". La Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali ha preso in esame i disegni di legge e, dopo ampia discussione, ha espresso unanime parere favorevole alle disposizioni finanziarie.

Nel merito del provvedimento, la Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza sociale, prendendo in esame la possibilità di unificare i due testi di legge, ha proposto di specificare che il Tecnico sanitario di cui al punto 2 dell'articolo 4 deve essere un tecnico laureato non sanitario.

Il Consigliere Chanu ha inoltre proposto di mantenere nell'organico del servizio anche l'Assistente sociale.

Cerco di sintetizzare un po': la Commissione ha espresso il parere che sia bene unificare il testo concordato dei due progetti di legge. In sede di discussione generale, il Consigliere Mappelli, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, tenuto conto del parere favorevole delle Organizzazioni Sindacali, ha dichiarato di esprimere parere favorevole all'approvazione del medesimo, cioè di un testo concordato. Il Consigliere Benzo ha richiamato l'attenzione sull'utilità di inserire anche il posto di Assistente sociale nella tabella organica allegata al disegno di legge n. 99. La Commissione Sanità ha quindi espresso parere unanime favorevole all'approvazione dell'allegato nuovo testo di disegno di legge, parere favorevole della Commissione consultiva sui due progetti.

Abbiamo quindi davanti agli occhi un testo che è il vecchio testo della Giunta e che è stato modificato su parecchi punti. Penso che l'Assessore alla Sanità illustrerà questa proposta di legge e illustrerà pure le modificazioni concordate in sede di Commissione Sanità.

La parola all'Assessore De Vita.

De Vita (Assessore tecnico) - Mi è stato addebitato o, meglio, mi è stato attribuito un torcicollo perché prevalentemente mi rivolgo alla mia sinistra anziché alla destra, come qualcuno desidererebbe. Faccio presente che non sono affetto da torcicollo, è un male di cui soffro molto raramente.

A parte questo, se debbo molto brevemente richiamare i capisaldi di questo progetto di legge, che se non sbaglio è già passato attraverso l'esame del Consiglio, anche se non ha riscosso allora l'approvazione unanime, riferendoci alle necessità nel mondo attuale, constatiamo con preoccupazione che mentre diminuisce l'occupazione della manodopera, aumentano invece i sinistri. Vediamo a cosa dobbiamo attribuire questa piaga. Questa piaga, secondo i pareri più diffusi - e direi anche i più autorevoli - è da attribuire a un concorso di cause che vanno dalla non osservanza delle disposizioni di legge alla non applicazione da parte del datore di lavoro e, molte volte, del prestatore d'opera.

Nella quasi totalità degli infortuni - rimango nel campo degli infortuni, per il momento - sappiamo che prevalentemente i sinistri sono dovuti a un concorso di colpe da parte sia del datore di lavoro, sia del prestatore d'opera, se si tratta di macchinari dalla mancanza delle protezioni dovute. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le costruzioni.

Generalmente il prestatore d'opera, non per negligenza totale, ma con quella distrazione che è tipica di chi presta la propria opera, ripetendo per un numero indefinito di volte le stesse operazioni cade dopo un certo periodo di applicazione. Sommate insieme le due cause nasce il sinistro. Questo è uno degli elementi limitatamente per quanto concerne il settore infortuni sul lavoro.

Secondo (questo riguarda i soggetti che prestano la loro opera): al di là dei soggetti, abbiamo anche i luoghi in cui i prestatori d'opera svolgono la loro attività. Vediamo che molte volte - cito fra tutti l'evento di Ciriè, dove sappiamo che 32 dipendenti sono malati e dichiarati insanabili, alcuni sono già morti proprio in conseguenza delle esalazioni che escono dai luoghi di lavoro in cui hanno prestato la loro opera - è invece il datore di lavoro che, incurante delle condizioni malsane, permette che si prosegua per un tempo indefinitamente lungo, molte volte per anni, l'opera addirittura in condizioni proibitive.

Da questa constatazione nasce la necessità di una iniziativa per cercare una tutela sia nei confronti dell'individuo per i traumi a cui può essere soggetto, sia nei confronti dei luoghi che devono essere idonei e conformi alle prestazioni del lavoratore stesso. Da qui nasce questa legge, che è ispirata a questo duplice intento e che il Consiglio deve esaminare, direi più nel suo complesso che nell'analisi articolo per articolo, il che probabilmente richiederebbe un mucchio di tempo senza condurci ad alcunché di veramente utile e vantaggioso.

Vi dirò questo: esistono allo stato degli Enti e dei provvedimenti legislativi che dovrebbero, se non ovviare, certamente condurre a qualcosa, se non di trascurabile, di esiguo. Abbiamo le disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Abbiamo l'Ispettorato del Lavoro che dovrebbe vigilare sull'applicazione di questa legge, abbiamo le cosiddette disposizioni sanitarie di tutti i Comuni, e sono più complesse e complete di quanto si creda.

Se ciascuno di noi volesse scorrere il regolamento sanitario della Città di Aosta, si renderebbe conto che pressoché tutte le ipotesi di ambienti disadatti alla lavorazione sono previste e sanzionate. Il guaio è che non sono osservate, e ho difeso - e credo lo stesso sarà stato per il collega Chanu e per la Signora Siggia - più di un imputato proprio sulla base del regolamento sanitario. Il Sindaco - scusi se la chiamo ancora Sindaco, Signor Dolchi - lo sa, perché è uscito praticamente dall'Amministrazione in cui egli sedeva proprio come Sindaco: tale regolamento è completo e ben fatto. Potrà essere aggiornato, perché evidentemente operazioni e lavorazioni nuove, col divenire, con il trasformarsi della tecnica, vengono naturalmente applicate, quindi sarà necessario prevedere ulteriormente. Però se queste disposizioni e queste norme venissero applicate rigorosamente ed osservate, probabilmente non ci sarebbe necessità del nostro intervento.

Direi quindi che l'intervento regionale ha più compito di vigilanza che non di prevenzione, e la prevenzione viene meno, ad avviso di chi vi parla, se queste norme venissero applicate. Occorrerebbero evidentemente degli studi per stabilire che determinate lavorazioni richiederebbero altri accorgimenti che oggi non abbiamo in atto. Se questo si verificherà, ben vengano naturalmente queste nuove disposizioni che prefiggono al datore di lavoro l'applicazione delle prevenzioni necessarie.

Riservandomi naturalmente di rispondere singolarmente a tutte le obiezioni, a tutti i chiarimenti richiesti, a tutte le contestazioni che possono essere sollevate dall'una o dall'altra parte, altro non direi in questo momento. Mi riservo di replicare quando saranno chiari quali sono i punti che si intenda modificare o chiarire.

Caveri (U.V.) - Consigliere Chanu.

Chanu (D.P.) - Premetto che non voglio entrare nel merito della proposta di legge, in quanto quelli che mi seguiranno certamente potranno esprimere il loro parere con maggior cognizione di causa di quanto non sia la mia.

Volevo soltanto ricordare a me stesso che su questa legge, che sostanzialmente viene riportata negli stessi termini con la quale era stata portata mesi or sono, si è creata una crisi, perché questa è la legge sulla quale si è deciso di creare la crisi. Quando ci si diceva che non era per creare la crisi, ma perché la legge presentata in quel tempo non era sufficiente, era assolutamente da scartare, non poteva venire incontro alla necessità ed ai bisogni a cui avrebbe dovuto sovvenire, non si diceva una cosa esatta, non si diceva una cosa vera. La prova l'abbiamo oggi, allorquando si presenta un disegno di legge da parte della Giunta che ricalca un progetto di legge che abbiamo ritenuto doverosamente di ripresentare noi stessi, come Democratici Popolari, e che è consono, nella sostanza, al progetto di legge sul quale il Consiglio regionale con la sua maggioranza ha deciso di votare contro. Ritengo che questo sia bene da mettere in chiaro, non per aprire polemiche, perché naturalmente le esigenze politiche non conoscono confine, anche se questi confini sono la tutela della salute dei lavoratori.

Come Capogruppo dei D.P. mi correva il dovere però di sottolineare questa singolarità. Dopo alcuni mesi che la legge è stata bocciata per creare una crisi politica, la stessa legge, sollecitata anche da una unanime pressione dell'opinione pubblica e soprattutto dai lavoratori, viene ripresentata sostanzialmente negli stessi termini. Non vogliamo fare polemica, il passato è passato, siamo all'opposizione, ma abbiamo sentito il dovere di ripresentare e di farci promotori, noi stessi, di un analogo progetto di legge. Ci soddisfa il fatto che la Giunta ripresenti un progetto di legge che ricalca quello che abbiamo ripresentato ed entrambi ricalcano il precedente; evidentemente, ripeto, non si tratta di andare avanti a fare polemica. Si tratta, in questa situazione, di prendere atto della necessità di vedere se il nuovo progetto di legge concordato in sede di Commissione sia effettivamente consono alle aspettative e alle esigenze di quel grande settore della nostra popolazione, cioè il settore dei lavoratori, che attendeva ed attende questo disegno di legge. Al momento altro non ho da aggiungere.

Ramera (D.C.) - Sarà singolare quello che dico, sarà un intervento fatto a me stesso, o un dialogo con l'Avvocato Chanu che allora non c'era. Lui trova singolare che un provvedimento abbia portato a cadere una Giunta, che pressappoco si ripresenti lo stesso documento e, magari, che venga anche votato.

Mi ricordo stranamente che l'Avvocato Chanu non c'era, è per quello che glielo faccio conoscere adesso. Nella primavera del 1970, in occasione del bilancio ...(voci)... e vabbè, mi scusi, non vuole fare le polemiche e poi se le attira... nella primavera del 1970, caso strano, una Giunta cadeva, un partito si scindeva e stranamente, dieci giorni dopo, si votava lo stesso documento sul quale era caduta la Giunta. Caro amico Chanu, nessuna singolarità c'è stata allora e nessuna singolarità c'è stata adesso!

Nessuna polemica, è semplicemente un discorso fatto a me stesso e a te. Parliamo della legge.

Chanu (D.P.) - ...a parte che non abbiamo fatto una crisi, se crisi è stata fatta nel 1970 sulle spalle di una legge a favore dei lavoratori... Mi fa piacere però che tu stesso, con le tue affermazioni, ti smentisci, allorquando ti affannavi a giustificare il tuo voto contrario sulla carenza di un disegno di legge che per te non doveva andare bene e che invece adesso ti va bene.

(voce del Consigliere Ramera)

Borbey (D.C.) - Mi permetto di dire all'Avvocato Chanu che può darsi che la Democrazia Cristiana tre mesi fa... posso aver avuto anche un torto nel ritardare una legge - voglio essere sincero, in questa Assemblea - per i lavoratori, per tre, quattro o cinque mesi. È chiaro che i D.P., con quelle palline nere, hanno portato un danno maggiore a tutta la popolazione valdostana, rompendo e tradendo i 24 mila voti della D.C. che nel 1968 erano stati dati a quei Consiglieri...

(voce del Consigliere Pollicini)

Caveri (U.V.) - Consigliere Pollicini, la prego di non interrompere!

Borbey (D.C.) - ... Pollicini, per favore, ricordati! Un giorno, in una piazza delle Case operaie, dicevo amichevolmente a Pollicini, a lui è di sangue più caldo perché viene dai giapuneis: no, non voler ammazzare tutti i Comunisti, andiamo con calma, noi Democristiani dobbiamo discutere con i Comunisti, dobbiamo far valere le nostre opinioni... lui voleva ammazzarli tutti, ma io non li ho mai voluti ammazzare. Sia ben chiaro, Consigliere Pollicini!

Siggia Giovanna (P.C.I.) - Cerco di chiudere questi discorsi, perché non intendo fare alcuna polemica. Prendo atto che la legge è stata riproposta, era voluta, inizialmente era stata proposta dai Sindacati; è una legge che rispecchia le necessità dei lavoratori della Valle e sulla quale oggi ci ritroviamo a dover discutere.

Non posso però non sottolineare alcune cose che avevo detto quando si è discusso il primo testo di questa legge, pur dando atto che di fronte a un problema molto grosso e alla necessità di dare una prima struttura a un servizio che riteniamo indispensabile, possiamo anche accettare il testo com'è proposto, sottolineando però alcune carenze di questo testo legislativo, che desidero riproporre brevemente perché servano come osservazione e per una futura migliore organizzazione del servizio.

Secondo noi il limite maggiore di questa legge è quello che la costituzione di questo servizio è regionale. Riteniamo che per una maggiore democrazia, all'interno del servizio, per una maggiore possibilità di intervento diretto della popolazione e quindi dei lavoratori, per la gestione di un servizio che è di loro stretta competenza, un servizio di questo genere non possa in futuro non essere decentrato agli Enti locali, e che quindi non possa non tenere conto di una futura realtà che dovremo avere anche in Valle d'Aosta: quella delle Unità locali dei servizi sociali e sanitari. Se anche in un primo momento può essere un servizio regionalizzato, dovremo però prevedere un decentramento.

Non mi pare che nella legge sia sufficiente che i rappresentanti delle Comunità Montane siano designati di volta in volta o facciano parte della Commissione quando sono in discussione problemi che riguardano le singole Comunità e i singoli ambienti di lavoro. La gestione deve essere più decentrata e più diretta, quindi con una partecipazione che così non sia accentrata nel campo regionale, ma preveda un intervento più sollecito, più sentito e più valido da parte dei lavoratori.

Milanesio (P.S.I.) - Alcune brevissime considerazioni sulla legge che dopo essere stata discussa nella Commissione Finanze, Affari Generali e Commissione Sanità viene proposta in un testo unificato frutto dell'amalgama, più che della contrapposizione, tra la proposta di legge della Giunta regionale e quella del Gruppo dei Democratici Popolari, che era, guarda caso, la stessa legge proposta dai Sindacati, perlomeno riproposta dai Sindacati.

Due parole per dire che in quella circostanza, che poi provocò la caduta della Giunta, il Partito Socialista votò a favore. Questo lo voglio ribadire, perché da qualche parte è stato messo in dubbio l'atteggiamento coerente del nostro Partito. Ricordo che noi votiamo come diciamo. Quando vogliamo votare contro qualcosa, votiamo anche contro e non lo diciamo, e non per questo riteniamo di tirare in ballo sempre la pelle dei lavoratori.

Vorrei fare alcune considerazioni che sono saltate fuori su questa legge e sull'intervento dei Sindacati, per intenderci. Rivendico il pieno diritto del Consiglio regionale a votare leggi anche in difformità dalle indicazioni delle Organizzazioni Sindacali, e lo dico in quanto appartenente a un Partito della Sinistra che ha legami organici con le Organizzazioni Sindacali. Riteniamo e ritengo che il compito del Consiglio regionale sia di discutere in piena autonomia e serenità di giudizio sulle questioni che vengono sottoposte, che quindi non rifiuta certamente le indicazioni e le proposte provenienti dalle Organizzazioni Sindacali, perché sono quelle che più direttamente hanno la sensibilità di certe situazioni, ed è giusto che sia così. Rivendico nel contempo l'autonomia e il giudizio del Consiglio regionale, perché altrimenti arriveremmo a degenerazioni di tipo corporativo o giù di lì, per cui a questo punto si sostituisca il Consiglio regionale con dei rappresentanti direttamente eletti dalle Organizzazioni Sindacali ed evidentemente questo tipo di democrazia, che è quella sancita dalla Costituzione e alla quale tutti dichiariamo di credere, va a farsi benedire!

Ora, ciò detto e rivendicata quindi l'autonomia del Consiglio regionale, voglio dire che così come votammo a favore del precedente testo di legge, pur avendo osservazioni e proposte da fare, votiamo a favore di questo, dopo questa lunga e laboriosa discussione, anche se riteniamo che, pur avendo fatto dei passi innanzi nella formulazione di un migliore testo di legge, l'attuazione, l'applicazione pratica di questa legge potrà anche consentire ulteriori miglioramenti e ulteriori nuove valutazioni, perché è già positivo il fatto che sia sparito il Centro e si sia creato un servizio. Questo era lo spirito che noi Socialisti intendevamo dare a tale legge.

Riteniamo che la composizione della Commissione, così come nella nuova proposta, sia migliorativa rispetto alla precedente; nutriamo però ancora delle perplessità sulle reali possibilità di azione e sulla funzionalità del tipo di Commissione, comunque venga proposta. Ciò non significa che non si voti a favore di questa legge, significa solo che se questa legge nel corso dell'applicazione darà dei risultati deludenti, o comunque non soddisfacenti, evidentemente il Consiglio avrà il pieno diritto, sentendo le Organizzazioni Sindacali, sulla base delle sollecitazioni e suggerimenti che verranno, di migliorarla se sarà possibile e necessario. Per intenderci, seguo in questo caso un concetto pragmatico: si fanno delle leggi per risolvere certi problemi; se poi li abbiamo risolti male o approssimativamente, con approssimazioni successive li risolveremo meglio.

Questa legge è un passo avanti rispetto a quella precedente e quindi voteremo a favore anche per queste considerazioni.

Caveri (U.V.) - La parola al Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Non ripeto quanto ha detto bene il Consigliere Milanesio per rispondere a una preoccupazione già espressa dalla Signora Siggia.

Annuncio subito che è necessario un emendamento all'articolo 5, in fondo a pagina 3. L'ultima frase dice: "un rappresentante designato dalla Comunità montana nella cui circoscrizione territoriale..." e via dicendo. Bisogna aggiungere la seguente frase che trasmetto poi al Presidente del Consiglio: "Qualora l'unità produttiva abbia sede nella parte del Comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della Comunità montana n. 4, il rappresentante è designato dallo stesso Comune.", perché sennò rischieremmo di rimanere fuori.

Caveri (U.V.) - Constatiamo che nessuno parla delle modificazioni apportate al testo della Giunta, comunque quello fa presupporre che tutti siano d'accordo.

Consigliere Benzo.

Benzo (D.P.) - Signor Presidente, Signori Consiglieri, ritengo superfluo illustrare al Consiglio regionale le motivazioni che rendono necessario provvedere all'istituzione di questo servizio a favore della salute dei lavoratori, in quanto le stesse sono state da me ampiamente illustrate nella seduta del Consiglio regionale del mese di ottobre, nella quale si sarebbe dovuto approvare la legge per l'istituzione del Servizio di Medicina preventiva del lavoro. Ciò purtroppo non è avvenuto. La responsabilità del ritardo di quanto era stato lungamente atteso, discusso e voluto dal sottoscritto, dall'Assessorato e dai Sindacati, non può che riversarsi oggi su coloro che in quell'occasione, senza alcun valido motivo, hanno bocciato la legge. Oggi la stessa legge, almeno nelle sue linee fondamentali, è di nuovo sottoposta al Consiglio regionale. Non possiamo che rallegrarci per aver visto accettato nella sostanza quanto da noi predisposto nel corso del 1974 e, dirò anche di più, di veder riportato nel testo odierno concordato e unificato quanto era stato tolto nel primitivo.

Oggi riteniamo di continuare ancora una volta con i benefici di questa legge, da noi voluta e sostenuta - ripeto - con i Sindacati, che va veramente incontro alle attese e soprattutto alle necessità di tutela della salute dei nostri lavoratori. È questo che a noi sta a cuore, tutto il resto, compreso il giudizio politico e morale su quanto avvenuto è cosa passata e i lavoratori stessi del resto hanno già espresso il loro giusto parere. Ci auguriamo, quindi, che questa volta la legge trovi l'approvazione concorde di tutto il Consiglio e che il servizio inizi al più presto la sua attività nell'interesse dei nostri lavoratori.

Caveri (U.V.) - Altri interventi? Consigliere Bordon, vuol parlare? No, va bene. Allora, Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Non entro nel merito del giudizio che ha dato l'Assessore alla Sanità, non mi riferisco alla sua inclinazione a guardare a sinistra, perché ritengo proprio che sia un fatto clinico, ma mi auguro che col progresso della scienza medica riusciamo a far sì che l'Assessore abbia uno sguardo più panoramico nella sala stessa.

Al di fuori di questo problema che può riguardare sia l'Assessore che i Consiglieri, se mi consente, sia pure in parte minore dico che non sono d'accordo nel dare un giudizio così tranchant sull'origine, direi almeno parziale, della causa degli infortuni sugli ambienti di lavoro, quando pare che almeno una metà di queste cause sia dovuta alla distrazione. Ritengo che la distrazione faccia parte di uno dei motivi che non si possono dimenticare, per cui le esigenze di porre nell'ambiente di lavoro norme anti-infortunistiche e strumenti anti-infortunistici è quello appunto di evitare che per una distrazione quale quella che tutti noi siamo vittime in qualunque momento della giornata, possa provocare un incidente a chiunque. Non sono d'accordo, quindi, nel dire metà e metà: è chiaro che è tutta una motivazione legata ad un'ambientazione di un tipo di stabilimento o di azienda che richiede un'attenzione che non è possibile sia continuativa per otto ore di seguito, quindi non sono d'accordo su questo giudizio. D'altra parte, quando facciamo un discorso di questo genere, valutiamo di intervenire nei confronti di situazioni che purtroppo come conseguenza hanno dato quegli incidenti che hanno provocato parecchi guai a chi lavora.

Mi pare pertanto opportuno completare l'obiettivo che la legge si propone, intervenendo non soltanto a posteriori, ma in condizioni da poter garantire che nel caso di costruzione di nuove aziende, di nuovi stabilimenti, questa Commissione debba dare un parere preventivo per quanto riguarda le prescrizioni anti-infortunistiche e sanitarie dello stabilimento stesso. Intervenire quando lo stabilimento è costruito, quando gli impianti sono già installati, diventa un problema indubbiamente molto più difficile che non esprimere un parere vincolante obbligatorio prima che sia costruito lo stabilimento. In caso di costruzione di nuovi edifici, quindi, è opportuno che la Commissione abbia i titoli per poter intervenire esprimendo un giudizio, se queste prescrizioni anti-infortunistiche e sanitarie sono state osservate.

Consiglieri, proporrei un articolo aggiuntivo, direi un paragrafo aggiuntivo all'articolo 5, adesso non so esattamente "la combinazione", diciamo così, fra le due proposte di legge, quella dei D.P. e quella della Giunta. Sarebbe opportuno aggiungere un articolo o un comma che dice: "il servizio provvederà ad esaminare le progettazioni concernenti nuovi ambienti di lavoro, onde la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 possa esprimere il proprio parere obbligatorio sulle rispondenze dei medesimi alle prescrizioni anti-infortunistiche e sanitarie". Questo consentirebbe di completare l'obiettivo della legge, se stiamo a guardare l'operaio quando è al lavoro in uno stabilimento già costruito, ma anche quando, in fase di presentazione, si presume di costruire un nuovo stabilimento; quindi è opportuno intervenire proprio nella fase stessa di progettazione prima dell'esecuzione vera e propria dello stabilimento.

Caveri (U.V.) - Aspetto che il Consigliere Pollicini presenti un emendamento. Assessore De Vita.

De Vita (Assessore tecnico) - Due minuti soli, con o senza torcicollo, non riesco a individuare il metodo per curare la distrazione. La distrazione è un male da cui tutti, purtroppo, siamo soggetti, ma non credo che esista un sistema per cui un individuo che non riesce a concentrarsi in una determinata opera, o in un determinato concetto o pensiero, possa essere richiamato alla realtà delle cose da un qualche manufatto che, per il momento, non è ancora stato inventato.

Consentitemi, senza polemizzare, di esprimere un concetto a titolo personale. Voi dite: "avete presentato una legge pressoché identica a quella che era stata presentata in precedenza". Questa legge dapprima è stata bocciata, ora probabilmente passerà, non si sa se per la cruna dell'ago o a pieni voti. Voglio precisare - e credo che soprattutto i colleghi che fanno la mia professione saranno della mia opinione - che ammiro la vostra sensibilità, ma riconoscete con me che la questione, su cui voi avete ritenuto con una comprensibile sensibilità di dismettere il mandato, era puramente tecnica, non era una questione di principio, per cui nessuno, qualora non aveste ritenuto di dimettervi, avrebbe potuto dire: "i Signori mantengono il potere nonostante quella tale legge non sia stata approvata". Altro, naturalmente, è quanto si verifica sul tema di discussione del bilancio, perché vi ricordo che il bilancio e la programmazione di tutta l'attività di una determinata amministrazione... non c'ero, ma mi è stato riferito che l'allora Presidente, quando si è proceduto a questa votazione, ha detto: "Signori, è una questione tecnica" e aveva ragione, era una questione veramente tecnica! Questa legge, è vero, sostanzialmente è identica, perché l'hanno fatta più o meno le stesse associazioni che avevano provveduto alla prima come alla seconda. Non sono l'autore né della prima né della seconda di queste leggi; anzi, per esprimere un'opinione altrettanto personale, dirò che ho dei dubbi sulla possibilità pratica della sua applicazione, nel senso che sia consentito alla Commissione di interessarsene.

Dice il Consigliere Pollicini: "andremo a vedere se lo stabilimento è ben fatto, perché, se tale non fosse, non diamo il nostro benestare e lo stabilimento non si apre". Dubito che questo possa rispondere a un costituto legislativo e cioè l'eventuale parere contrario della Commissione abbia la possibilità di inibire l'apertura, a parte le reazioni che nascerebbero da coloro che sono in attesa dei posti di lavoro, ma, indipendentemente da questo, sarebbe facile rispondere che sussistono norme specifiche per cui ogni manufatto, ogni meccanismo, ogni costruzione deve rispondere a determinati requisiti e, se non vi risponde, si denuncia penalmente. Non sarebbe la prima volta che un qualcuno mette in opera un consimile male operato. Sono comunque state effettivamente apportate delle modifiche: la presenza delle Comunità Montane, abbiamo cercato anche di introdurre per migliorare questo sostituto legislativo la presenza di un tecnico che non sia un medico, ma che sia un tecnico in grado di individuare se esiste un qualcosa che può costituire un pericolo, sia per la salute in sé stessa, cioè un pericolo di malattia, sia un pericolo di infortunio. Per rientrare un'ultima volta sull'argomento, non concordo assolutamente sul fatto che l'infortunio sia ovviabile curando la mancanza di attenzione o di applicazione del lavoratore.

Sappiamo e lo sanno tutti i giuristi - non sono un giurista, sono un modesto cultore del diritto - che purtroppo tutti i testi di dottrina trattanti questa materia, da quello del 1904 a quelli attuali, lamentano che effettivamente si debba riconoscere un concorso di colpa, il che non significa che il lavoratore deve essere indennizzato egualmente. Difatti la legge, sia quella del 1904, sia quella del 1965, sia quella successiva - se non erro, quella del 1967 - non comminano a carico del lavoratore una qualsivoglia falcidia di diritti che gli competono. Egli è indennizzato nella stessa identica misura, sia che l'infortunio sia dovuto per sua totale distrazione, sia no, perché purtroppo abbiamo troppi casi di infortuni, ed è giusto che sia così, poiché questo è un rischio generico e immanente in tutti i processi lavorativi. È giusto che non si ponga a carico di colui che presta l'opera che, quindi, è soggetto a quel rischio, di non indennizzarlo o di indennizzarlo soltanto parzialmente. Questo non significa però che questo triste fenomeno della distrazione derivata dall'assuefazione a una determinata manovra od opera non sia purtroppo riscontrato. Se esiste un metodo per ovviare a questo esprimetelo, ditelo, confesso che non l'ho ancora intravveduto e penso che per essere obiettivo non esista. Credo al momento di aver illustrato tutte le piccole modificazioni che abbiamo apportato. Non per farvi perdere tempo, ma se con questo qualcuno desidera ancora intrattenersi sui singoli disposti di legge è invitato a farlo.

Caveri (U.V.) - Per fortuna il Consigliere Dujany non era presente in aula e non ha sentito alcune spiegazioni, perché altrimenti si sentirebbe senz'altro autorizzato a prendere di nuovo il posto di Presidente della Giunta... che è vacante. Consigliere Chanu.

Chanu (D.P.) - Mi rivolgo all'amico De Vita, a cui non voglio far venire il torcicollo. De Vita, facciamo gli Avvocati, e stamattina avevo gratificato, forse non molto disciplinatamente, della qualifica di difensore d'ufficio e di fiducia il Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente della Giunta. Adesso tu vuoi fare la difesa d'ufficio della nuova legge rispetto alla vecchia, sforzandoti di vedere che effettivamente ci sono state delle modifiche, forse per poter giustificare una rotazione negativa alla precedente, ma, ripeto, non apriamo polemiche, la legge è quella che è, non c'è niente di perfetto e tutto è perfettibile. Posso anch'io ammettere, e d'altra parte è nella logica naturale delle cose, che riesaminando la stessa materia si possa verificare qualche cosa di meglio e di perfettibile da portare avanti, così come disse Milanesio e anche l'Avvocato Siggia.

Questa legge non è ancora un plus ultra e certamente se mostrerà la corda o farà verificare delle imperfezioni nel corso dell'applicazione dovrà essere modificata. Il fatto però - e mi fa piacere che tu stesso l'abbia detto, caro De Vita - è che, a parte le piccole modifiche, grosso modo l'argomento è sempre lo stesso, il fine è sempre quello, non è che ci sia stata una nuova finalità, non è che ci sia stato un nuovo tentativo di raggiungere con modi diversi lo stesso risultato. La legge è quella che è, e quindi il discorso potrebbe di nuovo ricadere sulla "vecchia polemica", chiamiamola così, che non voglio certamente più riaprire, perché ci troviamo di fronte a una legge che è necessario far passare. Se ne sono resi conto anche gli amici della Democrazia Cristiana che è necessario farla passare, anche se un ritardo a fini tattici ha potuto servire, e tu poi mi vieni a gratificare del fatto che alcune palline nere avrebbero portato tanto danno, ma danno a chi? No, tu no, parlavo a Borbey, non ti tocco Ramera, ti abbiamo già gratificato di una bella fotografia sulla "Nouvelle Valdôtaine", quindi non vogliamo scendere dal... ma dico, d'altra parte ci siamo sottoposti democraticamente, è una prova di appello da parte dell'elettorato, come suggeriva Pollicini nel giugno del 1973. L'appello ci è stato favorevole, magari adesso andate in Cassazione, vedremo cosa dirà la Cassazione, sono le vicende della politica, è inutile farne dei drammi!

Riterrei piuttosto di puntualizzare sull'emendamento presentato, che penso sia stato formalizzato per iscritto da parte dei Consiglieri Pollicini e Benzo, su quel quid in più che potrebbe essere demandato non solo alla Commissione, ma soprattutto al servizio, il quale potrebbe dare alla Commissione gli elementi per esprimere quel suo parere in ordine anche alla rispondenza dei nuovi edifici, dei nuovi opifici, dei nuovi ambienti di lavoro, delle prescrizioni in materia anti-infortunistica, in materia di igiene, che riteniamo sia necessario sorvegliare affinché siano applicate.

Lo spirito della legge è questo: cercare che le prescrizioni vengano suggerite ai fini della prevenzione, o anche imposte per quanto possibile, perché sappiamo quanto sia molto più difficile successivamente, a bocce ferme, fare rientrare dalla finestra quello che non si è potuto far entrare dalla porta. Ora dico: non credo che queste modifiche, che questi emendamenti stravolgano le competenze della Commissione e del servizio, perché, fra l'altro, si inquadrano anche nelle generiche competenze che il servizio e le Commissioni hanno in questa complessa materia. Puntualizzano soltanto un particolare aspetto, cioè quell'aspetto che si verifica nel momento in cui la Commissione dopo e soprattutto il servizio prima verifica nel corso della progettazione, perché è questo il momento in cui si possono anche verificare ed ovviare, senza aggravi di spesa o senza difficoltà successive, gli eventuali inconvenienti, le eventuali carenze che ci possono essere in questo settore, nelle progettazioni di questi nuovi ambienti di lavoro.

È naturale che il parere della Commissione e l'accertamento da parte del servizio non possa avere effetto vincolante di norma di legge, però è altrettanto naturale che, come non può avere effetto vincolante qualsiasi altro accertamento di questo esercizio rispetto alle norme di legge, possa costituire però un efficace strumento per evidenziare particolari situazioni di conformità fra quello che sarebbe l'optimum e quello che vuole essere realizzato, dando la possibilità eventualmente a coloro che intendono realizzare queste strutture di adeguarsi alle idee, agli intenti della Commissione e del servizio, per evitare quegli inconvenienti e quei danni a cui sarebbe poi troppo facile trovare una giustificazione con la parola "termine di distrazione", oppure "termine di disattenzione". Molte volte la disattenzione o la distrazione non sono soltanto la conseguenza di una particolare attitudine negativa del lavoratore, ma possono essere anche una conseguenza dell'ambiente in cui il lavoratore è chiamato a operare.

Caveri (U.V.) - Per uscire dalla genericità di molte dichiarazioni precedenti, penso che intanto prima di dare la parola al Consigliere Bondaz e forse a un altro Consigliere, sia opportuno che il Presidente della Giunta dica il suo pensiero, anche a nome della Giunta, sull'emendamento presentato dal Consigliere Pollicini.

Andrione (U.V.) - Credo sia un'affermazione priva di fondamento quella che dice che la legge regionale in questione si regge sulla presenza e sull'attività della Commissione Ambiente. La possibilità operativa prevista da questa legge è data dal fatto che esiste già una lavorazione, esiste una Commissione Ambiente che denuncia le cause di nocività per il tipo di lavorazione esplicato, perché sennò la legge vigente è quella di cui al decreto presidenziale del 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene di lavoro", che riguarda la tutela del lavoro. Infatti l'articolo 63, che titola "Applicazione delle norme" e che si trova al Capo II del Titolo V di tale decreto, prevede che "la vigilanza dell'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del Lavoro" e l'articolo 68 dice che "nulla è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica".

Con questo emendamento presentato dal Consigliere Pollicini ci troveremmo di fronte ad un'evidente violazione delle competenze devolute alla Regione, mentre invece il progetto di legge che abbiamo presentato si tiene in piedi sull'attività della Commissione Ambiente che opera all'interno di una fabbrica esistente. Per conseguenza la Giunta non accetta l'emendamento proposto dal Consigliere Pollicini.

Caveri (U.V.) - Altri interventi? Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Prendendo il disegno di legge della Giunta, "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro", all'articolo 1 vediamo l'obiettivo di questa legge che parla dell'istituzione: "In attesa della riforma sanitaria è istituito nell'ambito dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di garantire il coordinamento degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e del lavoro ed un efficace intervento sanitario preventivo per la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro". L'obiettivo è quindi di garantire i lavoratori da questi rischi, ma mi pare che non possa essere completo se non vi è proprio a monte un potere di questo Servizio tale da garantire specialmente - il che è più facile indubbiamente nelle nuove installazioni industriali - che vi siano strumenti, mezzi, attrezzature tali da garantire un ambiente che tenga presente dell'oggetto di questa legge.

Direi quindi che è più facile intervenire nella fase progettuale che non in quella già in attività di esercizio in uno stabilimento dove occorrono spese notevoli, magari, per rendere agibile, ai fini anti-infortunistici, l'ambiente di lavoro stesso. Non vedo la preoccupazione del Presidente della Giunta, proprio perché è un obiettivo innanzitutto avanzato, che pone davanti a sé la possibilità di garantire, specialmente quando si fanno nuovi stabilimenti, questo tipo di garanzie. Non solo, ma se questo è l'obiettivo della legge stessa, non vedo e non capisco le preoccupazioni - salvo che non siano di principio - di non modificare niente. A questo punto il discorso neanche valeva la pena iniziarlo se questa legge deve andare avanti con i numeri della maggioranza, se gli emendamenti migliorativi si impostano sulla questione di prestigio, di mal concepito prestigio di maggioranza! Chiudiamo il discorso e, sull'altare del presidio della maggioranza, sacrifichiamo anche la garanzia di portare avanti argomenti che diano l'oggettiva serietà a questa legge, se vediamo opportuno di poter garantire nelle nuove aziende un modo di impostare e che sicuramente sul piano psicologico ha il suo valore, un tipo di legge che permetterebbe anche di non intervenire dopo, a posteriori, quando vi sono sempre pezze che si pongono per aggiustare una cosa che difficilmente sarebbe come nuova. Sarà sempre quindi un compromesso tra un ambiente che dovrebbe essere in un certo modo e quello che in effetti è, per cui è sempre una cosa a metà.

Mi pare sia molto meglio riuscire ad impostare in fase progettuale un tipo di azienda, di stabilimento o di opificio in maniera tale da garantire che queste norme siano applicate, altrimenti facciamo una legge che ha una funzione, diciamo così, "di compromesso". Se ci fosse l'inserimento di questo emendamento, che mi pare logico, tale funzione sarebbe invece "avanzata", a meno che il discorso non sia posto - come dicevo prima - in base a un mal concepito prestigio di difendere la Giunta, la quale non può sbagliare e non può quindi modificare quello che ha presentato al Consiglio.

Andrione (U.V.) - Dicendo che abbiamo accettato un grande numero di emendamenti e provando a non avere alcuna affezione per un testo più che per un altro, vorrei solo ribattere a quanto ha detto Pollicini. Abbiamo scritto: "In attesa della riforma sanitaria"; per cui, fino a quando certe competenze non le abbiamo, è velleitario volerle prendere.

Benzo (D.P.) - Brevemente. Innanzitutto non è esatto quanto diceva l'amico Pollicini sull'assenso al testo unificato e concordato. Mi sembra che questo emendamento che abbiamo visto insieme dia veramente nel senso forte la possibilità di un esame preventivo e un certo tipo di interpretazione. Sappiamo per esperienza quanto è difficile fermare i buoi quando sono fuori dalla stalla: a un certo momento ci siamo accorti, nell'ambito dei Servizi tecnici dell'Assessorato, che non serve o serve relativamente poco inviare il Medico regionale a vedere cose già avvenute, per cui diventa estremamente difficile rimettere in pristino opere come quelle igienico-sanitarie in particolare.

Il Presidente della Giunta e la Giunta mi permettano di sottolineare che in effetti il poter esaminare non tolga nulla, anzi aggiunga un qualche cosa, perché mette in condizioni il Servizio - che in questo caso è il preposto per queste particolari incombenze di prevenzione - di anticipare la visione di ciò che potrà essere il futuro ambiente di lavoro e di esaminare se effettivamente sono rispettate le regole di legge, sia anti-infortunistiche che di carattere sanitario.

Perché dico questo? Perché mi sembra opportuno spendere ancora una parola e invitare il Presidente - logicamente non per ragioni di prestigio, dal momento che il testo è stato unificato e concordato - a valutare questo emendamento. Mi sembrerebbe opportuna questa aggiunta, perché fin dall'inizio dell'attività, in vista di futuri insediamenti o ampliamenti che avvengono - mi permetto di ricordare al Consiglio - in certe grosse fabbriche, senza alcuna conoscenza, né da parte del Consiglio regionale, né da parte degli organi tecnici, il fatto di conoscere e di avere perlomeno la possibilità di esaminare preventivamente questa progettazione non altererebbe la legge. È una cosa normale, esaminando le progettazioni ed esprimendo un parere dicendo: "Signori, avete fatto un tipo di ambiente che assolutamente non risponde alle norme di legge" non facciamo altro che dar corso ad una legislazione che deve essere rispettata. Mi permetterei pertanto di sottolineare la questione e di invitare il Presidente della Giunta e la Giunta a considerarla sotto questo aspetto, non per un miglioramento, ma perché forse l'avevamo già esaminato nel tempo ed era sfuggito all'attenzione, sennò l'avremmo già fatto precedentemente in altra sede. Io stesso l'avevo nei miei atti e purtroppo non mi è più apparso in fase di esame del progetto di legge concordato.

Chanu (D.P.) - Mi riferisco soltanto a quanto ha detto Benzo, tenuto conto delle osservazioni del Presidente della Giunta. Io dico che in merito all'autorizzazione della progettazione c'è una determinata competenza, che non è attualmente a carico dell'Amministrazione regionale, ma è dell'Ispettorato del Lavoro. Tutto ciò però, a mio avviso, non vieta, anzi, diciamo imporrebbe che il parere di questa Commissione consultiva si esprimesse sulla base delle rilevazioni che possono pervenire dal Servizio, che possa essere trasmesso ed inoltrato a quelle Autorità amministrative - nel caso in esame, l'Ispettorato del Lavoro - agli organi ispettivi previsti dalla legge, in quanto questi organi possano avere un ulteriore elemento per poter dare il loro placet oppure il loro parere negativo. Teniamo ben conto di questo: l'Ispettorato del Lavoro interviene quando c'è l'incidente, quando c'è il morto, quando c'è il silicotico, e allora diventano cose terribili sia per l'imprenditore, sia per il dirigente di azienda, sia per il capo-squadra, che per il preposto, perché qualcosa non è stato fatto e non è a posto. Credo sia questo lo spirito dell'emendamento proposto.

Non si potrebbe, noi, in questa sede, sia pure non avendo una possibilità di applicazione sanzionatoria, dare il nostro parere, esprimere il nostro concetto in fase progettuale su determinate rispondenze o deficienze e sottoporle, in quella sede, agli organi a cui è demandato in questo momento il potere e il dovere di dare l'approvazione o di dare la negativa, allo scopo di evitare che, come noi stessi, anche l'Ispettorato del Lavoro e gli altri organi intervengano come sempre? Qui l'esperienza di noi Avvocati ci è maestra quando è successo il patatrac, quando è successo l'incidente, quando l'ambiente è silicotigeno da decenni, quando ci sono dati di decine, centinaia di persone messe in pensione anticipatamente con comuni sistemi di materiale silicotigeno, per poi sentirci dire che questo non va portato avanti, è assolutamente fuori luogo, che è umanamente inconcepibile che possa sussistere un'aberrazione tale in un ambiente di lavoro moderno.

Se noi pensiamo che forse tutto questo si può anche risolvere in via preventiva, credo che a questo punto l'emendamento potrebbe anche essere accettato. Ripeto: il parere della Commissione su segnalazioni e su studi del Servizio non può essere evidentemente un parere vincolante per l'Amministrazione regionale, nel senso che si darebbe o meno una determinata autorizzazione che non compete, ma deve essere obbligatoriamente trasmesso a quegli organi con i quali - ed è questo lo spirito della legge - si dovrà lavorare in assonanza, con tutti gli organi di prevenzione infortuni e gli organi ispettivi attualmente in vigore, per riuscire a ovviare prima a ciò che sarebbe certamente più doloroso reprimere dopo, soprattutto per chi ne ha sopportato le conseguenze.

Andrione (U.V.) - Vorrei solamente sottolineare che l'emendamento parla di progettazione concernente nuovi ambienti di lavoro, mentre la legge - l'articolo 2 in particolare - parla di ambienti di lavoro esistenti. Ripeto quello che dicevo prima, e cioè che il Servizio svolge i seguenti compiti: mappa di rischio, attraverso un censimento realizzato per ogni attività produttiva che esiste già; rilevazione dei dati ambientali per dati che esistono; raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali; organizzazione della consulenza in relazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, cioè per i lavoratori impiegati; istituzione, compilazione ed aggiornamento dei registri dei dati ambientali; infine, promozione di indagini epidemiologiche, e tutto quanto. A livello di progettazione - e per progettazione normalmente si intendono le strutture, la nocività di una fabbrica - risulta, ai sensi della legge che citavo prima e che ho letto, perlomeno dovrebbe risultare a livello di Ispettorato del Lavoro, ripeto...vabbè, lei non è d'accordo, ma se facciamo una legge che si fonda sulle Commissioni Ambiente non possiamo fare contemporaneamente una legge che ci attribuisce i compiti dell'articolo 64 sotto il titolo "Ispezioni" che, invece, sono attribuiti all'Ispettorato del Lavoro.

Sono d'accordo con l'Avvocato Chanu sul fatto che dobbiamo lavorare in collaborazione, però non dobbiamo neanche sostituirci, non possiamo. Ho cercato di spiegare quello che secondo me è un punto di vista abbastanza tecnico, lo difendiamo, ma non abbiamo alcuna remora in materia. Lasciamo liberi i Consiglieri di votare come credono, però per conto nostro sarebbe un errore introdurre questo emendamento nella legge.

De Vita (Assessore tecnico) - Non è una replica, né un nuovo intervento, ma un semplice chiarimento che nasce da una precisazione del mio collega Avvocato Giorgio Chanu. Quando vi dice che si è verificato un danno, un infortunio, un incidente, interviene sistematicamente l'Ispettorato del Lavoro, direi quasi d'obbligo, perché è l'inquirente specifico che si interessa di queste situazioni, e allora addebita tutte quelle manchevolezze che può rilevare - questo è già rarissimo - ma c'è di più. L'Ispettorato del Lavoro per tutte le costruzioni, sia in elevazione, sia sotterranee, compie delle ispezioni e degli accertamenti - certamente questo l'Avvocato Chanu lo sa - da cui nascono le famose prescrizioni, già predisposte, stampate, in cui l'Ispettore, generalmente l'Ingegnere Dirigente dell'Ispettorato, rileva le manchevolezze che ha constatato ed assegna uno specifico termine all'impresa, alla ditta, alla società, nel corso del quale si viene a constatare se questi accorgimenti sono stati posti in essere o meno. Nel primo caso qualche volta passa liscia o con un'ammenda, nel secondo avviene la denuncia all'Autorità giudiziaria. Sottrarre questa materia - che è oggetto di una specifica codificazione e legge - agli organi ai quali è demandata equivale a invitare la Commissione di controllo a bocciarci ancora una volta questa legge, per cui torneremmo qui per la terza volta ...(voci)... ma torneremo qui per la terza volta a discutere di questa legge.

Pollicini (D.P.) - Mi consenta, Presidente, soltanto una breve osservazione, proprio richiamando l'articolo 2 ricordato dal Presidente della Giunta. Parla delle funzioni del Servizio, tra cui quello di provvedere "ad assegnare un termine alle aziende interessate per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo, qualora emergano situazioni ambientali nocive o pericolose alla salute dei lavoratori", e poi fa una serie di casi di inosservanza; la segnalazione agli organi, alle Autorità ispettive giudiziali, eccetera.

Voglio fare - poi non parlerò più - un'osservazione: tra questi compiti, come quello di segnalare, di osservare, di provvedere, di assegnare un termine per rimuovere le cause di nocività - che è compito di tale Servizio - avendo come obiettivo quello di esaminare in fase di progettazione, non è forse ancora più coerente verificare ad esempio l'opportunità di abbattere delle pareti per modificare le finestre, mettere degli aspiratori per modificare gli scarichi, mettere abbattitori di fumi, anziché intervenire in un secondo tempo, assegnando un termine per effettuare queste modifiche? Mi pare logico! Mi pare che si innesti proprio nel contesto generale dell'obiettivo della legge.

Non vorrei insistere, però mi pare assurdo fermarsi e non posso pensare che l'obiettivo sia quello da lei citato prima, perché non trova una logica in questa risposta e in questa rigidità da parte del Presidente della Giunta. Questo entra nella logica del discorso generale sulla base degli obiettivi della legge: interveniamo a priori in fase progettuale, prima che il discorso venga a costare due o tre volte quello esistente, se si crede a questa legge; se, invece, la si fa soltanto perché bisogna farla, allora Signor Presidente aveva ragione lei a fare come sta facendo.

Andrione (U.V.) - Mi permetto di ripetere per la quinta volta, Pollicini, che la licenza di fabbriche nuove, conformi alle prescrizioni di igiene dei lavoratori nell'ambiente di salute, è compito dell'Ispettorato del Lavoro. Si vede che parlo turco, però mi permetto di ripeterlo per la quinta volta. La prossima non lo ripeterò più, spero di avere finito.

Caveri (U.V.) - Consigliere Chanu, dopodiché penso che chiuderemo la discussione su questo punto.

Chanu (D.P.) - No, spero, tutti speriamo di finire, ma evidentemente cerchiamo di renderci conto e di essere convinti della bontà delle tesi che vengono portate. De Vita, tu mi dici che sottraiamo delle competenze all'Ispettorato del Lavoro e ti rispondo che tutta la legge sottrae delle competenze all'Ispettorato del Lavoro, perché anche l'Ispettorato ha una sua funzione specifica nel verificare che fabbriche già in atto rispondano o non rispondano, anzi dovrebbe fare soprattutto quello anziché intervenire nel momento in cui è successo l'incidente. Dovrebbe fare questa operazione di verifica a cui noi, in questa legge, ci sostituiamo e non credo che, sostituendoci, sottraiamo delle competenze dell'Ispettorato del Lavoro che ha anche queste competenze. Non dà solo le licenze ai nuovi opifici, ma controlla anche che gli opifici in atto rispondano alle esigenze e alle modalità necessarie per effettuare il lavoro, in modo da prevenire gli infortuni o, diciamo dal punto di vista dell'igiene e della sanità, dei gravi malanni ai lavoratori.

Sotto questo profilo, quindi, di un assorbimento di competenze, di un loro sdoppiamento o di un eccesso di attribuzione, o rivedo tutta la legge o è inutile che stiamo a portarla, perché c'è un Ispettorato del Lavoro che ha già tutte queste competenze. Il guaio è che queste competenze purtroppo non possono essere esercitate; in questo caso non ci sostituiamo, ma ci affianchiamo, e certamente questa legge non potrà avere alcuna disposizione sanzionatoria per chi non la osserva, perché anche in caso di non adeguamento alle prescrizioni che riteniamo di dare per gli ambienti e i lavori in atto, ci troveremmo nella stessa situazione, in quanto questo è in relazione ad altre disposizioni di legge.

Il compito di questo Servizio non è quello di sostituirsi, ma di affiancare gli organi attualmente in atto in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nel caso in cui gli opifici, le aziende, le fabbriche siano in atto. Ritengo che così si potrebbe anche affiancarlo senza debordare la competenza nella fase preventiva, quindi non vedo questa tremenda "impasse". Non siamo più nei cinque anni delle mancate residenze perché altrimenti, se dobbiamo vedere l'impasse della Commissione di Coordinamento per cui andiamo a invadere i pascoli altrui facendo un'analisi un po' rigorosa, dovrei dire che allora tutto il disegno di legge tende ad invadere i campi altrui, perché tutte queste materie sono già disciplinate.

Caveri (U.V.) - La discussione si è ristretta all'emendamento di Pollicini, mi pare all'articolo 5, quindi possiamo esaminare la questione in sede di votazione. Si voterà pro o contro l'emendamento Pollicini. Chanu dice che tutte le opinioni sono rispettabili, ma ciascuno vota come crede poi ad un certo momento. Consigliere Dolchi ...(voci)... appunto, si discuterà in sede di votazione dell'articolo 5, ci saranno le dichiarazioni di voto, quindi procediamo alla votazione a scrutinio palese del disegno di legge. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Dolchi.

Dolchi (P.C.I.) - Una brevissima dichiarazione di voto per ribadire la posizione del Gruppo Comunista che constata come oggi rivotiamo la legge contro la quale ha votato a scrutinio segreto la maggioranza dei Consiglieri prima della crisi di fine ottobre. Nella sostanza - lo abbiamo visto nel corso della discussione - il testo non è modificato, e quindi nel corso di questa dichiarazione di voto il Gruppo Comunista vuole rilevare che per un problema così importante, sentito e strumentalizzato per provocare la crisi, si sono persi quasi cinque mesi e che alcuni Gruppi, che allora si erano dimostrati contrari, oggi hanno annunciato il loro parere favorevole.

I Comunisti allora erano favorevoli, pur sottolineando i limiti che ancora sussistono e che pure oggi sono stati rilevati. Anche in considerazione delle pressanti richieste provenienti dalle Organizzazioni Sindacali e dai lavoratori e in perfetta coerenza con quanto hanno fatto alla fine di ottobre, i Comunisti daranno, anche oggi, il loro voto favorevole.

Caveri (U.V.) - Ci sono altre dichiarazioni di voto? Veramente si tratta di un testo concordato, quindi dovrebbe aver un senso. Con questo non critico il Consigliere Dolchi che ha voluto ribadire la sua opinione e l'opinione del suo Gruppo. Procediamo con la votazione.

Articolo 1. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'articolo 1 è approvato all'unanimità.

Articolo 2. Mettiamo prima in votazione ...(voci)... l'emendamento di Pollicini... va bene, dica pure.

Dolchi (P.C.I.) - Sull'emendamento del collega Pollicini si è parlato delle competenze dell'Ispettorato del Lavoro in materia di costruzione e mi sembra che ci sia anche una competenza specifica e primaria che riguarda i Sindaci che devono rilasciare le licenze edilizie, laddove si parla di nuovi ambienti di lavoro che prevedono e prescrivono anche costruzioni. Qui è compreso anche il profilo edilizio, perché ...(voci)... ma la licenza edilizia non può essere esclusiva, adesso prevede anche le destinazioni.

La mia proposta, perlomeno per quel settore collegato all'edilizia, poteva trovare una sua soluzione con l'intervento del Presidente della Giunta regionale affinché i Sindaci, in questa materia specifica, tenessero conto dell'esistenza della legge che andremo a votare oggi. Si potrebbe eventualmente fare un collegamento con la prevista Commissione per un parere in merito. Quel parere, che con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 si vorrebbe rendere obbligatorio nei confronti della Commissione prevista poi all'articolo 6 mediante l'inserimento dell'emendamento nella legge, per le costruzioni potrebbe diventare un obbligo dei Sindaci nei confronti della legge, della Commissione in seguito all'intervento. Porgo pertanto un invito al Presidente della Giunta su quella specifica materia che viene regolata dalla legge, in modo che perlomeno per le nuove costruzioni ci sia questo rapporto.

Caveri (U.V.) - Il Presidente della Giunta non può investire i Sindaci di un potere che non hanno. Presidente della Giunta.

Andrione (U.V.) - Chiedo scusa al Consigliere Dolchi, ma tradotto in termini concreti e reali, cioè in parole che hanno un senso, come sarebbe formulato l'emendamento? Perché come Prefetto il Presidente della Giunta ha un potere specifico, sempre in base alla legge nazionale ...(voci)... come? In seconda istanza, in caso di dissenso degli Uffici sanitari e comunali e dell'Ispettorato del Lavoro circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il Prefetto con decreto motivato, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità. Ma a questo livello possiamo intervenire, e non vorrei fare degli esempi. L'attuale APPEL poteva essere perfettamente lecita per fabbricare del cioccolato e non nociva come capannone, avrebbe potuto diventare nociva come forse lo sarebbe diventata se certi lavori non fossero stati fatti dalla Regione per altri tipi di lavorazione. Credo di poter dire che il tipo di lavorazione - del resto tutte le leggi nazionali parlano di tipo di lavorazione - che esula completamente dalla struttura muraria... sì, sì, mi dispiace dirlo, perché è questione di adattamento quando si mettono dei grossi aspiratori anche nei locali angusti che non hanno... in cui Pollicini abbasserebbe le pareti o roba di quel genere, possono funzionare, ma la struttura... e poi chi ci direbbe di intervenire in quel campo se questa legge è fondata, come ripeto per la sedicesima volta, sulle Commissioni Ambiente che in prima istanza contestano loro, le Commissioni Ambiente, come Sindacati? Se questa legge, all'articolo 5, manca della presenza dei datori di lavoro, è proprio perché è stato sostenuto credo abbastanza autorevolmente. Il confronto avviene in sede di fabbrica, ma quando le lavorazioni sono iniziate.

Ora mi sembra che, anche se il desiderio di perfezionare la legge è molto valido, abbiamo ammesso tutti che è una legge limitata, in quanto cerchiamo di affiancarci a competenze che sono devolute ad altri organi e che in questa materia non hanno raggiunto quell'efficienza auspicabile. Diciamo che ci affianchiamo in attesa della riforma sanitaria che dovrebbe devolvere alla Regione compiti più specifici e più analizzati in questa materia.

Non credo pertanto di fare una questione di puntiglio se dico che l'emendamento proposto all'articolo 2 non è accoglibile in questo momento...

(voci)

Caveri (U.V.) - L'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 sarebbe il seguente: "il servizio provvederà ad esaminare le progettazioni concernenti i nuovi ambienti di lavoro, onde la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 possa esprimere il proprio parere obbligatorio sulle rispondenze dei... - che sarebbero gli ambienti, fra parentesi - ... alle prescrizioni anti-infortunistiche e sanitarie". Pongo quindi in votazione questo emendamento di Pollicini che ho testé letto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario?

Esito della votazione:

Presenti: 31

Favorevoli: 14

Contrari: 17

L'emendamento pertanto è respinto.

Devo mettere ancora in votazione l'articolo 2, quindi chi è favorevole all'articolo 2 nel vecchio testo, testo concordato, è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'articolo 2 è approvato all'unanimità.

Articolo 3: stesso risultato.

Articolo 4. L'articolo 4, modificato nel testo concordato in sede di Commissione Sanità, è approvato all'unanimità con lo stesso risultato.

Articolo 5. C'è un emendamento del Presidente della Giunta che dice: "Qualora l'unità produttiva abbia sede nella parte del Comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della Comunità Montana n. 4 il rappresentante è designato dallo stesso Comune". Pongo pertanto in votazione questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'emendamento è accolto all'unanimità.

Articolo 5. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'articolo 5 è approvato all'unanimità.

Articolo 6. All'articolo 6 bisogna porre in votazione l'emendamento di Pollicini, nella seconda parte. Lo ritirate per far più presto? Va bene. Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'articolo 6 è approvato all'unanimità.

Articolo 7: stesso risultato.

Articolo 8: stesso risultato.

Articolo 9: stesso risultato.

Allegato A. Chi è favorevole?

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

L'allegato A è approvato all'unanimità.

Procediamo alla votazione finale a scrutinio segreto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva il disegno di legge in questione.

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Disegno di legge n. 99

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ______________________ n. ______: "TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In attesa della riforma sanitaria è istituito nell'ambito dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori, al fine di garantire il coordinamento degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e del lavoro ed un efficace intervento sanitario preventivo per la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Articolo 2

Il Servizio opera alle dipendenze dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, in collaborazione - ai sensi e per i fini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, - con i lavoratori, le loro rappresentanze aziendali, i gruppi omogenei di lavorazione e le Organizzazioni sindacali.

Il Servizio svolge i seguenti compiti:

a) predisposizione e costante aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato, per ogni attività produttiva, a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che comprenda i procedimenti tecnologici adottati o in corso di progettazione nelle singole lavorazioni, le sostanze usate, le cause di possibile danno e gli effetti sulla salute dei lavoratori connessi all'ambiente di lavoro;

b) rilevazione dei dati ambientali secondo i criteri e le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 5;

c) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle rappresentanze sindacali aziendali per la tutela degli ambienti di lavoro (Commissioni ambiente) nonché dei dati riguardanti la salute dei lavoratori, in possesso degli Enti, Istituti e Servizi operanti nel settore previdenziale e sanitario;

d) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) istituzione, compilazione ed aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatistici in dotazione ai singoli gruppi omogenei di lavorazione, nonché dei libretti di rischio e sanitari in dotazione ai singoli lavoratori. I dati contenuti nei registri di gruppo e quelli individuali sono raccolti, classificati ed utilizzati ai fini della programmazione degli interventi;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato della salute dei lavoratori e ad ogni altra incombenza relativa ai problemi di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Il Servizio provvede ad assegnare un termine, alle aziende interessate, per la rimozione delle cause di nocività e di pericolo, qualora, dalle indagini compiute, in carenza di tempestivi ed adeguati provvedimenti, emergano situazioni ambientali nocive o pericolose alla salute dei lavoratori. In caso di inosservanza del termine, il Servizio informa la Commissione di cui all'art. 5 e segnala agli Organismi ispettivi ed all'Autorità giudiziaria le situazioni di cui sopra.

Articolo 3

Per l'assolvimento delle finalità indicate all'art. 1 e per l'espletamento dei compiti previsti all'art. 2, il Servizio promuove e coordina tutte le attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori utilizzando le strutture esistenti, operanti nel settore, ed avvalendosi altresì, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di Enti, Istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

Articolo 4

Il Servizio deve essere dotato del seguente personale:

1) un sanitario con specializzazione in medicina del lavoro;

2) un tecnico non medico laureato in discipline scientifiche, esperto in igiene degli ambienti di lavoro;

3) un perito industriale con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) un'assistente sanitaria visitatrice;

5) un coadiutore.

Il rapporto di lavoro di cui al punto 1) è regolato da contratto di diritto privato. Per il personale di cui ai punti successivi è istituito il ruolo organico allegato alla presente legge.

È approvata, a tal uopo, la tabella organica, annessa alla presente legge quale allegato A, dei posti di ruolo del personale addetto al Servizio. Al predetto personale sono estese, per quanto applicabili, le norme di legge in vigore sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione, previste dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Gli organi di gestione e l'organico del personale previsti dalla presente legge, all'atto dell'entrata in vigore della legge quadro di riforma sanitaria nazionale, saranno inseriti nel Servizio sanitario della Regione.

Articolo 5

È istituita la Commissione regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità, che la presiede;

b) due Consiglieri di cui uno designato dalla minoranza consiliare;

c) un esperto in programmazione sanitaria designato dalla Giunta regionale;

d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Regione;

e) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione.

I membri della Commissione di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica due anni e mezzo e, comunque, decadono ad ogni rinnovo del Consiglio regionale.

Il Presidente della Commissione chiama a far parte della Commissione stessa:

1) due lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in Regione, appartenenti alle rappresentanze sindacali per la tutela degli ambienti di lavoro (Commissioni ambiente) dell'azienda interessata dalla trattazione dei singoli problemi all'ordine del giorno;

2) un rappresentante designato dalla Comunità montana nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l'unità produttiva interessata al problema in trattazione nella singola seduta. Qualora l'unità produttiva abbia sede nella parte del Comune di Aosta non inclusa nella circoscrizione della Comunità Montana n. 4, il rappresentante è designato dallo stesso Comune.

Sono membri di diritto il sanitario ed il tecnico di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 4.

La Commissione, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione dei singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di Enti, di esperti ed altri.

La Commissione è convocata d'ufficio dal suo Presidente. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno cinque membri della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 6

La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini della attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) esamina i dati raccolti, i programmi e le richieste di intervento avanzate dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali ed indica i provvedimenti che ritiene opportuni per la loro attuazione;

c) indica i criteri e le procedure relativi a tutte le attività del Servizio;

d) provvede all'organizzazione e pubblicazione della documentazione, delle rilevazioni e dei dati raccolti dal servizio;

e) propone la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 3.

Articolo 7

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte "Spese Correnti", previsto in annue Lire 50 milioni, graverà sui Capitoli 693 e 712 che vengono istituiti nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Al finanziamento della predetta spesa si fa fronte mediante prelievo di una somma di pari importo dal Capitolo 206 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per la parte "Spese in conto capitale", previsto in Lire 40 milioni, graverà sul capitolo 762 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa di Lire 40 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul Capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975.

Articolo 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 16: "Proventi della Casa da Gioco di St. Vincent"

L. 40.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione III - Categoria II

- Servizio per la tutela della salute dei lavoratori -

Capitolo 693: "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 30.000.000

Categoria IV

- Servizio per la tutela della salute dei lavoratori -

Capitolo 712: "Spese di gestione (convenzioni, manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese di ufficio ed altre spese generali) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 20.000.000

Titolo II - Sezione III - Categoria II

Capitolo 762: "Spese di investimento (arredamento, sistemazione locali ed acquisto attrezzature tecnico-sanitarie) per il Servizio per la tutela della salute dei lavoratori"

L. 40.000.000

TOTALE L. 90.000.000

========

Variazioni in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"

L. 50.000.000

TOTALE L. 50.000.000

========

Articolo 9

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta

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Allegato A

TABELLA ORGANICA DEI SERVIZI E DEI POSTI DI RUOLO DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Gruppo regionale

Qualifiche

n. posti

Sviluppo del ruolo aperto

Stipendi annui lordi

n. anni

A3

Tecnico non medico

1

4.840.000

dopo 14 anni

laureato in discipline

4.290.000

dopo 10 anni

scientifiche, esperto in

3.800.000

dopo 6 anni

igiene degli ambienti

3.370.000

dopo 2 anni

di lavoro

2.990.000

iniziale

B

Perito industriale

1

3.800.000

dopo 20 anni

3.330.000

dopo 16 anni

2.830.000

dopo 12 anni

2.450.000

dopo 8 anni

2.120.000

dopo 4 anni

1.830.000

iniziale

B

Assistente sanitaria visitatrice

1

3.800.000

dopo 24 anni

3.330.000

dopo 20 anni

2.830.000

dopo 16 anni

2.450.000

dopo 12 anni

2.120.000

dopo 8 anni

1.830.000

dopo 4 anni

1.580.000

iniziale

C

Coadiutore

1

2.790.000

dopo 20 anni

2.420.000

dopo 16 anni

2.050.000

dopo 12 anni

1.770.000

dopo 8 anni

1.530.000

dopo 4 anni

1.300.000

iniziale

La seduta è tolta e riprenderà domani alle 9,30.

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La seduta termina alle ore 20,03.