Oggetto del Consiglio n. 103 del 13 marzo 1975 - Verbale

OGGETTO N. 103/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "TRATTAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI: ESTENSIONE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 1968".

Come noto dal 5 gennaio 1947 agli insegnanti elementari, ai direttori didattici ed all'ispettore scolastico è stata concessa una indennità per il prolungamento di orario derivante dall'insegnamento della lingua francese. Con legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio stesso anno, un fondo di previdenza per la corresponsione di un trattamento integrativo di previdenza al personale predetto, collocato a riposo: tale fondo è alimentato da una ritenuta del 6% sull'80% dell'importo lordo mensile dell'indennità e da un contributo della Regione in misura pari al doppio della ritenuta suddetta. In applicazione dell'articolo 6 della legge sono stati iscritti al fondo di previdenza coloro i quali erano in servizio alla data del 1° gennaio 1968: soltanto a favore di costoro - giusta l'articolo 10 - è stata, quindi, concessa la facoltà di riscattare i servizi prestati nel periodo dal 5 gennaio 1947 al 31 dicembre 1967. La materia è stata disciplinata dal regolamento regionale 30 agosto 1968, negli articoli 6 e seguenti.

L'indennità è stata aumentata con le leggi regionali 29 novembre 1971, n. 19 e 27 aprile 1973, n. 16: quest'ultima ha disposto altresì la rivalutazione della pensione integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1973, secondo i parametri retributivi in vigore alla stessa data.

Le norme citate escludono dai relativi benefici il personale il quale era cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1968. Fin dal 1972, in seguito ad analoga richiesta degli interessati, il Sindacato regionale Scuola elementare ha domandato la estensione delle provvidenze in parola anche a tale personale: l'11 aprile 1973 la Giunta Regionale ha preso atto della richiesta.

La richiesta è fondata su motivi di equità e tende ad evitare una sperequazione tra il trattamento riservato a chi era in servizio il 1° gennaio 1968 e coloro i quali, avendo parimenti provveduto all'insegnamento del francese, ed essendo parimenti stati impegnati in questo insegnamento per un maggior numero di ore, sono cessati dal servizio prima di tale data.

La decorrenza nella concessione del trattamento integrativo di quiescenza è stata fissata, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza, a decorrere dall'1 gennaio 1973, dalla data cioè dell'ultima rivalutazione dello specifico trattamento di pensione. Una eventuale retrodatazione all'1 gennaio 1968 avrebbe comportato una spesa eccessiva per il fondo, amministrato in contabilità speciale, e d'altra parte era obbligatorio dare una decorrenza arretrata, avendo la stessa Amministrazione preso atto in modo favorevole della richiesta della categoria fin dall'11 aprile 1973.

Inoltre, la corresponsione di arretrati dal 1973, pur comportando una certa spesa a carico del Fondo, sostanzialmente non incide sul suo bilancio in quanto esiste compensazione, quasi a pareggio, tra le somme da introitare a titolo di contributi di riscatto e quelle da liquidare a titolo di quote arretrate di pensione.

Il finanziamento della maggiore spesa prevista in Lire 7.000.000 annui per la concessione della pensione al personale di cui si tratta è garantito dai normali contributi versati al Fondo di Previdenza dell'Amministrazione Regionale e dagli insegnanti.

Infatti la gestione del Fondo di Previdenza presenta alla fine di ogni anno un saldo attivo di circa Lire 35/40 milioni che viene investito, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato.

L'unito disegno di legge si propone di eliminare la sperequazione rilevata e, pertanto, la Giunta regionale la sottopone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

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Disegno di legge n. 101

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ____________________ n. _________: "Trattamento integrativo regionale di previdenza a favore del personale delle scuole elementari: estensione al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1968".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il trattamento integrativo regionale di previdenza, di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, modificata dalle leggi 29 febbraio 1971, n. 19 e 27 aprile 1973, n. 16, ed al regolamento 30 agosto 1968 per l'esecuzione della stessa legge, è esteso al personale previsto dalle norme citate che sia cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1968, limitatamente al servizio prestato nella Valle d'Aosta tra il 5 gennaio 1947 ed il 31 dicembre 1967, sempreché ne faccia richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini suindicati i contributi facenti carico al personale interessato sono determinati in relazione all'importo dell'indennità di lingua francese in godimento alla data della cessione dal servizio: il versamento alla Regione del corrispondente ammontare deve essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

Il trattamento integrativo regionale di previdenza viene concesso a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà determinato nel suo importo, per ciascun periodo di servizio, in base alle norme suindicate.

Articolo 2

Al finanziamento della maggiore spesa si provvede con i normali contributi integrativi versati al Fondo di Previdenza dell'Amministrazione regionale e dagli insegnanti iscritti ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - La parola all'Assessore Viglino.

Viglino M. Ida (R.V.) - Pour la deuxième fois je prie le Conseil régional de m'écouter.

Je serai très brève, parce que cette proposition de loi est due à une motion que j'avais présentée dans le Conseil du 4 avril 1974, qui avait été votée à l'unanimité tel quel et se retrouve tel quel reproduite dans la proposition de loi. En effet, la motion qui avait été votée disait textuellement ceci: "Il Consiglio regionale delibera di impegnare la Giunta regionale affinché esamini il problema e sottoponga al Consiglio norme integrative onde poter corrispondere il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, anche al personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1968 e che abbia 20 anni di insegnamento della lingua francese nelle scuole elementari della Valle".

J'ai fait naturellement les réunions du Conseil d'Administration de ce fonds de prévoyance. Nous avons concordé sur un certain chiffre et sur une certaine date de début; tout est expliqué d'une façon très claire, je crois, dans la relation qui accompagne cette petite proposition de loi.

Je voulais simplement vous dire que cela concerne 21 institutrices. Elles auraient dû être 23, mais malheureusement deux sont déjà décédées et alors je ne voudrais pas trop tarder, parce que je serais très heureuse que ces institutrices qui ont enseigné pendant 20 ans le français dans un moment où il était plutôt difficile de l'enseigner, au moins de la part du Conseil régional qu'il y ait une petite récompense qui, après tout, leur est certainement due.

Caveri (U.V.) - La Commission pour l'Instruction Publique a approuvé ce dessin de loi.

La parole au Conseiller Lustrissy.

Lustrissy (D.P.) - Siamo tutti d'accordo, almeno noi come D.P., su questa proposta di legge, in quanto è un vecchio problema rimasto in pendenza presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione e che oggi trova la sua definizione; non è stata trovata prima in quanto esistono ancora tuttora delle perplessità in merito al recupero ai fini previdenziali dei contributi relativi a periodi pregressi all'entrata in vigore della legge che ha istituito un fondo di previdenza per l'insegnamento della lingua francese corrispettivo dell'indennità percepita dagli insegnanti.

Rimanevano e rimangono ancora aperti quei dubbi sulla legittimità del provvedimento. Comunque tentare non nuoce. In questo caso mi felicito con l'Assessore che ha portato a definizione questo problema e speriamo che sul piano della legittimità questa proposta sia accolta nell'interesse di quel gruppetto di insegnanti che aspirano giustamente a questo indennizzo relativo al periodo di insegnamento effettuato.

Viglino M. Ida (R.V.) - Concordo con il Consigliere Lustrissy: voglio sperare che la legge vada a buon fine. Comunque era meglio tentare, almeno così avremo una risposta,

Caveri (U.V.) - Articolo 1. Chi è favorevole alzi la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

L'articolo 1 è approvato all'unanimità.

Articolo 2. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

L'articolo 1 è approvato all'unanimità.

Articolo 3. Chi è favorevole all'articolo 3 è pregato di alzare la mano.

Presenti, votanti e favorevoli: venticinque

L'articolo 1 è approvato all'unanimità.

Procediamo alla votazione segreta.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 101.

Passiamo al punto n. 15 dell'ordine del giorno.