Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1004 del 24 gennaio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1004/IX - Approvazione del piano di riparto dei finanziamenti da assegnare, per l’anno 1990, agli enti gestori di asili-nido, in applicazione della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3.

Presidente - Do lettura del testo della delibera, sul quale annuncio esservi il parere favorevole all’unanimità della Commissione:

Il Consiglio

- visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

- vista la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3, recante "Nuove norme sugli asili-nido" ed in particolare l’articolo 36 il quale prevede che il piano annuale di riparto del finanziamento agli Enti gestori di asili-nido sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

- visti i programmi per l’anno 1990, formulati, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’articolo 35 della predetta legge regionale, dai comuni di Aosta, Chatillon, Pont-Saint-Martin e dal Consorzio per l’asilo-nido di Nus, nonchè la documentazione ad essi allegata, dimostrativa degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini frequentanti i rispettivi asili-nido, delle quantità del personale impiegato con le relative qualifiche;

- visto anche l’articolo 37 della citata legge regionale il quale prevede che la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio (asilo-nido), è stabilita dal Consiglio regionale, sentita l’Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta, contestualmente all’approvazione del piano annuale di cui all’articolo 36;

- sentita l’Associazione dei Sindaci della Valle d’Aosta nonchè gli Enti gestori degli asili-nido i quali hanno concordato l’adozione dei criteri di seguito riportati;

delibera

1°) di approvare il sottoriportato piano di riparto dei finanziamenti per l’anno 1990 da assegnare agli Enti gestori di Asili-nido ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3:

Consorzio o Comune Spese di gestione Spese in conto capitale:

Aosta -Via Brocherel 550.000.000 40.000.000

Aosta - Viale Europa 400.000.000 "

Aosta - M. Berra 400.000.000 "

Aosta - Via Roma 370.000.000 "

Chatillon 450.000.000 10.000.000

Nus 370.000.000 10.000.000

Pont-Saint-Martin 500.000.000 10.000.000

Totali 3.040.000.000 70.000.000

2°) di dare atto che la relativa spesa ammontante a complessive lire 3.110.000.000 (tremiliardicentodiecimilioni) graverà sui Capitoli e Residui sottoelencati del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990:

- n. 22807: Contributi ai comuni nelle spese di gestione di asili-nido;

- n. 22810: Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato per gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall’O.N.M.I;

- n. 22815: Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato quale concorso nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili-nido;

- n. 22822: Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido:

3°) di stabilire che alla liquidazione dei finanziamenti assegnati agli Enti interessati provveda la Giunta regionale ai sensi degli srticoli 36 e 38 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3;

4°) di fissare, come seguono, i criteri per la partecipazione pro-capite dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese di frequenza dei bambini all’asilo-nido, da applicare dagli Enti gestori dal 1° gennaio 1990:

A) quota fissa mensile di lire 50.000 con esenzione temporanea per casi sociali eccezionali documentati dai servizi sociali (la quota fissa mensile rimane invariata nel caso in cui due o più bambini dello stesso nucleo familiare siano iscritti al medesimo asilo-nido),

B) quota giornaliera differenziata di effettiva frequenza all’asilo nido in base al reddito dei genitori e secondo gli scaglioni di redtito di cui all’allegata tabella A.

Il reddito è così determinato:

a) redditi imponibili ai fini IRPEF:

b) redditi esenti da IRPEF o assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva;

c) i redditi di lavoro dipendente o da pensione sono conteggiati nella misura del 70%;

d) dal reddito complessivo viene detratta la somma di lire 1.500.000 per ogni figlio a carico oltre il primo;

e) per i monoredditi compresi nello scaglione di reddito da lire 13.000.001 a lire 21.000.000 di cui all’allegata tabella A, la quota giornaliera di effettiva frequenza all’asilo nido viene ridotta del 50%;

5°) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi della Giunta regionale l’approvazione della eventuale maggiore spesa derivante dall’applicazione del nuovo contratto di lavoro del personale degli enti locali.

Tabella A (...omissis...)

Presidente - Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 22

Il Consiglio approva all’unanimità

***