Oggetto del Consiglio n. 987 del 24 gennaio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 987/IX - Presa d’atto della decadenza dalla carica di Consigliere regionale di Vesan Silvano e sua sosti-tuzione.
Bich (Presidente del Consiglio) - La Corte d’Appello di Torino nell’udienza del 15 dicembre 1989 ha pronunciato una sentenza nelle cause civili riunite promosse da Ricco Raffaele ed Aloisi Domenico contro Vesan Silvano, dichiarando decaduto da Consigliere del Consiglio regionale della Valle d’Aosta l’arch. Vesan Silvano e sostituendolo con il primo escluso, dr. Ricco Raffaele, così come prevede il nostro ordinamento.
La decisione dell’organo giurisdizionale risulta coerente con il disposto dell’articolo 24 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale, che attribuisce alla Corte d’Appello di Torino il potere di sostituire i candidati illegalmente proclamati con coloro che debbono esserlo di diritto.
Dal verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Aosta, chiuso in data 28 giugno 1988, riguardante l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta avvenuta i giorni 26 e 27 giugno 1988, risulta che nella lista n. 11, avente il contrassegno "Democrazia Cristiana", il primo dei candidati non eletti è il sig. Ricco Raffaele, con una cifra individuale di preferenze di 1236.
Il Consiglio è pertanto chiamato a prendere atto dell’avvenuta sostituzione disposta dalla Corte d’Appello ed a procedere alla convalida del neoeletto Consigliere Ricco Raffaele, sempre che non sussistano nei suoi confronti motivi o condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, così come previsto dalla legge 5 agosto 1962, n. 1257 e successive modificazioni.
Devo altresì aggiungere che a questa Presidenza non risulta l’esistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità, per cui, se non vi sono rilievi da parte del Consiglio, si può procedere senz’altro alla convalida del Consigliere Ricco Raffaele con voto palese.
Vorrei aggiungere anche alcune osservazioni riguardanti il tema delicato e scottante della ineleggibilità e incompatibilità, osservazioni che coinvolgono una tematica che è stata oggetto di confronto politico anche acceso, comunque in termini giuridici di ampio spessore, fra parti e fra Consiglieri nella precedente legislatura e nell’attuale.
Com’è noto, con la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, si sono modificati gli articoli 16 e 18 dello statuto speciale per attribuire alla Regione la competenza a legiferare per le elezioni del Consiglio regionale. Di questo è stata data notizia e già abbiamo dibattuto. Tale nuova attribuzione, se da una parte ha allineato la Regione alle altre regioni a statuto speciale, non esaurisce invero la materia elettorale, che comprende infatti anche la disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale. Questa disciplina resta, come per la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia, di competenza dello Stato, e presuppone una normativa speciale, dettata appositamente per la Valle d’Aosta, come ha ribadito recentemente la Corte costituzionale con la sentenza n. 1131 del 1988. Questa disciplina statale è rappresentata tuttora dalla legge 5 agosto 1962, n. 1257, che contiene alcune differenze sostanziali rispetto alla legge 23 aprile 1981, n. 154, recante la normativa generale in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.
Le differenze fra queste due leggi, una generale per tutte le regioni a statuto ordinario e l’altra specifica per la Valle d’Aosta, concernono due aspetti: il primo aspetto è la diversa qualificazione delle situazioni che determinano la ineleggibilità o incompatibilità nella legge 1257/62 per la Valle d’Aosta e nella legge n. 1154/81 generale per le regioni a statuto ordinario; il secondo aspetto è la mancata previsione del doppio grado di giurisdizione nella legge elettorale valdostana, cosa che è stata già oggetto di discussione da parte della Consulta.
Ora, può arrivarsi al paradosso, già peraltro verificatosi per le norme di attuazione, che poichè la disciplina generale va evolvendosi, mentre quella speciale dettata per la Valle d’Aosta è ferma alla normativa del 1962, si abbia una disciplina diversa e meno garantista, non perchè si sia voluta questa opportunità e si sia valutata nelle sue implicazioni, ma semplicemente perchè i testi normativi risal-gono a tempi diversi, e quella che in origine era so-lo una norma ripetitiva della disciplina regionale non è cambiata con il mutare della norma genera-le stessa.
Si impone, pertanto, un’attenta valutazione di queste disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità e relativo contenzioso della legge regionale valdostana - disposizioni che rimangono comunque in vigore - che miri a verificare se questa disciplina speciale e ormai superata trovi ancora fondamento nella specialità dell’autonomia regionale, o se non si imponga viceversa la necessità di una revisione di questa normativa speciale, che coniughi ad un tempo insieme le ragioni della specialità del nostro ordinamento e il principio di uguaglianza così come stabilito dall’articolo 3 della costituzione.
Questo è quanto dovevo comunicare al Consiglio, con la sollecitazione quindi che le Commissioni, allorchè esamineranno la nuova legge elettorale, prendano in esame anche questi aspetti.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) - Presidente e colleghi, devo innanzitutto dare atto, a nome del Gruppo che rappresento, del notevole contributo che, nel periodo in cui ne ha fatto parte, il collega Vesan ha dato ai lavori della nostra assemblea. E’ una dichiarazione non formale ma sostanziale di stima, che comunque mi sentivo di fare in premessa ad un ragionamento delicato, come tutti i ragionamenti che riguardano le persone.
Ciò premesso, devo porre un quesito alla Presidenza: non ho sentito, da parte del Presidente, l’enunciazione di avere attuato quanto disposto dal primo comma dell’articolo 5 del nostro Statuto; cioè, non so se il Presidente ha informato l’interessato, arch. Vesan, delle decisioni che ha comunicato ora alla nostra assemblea e se sono giunte delle controdeduzioni da parte dell’interessato, perchè, se questo non fosse accaduto, avremmo delle difficoltà a procedere nel regolamento che stiamo attuando di presa d’atto. Quindi volevo avere assicurazione che questa procedura, come prevede lo statuto, sia stata attuata, anche perchè dai giornali ho letto che l’interessato - e in qualche modo credo che le precisazioni che ha fatto il Presidente si ricolleghino a questo - non ha interrotto l’iter che riguarda il ricorso e il controricorso; ma dai giornali risulta che la procedura di impugnazione sta andando avanti e non si è fermata. Quindi ci sarebbero almeno due motivi prioritari di preoccupazione rispetto al fatto di procedere oggi ad una presa d’atto di situazione.
Tanto più che, se l’interessato ha presentato delle eccezioni di incostituzionalità, cautela vorrebbe che prima di prendere delle decisioni dovremmo attendere un parere certo in merito. Mi pare di aver capito che lo stesso Presidente ha messo avanti le mani su questo.
Un’ulteriore osservazione che vorrei fare si ricollega all’articolo 71, capo III, dello Statuto. Non credo che questa sia una semplice convalida come quando si è aperto il Consiglio, nel qual caso evidentemente i Consiglieri convalidavano per voto palese una situazione di fatto. Credo che qui rientriamo nella situazione che riguarda casi di persone, e cautela vorrebbe che lo scrutinio segreto fosse realizzato.
Non ho parlato con altri colleghi, non mi sono cioè preoccupato di appurare se vi è un numero pari a sette Consiglieri che possono sostenere questa proposta, però credo che debba essere scontata la votazione per scrutinio segreto. In questo caso non si tratta di una convalida, perchè il disposto, così come ci è stato proposto, ha due momenti: innanzitutto una presa d’atto e poi una convalida. La parte relativa alla convalida può essere fatta per prassi consolidata a scrutinio palese, ma la parte precedente, quella relativa alla presa d’atto, riguardando persone, rientra nel disposto del capo III dell’articolo 71 del nostro Regolamento.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Il Presidente del Consiglio nella sua illustrazione ha ricordato come questo Consiglio non abbia, fra le sue competenze in materia di leggi elettorali, anche la possibilità di disciplinare l’incompatibilità alla carica di Consigliere.
A me pare che questo fatto tolga al Consiglio regionale una parte delle competenze in materia elettorale. Se lo Stato ha trasferito al Consiglio regionale la possibilità di legiferare in materia di elezioni regionali, avrebbe dovuto anche dare al Consiglio regionale la possibilità di regolamentare le incompatibilità per la carica di Consigliere regionale. Quindi vorrei qualche informazione ulteriore in questo senso.
Mi piacerebbe sapere se i nostri parlamentari hanno sollevato questo problema; devo sottolineare come anche quel dialogo fra parlamentari e Consiglio regionale, che era stato auspicato da tutti gli schieramenti nel corso della campagna elettorale del 1987, non abbia poi trovato nella realtà una verifica. Le recenti norme di attuazione approvate dal Governo sono state discusse dai parlamentari con lo stesso Governo, senza che ci fosse in merito nessun confronto con il Consiglio regionale, anzi i parlamentari hanno preferito illustrare queste norme di attuazione in una conferenza stampa ai giornalisti, piuttosto che relazionare in merito al Consiglio regionale.
Ebbene, credo che sulla materia elettorale sarebbe stata opportuna da parte dei nostri parlamentari una richiesta di trasferimento al Consiglio regionale anche della materia delle incompatibilità, altrimenti si trasferisce una competenza parziale, non completa, per cui il Consiglio regionale fissa delle norme per l’elezione dei Consiglieri, però non può stabilire quali sono le compatibilità con la realtà valdostana e deve far riferimento ad una legge dello Stato, che tra l’altro è differente da quella utilizzata per le altre Regioni.
Nel merito della vicenda credo di dover fare un’altra considerazione politica riguardo all’atteggiamento che il Consiglio regionale ha tenuto nella sua prima seduta. In quella prima seduta, invece di valutare i dati di fatto, le argomentazioni portate a sostegno, o contro la convalida di un Consigliere, si assumono degli atteggiamenti di schieramento. Vale a dire, la maggioranza del Consiglio fa quadrato rispetto alle osservazioni fatte dalla minoranza, anche quando si tratta di vicende che palesemente sono in contrasto con le norme.
Devo rilevare come questo atteggiamento della maggioranza poi a lunga scadenza comporti dei problemi, comporti dei contraccolpi quali quelli che oggi dobbiamo affrontare. E quindi rivolgo un invito a tutto il Consiglio per un atteggiamento di rigore sui dati di fatto, non legato a posizioni prestabilite in quella funzione primaria che ha il Consiglio stesso al momento della convalida dei Consiglieri.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Aloisi, ne ha facoltà.
Aloisi (MSI) - Sono stato uno dei promotori di questo ricorso, un ricorso che era stato attivato all’inizio di questa legislatura, ed oggi devo esprimere soddisfazione da una parte, perchè finalmente la Corte di Appello ha reso giustizia a quella che era l’applicazione della legge, e amarezza dall’altra, perchè al di là della battaglia prettamente di carattere politico con il Consigliere Vesan vi era un rapporto umano e personale molto corretto.
Pertanto, pur essendo in questo momento uno di coloro che ha contribuito con questo ricorso a creare una situazione di disagio, debbo dichiarare che i rapporti con il Consigliere Vesan erano rapporti personali di massima correttezza, e l’unica iniziativa che ha contribuito ad avviare questo ricorso è prettamente di carattere politico.
Voglio anche ricollegarmi a quello che ha citato prima il collega che mi ha preceduto. Ricordo che all’inizio della legislatura, nel momento in cui era stato presentato il ricorso in quest’aula, da parte dei Consiglieri di maggioranza si è voluto eludere l’applicazione della legge, e questa sentenza reca giustizia proprio sotto quell’aspetto, perchè ognuno di noi deve riflettere, in modo corretto, che quando si fa un’azione di carattere politico si chiede soprattutto l’applicazione delle nostre leggi, perchè comunque sia la legge che doveva essere applicata è la legge 1257 che abbiamo discusso parecchie volte in quest’aula.
Oggi la soddisfazione più grande è quella; cioè non è stata resa giustizia in quest’aula ad una presa di posizione, ad un ricorso di un rappresentante dell’opposizione soltanto per partito preso, soltanto per solidarietà fra i partiti di maggioranza, senza entrare nel merito di quella che è l’applicazione della legge.
Ritengo che sia dovere da parte di un consesso qual è il nostro di far applicare la legge, non solo di emanare le leggi, ma soprattutto di essere i primi noi ad applicarle.
Non ho altro da aggiungere; è una soddisfazione morale che meritavo anche per le battaglie che sono state condotte ed auguro al neo Consigliere Ricco buon lavoro in questo Consiglio regionale.
Bich (Presidente del Consiglio)- Vorrei fare alcune precisazioni. La decadenza del Consigliere Vesan è stata pronunciata dalla Corte d’appello secondo quanto previsto dall’articolo 31 della legge 1257 in merito alla sostituzione dei Consiglieri regionali decaduti. L’articolo 31 prevede che quando il Consiglio regionale, la Corte d’Appello di Torino e il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un Consigliere regionale ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 1957, essi provvedono direttamente a sostituirlo con chi ne ha diritto. Allora se è il Consiglio regionale, la sostituzione segue la procedura del regolamento interno con gli articoli che ha citato il Consigliere Gremmo; se invece è la Corte d’Appello, c’è notifica diretta della sentenza e la sentenza ha efficacia. Ed è proprio quello che succede: il Presidente della Giunta ha notificato la sentenza all’ex Consigliere Vesan, noi ne abbiamo dato notizia, quindi stamani avviene la sostituzione di fatto. Il Consiglio vota solo per la convalida del neo Consigliere Ricco e la votazione risulta essere sempre tenuta in modo palese, perchè non concerne la persona, ma concerne semmai l’innesco di una azione popolare per valutare i requisiti del neo Consigliere, e quindi ne è la sostituzione giuridica. Così avviene in tutte le assemblee elettive, nei Consigli comunali, nei Consigli provinciali e così è sempre avvenuto anche nel Consiglio regionale. Così abbiamo proceduto alla convalida degli eletti nella I^ riunione del Consiglio e si ripete questa procedura anche nella surrogazione, come è oggi il caso di un Consigliere che viene a sostituire un altro decaduto ope legis.
Quello che resta in piedi, ed è un problema politico, è il minor garantismo della legge 1257 rispetto alla nuova normativa prevista per tutte le altre Regioni dalla legge 154/81, che prevede fra l’altro doppio grado di giurisdizione e quindi la facoltà, per chi è sottoposto ad una procedura di ineleggibilità o di incompatibilità, a poter ricorrere ad un secondo grado giurisdizionale. E in questo senso è stata sollevata questione costituzionale presso la Corte costituzionale proprio in questa fase del contenzioso sollevato dai Consiglieri Aloisi e Ricco. Per questo, l’aspetto politico va sciolto dal Consiglio regionale. Vogliamo adeguarci ad una legislazione più garantista e di fatto paritaria rispetto alle altre Regioni, oppure vogliamo mantenere questo tipo di legislazione, dove fra l’altro soprattutto in materia di contenzioso sappiamo quali sono i limiti della legge 1257?
Questa problematica riteniamo di poterla portare nella Commissione che esaminerà la legge elettorale nel suo insieme e sarà poi un provvedimento consiliare a chiedere la modifica di una legge dello Stato e pertanto con la procedura prevista in questi casi.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) - Intanto ringrazio il Presidente di averci informato di avere dato comunicazione all’interessato: in che data?
Presidente - La data è quella della lettera di convocazione del Consiglio, il 15 gennaio.
Gremmo (UAP) - Il nostro regolamento prevede i dieci giorni di controdeduzione, quindi se la lettera è stata inviata il 15 gennaio, oggi non si può procedere perchè bisogna aspettare i dieci giorni per le controdeduzioni dell’interessato.
Non è propriamente esatto quanto lei ha detto, cioè è vero che la procedura non ha riguardato il Consiglio, ma è anche vero che il regolamento interno del Consiglio riguarda comunque tutti gli atti e lì l’articolo 5 è molto chiaro: prima che il Consiglio regionale decida, il Presidente ne dà contestazione all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con l’invito a presentare le controdeduzioni entro 10 giorni. Se lei ha mandato quella lettera il 15, ammesso che l’abbia ricevuta nella stessa giornata, oggi ne abbiamo 24, non sono passati dieci giorni. Allora io dico che oggi, proprio per questo, non è possibile procedere alla decisione perchè non sono passati dieci giorni.
Quindi andremmo a ledere il diritto di un Consigliere di farci avere nei termini le sue controdeduzioni, diritto che comunque dobbiamo garantirgli, perchè (per ipotesi) il Consigliere potrebbe inviarci delle controdeduzioni che entrano nel merito della eleggibilità di chi lo sostituisce. I dieci giorni rappresentano un minimo di forma di garanzia per permettere al Consiglio regionale di decidere avendo tutti gli elementi, in una situazione che riguarda non lui direttamente ma chi ha formato la lista, cioè il suo partito, perchè è evidente che le responsabilità sono del partito che lo ha candidato mettendolo in una situazione giuridicamente scabrosa.
Presidente - Noi facciamo riferimento all’articolo 31 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, che ha seguito tutta la sua procedura fino alla sentenza della Corte d’appello che dichiara la decadenza; è la Corte d’appello che dichiara la decadenza, non è il Consiglio regionale.
Solo nel caso in cui fosse stato il Consiglio regionale, avremmo fatto ricorso all’articolo 5 del regolamento interno "Dichiarazione di decadenza per sopravvenuti motivi di ineleggibilità e incompatibilità" con la relativa normativa e quindi con il punto a cui lei fa cenno.
Ma questo non è il caso: questa è la Corte d’Appello che ha già concluso il suo iter giurisdizionale e quindi con sentenza passata in giudicato ci ha notificato la decadenza del Consigliere Vesan. Quindi la nostra procedura fa appello all’articolo 31 della legge 5 agosto 1962, che prevede questi tempi di comunicazione al Consiglio e all’interessato. Siamo perfettamente nella legalità.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Avevamo votato nella prima seduta del Consiglio per la decadenza del Consigliere Vesan, quindi siamo d’accordo con questa presa d’atto con cui si va alla decadenza del Consigliere Vesan ed alla sua sostituzione con il Consigliere Ricco.
Ci pare che le osservazioni fatte dal Consigliere Gremmo siano un po’ artificiose; non esiste la responsabilità del partito quando il Consigliere non dà le dimissioni da Presidente della Finaosta. Il fatto che era stato contestato allora al Consigliere Vesan era quello di avere mantenuto una carica che era incompatibile con quella di Consigliere re-gionale.
L’osservazione che vogliamo fare oggi è quella di una valutazione del Consiglio regionale nella sua prima seduta che non è stata corretta e che oggi provoca due problemi: la cacciata forzata di un Consigliere, che comunque aveva iniziato la sua attività ed aveva dato qualche contributo al Consiglio, e un periodo di lavoro minore al Consigliere che ne avrebbe avuto diritto fin dall’inizio. Quindi torno a fare l’appello perchè nella prima seduta la valutazione delle questioni di incompatibilità venga fatta non sulla base di ragioni di partito, o di schieramento, ma sulla base dei dati di fatto, dei problemi di merito esistenti.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Gremmo, ne ha facoltà.
Gremmo (UAP) - Chiedo che sia messo a verbale che non intendo partecipare a questa vo-tazione.
Presidente - Pongo in votazione la convalida del Dr. Ricco quale neo Consigliere regionale:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all’unanimità
