Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 890 del 30 novembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 890/IX - Disegno di legge: "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse".

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - L'illustration du projet de loi que nous allons discuter a déjà été faite ce matin.

Je voudrais uniquement formaliser la proposition de modifier l'art. 3, dans le sens que j'avais dit ce matin. Je vais relire l'emendement:

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto".

Cela parce que la deuxième partie de ce même article fait référence à l'art.6 de façon erronée.

Presidente - E' aperta la discussione generale sul disegno di legge.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (NS) - E' la terza volta che il Consiglio affronta l'esame di questo disegno di legge: la prima volta era stato approvato a maggioranza e poi non era stato vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento; la seconda volta è stato nuovamente approvato a maggioranza e poi è stato impugnato dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale; adesso viene riproposto con alcune modifiche che però non superano tutti i rilievi di incostituzionalità che erano stati avanzati, in particolare rimane quella norma che prevede la retroattività a partire dal 1985 dei finanziamenti a fondo perduto, previsti da questo disegno di legge, che è uno degli argomenti che ha determinato il ricorso del Governo davanti alla Corte Costituzionale. Credo quindi che anche sotto l'aspetto della validità giuridica di questo provvedimento ci siano diversi punti interrogativi.

Al di là comunque della validità costituzionale di questo disegno di legge, rimangono tutte le osservazioni che già avevamo fatto in precedenti occasioni. Senza stare a ripetere tutto il discorso, ribadisco il nostro giudizio negativo sul merito di questo provvedimento, che è un'ulteriore legge che va ad aggiungersi ad una serie ormai troppo lunga di leggi regionali di finanziamento per impianti di risalita, mentre siamo ancora oggi privi di una disciplina organica della materia.

Ricordo qui che l'Assessore al Turismo, in Commissione, il 29 giugno 1989, ci aveva detto che era allo studio una legge di disciplina generale; questa legge, però, a distanza di diversi mesi, non si è ancora vista. E allora si continua a procedere come prima.

Il piano paesistico, al cui interno dovremmo collocare le scelte sugli interventi a fune, non va avanti, è sempre fermo, da anni lo aspettiamo, e noi andiamo a fare un provvedimento che finanzia a fondo perduto dei grossi impianti fino al 75% della spesa prevista, e che va ad aggiungersi alle leggi di finanziamento che già ci sono per impianti di risalita con mutuo, per l'innevamento artificiale, per la manutenzione delle piste, per la partecipazione azionaria, per la sistemazione idrogeologica dei comprensori che sono stati danneggiati, ecc.. Cioè, una massa grande di denaro che potrebbe essere molto meglio utilizzata, non è collocata all'interno di una visione complessiva dell'intervento.

In particolare di questo disegno di legge rimangono a nostro avviso inaccettabili alcuni punti: in primo luogo il finanziamento a fondo perduto per il 75% della spesa prevista, che è una somma molto alta non solo per i piccoli impianti, che potrebbe avere una giustificazione, ma anche per impianti di grosse società; in secondo luogo contestiamo la retroattività del provvedimento a partire dal 1985, rispetto alla quale rimangono vizi di incostituzionalità e che comunque non depone a favore della chiarezza e del significato della legge, che dovrebbe sempre guardare al futuro e non invece andare a finanziare adesso in modo diverso interventi che hanno usufruito di agevolazioni regionali attraverso mutui ecc.

Terzo elemento negativo è la documentazione totalmente inadeguata che viene richiesta. E' ben diverso il caso del mutuo dal finanziamento a fondo perduto e invece qui viene chiesta la stessa documentazione, mentre l'analisi della congruità delle stime e dei prezzi che vengono presentati richiederebbe una documentazione molto più significativa di quella che è prevista dal disegno di legge.

E infine l'ultimo elemento, su cui già avevamo espresso delle critiche e le ribadiamo, è quello della composizione della Commissione tecnica e consultiva. Non riusciamo a capire perchè in questa Commissione, che praticamente si prende tale e quale da un'altra legge regionale che finanzia i mutui per gli impianti di risalita, viene inserita la figura dell'Assessore, la figura del Presidente della Giunta e non invece altre figure tecniche che sarebbe opportuno inserire. Quindi, si modifica quella che era una Commissione consultiva tecnica in una Commissione mista tecnica e politica, che costituisce poi un doppione rispetto alle scelte che deve fare la Giunta.

Pertanto rispetto a questi elementi presentiamo una serie di emendamenti.

Proponiamo di sopprimere l'articolo 4, che è quello che prevede che i finanziamenti vadano non solo alle aziende piccole, medie, grandi e super, come era previsto nell'articolo 3 secondo un ammontare che è decrescente, ma prevede anche per le aziende super un finanziamento fino al 75% a fondo perduto, cosa che ci sembra in contrasto con quello che si afferma all'articolo 3.

Proponiamo inoltre un emendamento al primo comma dell'articolo 5, in modo da dettagliare meglio e precisare qual è la documentazione che deve essere presentata.

Inoltre proponiamo di sopprimere alcune parole nel secondo comma dell'articolo 5, là dove si dice che i Consigli comunali devono esprimere entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione il loro parere e che, superato tale termine, si dà per espresso un parere favorevole, cosa fra l'altro che è in contrasto con l'emendamento proposto anche dalla Commissione, che inserisce il parere del Comune fra gli elementi che devono essere valutati. Quindi, perchè dobbiamo dire che si dà per forza parere favorevole? Fissiamo i 60 giorni, ma non per questo se non viene espresso un parere, deve essere considerato favorevole: manca e si va avanti. Un parere che non viene dato può indicare una difficoltà che c'è e che va valutata.

Infine proponiamo di modificare il primo comma dell'articolo 6 sulla composizione della Commissione tecnica consultiva, in modo da non prevedere la presenza, accanto alle figure già previste dalla legge 46/1985, anche del Presidente della Giunta e dell'Assessore, ma di prevedere altre due figure tecniche, cioè la figura del geologo della Regione e la figura di un rappresentante delle associazioni ambientalistiche.

Proponiamo infine di sopprimere l'articolo 8 che è quella norma transitoria che stabilisce la retroattività della legge a partire dal 1985.

Questi emendamenti li presento congiuntamente al Consigliere Tonino.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Simplement pour tranquilliser le Conseil par rapport aux remarques de M.Riccarand à l'article 8, c'est-à-dire la partie concernant la rétroactivité.

A ce propos je répète ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire que le texte de ce projet de loi a été concordé directement avec le bureau de la Présidence du Conseil des Ministres, donc je crois que les soucis manifestés par M.Riccarand ne devraient plus subsister.

Je ne reprends pas les arguments que M.Riccarand a exprimés en fonction des modifications qu'il a proposées, ce genre de discussion on l'a déjà faite pendant deux fois au Conseil régional. Je prends acte que M.Riccarand insiste sur sa position, je demande de ne pas voter ses amendements puisque le projet de loi d'après nous a une fonction très importante, qui est celle de permettre à la Vallée d'Aoste dans le domaine des structures de remontée mécanique d'aller de l'avant, en améliorant sa situation. Nous pensons que ce soit la qualité qui permet en ce moment et qui permettra encore en Val d'Aoste de pouvoir contrecarrer la concurrence qui de plus en plus augmente et devient difficile.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Tonino, per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

Tonino (PCI) - Dichiaro il voto contrario del nostro Gruppo, e, seguendo l'invito dell'Assessore, anch'io non ripeto le valutazioni che abbiamo fatto già in precedenti occasioni.

Mi preme solo sottolineare che è preoccupazione anche nostra quella di favorire un processo di innovazione tecnologica degli impianti di risalita nella nostra Regione ed è quindi necessaria una politica coraggiosa della Regione in tal senso. Quello che contestiamo è il metodo che è contenuto in questo provvedimento di legge, che abbiamo definito per un verso troppo generico, e per altro verso - in questo senso ho nuovamente sottoscritto con il Consigliere Riccarand gli emendamenti che riguardano la documentazione - privo della necessaria attenzione al problema del rapporto fra questi investimenti e gli equilibri ambientali.

Si tratta di un no che riguarda il metodo e i contenuti della legge, che riguarda il rifiuto della logica e della programmazione in un settore che ha un così grande rilievo e un così grosso impatto sull'ambiente.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede a società funiviarie contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonchè di strutture ad essi funzionalmente connesse.

2. Sono strutture funzionalmente connesse quelle di cui all'articolo1, quarto comma, della legge regionale 15 luglio 1985, n.46, concernente " Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio", nonchè gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

(Classificazione delle aziende)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le aziende sono così classificate:

a) piccole: ricettività giornaliera da 101 a 600 sciatori;

b) medie: ricettività giornaliera da 601 a 4000 sciatori;

c) grandi: ricettività giornaliera da 4.001 a 10.000 sciatori;

d) super: ricettività giornaliera oltre 10.000 sciatori.

2. La ricettività giornaliera di un comprensorio è calcolata moltiplicando per due la sommatoria delle potenze degli impianti a fune installati nel comprensorio stesso, intendendosi per potenza di un impianto il prodotto della sua portata oraria massima autorizzata per il suo dislivello, espresso in chilometri.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3

(Modalità di intervento)

1. Società ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art.1, entro i seguenti limiti:

a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende classificate "piccole";

b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende classificate "medie";

c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende classificate "grandi";

d) fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende classificate "super".

2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto, la cui realizzazione sia stata concordata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

Presidente - All'articolo 3 vi è l'emendamento della Commissione, che è stato riproposto dall'Assessore Faval, di cui do lettura:

Il secondo comma dell'art.icolo3 è sostituito dal seguente:

"2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Modalità di intervento)

1. Società ed enti proprietari di impianti di risalita possono ottenere contributi a fondo perduto a fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art.1, entro i seguenti limiti:

a) fino ad un massimo del 70% della spesa ammessa per le aziende classi ficate "piccole";

b) fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa per le aziende classificate "medie";

c) fino ad un massimo del 10% della spesa ammessa per le aziende classificate "grandi";

d) fino ad un massimo del 2% della spesa ammessa per le aziende classificate "super".

2. Rientrano nella spesa ammessa i costi relativi alla progettazione e all'eventuale acquisto di aree necessarie alla costruzione dell'impianto.

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4

(Interventi per impianti di particolare

importanza sciistica)

1. Nel caso di impianti di particolare importanza sciistica i contributi di cui alla presente legge possono essere concessi sino ad un ammontare massimo del 75% della spesa ammessa qualunque sia la ricettività giornaliera di cui aIl'art. 2.

2. Sono considerati di particolare importanza sciistica, per le finalità di cui alla presente legge:

a) gli impianti, anche posti in successione che costituiscono la principale linea di accesso e di alimentazione di un comprensorio sciistico,

b) gli impianti, anche posti in successione, che realizzano il collegamento sciistico tra due o più comprensori.

3. Per comprensorio sciistico si intende un complesso organico di impianti di risalita e piste di sci gestito in forma unitaria.

4. Gli interventi regionali sono concessi sia per la costruzione di impianti nuovi, sia per la sostituzione di impianti esistenti.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concedibili solo per la costruzione di impianti i cui veicoli siano, almeno parzialmente, chiusi.

Presidente - All'articolo 4 vi è un emendamento soppressivo proposto dal Consigliere Riccarand, che pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 3

Favorevoli: 3

Astenuti: 24 (Aloisi, Agnesod, Andrione, Beneforti, Faval, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Marcoz, Martin, Milanesio, Mostacchi, Pascale, Perrin, Rollandin, Rusci, Trione, Vallet, Vesan, Vierin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo originario:

Esito della votazione:

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 24

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e contestualmente ai Comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

2. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand che prevede la sostituzione del primo comma con il seguente:

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate dalle Società funiviarie all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, contestualmente, ai Comuni territorialmente interessati. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto esecutivo o di massima dell'impianto da realizzare;

b) documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri di mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica e simili);

c) una relazione illustrativa delle finalità dell'impianto, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente gii esistenti e con quelle di cui si intende promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo, delle larghezze e delle pendenze;

d) una relazione sulla situazione ricettiva della zona;

e) preventivi di spesa per l'impianto, le strutture funzionalmente connesse, le piste da sci e gli eventuali parcheggi o altre opere;

f) piano finanziario;

g) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

h) documentazione comprovante la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto o dalle infrastrutture accessorie con eventuali indicazioni delle servita che si intendono imporre.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (NS) - Con l'emendamento al primo comma dell'articolo 5 non si tratta di stravolgere l'impostazione dell'articolo, si tratta solo di precisare meglio la documentazione che deve essere presentata.

Credo che sia un emendamento utile per chi dovrà esaminare le domande, perchè, ripeto, non si tratta dello stesso meccanismo e della stessa documentazione che può riguardare un mutuo, che comunque deve essere rimborsato, ma si tratta di un finanziamento a fondo perduto, quindi il fatto di avere una documentazione più accurata sarebbe estremamente utile. Insisto pertanto perchè l'emendamento sia accettato.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand al primo comma dell'articolo 5:

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 5

Favorevoli: 5

Astenuti: 22 (Aloisi, Agnesod, Andrione, Beneforti, Faval, Fosson, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Marcoz, Martin, Milanesio, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Rusci, Trione, Vallet, Vesan, Vierin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - All'articolo 5 vi è l'emendamento proposto dalla Commissione, di cui do lettura:

Nel primo comma dell'articolo 5 le parole "all'Assessorato regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle parole "all'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 23

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Vi è ancora un emendamento al secondo comma dell'articolo 5, proposto dal Consigliere Riccarand, che recita:

All'articolo 5, secondo comma, sopprimere le seguenti parole:

"superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (NS) - C'è all'articolo 6 un emendamento della Commissione che riformula il quinto comma in questo modo: "Le domande esaminate dalla Commissione vengono sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso ed al parere del Comune di cui al secondo comma dell'articolo 5, all'esame della Giunta regionale che decide ecc.".

Credo che, anche in considerazione di questo emendamento della Commissione, sia tanto più opportuno eliminare questo silenzio/assenso che viene previsto all'articolo 5. Non possiamo dire che, se il Comune si esprime, deve essere un parere favorevole; diciamo che ci sono quei 60 giorni di tempo, dopo di che si va avanti, ma non necessariamente che decorso questo periodo il parere va considerato favorevole.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma dell'articolo 5 proposto dal Consigliere Riccarand:

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 4

Favorevoli: 4

Astenuti: 23 (Aloisi, Agnesod, Andrione, Beneforti, Faval, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lanivi, Limonet, Louvin, Marcoz, Martin, Milanesio, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Rusci, Trione, Vallet, Vesan, Vierin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate all'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e contestualmente ai Comuni interessati, corredate di progetto, preventivo di spesa, relazione tecnica, piano finanziario e copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

2. I consigli comunali devono esprimersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della sopra descritta documentazione da parte del richiedente; superato tale termine si dà per espresso un parere favorevole.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 23

Contrari: 4

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all'articolo3 della legge regionale 15 luglio 1985, n.36, cosi integrata:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

b) dall'Assessore regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali o da un suo delegato.

2. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico mell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

4. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.

5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere dalla stessa espresso, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.

6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale.

Presidente - All'articolo 6 vi è un emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, che prevede la sostituzione del primo comma con il seguente:

1) L'Assessorato regionale del Turismo Urbanistica e Beni Culturali verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone quindi all'esame di merito della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, così integrata:

a) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale;

b) un rappresentate designato dalle associazioni ambientaliste operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell'Ambiente, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (NS) - Chiedo al Consiglio di esaminare con una certa attenzione questo emendamento, perchè qui sono due gli aspetti che dovete prendere in considerazione.

Intanto c'è una formulazione di questa istruttoria che a mio avviso è del tutto inaccettabile, perchè quando si dice che "l'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all'art. 3 della LR 15 luglio 1985, n. 46, così integrata, ecc.", non capisco che significato abbia. La Commissione non deve fare una verifica sull'ammissibilità formale delle domande, che è compito degli uffici, la Commissione deve fare un esame nel merito; per cui la mia proposta di emendamento è che l'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali verifichi l'ammissibilità formale delle domande (e questo è compito dell'Assessorato e degli Uffici), ma poi sottoponga queste domande all'esame di merito della Commissione tecnico-consultiva, altrimenti non ha nessun significato.

Non capisco che significato abbia dire che l'Assessorato verifica l'ammissibilità formale per il tramite della Commissione. E' una cosa che non ha nessun significato e che priva questa Commissione di qualsiasi funzione.

L'altra questione è la composizione di questa Commissione. Ho già detto che questa è una Commissione che definiamo consultiva, però non si capisce che significato ha inserirci non solo l'Assessore, che potrebbe avere qualche giustificazione in quanto è il settore di sua competenza, ma anche il Presidente della Giunta, in una Commissione che dovrebbe verificare l'ammissibilità formale delle domande.

Credo che questo sia un modo di procedere che non sta in piedi assolutamente.

Chiedo di modificare questo primo comma, tornando ad una Commissione tecnico-consultiva, per cui l'emendamento è molto chiaro: "L'Assessorato regionale del Turismo Urbanistica e Beni Culturali verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone quindi all'esame di merito della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1985, no 46, così integrata:..."..

La proposta è quella di integrarla con la figura del geologo e con la figura di un rappresentate delle associazioni ambientaliste, come abbiamo fatto in altre Commissioni consultive che già esistono.

Dopo di che, i commi successivi dicono che le domande esaminate dalla Commissione vanno all'esame della Giunta, che decide. Questo è il compito della Giunta, dell'Assessore, del Presidente, ma non certo della Commissione tecnico-consultiva, altrimenti andiamo a confondere completamente i livelli.

Chiedo, anche a nome dei Consiglieri Mafrica, Tonino, Chenuil, Bajocco, Aloisi e Gremmo, che su questo emendamento, che non va a snaturare la legge ma va a precisarla ed a correggerla, si proceda a votazione segreta.

Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Je crois que tout le monde connaît qu'il s'agit d'une praxis normale que les bureaux aient d'un côté la fonction et le rôle de vérifier toute la documentation et de porter ensuite en Commission l'examen de cette documentation, parce que ce soit la Commission elle-même qui puisse décider si un certaine demande peut être admise ou pas. Ainsi comme dans les concours: les bureaux font une analyse qu'ils doivent soumettre ensuite à la Commission, le dernier mot en tout cas est toujours celui de la Commission. Dans ce sens je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse justifier cette requête de modification. C'est la praxis normale.

On ne peut pas demander que ce soient les bureaux à établir ce qui peut être examiné par la Commission ou pas, parce qu'alors nous allons supposer qu'il y ait des demandes que, tout en étant présentées à l'attention de la Commission, ne sont pas examinées par la Commission elle-même. Je crois que nous ne voulons pas une chose de ce genre, parce que le dernier mot doit appartenir à la Commission.

Sur la présence des deux administrateurs en Commission on a déjà discuté dans les autres occasions; je veux seulement ajouter qu'il s'agit là de permettre aux représentants de la partie politique et administrative d'avoir un contact directe avec la partie que l'on prétend tecnique, de façon à éviter d'un côté de recevoir uniquement un avis plus ou moins tecnique sans avoir eu la possibilité de le discuter, et non pour ne pas tenir compte de ce qui vient soutenu dans l'avis tecnique. C'est pour permettre une confrontation, parce que parfois il se vérifie, quand il y a les Commissions où à l'intérieur il n'y a que la partie tecnique, que la Junte après doit demander des explications tout au moins pour mieux connaître, quand il y a une décision parfois il n'y a pas de motivations et ainsi de suite.

Nous croyons de cette façon de faciliter le travail des uns, la Commission, et des autres, la Junte régionale.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - A sostegno dell'emendamento presentato dai Consiglieri Riccarand e Tonino, il testo di legge che oggi andiamo a votare parla solo di esame formale; la legge che aveva votato il Consiglio nel 1985 riprende esattamente la formulazione che viene proposta nell'emendamento, perchè tale legge all'art. 3, quarto comma, dice: "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone quindi all'esame di merito di una Commissione tecnico-consultiva così composta:..."

Allora, quando si faceva un esame di merito in una Commissione, non c'era la presenza dell'Assessore e del Presidente della Giunta; adesso introduciamo nella Commissione la presenza dell'Assessore e del Presidente della Giunta per verificare se le domande hanno la marca da bollo, perchè esame formale vuol dire questo.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.

Rollandin (UV) - Je voudrais tout de même donner un éclaircissement sur ce point. Le problème, qu'a déjà dit l'Assesseur, est lié à un aspect, c'est-à-dire très souvent, d'après les premières analyses de la Commission tecnique, on avait plutôt la tendance à accepter les différentes propositions. On a mis la présence du Président de la Junte non pas pour le fait que moi je sois présent à cette Commission, mais pour le fait que selon les cas on va déléguer les différents Assesseurs concernés, par exemple aux transports ou à l'agriculture.

Voilà le sens de cette Commission, qui est un apport aussi politique pour examiner même de ce point de vue, avant d'arriver à la décision finale de la Junte, les propositions qui ont été faites.

C'est dans ce sens qui va lu le fait qu'il y ait les représentants de l'Administration à l'intérieur de cette Commission, qui sans doute a la tàche d'examiner les propositions, mais vu qu'il y a la tendance à accepter d'une façon plus large les propositions, au contraire la présence des Administrateurs donnerait la possibilité de voir dès le début l'analyse et comment doit être faite.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (NS) - Il significato lo abbiamo capito, però rimane il fatto che ci troviamo di fronte ad un articolato che non sta in piedi e che deve essere corretto, perchè, come giustamente diceva il Consigliere Mafrica, il testo della legge '85, che dava dei contributi sotto forma di mutuo, prevedeva un esame di merito; adesso la Commissione fa soltanto più un esame formale e ci inseriamo il Presidente e l'Assessore. Qui si tratta di una Commissione tecnica, per cui dovete spiegare perchè avete eliminato il riferimento all'esame nel merito ed avete lasciato solo l'aspetto formale.

Credo che sia una svista colossale che avete fatto, perchè non si spiega diversamente; non si può creare una

Commissione consultiva e dire che esamina solo l'aspetto formale.

Qui bisogna dare una valutazione sul merito, per cui insisto perchè sia accettato questo emendamento, che ritengo sia pienamente giustificato.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento all'art. 6 , primo comma, presentato dal Consigliere Riccarand, per scrutinio segreto, in quanto richiesto - come previsto dal Regolamento - da sette Consiglieri:

Votazione a scrutinio segreto:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 26

Favorevoli: 11

Contrari: 15

Il Consiglio non approva

Presidente - All'articolo 6 vi sono due emendamenti proposti dalla Commissione, di cui do lettura:

Nel primo comma dell'articolo 6 le parole "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle parole "L'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali".

Il quinto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso ed al parere del Comune di cui al secondo comma dell'articolo 5, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo."

Li pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. L'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali verifica l'ammissibilità formale delle domande, per il tramite della Commissione di cui all'art.3 della legge regionale 15 luglio 1985, n.36, cosi integrata:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

b) dall'Assessore regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali o da un suo delegato.

2. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno cinque commissari.

3. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di una società, ente o privato proprietario di impianti di risalita richiedente l'adozione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

4. Il parere della Commissione deve concernere sia le soluzioni tecniche proposte, sia gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa considerata.

5. Le domande esaminate dalla Commissione vengono quindi sottoposte, unitamente al parere della stessa espresso ed al parere del Comune di cui al secondo comma dell'articolo 5, all'esame della Giunta regionale che decide, motivando, in merito alla concessione del contributo.

6. Nel caso di impianti situati al di fuori di comprensori già esistenti ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammissibilità ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata all'inserimento degli impianti stessi nell'ambito di un programma di interventi predisposto dalla Giunta regionale, sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio regionale.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi)

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 7:

Articolo 7

(Controlli)

1. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.

2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.

Presidente - All'articolo 7 vi è un emendamento proposto dalla Commissione, di cui do lettura:

Nel primo comma dell'articolo 7 le parole "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle parole "L'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo così emendato:

Articolo 7

(Controlli)

1. L'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali provvede alla verifica della regolare esecuzione delle opere e della conformità dei relativi documenti di spesa, liberando quote del contributo deliberato proporzionali ai lavori eseguiti.

2. In caso di accertate irregolarità la Giunta regionale sospende l'erogazione delle somme e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni necessarie al recupero di quelle già versate.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono ammissibili anche domande relative a impianti entrati in esercizio a decorrere dal 1985.

Presidente - All'articolo 8 vi è l'emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dal Consigliere Riccarand.

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 5

Favorevoli: 5

Astenuti: 21 (Agnesod, Beneforti, Faval, Fosson, Gremmo, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Limonet, Marcoz, Martin, Milanesio, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Rusci, Trione, Vallet, Vesan, Vierin e Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo originario:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 9

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989/1991, la spesa complessiva di lire 54.000.000.000 ripartita in annue Lire 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso:

"Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsia-Gabiet, in Comune di Gressoney-La-Trinité" per Lire 8.000.000.000, "Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia" per Lire 10.000.000.000;

b) per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per lire 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".

Presidente - All'articolo 9 vi è un emendamento proposto dalla Commissione, di cui do lettura:

Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"3. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio

per l'esercizio in corso:

"Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsia-Gabiet, in Comune di Gressoney-La-Trinité" per lire 8.000.000.000;

"Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia" per lire 10.000.000.000;

b) per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per lire 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991".

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così emendato:

Articolo 9

(Norma finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989/1991, la spesa complessiva di lire 54.000.000.000 ripartita in annue Lire 18.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istituendo capitolo n. 37535 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 18.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo" utilizzando i seguenti accantonamenti previsti all'allegato n. 8 al bilancio

per l'esercizio in corso:

"Finanziamenti speciali per la sostituzione della telecabina Orsia-Gabiet, in Comune di Gressoney-La-Trinité" per lire 8.000.000.000;

"Interventi per la realizzazione di nuovi impianti funiviari a Breuil-Cervinia" per lire 10.000.000.000;

b) per gli anni 1990/1991 mediante utilizzo per lire 36.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3-2" altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1989/1991.

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 10

Articolo 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. (Spese di investimento) Lire 18.000.000.000

in aumento

Cap. 37535 (di nuova istituzione) programma regionale 2.2.2.12 - interventi promozionali per il turismo codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09 "Contributi a Società funiviarie per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse"

L.R. n. Lire 18.000.000.000

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 1 (Aloisi).

Il Consiglio approva

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