Oggetto del Consiglio n. 887 del 30 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 887/IX - Disegno di legge: "Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta".
Presidente - Ha chiesto di parlare l'Assessore ai Lavori Pubblici Fosson, ne ha facoltà.
Fosson (DC) - La legge che viene presentata e che è già stata discussa in Commissione colma una lacuna normativa che avevamo rispetto ai cantieri di lavoro per l'impiego temporaneo straordinario di lavoratori disoccupati in Valle d'Aosta. E' finalizzata a dare del lavoro ai disoccupati che non hanno possibilità di lavorare in imprese o in altri settori di attività; normalmente è rivolta ai lavoratori meno dotati professionalmente, meno dotati anche fisicamente o intellettualmente. E' in fondo una legge con fine sociale e in questo senso va letta.
La legge prevede l'istituzione di cantieri di lavoro nel Comune di Aosta per 12 mesi all'anno, proprio perchè in Aosta c'è maggiore concentrazione di abitanti e maggior richiesta di cantieri a fine sociale, e prevede in altri Comuni, dove ce ne sia la necessità, l'istituzione di cantieri per circa 8 mesi all'anno. Regolamenta il pagamento degli operai, il salario mensile, e regolamenta ancora chi sono i soggetti preposti alla gestione dei cantieri e le modalità per istituire i cantieri stessi.
C'è poi una norma transitoria in prima applicazione, relativa all'anno in corso, che permette di utilizzare le disponibilità di bilancio esistenti.
Presidente - E' aperta la discussione generale. Se nessun Consigliere chiede di intervenire, chiedo, prima di porre in votazione la legge, se vi sono dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Intervengo per ribadire che questo disegno di legge è stato presentato con urgenza il 22 novembre 1989, quando la competenza della materia ci è stata trasferita il 16 maggio 1978; quindi l'urgenza è relativa.
Siccome si stanziano dei fondi per i lavoratori disoccupati, votiamo a favore, però ci sembra che questa stessa legge avrebbe potuto essere presentata sei mesi fa e sicuramente non ci sarebbe stato nel Consiglio nessuna obiezione, come non c'è nel merito. Sollecitiamo la Giunta a non percorrere la strada dell'addensare nell'ultima settimana possibile tutti i disegni di legge.
Presidente - Si passa alla votazione dell'articolato. Do lettura dell'artiolo 1:
Articolo 1
("Finalità della legge")
1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualificative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, nr. 196, in materia di cantieri scuola e di lavoro - già normati dalla legge 29 aprile 1949, nr. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) - l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità.
Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
("Soggetti e natura degli interventi")
1. I Comuni o loro Consorzi, e le Comunità Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro, a gestione regionale, di cui all'articolo 1.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3
("Attribuzioni all'Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici")
1. Al fine di una gestione della legge che, nell'ambito del finanziamento stabilito nella deliberazione del Consiglio Regionale di cui all' articolo 4, consenta l'istituzione e la gestione dei cantieri di lavoro a livello regionale, sono attribuite all'Assessorato regionale dei Lavori Pub-blici, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:
a) alla raccolta ed istruttoria delle domande, alla scelta e all'approvazione dei progetti di intervento;
b) alla priorità degli Enti richiedenti in considerazione delle diverse situazioni sociali ed economiche;
c) al conseguente rilascio, con decreto a firma del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro da istituire nei Comuni, o loro Consorzi, e nelle Comunità Montane;
d) all'entità, previa deliberazione della Giunta regionale, dell'indennità giornaliera di cui al successivo articolo 8 da corrispondere ai disoccupati e personale istruttore avviati nei cantieri di lavoro;
e) alla gestione ed al controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente: Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4
("Deliberazione Consiglio Regionale")
1. La Regione annualmente assegna, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione un finanziamento per l'istituzione dei cantieri di lavoro a favore dei Co-muni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui all' art. 2;
2. Il Consiglio Regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, stabilisce la spesa necessaria per i fini e secondo il criterio di cui al primo comma.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5
("Domande ed autorizzazioni")
1. I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane che intendono realizzare le iniziative presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di richiesta indirizzata all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici per ottenere l'istituzione dei cantieri di lavoro nell'ambito territoriale di competenza, con allegato il progetto di intervento di cui all' articolo 6.
2. L'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruità e la conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, per assicurare una soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, e la copertura finanziaria dell'intervento previsto.
3. Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e del finanziamento fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma secondo dell' articolo 4 e nel termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Giunta regionale decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rinviando, in caso di accettazione, il finanziamento della spesa e le relative autorizzazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo a quello della presentazione delle domande tendenti a richiedere l'istituzione di cantieri di lavoro, in osservanza a quanto disposto dalla presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4.
Presidenti - Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6
("Contenuto del progetto")
1. Il progetto allegato alla domanda di cui al comma primo del precedente articolo 5 deve contenere:
a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territorialmente di competenza dell'Ente locale proponente;
b) la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli elementi tecnico-progettuali ed amministrativi;
c) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 15 per il Comune di Aosta e non superiore a 10 per gli altri Comuni, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;
d) la durata del progetto, o dei progetti, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
e) gli oneri distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indenniti ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
2. Qualora le opere che si intendono realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente richiedente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
3. Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due con un massimo di 3.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi dodici, per il Comune di Aosta e con un massimo di 1.600 giornate lavorative ed una attività effettiva del cantiere non superiore a mesi otto, per gli altri Comuni; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, i relativi prolungamenti potranno essere concessi a seguito di una successiva richiesta da effettuarsi per l'anno successivo con le modalità previste dalla presente legge.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7
("Beneficiari degli interventi")
1. Possono essere utilizzati nei cantieri i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, individuati secondo i criteri stabiliti con legge 28 febbraio 1987, nr. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).-
2. La partecipazione dei lavoratori ai cantieri è volontaria e non costituisce nessun rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.
3. Per la durata del cantiere i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, l'iscrizione al Collocamento come previsto dalla legge del 29 aprile 1949, nr. 264 e successive modificazioni.
4. L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e per 8 ore giornaliere e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.
5. L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8
("Trattamento economico e tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori e del personale istruttore" )
1. Ai lavoratori e personale istruttore partecipanti ai cantieri di lavoro la Regione corrisponde una indennità giornaliera nella misura stabilita nella deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d) dell' articolo 3.
2. Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si provvede nel modo seguente:
a) per i lavoratori si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, nr. 418 (modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424 in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana) e successive modificazioni ed integrazioni, restando a carico della Regione promotrice il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori";
b) per il personale istruttore e vice-istruttore, quest'ultimo previsto solo per i cantieri istituiti in Comune di Aosta, secondo la vigente normativa statale disciplinante la previdenza a mezzo dell' INPS e dell'INAIL.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9
("Norma transitoria per la prima applicazione" )
1. Al fine di consentire l'immediata operativiti della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1989, di cui all' articolo 10 è ripartita, per la gestione di cantieri di lavoro da istituirsi nei Comuni, secondo quanto di seguito indicato:
- Comune di Aosta L. 204.000.000
- Comune di Chatillon L. 182.000.000
- Comune di Fenis L. 182.000.000
- Comune di Issogne L. 182.000.000
- Comune di Nus L. 182.000.000
2. L'indennità giornaliera lorda da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai cantieri autorizzati ai sensi del presente articolo, è stabilita nella tabella A) allegata alla presente legge.
3. Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento, da avviare nei cantieri di lavoro sono individuati secondo i criteri previsti al primo comma dell'articolo 7.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10
("Disposizioni finanziarie")
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di Lire 932.000.000.-
2. La spesa per gli anni finanziari successivi, verrà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma, si fa fronte sull'apposito Capitolo di competenza nr. 26400 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11
("Dichiarazione di urgenza")
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Voglio dare il consenso perchè in effetti il provvedimento era così urgente, che la Giunta si era dimenticata di inserire la dichiarazione di urgenza.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'allegato A:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
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