Oggetto del Consiglio n. 884 del 30 novembre 1989 - Resoconto
OGGETTO N. 884/IX - Disegno di legge: "Norme transitorie per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di presidi socio-assistenziali privati".
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) - L’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, "Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica", prevede che spetta al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, esercizio, ampliamento e trasformazione, fra gli altri, di case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio-assistenziali privati.
In attesa di una legge regionale globale sulla materia, sottoponiamo all’esame ed all’approvazione del Consiglio il disegno di legge in oggetto, concernente norme transitorie per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di presidi residenziali socio-assistenziali privati (case di riposo e comunità famiglia).
All’articolo 1 è indicata la finalità, cioè quali sono i tipi di comunità che devono richiedere l’autorizzazione.
All’articolo 2 c’è un emendamento: viene richiesta la cancellazione del punto c), in quanto è già contemplato nella legge n. 70, cioè che è demandato al Presidente della Giunta il rilascio, quindi è superfluo richiamarlo nel punto c) dell’articolo 2.
C’è purtroppo l’urgenza di approvare questo disegno di legge, in quanto ci sono stati da parte dei NAS diversi controlli, che hanno portato alla denuncia di alcune comunità private che ospitano anziani.
Presidente - E’ aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.
Mafrica (PCI) - Voteremo a favore di questo provvedimento con la raccomandazione che però non passino altri sette anni prima di arrivare al provvedimento di legge, come si è fatto finora.
La legge del 1982 diceva che queste cose dovevano essere disciplinate con separata legge regionale; siccome non abbiamo la legge, diamo alla Giunta la delega per fare le normative che permettano di regolarizzare le situazioni.
Vogliamo aiutare, per quanto possibile, queste strutture a funzionare, quindi comprendiamo che ci sia l’urgenza che la Giunta emani queste normative, però impegnamo la Giunta a portare il provvedimento a cui si fa cenno anche prima che arrivi la legge nazionale per l’assistenza, che non sapremo quando arriverà; anche perchè, se si verifica di nuovo qualche altra situazione di questo tipo, che i Presidenti di queste case di riposo rischiano di avere dei guai, non avremmo fatto tutto il possibile.
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) - Accettiamo la raccomandazione espressa dal Consigliere Mafrica, però vorremmo ricordare che nel coordinamento dei vari assessorati regionali c’era l’impegno di predisporre un disegno di legge omogeneo per tutte le regioni; purtroppo il tempo è passato, quindi siamo rimasti indietro.
In attesa di presentare un disegno globale, si provvede immediatamente all’approvazione di questo testo di legge. Comunque c’è l’impegno della Giunta di provvedere a fare un testo globale e coordinato.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Finalità)
1. In attesa di una disciplina complessiva delle autorizzazioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), la Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell’autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali privati, nonchè, sui criteri di vigilanza.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Principi e criteri direttivi)
1. Le disposizioni della Giunta regionale debbono:
a) individuare gli enti assoggettati all’obbligo dell’autorizzazione al funzionamento, alla revoca e alla sospensione della medesima;
b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare ad essa, nonchè gli organi e gli uffici incaricati dell’istruttoria;
c) individuare l’autorità regionale deputata al rilascio, alla sospensione o alla revoca all’autorizzazione al funzionamento dei presidi;
d) fissare i termini entro i quali i presidi residenziali già operanti debbono adeguarsi ai requisiti funzionali e strutturali.
2. I requisiti funzionali e strutturali dei presidi debbono concernere i seguenti aspetti:
- la tipologia edilizia ed igienico sanitaria, con particolare riferimento alle barriere architettoniche;
- le caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;
- l’utenza;
- l’organizzazione interna;
- il personale.
3. Le disposizioni della Giunta regionale debbono, altresì, disciplinare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi socio-assistenziali.
Presidente - All’articolo 2 vi è l'emendamento dell'Assessore Lanièce, che prevede la soppressione del punto c).
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2
1. Le disposizioni della Giunta regionale debbono:
a) individuare gli enti assoggettati all’obbligo dell’autorizzazione al funzionamento, alla revoca e alla sospensione della medesima;
b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare ad essa, nonchè gli organi e gli uffici incaricati dell’istruttoria;
c) fissare i termini entro i quali i presidi residenziali già operanti debbono adeguarsi ai requisiti funzionali e strutturali.
2. I requisiti funzionali e strutturali dei presidi debbono concernere i seguenti aspetti:
- la tipologia edilizia ed igienico sanitaria, con particolare riferimento alle barriere architettoniche;
- le caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;
- l’utenza;
- l’organizzazione interna;
- il personale.
3. Le disposizioni della Giunta regionale debbono, altresì, disciplinare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi socio-assistenziali.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione il testo di legge nel suo insieme:
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - I lavori sono sospesi e riprenderanno nel pomeriggio.
La seduta è tolta.
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La seduta termina alle ore 13,01.
