Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 724 del 25 settembre 1989 - Resoconto

OGGETTO N. 724/IX - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE: "COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E RELATIVA POLIZIA MINERARIA".

PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson; ne ha facoltà.

FOSSON (DC):Sono noti a questo Consiglio i motivi per i quali il Presidente della Commissione di Coordinamento non ha approvato la legge in oggetto. A questo riguardo sono già stati illustrati in Commissione e vengono riproposti qui in aula due emendamenti che vanno nel senso delle motivazioni addotte dal Presidente della Commissione di Coordinamento.

Mi riferisco in particolare al sesto comma dell'articolo 5, dove la parola finale "seduta" viene sostituita dalla dizione "ogni giornata di seduta", e al primo comma dell'articolo 18, dove l'espressione "sanzione amministrativa da £. 50.000.000 a £. 200.000.000" è sostituita dall'espressione "sanzione amministrativa di £. 20.000.000"

Sempre all'articolo 18, ma al secondo comma, c'è una espressione che è sfuggita al Presidente della Commissione di Coordinamento, ma che occorre modificare per essere conseguenti alla modifica introdotta nel primo comma, e pertanto, poiché in sede di Commissione era sfuggita anche a me, propongo direttamente in Consiglio di sostituire l'espressione "sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 50.000.000" con l'espressione "sanzione pecuniaria da 10.000.000 a £. 20.000.000", proprio perché i 20.000.000 sono il limite massimo consentito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Consegno pertanto alla Presidenza del Consiglio l'ulteriore modificazione, pregando il Consiglio di accettarla.

PRESIDENTE:Anche in questo caso, si procederà alla votazione, con maggioranza qualificata, dei soli articoli modificati, cioè degli articoli 5 e 18.

Do lettura dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

(Commissione tecnico consultiva)

1. E' istituita, presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, la Commissione tecnico consultiva per le cave e torbiere, composta:

a) dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, che la presiede;

b) dall'Ingegnere Capo Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, che svolge le funzioni di Presidente nell'ipotesi di impedimento dell'Assessore ai Lavori Pubblici;

c) dal Dirigente del Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, o suo sostituto;

d) dal Dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, o suo sostituto;

e) dal Dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, o suo sostituto;

f) dal geologo del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

h) da un rappresentante designato dalla categoria degli imprenditori;

i) da un rappresentante designato dalle Associazioni ambientalistiche operanti in Valle d'Aosta e ufficialmente riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente ai sensi della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, concernente istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

l) da 2 esperti: uno in programmazione territoriale e lavori pubblici e uno in giacimenti e tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dell'Assessorato regionale dei lavori Pubblici.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura del Consiglio regionale; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Per ogni membro della Commissione può essere designato un sostituto, seguendo la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.

5. La Commissione formula pareri in merito alla valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattiva, nonché nei casi previsti dalla presente legge, ed inoltre quando l'Amministrazione regionale ne faccia richiesta.

6. Ai membri della Commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'Amministrazione regionale, compete una indennità di presenza di Lire 50.000 lorde per ogni giornata di seduta.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18.

ARTICOLO 18

(Sanzioni)

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 20.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti commi sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati nel bilancio regionale.

4. Nell'ipotesi di cui al primo ed al secondo comma il Presidente della Giunta regionale deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 18, proposto dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Fosson.

EMENDAMENTO

- All'articolo 18, secondo comma, l'espressione "sanzione pecuniaria da £.10.000.000 a £. 50.000.000" è sostituita dalla seguente: "sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 20.000.000".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 18 nel testo emendato.

ARTICOLO 18

(Sanzioni)

1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 20.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da £. 10.000.000 a £. 20.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

3. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti commi sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale ed i proventi sono introitati nel bilancio regionale.

4. Nell'ipotesi di cui al primo ed secondo comma il Presidente della Giunta regionale deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori illegittimi.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'articolo 18, nel testo emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora ad esprimersi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità